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747.111

Ordinanza
sul registro del naviglio

del 16 giugno 1986 (Stato 1° gennaio 1992)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 1, 17 e 66 della legge federale del 28 settembre 1923 1 sul registro del naviglio (detta qui di seguito «legge»),

ordina:

Sezione 1 Tenuta del registro del naviglio

Art. 1 Competenza

Sono uffici del registro del naviglio: nel Cantone di Zurigo: l’Ufficio del registro fondiario di Zurigo-Riesbach; nel Cantone di Berna: l’Ufficio del registro fondiario di Interlaken per il lago di Brienz, l’Ufficio del registro fondiario di Thun per il lago di Thun, l’Ufficio del registro fondiario di Berna per l’Aar tra il lago di Thun e quello di Bienne, l’Ufficio del registro fondiario di Bienne per il lago di Bienne e l’Aar a valle del lago di Bienne; nel Cantone di Lucerna: l’Ufficio del registro fondiario della città di Lucerna; nel Cantone d’Uri: l’Ufficio cantonale del registro fondiario in Altdorf; nel Cantone di Svitto: l’Ufficio del registro fondiario di Gersau per il lago dei Quattro Cantoni, l’Ufficio del registro fondiario di Arth, in Oberarth, per il lago di Zugo, l’Ufficio del registro fondiario di March, in Lachen, per il lago di Zurigo; nel Cantone di Obvaldo: l’Ufficio del registro fondiario di Obvaldo, in Sarnen, per i laghi di Alpnach, di Sarnen e di Lungern; 2 nel Cantone di Nidvaldo: l’Ufficio cantonale del registro fondiario in Stans; nel Cantone di Glarona: l’Ufficio cantonale del registro fondiario in Glarona; nel Cantone di Zugo: l’Ufficio cantonale del registro fondiario in Zugo; nel Cantone di Friburgo: l’Ufficio del registro fondiario di Estavayer per il lago di Neuchâtel, l’Ufficio del registro fondiario di Morat per il lago di Morat; nel Cantone di Soletta: la Cancelleria di Soletta in Soletta; nel Cantone di Basilea-Città: l’Ufficio del registro fondiario di Basilea; nel Cantone di Basilea-Campagna: l’Ufficio del registro fondiario di Liestal; nel Cantone di Sciaffusa: l’Ufficio cantonale del registro fondiario in Sciaffusa; nel Cantone di San Gallo: l’Ufficio del registro fondiario di Rorschach per il lago di Costanza, l’Ufficio del registro fondiario di Schmerikon per il lago di Zurigo, l’Ufficio del registro fondiario di Quarten per il lago di Walenstadt; nel Cantone di Argovia: l’Ufficio del registro fondiario di Rheinfelden per il Reno, l’Ufficio del registro fondiario di Lenzburg per l’Aar e il lago di Hallwil; nel Cantone di Turgovia: l’Ufficio del registro fondiario di Kreuzlingen; nel Cantone del Ticino: l’Ufficio del registro fondiario di Lugano per il lago Ceresio, l’Ufficio del registro fondiario di Locarno per il lago Maggiore; nel Cantone di Vaud: l’Ufficio del registro fondiario di Losanna; nel Cantone del Vallese: l’Ufficio del registro fondiario di Monthey; nel Cantone di Neuchâtel: l’Ufficio del registro fondiario di Neuchâtel; nel Cantone di Ginevra: l’Ufficio cantonale del registro fondiario in Ginevra.

Nei Cantoni che non hanno un ufficio del registro del naviglio espressamente designato, l’Ufficio del registro fondiario del capoluogo è competente. Se in un Cantone è designato soltanto un ufficio del registro del naviglio, esso è competente per tutte le acque navigabili di detto Cantone.

Se gli uffici di parecchi Cantoni sono competenti per le medesime acque, il proprietario ha la scelta dell’ufficio al quale intende domandare l’intavolazione della sua nave, a meno che i Cantoni interessati non dispongano altrimenti (art. 9 cpv. 2 della L).

