L’Ufficio può chiedere ai medici che intendono trasmettere i dati per via elettronica di registrarsi su una piattaforma riconosciuta per la trasmissione sicura ai sensi dell’articolo 2 dell’ordinanza del 18 giugno 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento.
I medici utilizzano il modulo messo a disposizione dall’Ufficio sul suo sito Internet, sulla piattaforma per la trasmissione sicura oppure per invio postale.
Il modulo deve essere munito di una firma elettronica qualificata ai sensi dell’articolo 2 lettera e della legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica.
La firma elettronica qualificata non è richiesta se l’identificazione del mittente e l’integrità della trasmissione sono adeguatamente garantite per altri mezzi.
I risultati degli esami medici sono trasmessi all’Ufficio in formato PDF/A.
I medici inviano all’Ufficio, per lettera raccomandata o per il tramite di un corriere privato, i documenti che non sono stati trasmessi per via elettronica.
I documenti elettronici sono trasmessi all’indirizzo elettronico dell’Ufficio e criptati mediante la chiave pubblica di quest’ultimo.
L’iscrizione sulla piattaforma riconosciuta per la trasmissione sicura vale quale consenso a ricevere comunicazioni dell’Ufficio per via elettronica. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento.
Si applicano per analogia i principi relativi alla costatazione e alla soppressione di irregolarità sui moduli trasmessi per via cartacea (art. 16 a cpv. 2).