Se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita o di una ditta individuale, o altrimenti nell’esercizio di incombenze d’affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa.
Il padrone d’azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che era a conoscenza dell’infrazione o ne ha avuto successivamente notizia e, benché ne avesse la possibilità, non si è adoperato per impedirla o per paralizzarne gli effetti, è punibile come l’autore.
Se l’infrazione è da attribuirsi al fatto che il padrone di azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata ha violato i suoi doveri di vigilanza o di diligenza, questi soggiace alle stesse disposizioni penali come l’autore, ma la pena è soltanto della multa.
Se il padrone d’azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, i capoversi 2 e 3 si applicano agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.