Per le navi circolanti sul Reno, i suoi affluenti e i suoi canali laterali a valle di Rheinfelden sono competenti gli uffici del registro del naviglio di Basilea, Liestal o Rheinfelden.

Art. 2 Obbligo di annunciare le navi renane

Gli uffici del registro del naviglio di Basilea, di Liestal e di Rheinfelden comunicano alla fine di ogni anno al Dipartimento federale di giustizia e polizia o all’autorità da questo designata le navi renane (art. 8 cpv. 2) iscritte nei loro registri.

Art. 3 Applicazione del regolamento per il registro fondiario

Alla tenuta del registro del naviglio è applicabile il regolamento del 22 febbraio 1910 3 per il registro fondiario (RRF) sempreché la legge o la presente ordinanza non dispongano altrimenti.

Nei registri e formulari le parole «fondo», «ipoteca» e «ufficio del registro fondiario» sono sostituite rispettivamente con «nave», «ipoteca navale» e «ufficio del registro del naviglio».

Art. 4 Registri

Ogni ufficio del registro del naviglio tiene un libro mastro e un giornale (art. 24 e 25 della L) e i seguenti registri ausiliari: un elenco dei proprietari, un registro dei creditori, un registro dei pignoramenti, un libro delle rettificazioni.

I Cantoni possono prescrivere la tenuta di altri registri ausiliari come, in particolare, di un registro in cui siano da inscriversi, in ordine alfabetico, i nomi delle navi intavolate.

Art. 5 Certificato d’intavolazione

Il certificato d’intavolazione (art. 29 e 30 della L) deve essere rilasciato in conformità del modello prescritto dal Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Il certificato d’intavolazione, firmato dall’ufficiale del registro, contiene le iscrizioni, annotazioni, menzioni, modificazioni e radiazioni come nel mastro; non sono riportate le restrizioni della facoltà di disporre (art. 29 cpv. 1 della L). 4

Il rilascio e la dichiarazione di annullamento del certificato d’intavolazione sono indicati nel mastro (colonna «proprietà»). 5

Art. 6 Documenti giustificativi

I documenti giustificativi devono essere custoditi in un fascicolo distinto (raccoglitore) per ogni nave e ordinati secondo i fogli del mastro.

I documenti giustificativi comprendono segnatamente:

  1. la notificazione e l’attestazione del titolo giuridico, gli allegati come pure la decisione dell’autorità di vigilanza;
  2. la pubblicazione, con il nome e la data dell’organo in cui è apparsa;
  3. le opposizioni eventualmente fatte;
  4. le attestazioni dell’autorità della navigazione renana sull’adempimento delle condizioni fissate nell’art. 4 capoversi 2 e 3 della legge.

Art. 7 Distintivo esterno

Il distintivo esterno (art. 17 della L) è una targhetta metallica o un altro distintivo ufficiale conforme al modello adottato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia. Esso reca la designazione dell’ufficio presso il quale la nave è intavolata, il numero di intavolazione della nave e la croce federale. Per le navi renane (art. 8 cpv. 2) può essere utilizzato come distintivo esterno il loro numero ufficiale.

La targhetta metallica o l’altro distintivo ufficiale va ordinato all’Ufficio del registro del naviglio. Il distintivo deve essere apposto in un punto ben visibile della nave appena la stessa è stata intavolata.

Il distintivo deve essere levato se la nave viene radiata dal registro; la targhetta metallica deve essere restituita all’Ufficio del registro del naviglio.

Il costo della marcatura è a carico del proprietario della nave.

Sezione 2 Particolari premesse per l’intavolazione delle navi renane

(art. 4 cpv. 2 e 3 della L)

Art. 8 Diritto di battere bandiera svizzera sul Reno

Il proprietario di una nave renana, affinché possa battere bandiera svizzera sul Reno (art. 4 cpv. 2 lett. a della L), deve soddisfare le condizioni previste negli articoli 10 a 15 della presente ordinanza.

Sono navi renane le navi adoperate sul Reno, sui suoi affluenti e canali laterali a valle di Rheinfelden e adibite al trasporto professionale di persone o merci.

