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741.13

Ordinanza dell’Assemblea federale
concernente i valori limite di alcolemia
nella circolazione stradale

del 15 giugno 2012 (Stato 1° ottobre 2016)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 55 capoverso 6 della legge federale del 19 dicembre 1958 1 sulla circolazione stradale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 ottobre 2010 2 ,

decreta:

Art. 1 Stato di ebrietà

L’inattitudine alla guida dovuta all’influsso dell’alcol (stato di ebrietà) è in ogni caso dimostrata se il conducente presenta:

  1. una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore allo 0,5 per mille;
  2. una concentrazione di alcol nell’alito pari o superiore a 0,25 milligrammi per litro di aria espirata; oppure
  3. una quantità di alcol nell’organismo che determina la concentrazione nel sangue di cui alla lettera a.

Art. 2 Concentrazioni di alcol qualificate

Sono considerate qualificate:

  1. una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore allo 0,8 per mille;
  2. una concentrazione di alcol nell’alito pari o superiore a 0,4 milligrammi per litro di aria espirata.

Art. 3 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza dell’Assemblea federale del 21 marzo 2003 3 concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale è abrogata.

Art. 4 Entrata in vigore

Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° ottobre 2016 4