La presente ordinanza disciplina l’ammissione dei conducenti di veicoli al trasporto di persone e merci su strada, la loro formazione periodica nonché le esigenze poste ai centri di formazione periodica.
741.521 — OAut
Ordinanza sull’ammissione dei conducenti di veicoli al trasporto di persone e di merci su strada (Ordinanza sull’ammissione degli autisti, OAut)
del 15 giugno 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 15 capoversi 4 e 5, 25 capoverso 2 lettere b e d, 103 capoverso 1 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958 1 sulla circolazione
stradale,
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Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Requisiti per l’ammissione
Chi vuole eseguire trasporti di persone con autoveicoli della categoria D o della sottocategoria D1 necessita del certificato di capacità per il trasporto di persone.
Chi vuole eseguire trasporti di merci con autoveicoli della categoria C o della sottocategoria C1 necessita del certificato di capacità per il trasporto di merci.
Per lavorare in un’impresa stabilita in Svizzera, i conducenti non domiciliati in uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio necessitano di un certificato di capacità svizzero. 2
Art. 3 Eccezioni
Non necessitano di un certificato di capacità i conducenti di veicoli a motore:
- 3 utilizzati per trasporti non commerciali di persone o di merci; è considerato non commerciale qualsiasi trasporto su strada:1.per il quale non sia percepita alcuna retribuzione diretta o indiretta,2.che non generi direttamente o indirettamente alcun reddito per il conducente del veicolo o per terzi, e3.che non sia in relazione con un’attività professionale o commerciale;
- la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
- 4 utilizzati dall’esercito, dalla polizia, dal servizio antincendio, dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini5,, dalla protezione civile, dai servizi di trasporto sanitario oppure su loro mandato;
- 6 con i quali, a scopo di sviluppo tecnico o per lavori di riparazione o manutenzione, sono eseguite corse di prova o di trasferimento;
- 7 che, nuovi o trasformati, non sono ancora in circolazione;
- 8 impiegati in situazioni d’emergenza, per operazioni di salvataggio o per trasporti non commerciali di cui alla lettera a destinati all’aiuto umanitario;
- 9 utilizzati durante corse di scuola guida o d’esame per il trasporto commerciale di merci, a condizione che l’accompagnatore possieda un certificato di capacità o un’abilitazione a maestro conducente validi della rispettiva categoria;
- 10 utilizzati per recarsi all’esame ufficiale del veicolo o nell’ambito di tale esame per il trasporto commerciale di persone o di merci;
- 11 adibiti al trasporto di materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che in media la guida del veicolo non superi la metà del tempo di lavoro settimanale;
- assegnati soltanto al traffico interno di un’impresa e autorizzati a circolare su strada pubblica soltanto con il permesso dell’autorità;
- 12 utilizzati da aziende agricole o forestali o da aziende loro equiparate ai sensi dell’articolo 86 capoverso 2 dell’ordinanza del 13 novembre 196213 sulle norme della circolazione stradale (ONC) per il trasporto di merci, a condizione che:1.si tratti di un trasporto in relazione con l’esercizio dell’azienda secondo l’articolo 87 capoversi 1 e 2 ONC,2.il trasporto sia effettuato entro un raggio di 20 km dalla sede aziendale, e3.in media la guida del veicolo non superi la metà del tempo di lavoro settimanale del conducente.
Art. 4 Corse durante la formazione professionale
Nel traffico interno un conducente privo del certificato di capacità può effettuare trasporti di persone o di merci per un anno al massimo, se possiede la licenza di condurre per il veicolo utilizzato e in questo periodo acquisisce nel quadro di una formazione professionale le competenze operative, le conoscenze e le attitudini previste dall’allegato. Le persone che frequentano la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti AFC» possono effettuare trasporti di merci durante l’intero periodo di formazione senza essere titolari del certificato di capacità. 14
I programmi di formazione non riconosciuti dalla Confederazione devono essere approvati dal Cantone di stanza.
Durante le corse devono portare con sé:
- i conducenti che frequentano la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti AFC», una copia del contratto di tirocinio;
- i conducenti che seguono un programma di cui al capoverso 2, un’attestazione del centro di formazione. 15
Art. 516 Conducenti di veicoli provenienti dall’Unione europea e dall’Associazione europea di libero scambio
Necessitano del certificato di idoneità professionale conformemente alla direttiva (UE) 2022/256117:
- i conducenti domiciliati in uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio;
- i conducenti impiegati da un’impresa stabilita nell’Unione europea o nell’Associazione europea di libero scambio.