La Confederazione, i Cantoni, gli altri enti e istituti svizzeri di diritto pubblico proprietari di navi non sono tenuti a provare che soddisfano a queste condizioni.

Una nave marittima iscritta nel registro delle navi marittime svizzere ha il diritto di battere bandiera svizzera sul Reno.

Art. 9 Stati assimilati

Ai fini dell’applicazione degli articoli 10 a 13 e 15 della presente ordinanza, sono assimilati alla Svizzera:

  1. gli Stati contraenti della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno del 17 ottobre 18686, e
  2. gli Stati membri delle Comunità Europee nei quali, per quanto concerne il diritto di battere bandiera nazionale sul Reno, sono applicate disposizioni equivalenti a quelle degli Stati contraenti della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno del 17 ottobre 1868.

Art. 10 Condizioni per quanto concerne la proprietà (art. 4 cpv 1 lett. a della L)

La persona fisica, società commerciale, persona giuridica o filiale cui appartenga più della metà della nave deve avere il domicilio in Svizzera come pure la cittadinanza svizzera o di uno Stato assimilato o avere la sede in Svizzera e adempire le condizioni previste negli articoli 11 a 13 relative alle maggioranze richieste e alla partecipazione.

Se più della metà della nave appartiene a parecchie persone fisiche, società commerciali, persone giuridiche o loro filiali, queste devono avere il domicilio in Svizzera, come pure la cittadinanza svizzera o di uno Stato assimilato o avere la sede in Svizzera e adempire le condizioni previste negli articoli 11 a 13 relative alle maggioranze richieste e alla partecipazione.

Art. 11 Maggioranze richieste nelle società commerciali e nelle persone giuridiche

La società commerciale o persona giuridica cui appartiene la nave deve adempire le condizioni seguenti:

  1. due terzi di tutti i soci (soci in nome collettivo, soci illimitatamente responsabili, soci accomandanti e altri soci) devono avere il domicilio in Svizzera o in uno Stato assimilato, come pure la cittadinanza svizzera o di uno Stato assimilato o, se i soci accomandanti o altri soci sono persone giuridiche o società commerciali, essere partecipanti svizzeri o di uno Stato assimilato (art. 13 cpv. 1). I soci devono inoltre partecipare almeno a due terzi del capitale;
  2. i partecipanti svizzeri o di uno Stato assimilato (art. 13 cpv. 1) devono detenere due terzi almeno del capitale sociale della società anonima, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa; essi devono inoltre disporre di diritti di voto in una proporzione almeno uguale;
  3. i due terzi almeno dei membri dell’associazione, come pure tutti i membri della sua direzione o di un suo altro organo esecutivo devono avere il domicilio in Svizzera o in uno Stato assimilato, come pure la cittadinanza svizzera o di uno Stato assimilato;
  4. tutti i membri del consiglio di fondazione devono avere il domicilio in Svizzera o in uno Stato assimilato, come pure la cittadinanza svizzera o di uno Stato assimilato.

L’usufruttuario, il creditore pignoratizio o l’avente diritto che partecipi sotto un’altra forma all’impresa del proprietario della nave, se può esercitare un’influenza determinante sulla gestione dell’impresa, deve adempire le stesse condizioni del proprietario della nave.

Il fiduciante deve soddisfare le stesse condizioni del fiduciario. Questa norma si applica per analogia alle convenzioni simili a quelle fiduciarie.

Non è considerata impresa o filiale economicamente e commercialmente indipendente (art. 4 cpv. 2 lett. b della L) una società commerciale o una persona giuridica, se il capitano, l’equipaggio o membri delle loro famiglie vi partecipano nella misura di più di un terzo. 7

Art. 12 Direzione e amministrazione

Se una sola persona è incaricata della direzione o dell’amministrazione di una ditta individuale, di una società commerciale o di una persona giuridica, essa deve avere il domicilio in Svizzera, come pure la cittadinanza svizzera o di uno Stato assimilato.

Se parecchie persone sono incaricate della direzione o dell’amministrazione di una ditta individuale, di una società commerciale o di una persona giuridica, la maggioranza delle stesse deve avere il domicilio in Svizzera; i due terzi devono avere la cittadinanza svizzera o di uno Stato assimilato.

