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721.322

Decreto federale
che assicura al Cantone di Vaud un sussidio federale per la sistemazione dei laghi della Vallata di Joux

del 15 dicembre 1903 (Stato 15 dicembre 1903)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

viste le officiali del Governo del Cantone di Vaud dell’8 ottobre 1901 e 27 marzo 1902;
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 1902;
in virtù dell’articolo 23 della Costituzione federale 1 ,

decreta:

Art. 1

È assicurato al Cantone di Vaud un sussidio federale per la sistemazione dei laghi della Vallata di Joux.

Questo sussidio è fissato nella somma di franchi 350 000 per una volta tanto.

Art. 2 a42

Art. 5

Il Cantone di Vaud si obbliga verso la Confederazione a mantenere il livello dei laghi fra le quote m 1005 e m 1008,5. Il regolamento per la manovra delle chiuse della presa d’acqua e degli emissari, nonchè qualsiasi modificazione al detto regolamento, dovranno essere sottoposti all’approvazione del Consiglio federale.

Art. 6

Il Consiglio federale sorveglia l’esecuzione dei lavori approvati e sovvenuti col presente regolamento e assume la superiore vigilanza sul loro mantenimento, nonchè sulla manovra di tutte le chiuse che servono a regolare le condizioni di scolo dei laghi della Vallata di Joux.

Art. 73

Art. 8

Questo decreto non avendo una portata generale, entra immediatamente in vigore.

Art. 9

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.