Sezione 2 Certificati di capacità
Art. 6 Condizioni
Il certificato di capacità per il trasporto di persone è rilasciato ai titolari di una licenza di condurre della categoria D o della sottocategoria D1 che abbiano superato l’esame teorico e l’esame pratico giusta gli articoli 10–15.
Il certificato di capacità per il trasporto di merci è rilasciato alle persone che:
- 18 possiedono l’attestato federale di capacità per «conducente di autocarri» o per «autista di veicoli pesanti AFC»; o
- possiedono la licenza di condurre della categoria C o della sottocategoria C1 e hanno superato l’esame teorico e l’esame pratico giusta gli articoli 10–15.
Per i titolari di una licenza di condurre della sottocategoria D1 che possiedono il certificato di capacità per il trasporto di persone, una volta superato l’esame di conducente per la categoria D, il certificato di capacità vale, senza ulteriore esame, anche per questa categoria.
Per i titolari di una licenza di condurre della sottocategoria C1 che possiedono il certificato di capacità per il trasporto di merci, una volta superato l’esame di conducente per la categoria C, il certificato di capacità vale, senza ulteriore esame, anche per questa categoria.
Art. 719 Conducenti di veicoli provenienti dall’estero
Ai conducenti provenienti dall’estero che prendono domicilio in Svizzera il certificato di capacità è rilasciato senza esame se:
- un’autorizzazione corrispondente è iscritta nella licenza di condurre straniera oppure è attestata dalla carta di qualificazione del conducente giusta l’allegato II della direttiva (UE) 2022/256120; oppure
- sono titolari di un attestato nazionale che l’Ufficio federale delle strade (USTRA) ha riconosciuto come equivalente.
Ai conducenti non domiciliati in uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio e impiegati da un’impresa stabilita in Svizzera il certificato di capacità è rilasciato senza esame se soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b.
Art. 8 Autorità competente
I certificati di capacità sono rilasciati:
- dal Cantone di domicilio;
- per le persone con domicilio all’estero, dal Cantone in cui è stabilita l’impresa che le impiega.
Art. 9 Durata di validità e rilascio
Il certificato di capacità è valido cinque anni.
È prorogato ogni volta di cinque anni se il titolare comprova la frequenza del corso di formazione periodica giusta gli articoli 16–20.
Le persone che sono già in possesso del certificato di capacità per il trasporto di persone o di merci e ottengono l’altra categoria attraverso un esame ai sensi dell’articolo 13 capoverso 1 o 2 ricevono un nuovo certificato per entrambe le categorie. Quest’ultimo è valido per cinque anni dalla data dell’esame per il conseguimento della seconda categoria. I corsi di formazione periodica frequentati prima di tale data non possono essere computati in questo periodo di formazione. 21
Il certificato di capacità, con indicazione della durata di validità, è rilasciato sotto forma di:
- iscrizione a titolo di indicazione supplementare nella licenza di condurre (art. 24c lett. e dell’O del 27 ott. 197622 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli, OAC); oppure
- 23 emissione di una carta separata secondo il modello della carta di qualificazione del conducente di cui all’allegato II della direttiva (UE) 2022/256124.25
Le indicazioni sulla carta separata devono corrispondere a quelle iscritte nella licenza di condurre in base alla quale la carta è rilasciata. In caso di sostituzione della licenza di condurre va richiesta una nuova carta. 26
Sezione 3 Esami
Art. 1027 In generale
All’esame teorico e all’esame pratico i candidati devono comprovare di possedere le competenze operative, le conoscenze e le attitudini di base secondo l’allegato necessarie per il trasporto di persone e merci.
Art. 11 Ammissione all’esame
È ammesso all’esame teorico chi possiede la licenza per allievo conducente della rispettiva categoria o sottocategoria. I titolari di una licenza di condurre della categoria C o della sottocategoria C1 che desiderano ottenere il certificato di capacità per il trasporto di persone sono ammessi all’esame teorico se hanno raggiunto l’età minima per l’ottenimento di una licenza di condurre della categoria D o della sottocategoria D1 (art. 6 cpv. 1 lett. e OAC 28 ).
È ammesso alla parte generale dell’esame pratico (art. 14 cpv. 2) chi ha superato l’esame teorico giusta l’articolo 12 e possiede la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre per il veicolo utilizzato. L’ammissione alla corsa d’esame giusta l’articolo 14 capoverso 3 è retta dall’allegato 12 numero I OAC.