Sono salve le disposizioni più restrittive del Codice delle obbligazioni 8 in materia di cittadinanza.

Art. 13 Partecipanti svizzeri o di uno Stato assimilato

Sono partecipanti svizzeri o di uno Stato assimilato:

  1. le persone fisiche che hanno il domicilio in Svizzera o in uno Stato assimilato, come pure la cittadinanza svizzera o di uno Stato assimilato;
  2. le società commerciali e le persone giuridiche che hanno la sede in Svizzera o in uno Stato assimilato e alle quali partecipano in modo determinante, a titolo di soci, azionisti, membri di una società cooperativa o altri soci, persone fisiche ai sensi della lettera a o altre società commerciali o persone giuridiche (partecipazione indiretta). Le società commerciali e le persone giuridiche che detengono una partecipazione indiretta devono da parte loro adempire le condizioni del capoverso 2. La stessa cosa vale per qualsiasi altra partecipazione determinante a una partecipazione indiretta.

È una partecipazione determinante:

  1. una partecipazione al capitale, di regola di almeno due terzi;
  2. il fatto di detenere diritti di voto nella stessa proporzione, e
  3. il fatto di esercitare un’influenza decisiva sulla direzione e l’amministrazione dell’impresa.

Art. 14 Impresa, gestione

Un’impresa ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 lettera b della legge (ditte individuali, società commerciali o persone giuridiche) o la filiale di una tale impresa deve avere in Svizzera:

  1. un’organizzazione adeguata per la gestione, l’armamento e l’equipaggiamento della nave, come pure
  2. il centro di attività commerciale da cui dirige l’esercizio della nave.

Le disposizioni del capoverso 1 si applicano per analogia alle comunità in proprietà comune o in comproprietà (art. 10 cpv. 2) 9 .

Se gli atti di gestione sono compiuti a bordo dal capitano o da un membro dell’equipaggio (battelliere particolare, art. 4 cpv. 3 della L) il proprietario della nave deve avere il domicilio in Svizzera, come pure la cittadinanza svizzera o di uno Stato assimilato. Se parecchie persone sono proprietarie (proprietà comune o comproprietà) devono tutte avere il domicilio in Svizzera, come pure la cittadinanza svizzera o di uno Stato assimilato.

Art. 15 Armatore non proprietario

Se una nave renana è esercitata da un armatore (art. 126 cpv. 1 della LF del 23 set. 195310 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera) non proprietario, egli deve avere il domicilio o la sede:

  1. in Svizzera e adempire le condizioni previste dalla presente ordinanza per il proprietario, o
  2. in uno Stato assimilato e adempire le condizioni previste da questo Stato per gli armatori. Deve legittimare il possesso di questi requisiti producendo il documento previsto nell’articolo 2 capoverso 3 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno del 17 ottobre 186811.

Se un proprietario, ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1, compera una nave su mandato e nell’interesse dell’armatore, principalmente per ragioni di finanziamento, l’armatore deve avere il domicilio o la sede in Svizzera e soddisfare le condizioni previste dalla presente ordinanza per il proprietario. 12

È competente per rilasciare l’attestazione all’armatore avente domicilio o sede nei Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna o Argovia l’autorità della navigazione renana del Cantone in cui l’armatore ha il domicilio o la sede. Se ha il domicilio o la sede in un altro Cantone, è competente l’autorità della navigazione renana del Cantone di Basilea Città. 13

Art. 16 Eccezioni

Il Dipartimento federale degli affari esteri può, nei limiti degli accordi e regolamenti degli Stati contraenti della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno del 17 ottobre 1868 14 , autorizzare eccezioni per quanto concerne le maggioranze richieste negli articoli 11 a 13 della presente ordinanza, se l’interesse della navigazione renana svizzera lo giustifica.

