Il contributo per la prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale ammonta allo 0,75 per cento del premio netto dell’assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore. Gli assicuratori di responsabilità civile comunicano ai loro contraenti l’ammontare del contributo con il conteggio del premio.
741.811
Ordinanza
sul contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale
del 13 dicembre 1976 (Stato 1° gennaio 1996)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 1 capoverso 2, 11 e 12 della legge federale del 25 giugno 1976 1 concernente un contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale,
ordina:
Art. 1 Ammontare del contributo
Art. 2 Veicoli non sottoposti all’assicurazione obbligatoria
I Cantoni, come detentori dei veicoli a motore per i quali non sussiste l’assicurazione di responsabilità civile (art. 73 cpv. 1 della LF sulla circolazione stradale 2 ), sono tenuti al contributo nella misura in cui i loro veicoli sono assicurati.
Art. 3 Pagamento dei contributi
Gli assicuratori, entro 30 giorni dopo la scadenza del trimestre d’esercizio, pagano spontaneamente al «Fondo nazionale per la prevenzione degli infortuni stradali» i contributi riscossi sui premi incassati durante questo periodo.
Se più assicuratori garantiscono collettivamente l’assicurazione, ciascuno di essi paga i contributi per la parte di premio che gli compete.
Art. 4 Sorveglianza
Ogni assicuratore comunica annualmente all’Autorità federale di sorveglianza sui mercati finanziari 3 , unitamente al rapporto che deve inoltrare giusta l’articolo 22 capoverso 1 della legge federale del 23 giugno 1978 4 sulla sorveglianza degli istituti d’assicurazione privati, la somma pagata al Fondo nazionale per la prevenzione degli infortuni stradali durante l’esercizio trascorso nonché l’importo dei premi incassati cui si riferisce questa somma. 5
Se l’importo dei premi incassati, di cui al capoverso 1, diverge da quello indicato nel resoconto per l’Autorità federale di sorveglianza sui mercati finanziari riguardo all’assicurazione di responsabilità civile degli autoveicoli, la differenza dev’essere motivata.
Art. 5 Commissione amministrativa
Il presidente e i membri della commissione amministrativa del Fondo nazionale per la prevenzione degli infortuni stradali sono eletti per un quadriennio.
Art. 6 Disposizioni transitorie
I contributi alla prevenzione degli infortuni della circolazione stradale sono riscossi, per la prima volta, unitamente ai premi esigibili a contare dal 1° gennaio 1977.
Fintanto che sono istituiti gli organi del Fondo per la prevenzione degli infortuni stradali, l’esecuzione dei compiti affidatigli è demandata alla fondazione attuale «Fondo per la prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale».
Il primo periodo amministrativo della commissione scade il 3l dicembre 1980.
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1977.