È ammesso all’esame combinato (art. 14 bis ) chi ha superato l’esame teorico giusta l’articolo 12 capoverso 1 lettera a e possiede la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre per il veicolo utilizzato. L’ammissione alla corsa d’esame giusta l’articolo 14 capoverso 3 è disciplinata nell’allegato 12 numero I OAC. 29
Art. 12 Esame teorico
L’esame teorico comprende:
- domande a scelta multipla, domande a risposta diretta oppure una combinazione di entrambe; e
- l’analisi di casi concreti.
I candidati al certificato di capacità per il trasporto di persone o al certificato di capacità per il trasporto di merci devono rispondere ad almeno una domanda su ciascuna materia prevista dall’allegato per tutte le categorie e sottocategorie, eccezion fatta per il numero 2.113. 30
I candidati al certificato di capacità per il trasporto di persone devono inoltre rispondere ad almeno una domanda su ciascuna materia prevista dall’allegato per la categoria D e la sottocategoria D1.
I candidati al certificato di capacità per il trasporto di merci devono inoltre rispondere ad almeno una domanda su ciascuna materia prevista dall’allegato per la categoria C e la sottocategoria C1.
L’esame teorico dura almeno quattro ore. L’esame teorico complementare per l’ottenimento della licenza di condurre della categoria C o D o della sottocategoria C1 o D1 è considerato parte integrante dell’esame teorico; la sua durata va computata nelle quattro ore.
Art. 13 Esonero da talune parti dell’esame
I titolari del certificato di capacità per il trasporto di persone che vogliono ottenere il certificato di capacità per il trasporto di merci devono rispondere esclusivamente alle domande d’esame giusta l’articolo 12 capoverso 4.
I titolari del certificato di capacità per il trasporto di merci che vogliono ottenere il certificato di capacità per il trasporto di persone devono rispondere esclusivamente alle domande d’esame giusta l’articolo 12 capoverso 3.
I titolari di un certificato di capacità giusta la sezione 3 dell’ordinanza del 1° novembre 2000 31 concernente l’accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada sono esonerati dalle parti dell’esame per cui sono già qualificati.
Art. 14 Esame pratico
L’esame pratico consiste in una parte generale e in una corsa d’esame.
La parte generale deve essere svolta da tutti i candidati a un certificato di capacità. Deve estendersi perlomeno ai numeri 2.121, 2.131, 2.132, 2.312, 2.313 e 2.315 dell’allegato e durare almeno 30 minuti. Deve essere utilizzato un veicolo della categoria o della sottocategoria con cui saranno effettuati i trasporti di persone o di merci. 32
La corsa d’esame deve essere effettuata dai titolari della licenza di condurre della sottocategoria C1 o D1. Durante la corsa d’esame si determina se sono idonei a una guida sicura e rispettosa degli altri utenti, efficiente dal profilo energetico e rispettosa dell’ambiente. La corsa d’esame deve durare almeno 30 minuti. Deve essere utilizzato un veicolo a motore che adempia le esigenze di un veicolo per l’esame della sottocategoria corrispondente (all. 12 n. V OAC 33 ).
Art. 14bis34 Esame combinato
La parte dell’esame teorico giusta l’articolo 12 capoverso 1 lettera b e la parte generale dell’esame pratico giusta l’articolo 14 capoverso 2 possono essere combinate in un solo esame.
Art. 15 Ripetizione
Sezione 4 Formazione periodica
Art. 16 Obbligo della formazione periodica
Chi vuole prorogare la durata di validità del certificato di capacità per il trasporto di persone o del certificato di capacità per il trasporto di merci deve, nei cinque anni antecedenti lo scadere della validità, seguire la formazione periodica prescritta. La formazione periodica deve essere seguita in un centro di formazione periodica riconosciuto.
Se la formazione periodica non ha potuto essere seguita in tempo utile, l’autorità può, su richiesta, prorogare per un mese al massimo il certificato di capacità mediante autorizzazione scritta.
La proroga di un certificato di capacità per il trasporto di persone o di un certificato di capacità per il trasporto di merci la cui validità sia scaduta deve essere iscritta se il suo titolare ha seguito una formazione periodica completa. I corsi di formazione periodica frequentati nei cinque anni precedenti vanno computati nelle 35 ore.