Art. 17 Notificazione per l’intavolazione

La notificazione per l’intavolazione di una nave renana nel registro del naviglio deve essere indirizzata all’Ufficio del registro del naviglio chiedendo l’attestazione che le condizioni fissate all’articolo 4 capoversi 2 e 3 della legge sono soddisfatte. L’Ufficio registra la notificazione nel giornale (art. 25 cpv. 1 della L) e trasmette la domanda d’attestazione all’autorità della navigazione renana competente che decide.

L’autorità della navigazione renana può esigere che la domanda d’attestazione sia presentata su un formulario speciale.

Il richiedente deve rispondere con veracità alle domande del formulario e allegare i documenti necessari. L’autorità della navigazione renana può esigere altre informazioni e la produzione di altri documenti. 15

L’autorità della navigazione renana può trattare direttamente con le autorità degli Stati assimilati incaricate degli stessi compiti. Le autorità si accordano l’assistenza amministrativa.

Art. 18 Decisione dell’autorità della navigazione renana

L’autorità della navigazione renana rilascia all’Ufficio del registro del naviglio l’attestazione che i particolari presupposti per l’intavolazione di una nave renana sono adempiuti.

Se i presupposti non sono adempiuti, l’autorità della navigazione renana respinge la domanda.

La decisione è notificata al richiedente e comunicata all’Ufficio del registro del naviglio.

Art. 19 Intavolazione

Se l’autorità della navigazione renana rilascia l’attestazione e se gli altri presupposti d’intavolazione sono adempiuti la nave è intavolata nel registro. L’intavolazione è valida a datare dal giorno in cui la notificazione è stata registrata nel giornale.

Se l’attestazione non è chiesta o viene rifiutata mediante una decisione cresciuta in giudicato l’Ufficio del registro del naviglio respinge la notificazione.

Art. 20 Documento di bordo

L’autorità della navigazione renana attesta nel certificato della nave ai sensi dell’articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno del 17 ottobre 1868 16 o in un documento speciale che la nave è considerata appartenente alla navigazione renana e che il proprietario o l’armatore ha il diritto di esercitarla sul Reno sotto bandiera svizzera.

Questo documento deve indicare almeno il nome o il numero e il tipo di nave, il numero ufficiale della nave come pure il nome o la ditta e il domicilio o la sede del proprietario della nave e, se è il caso, dell’armatore.

Questo documento deve essere custodito a bordo della nave. Può essere sostituito da un distintivo appropriato se la nave è senza equipaggio.

Art. 21 Dichiarazione obbligatoria e annullamento del documento di bordo

Il proprietario della nave e l’armatore svizzero sono tenuti a comunicare per scritto e senza indugio all’autorità della navigazione renana competente tutte le modificazioni importanti per l’intavolazione e il diritto di battere bandiera svizzera sul Reno (art. 4 cpv. 2 e 3 della L).

L’autorità della navigazione renana può in ogni momento verificare se i presupposti per il rilascio dell’attestazione continuano ad essere adempiuti; all’uopo può esigere la produzione di documenti.

Se i presupposti non sono più adempiuti, l’autorità della navigazione renana ritira l’attestazione. Comunica questo ritiro all’Ufficio del registro del naviglio, come pure al proprietario e all’armatore e ingiunge a quest’ultimi di restituirle il documento di bordo.

Se il ritiro dell’attestazione cresce in giudicato il documento di bordo è annullato.

Sezione 3 Tasse e spese

Art. 22 Principio

Gli uffici del registro del naviglio e l’autorità della navigazione renana riscuotono tasse per i loro lavori. L’introito è versato ai Cantoni.

Art. 23 Tasse degli uffici del registro del naviglio

Gli uffici del registro del naviglio riscuotono le tasse seguenti:

  1. 50 franchi per l’intavolazione di una nave (apertura di un foglio nel mastro e iscrizione del proprietario);
  2. 20 franchi per:1.la radiazione di una nave dal registro2.il rilascio del certificato d’intavolazione;
  3. 10 franchi per:1.l’iscrizione, la modificazione e la radiazione di una menzione, di un’annotazione, di un usufrutto e di un posto di pegno libero2.l’iscrizione e la radiazione di una indicazione concernente l’intavolazione condizionale (art. 15 della L)3.il cambiamento del nome della nave e la modificazione della descrizione della nave4.la modificazione e la radiazione di un diritto di pegno5.il trasferimento di un diritto di pegno in un altro registro in Svizzera (art. 18 della L)6.il cambiamento dello stato civile o del nome del proprietario7.il rilascio di un’attestazione8.il rilascio di un estratto del registro9.altre operazioni per le quali la tariffa non prevede tasse speciali;
  4. 1‰, però almeno 10 franchi e al massimo 2000 per:1.il trasferimento di proprietà di una nave2.la costituzione di un diritto di pegno3.l’aumento dell’ammontare del pegno.