Art. 1737 Obiettivo e svolgimento
La formazione periodica ha lo scopo di mantenere aggiornate le conoscenze e le attitudini di cui al numero 2 dell’allegato necessarie per effettuare il trasporto di persone o di merci e di perfezionare in tal modo le competenze operative di cui al numero 1 dell’allegato.
Lo svolgimento della formazione periodica è disciplinato nel numero 3 dell’allegato.
Art. 18 Durata e struttura38
Chi possiede il certificato di capacità per il trasporto di persone o il certificato di capacità per il trasporto di merci oppure entrambi deve, per ottenerne la proroga, comprovare la frequenza di 35 ore di formazione periodica.
La formazione periodica può essere frequentata come corso settimanale oppure in corsi singoli. Un corso singolo deve durare almeno sette ore, escluse le pause. Può essere articolato su due giornate consecutive. 39
In un corso singolo di sette ore, possono essere impartite sotto forma di modulo
e-learning al massimo tre ore. Un corso singolo comprendente un modulo e-learning può essere suddiviso in due giornate. Tra il modulo e-learning e le lezioni in presenza possono trascorrere al massimo cinque giorni. 40
Lo svolgimento di corsi singoli comprendenti un modulo e-learning è disciplinato nel numero 4 dell’allegato. 41
Art. 19 Attestato di partecipazione al corso
I centri di formazione periodica devono rilasciare un attestato di partecipazione al corso.
Art. 20 Formazione periodica seguita all’estero
Gli attestati esteri sulla frequenza di una formazione periodica sono riconosciuti come equivalenti se:
- la formazione periodica è stata totalmente o parzialmente seguita durante il periodo di impiego in un’impresa stabilita all’estero; e
- 42 l’organizzatore di corsi è autorizzato a impartire la formazione periodica in uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio giusta l’allegato I sezione 5 della direttiva (UE) 2022/256143.
Sezione 5 Centri di formazione periodica
Art. 21 Riconoscimento
I centri di formazione periodica devono essere riconosciuti dal Cantone in cui hanno sede.
Il riconoscimento è rilasciato se:
- la direzione garantisce un’amministrazione irreprensibile del centro di formazione periodica e una sorveglianza qualificata dell’insegnamento;
- il centro di formazione periodica dispone di un numero di docenti sufficiente giusta l’articolo 23;
- il centro è dotato di un locale adatto e di materiale confacente nonché, se offre corsi di formazione periodica pratica, di veicoli adatti;
- è previsto un programma di formazione periodica che precisa i temi conformemente all’allegato e definisce il piano d’esecuzione e i metodi d’insegnamento; e
- è gestito un sistema di garanzia della qualità dell’insegnamento delle materie e del raggiungimento degli obiettivi della formazione periodica.
Art. 22 Revoca del riconoscimento
Il Cantone in cui ha sede il centro di formazione periodica revoca il riconoscimento se le condizioni non sono più soddisfatte o se il centro di formazione periodica non ha tenuto corsi di formazione periodica da oltre due anni.
Art. 23 Autorizzazione all’insegnamento
Chi vuole lavorare come docente in un centro di formazione periodica necessita di un’autorizzazione all’insegnamento.
L’autorizzazione è rilasciata dal Cantone di domicilio del richiedente; è valida per tutta la Svizzera.
Chi vuole ottenere un’autorizzazione deve aver compiuto 25 anni e presentare all’autorità competente del Cantone di domicilio una domanda corredata di curric u lum vitae , informazioni sull’attività precedente e certificati professionali.
L’autorizzazione è rilasciata se il richiedente:
- comprova di possedere le necessarie conoscenze specialistiche e sufficienti attitudini didattico-pedagogiche;
- per almeno tre anni ha esercitato una professione che lo rende idoneo a insegnare le necessarie conoscenze e attitudini;
- ha avuto una condotta tale da garantire l’esercizio irreprensibile della professione.
Chi vuole impartire corsi di formazione periodica pratica, deve inoltre essere titolare di un’abilitazione a maestro conducente che lo autorizza all’insegnamento della guida con un veicolo a motore o una combinazione di veicoli delle categorie C, D, CE e DE nonché delle sottocategorie C1, D1, C1E e D1E, oppure deve possedere il permesso di formazione giusta l’articolo 20 capoverso 2 OAC 44 o comprovare la frequenza di un corso equivalente. 45
L’autorizzazione può essere revocata se il titolare non soddisfa più le condizioni di cui al capoverso 4 lettere a e c o al capoverso 5.