Inoltre le regole seguenti si applicano per il calcolo della tassa secondo il capoverso 1 lettera d17:

  1. nel caso di un trasferimento di proprietà la tassa è calcolata sul valore della nave e nel caso della costituzione di un diritto di pegno sull’ammontare del pegno;
  2. nel caso di un trasferimento di proprietà in seguito a successione, divisione ereditaria, regime dei beni matrimoniali o fusione, il tasso è di ½‰; se le iscrizioni sono richieste simultaneamente per la successione e la divisione ereditaria la tassa è dovuta un’unica volta;
  3. in caso di intavolazione condizionale la tassa per le iscrizioni delle ipoteche navali è di ½‰; sull’ammontare per il quale esse erano iscritte nel vecchio registro.

Il richiedente deve inoltre rimborsare all’Ufficio del registro del naviglio tutti i disborsi (spese di porto e di pubblicazione, tasse telefoniche, ecc.).

L’Ufficio del registro può domandare un anticipo sulle tasse e sulle spese.

Non sono riscosse tasse per le iscrizioni, radiazioni e comunicazioni d’ufficio.

Art. 24 Tasse dell’autorità della navigazione renana

L’autorità della navigazione renana riscuote le tasse seguenti:

  1. 20 a 500 franchi per attestazioni previste dalla legge o dalla presente ordi-nanza;
  2. 20 franchi per il rilascio di un documento di bordo (art. 20).

Il richiedente deve inoltre rimborsare all’autorità della navigazione renana tutti i disborsi (spese di porto, tasse telefoniche, ecc.).

L’autorità può domandare un anticipo sulle tasse e sulle spese.

Art. 25 Tasse delle autorità federali

Il Dipartimento federale degli affari esteri riscuote una tassa da 200 a 500 franchi per l’autorizzazione di un’eccezione giusta l’articolo 16. Inoltre è applicabile l’ordinanza del 10 settembre 1969 18 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

Sezione 4 Disposizioni finali

Art. 26 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 24 marzo 1924 19 per l’esecuzione della legge federale sul registro del naviglio del 28 settembre 1923 è abrogata.

Art. 27 Disposizioni transitorie

Onde far verificare dall’Ufficio della navigazione renana se le nuove condizioni fissate all’articolo 4 capoversi 2 e 3 della legge sono soddisfatte, l’Ufficio del registro del naviglio indirizza ad ogni proprietario di una nave renana intavolata nel suo registro al momento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni un modulo di domanda. Il proprietario o l’armatore può presentare sullo stesso modulo una domanda valevole per parecchie navi. L’articolo 17 capoversi 3 e 4 è applicabile per analogia.

La procedura davanti all’autorità della navigazione renana giusta l’articolo 67 della legge è esente da tasse; una tassa è tuttavia riscossa per il rilascio del documento di bordo (art. 20).

Se la procedura in vista del rilascio dell’attestazione giusta l’articolo 67 della legge non si conclude con una decisione cresciuta in giudicato entro il 1° febbraio 1987, l’autorità della navigazione renana rilascia un documento di bordo provvisorio; quest’ultimo è valevole fino alla fine della procedura. Se l’autorità della navigazione renana rilascia l’attestazione (art. 18 cpv. 1), il documento di bordo provvisorio è sostituito con il documento definitivo. Se l’attestazione è rifiutata, l’autorità della navigazione renana annulla il documento di bordo provvisorio e ingiunge al suo titolare di restituirglielo.

Art. 28 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 1986.