Art. 2446
Sezione 6 Disposizione penale
Art. 25
Chi effettua trasporti di persone o di merci senza il necessario certificato di capacità è punito con la multa.
Sezione 7 Disposizioni finali
Art. 26 Esecuzione
I Cantoni:
- eseguono gli esami per il conseguimento dei certificati di capacità;
- rilasciano e prorogano i certificati di capacità;
- decidono circa il riconoscimento dei centri di formazione periodica;
- rilasciano le autorizzazioni all’insegnamento nei centri di formazione periodica;
- sorvegliano lo svolgimento dei corsi di formazione periodica;
- approvano i programmi di formazione parallela all’esercizio della professione non ancora riconosciuti a livello federale;
- decidono circa il riconoscimento della formazione periodica seguita all’estero;
- 47 possono autorizzare deroghe individuali e concrete a singole disposizioni per evitare casi di rigore.
Possono delegare a terzi l’adempimento di questi compiti.
L’USTRA può emanare istruzioni per l’esecuzione della presente ordinanza. Per evitare casi di rigore può autorizzare deroghe generali e astratte a singole disposizioni. 48
Art. 2749
Art. 27a50 Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 22 ottobre 2008
Alle persone che hanno ottenuto la licenza di condurre della categoria C o della sottocategoria C1 prima del 1° settembre 2009 e comprovano di aver frequentato la formazione periodica secondo gli articoli 16‒20 viene rilasciato, su domanda e senza ulteriore esame, il certificato di capacità per il trasporto di merci con una validità di cinque anni. 51
... 52
Alle persone che hanno ottenuto la licenza di condurre della categoria D o della sottocategoria D1 prima del 1° settembre 2008 e comprovano di aver frequentato la formazione periodica secondo gli articoli 16‒20 viene rilasciato, su domanda e senza ulteriore esame, il certificato di capacità per il trasporto di persone con una validità di cinque anni. 53
Alle persone che hanno ottenuto la licenza di condurre della categoria D o della sottocategoria D1 nel periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009, è rilasciato un certificato di capacità per il trasporto di persone senza che debbano sostenere un ulteriore esame. La validità di tale certificato è limitata a cinque anni.
... 54
Art. 28 Entrata in vigore
Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
Gli articoli 2–20, 24, 25, 26 capoverso 1 lettere a, b, e nonché g, come pure l’articolo 27 entrano in vigore il 1° settembre 2009.
Allegato55
(art. 4 cpv. 1, 10, 12 cpv. 2–4, 14 cpv. 2, 17, 18 cpv. 4 e 21 cpv. 2 lett. d)
Ottenimento e proroga del certificato di capacità
- Competenze operative
- I conducenti applicano le prescrizioni in materia di circolazione stradale, in particolare quelle relative alla guida degli autoveicoli pesanti.
- I conducenti hanno dimestichezza con i veicoli loro affidati. Li impiegano correttamente dal punto di vista tecnico e limitando il consumo di risorse. Eseguono i controlli di sicurezza e i lavori di manutenzione necessari. Riconoscono le anomalie e le risolvono nei limiti del possibile.
- I conducenti guidano autoveicoli pesanti in svariate condizioni esterne e con carichi variabili, senza mettere in pericolo gli altri utenti della strada, in modo efficiente sotto il profilo energetico e rispettoso dell’ambiente.
- I conducenti sono responsabili per se stessi, i passeggeri e le merci trasportati, il veicolo, il committente e gli altri utenti della strada.
- I conducenti sanno come comportarsi in caso di guasti, incidenti, emergenze o conflitti. Riflettono sulle possibili cause contribuendo in tal modo a prevenire tali situazioni o ridurre al minimo i danni.
- Solo per il trasporto di persone:
- I conducenti trasportano i passeggeri a destinazione con la massima sicurezza e il massimo comfort attenendosi all’orario o al programma di viaggio.
- Solo per il trasporto di merci:
- I conducenti trasportano le merci loro affidate nel rispetto delle prescrizioni sul fissaggio del carico.
- Conoscenze e attitudini
- Perfezionamento per una guida razionale sulla base delle norme di sicurezza
- Tutte le categorie e sottocategorie 2.111Conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione per un uso ottimale2.1111Curve di coppia2.1112Curve di potenza2.1113Curve di consumo specifico del motore2.1114Zona di uso ottimale del contagiri2.1115Diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione2.112Conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per mantenere il controllo del veicolo, minimizzarne l’usura e prevenire le anomalie di funzionamento2.1121Limiti dell’utilizzo di freni e rallentatore2.1122Uso combinato di freni e rallentatore2.1123Ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio2.1124Ricorso all’inerzia del veicolo2.1125Utilizzo dei dispositivi di frenatura in discesa2.1126Comportamento in caso di avaria2.1127Uso di dispositivi elettronici e meccanici quali sistemi di controllo elettronico della stabilità, dispositivi avanzati di frenata di emergenza, sistemi di frenatura antibloccaggio, sistemi di controllo della trazione e sistemi di monitoraggio dei veicoli, nonché altri sistemi omologati di assistenza alla guida o di automazione2.113Capacità di ottimizzare il consumo di carburante2.1131Applicazione delle conoscenze di cui ai numeri 2.111 e 2.1122.1132Saper anticipare il flusso del traffico2.1133Distanza adeguata rispetto agli altri veicoli e utilizzo della dinamica del veicolo2.1134Velocità costante2.1135Guida regolare2.1136Pressione degli pneumatici adeguata2.1137Conoscenza dei sistemi di trasporto intelligenti che migliorano l’efficienza alla guida e assistono nella pianificazione degli itinerari2.114Capacità di prevedere e valutare i rischi stradali e di adattare la guida di conseguenza2.1141Riconoscere le diverse condizioni della strada, del traffico e meteorologiche e adeguarvi la guida2.1142Prevedere il verificarsi di eventi2.1143Saper valutare come preparare e pianificare un viaggio in condizioni meteorologiche eccezionali, conoscere l’uso delle relative attrezzature di sicurezza e capire quando un viaggio deve essere rinviato o annullato a causa di condizioni meteorologiche estreme2.1144Adeguare la guida ai rischi stradali, inclusi i comportamenti pericolosi nel traffico o la distrazione al volante (p. es. dovuta all’utilizzo di dispositivi elettronici, al consumo di cibo o bevande ecc.)2.1145Riconoscere le situazioni pericolose e adattare la guida di conseguenza nonché essere in grado di gestire lo stress che ne deriva, in particolare in rapporto alle dimensioni e al peso del veicolo e alla presenza di utenti della strada vulnerabili quali pedoni, ciclisti e motociclisti2.1146Riconoscere potenziali pericoli e i casi in cui possono derivarne situazioni in cui non è più possibile evitare un incidente2.1147Scegliere e compiere azioni tali da aumentare le distanze di sicurezza al punto da poter evitare un incidente qualora il pericolo potenziale dovesse divenire reale
- Categorie C e CE nonché sottocategorie C1 e C1E 2.121Capacità di caricare il veicolo rispettando le norme di sicurezza e di corretto utilizzo del veicolo2.1211Forze agenti sui veicoli in movimento2.1212Uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali2.1213Uso del cambio automatico2.1214Calcolo del carico utile di un autoveicolo o di una combinazione di veicoli2.1215Calcolo del volume totale2.1216Ripartizione del carico2.1217Conseguenze del sovraccarico assiale2.1218Stabilità e baricentro del veicolo2.1219Tipi di imballaggio e di supporto del carico2.1220Principali categorie di merci che necessitano di fissaggio2.1221Tecniche di bloccaggio e ancoraggio2.1222Uso delle cinghie di ancoraggio2.1223Verifica dei dispositivi di fissaggio2.1224Uso delle attrezzature di movimentazione2.1225Montaggio e smontaggio delle coperture telate
- Categorie D e DE nonché sottocategorie D1 e D1E 2.131Capacità di garantire la sicurezza e il comfort dei passeggeri2.1311Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali del veicolo2.1312Comportamento corretto nel traffico2.1313Posizionamento sulla corsia di marcia2.1314Fluidità della frenata2.1315Dinamica dello sbalzo2.1316Uso di infrastrutture specifiche (spazi pubblici, corsie riservate a determinate categorie)2.1317Gestione delle situazioni di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente2.1318Interazione con i passeggeri2.1319Specificità del trasporto di determinati gruppi di passeggeri (persone disabili, bambini)2.132Capacità di caricare il veicolo rispettando le norme di sicurezza e di corretto utilizzo del veicolo2.1321Forze agenti sui veicoli in movimento2.1322Uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali2.1323Uso del cambio automatico2.1324Calcolo del carico utile di un autoveicolo o di una combinazione di veicoli2.1325Ripartizione del carico2.1326Conseguenze del sovraccarico assiale2.1327Stabilità e baricentro del veicolo
- Applicazione della normativa
- Tutte le categorie e sottocategorie 2.211Conoscenza del contesto giuridico sociale dell’autotrasporto e della relativa regolamentazione2.2111Prescrizioni sulla durata del lavoro e del riposo, compreso l’uso del tachigrafo2.2112Prescrizioni di base e specifiche della categoria in materia di circolazione2.2113Nuove prescrizioni entrate in vigore in materia di circolazione2.2114Diritti e doveri del conducente in materia di formazione periodica
- Categorie C e CE nonché sottocategorie C1 e C1E 2.221Conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci2.2211Autorizzazioni al trasporto2.2212Documenti da tenere nel veicolo2.2213Divieti di circolazione su determinate strade2.2214Pedaggi stradali2.2215Obblighi previsti dai contratti standard2.2216Redazione dei documenti di trasporto2.2217Autorizzazioni al trasporto internazionale2.2218Obblighi previsti nel quadro della Convenzione del 19 maggio 195656 relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada2.2219Redazione della lettera di vettura internazionale2.2220Trasporto internazionale di merci2.2221Documenti particolari di accompagnamento delle merci
- Categorie D e DE nonché sottocategorie D1 e D1E 2.231Conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di persone2.2311Trasporto di gruppi specifici di persone2.2312Dotazione di sicurezza a bordo di autobus2.2313Cinture di sicurezza2.2314Carico del veicolo
- Salute, sicurezza stradale, lotta contro la criminalità, promovimento dell’immagine, contesto economico, servizi, logistica
- Tutte le categorie e sottocategorie 2.311Sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli infortuni sul lavoro2.3111Tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti2.3112Statistiche sugli incidenti stradali2.3113Incidenti stradali implicanti autocarri, autobus e furgoncini2.3114Perdite in termini umani e danni materiali ed economici2.3115Prevenzione degli incidenti2.312Capacità di prevenire la criminalità e il traffico di clandestini2.3121Informazioni generali2.3122Implicazioni per i conducenti2.3123Misure preventive2.3124Promemoria verifiche2.3125Normativa in materia di responsabilità degli autotrasportatori2.313Capacità di prevenire i rischi fisici2.3131Principi di ergonomia2.3132Movimenti e posture a rischio2.3133Condizione fisica2.3134Esercizi di mantenimento2.3135Protezione individuale2.314Consapevolezza dell’importanza dell’idoneità fisica e mentale2.3141Principi di un’alimentazione sana ed equilibrata2.3142Effetti dell’alcol, dei farmaci e degli stupefacenti2.3143Effetti della stanchezza e dello stress2.3144Ciclo di base attività lavorativa/riposo2.315Comportamento corretto nelle situazioni di emergenza2.3151Valutare la situazione2.3152Evitare di aggravare l’incidente2.3153Chiamare i soccorsi2.3154Prestare assistenza e primo soccorso ai feriti2.3155Comportamento in caso d’incendio (evacuazione di passeggeri e altre persone a bordo)2.3156Garantire la sicurezza dei passeggeri2.3157Comportamento in caso di aggressione2.3158Compilazione del verbale di incidente2.316Capacità di comportarsi in modo da valorizzare l’immagine dell’impresa2.3161Importanza della qualità della prestazione del conducente per l’impresa2.3162Pluralità dei ruoli del conducente2.3163Pluralità degli interlocutori del conducente2.3164Manutenzione del veicolo2.3165Organizzazione del lavoro2.3166Conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario
- Categorie C e CE nonché sottocategorie C1 e C1E 2.321Conoscenza del contesto economico2.3211Autotrasporto di merci rispetto ad altre modalità (concorrenza, spedizionieri)2.3212Diverse attività connesse al trasporto di merci2.3213Organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti2.3214Diverse specializzazioni (p. es. trasporti con autocisterne, di merci pericolose, di animali)2.3215Evoluzione del settore
- Categorie D e DE nonché sottocategorie D1 e D1E 2.331Conoscenza del contesto economico2.3311Autotrasporto di persone rispetto ad altre modalità (p. es. ferrovia)2.3312Diverse attività connesse al trasporto di persone2.3313Sensibilizzazione verso la disabilità2.3314Trasporto internazionale di persone2.3315Organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporto di persone
- Svolgimento della formazione periodica
- La formazione periodica è impartita secondo l’approccio pedagogico e didattico dell’apprendimento attivo:3.11Il docente trasmette i contenuti in unità didattiche opportunamente strutturate.3.12Il docente orienta la lezione agli obiettivi di apprendimento impiegando un ampio repertorio di metodologie (forme alternative di insegnamento e apprendimento) adeguato alle differenti tipologie di apprendimento e, nelle lezioni con più partecipanti, alla costellazione di gruppo; lo svolgimento della lezione coinvolge più sensi possibili.3.13Il docente coinvolge attivamente i partecipanti nella lezione e lascia che condividano le loro esperienze.3.14Il docente si ricollega agli interessi dei partecipanti e fa riferimento all’attualità.3.15Il docente stimola i partecipanti a riflettere su se stessi.3.16Il docente cerca di creare un clima di apprendimento gradevole insieme ai partecipanti.
- La classe di ogni docente non può essere composta da più di 16 persone.
- La formazione periodica deve comprendere i contenuti teorici e pratici di cui al numero 2. Devono essere trasmessi contenuti:3.31validi per tutti i conducenti, trattando principalmente temi e strategie rilevanti per una maggiore sicurezza stradale, la sicurezza e la salute sul posto di lavoro nonché un impiego del veicolo efficiente sotto il profilo energetico e rispettoso dell’ambiente; e3.32adeguati al profilo professionale del conducente interessato.
- Per quanto riguarda gli obiettivi di apprendimento dettagliati necessari all’acquisizione delle competenze operative e i particolari relativi ai contenuti didattici fa fede l’apposito catalogo dell’autorità cantonale.
- Corsi di formazione periodica con modulo e-learning
- Lo svolgimento di corsi di formazione periodica con modulo e-learning è subordinato alle seguenti condizioni:4.11i contenuti impartiti nel modulo e-learning devono essere idonei a tale metodo di insegnamento;4.12il modulo e-learning deve comprendere testi, immagini, grafici, animazioni o filmati, esercizi interattivi e simili. Ognuno di questi elementi deve essere compatibile con i mezzi impiegati;4.13l’organizzatore deve dimostrare che le lezioni in presenza sono coordinate con il modulo e-learning e il materiale didattico distribuito durante la lezione coincide con quello del modulo;4.14il modulo e-learning deve essere completato con un test online;4.15è ammesso alle lezioni in presenza solo chi ha superato il test online;4.16all’inizio delle lezioni in presenza occorre superare un test d’ingresso. Quest’ultimo può essere ripetuto una sola volta.
- Il riconoscimento degli organizzatori di corsi di formazione periodica con modulo e-learning è concesso inizialmente a titolo provvisorio per un anno, dietro presentazione di apposita domanda all’autorità cantonale. Quest’ultima verifica se i requisiti per il riconoscimento sono soddisfatti. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:4.21programma generale del corso (coordinamento tra lezioni in presenza e modulo e-learning, test d’ingresso, svolgimento delle lezioni in presenza);4.22accesso al modulo e-learning;4.23materiale didattico per le lezioni in presenza;4.24piano di valutazione.
- Durante il periodo di validità del riconoscimento provvisorio occorre valutare il corso con modulo e-learning ed effettuare un audit delle lezioni in presenza. La valutazione deve comprendere:4.31un’indagine presso partecipanti e docenti in merito a struttura e funzionamento del corso, raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, soddisfazione dei partecipanti, grado di accettazione generale ecc.;4.32la prova che la durata del modulo e-learning non è sensibilmente inferiore a quella prescritta per le lezioni in presenza (p. es. mediante tracciamento delle attività dei partecipanti);4.33indicazioni su modalità e termini entro i quali risolvere eventuali carenze evidenziate in sede di valutazione.
- L’organizzatore deve inoltrare il rapporto di valutazione all’autorità cantonale entro dieci mesi dal rilascio del riconoscimento provvisorio.
- L’autorità cantonale decide in merito al riconoscimento definitivo dell’organizzatore in base ai risultati della valutazione e dell’audit.
- Un organizzatore può integrare nel proprio corso un modulo e-learning già riconosciuto di un altro organizzatore se ne ottiene il consenso. In tal caso l’organizzatore deve presentare all’autorità cantonale una domanda corredata della documentazione di cui ai numeri 4.2.1, 4.2.3 e 4.2.4, compresa l’indicazione del modulo e-learning utilizzato, e della dichiarazione di consenso del titolare del modulo già riconosciuto.