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Ordinanza del DFI concernente la procedura degli esami federali per le professioni mediche universitarie (Ordinanza concernente le procedure d’esame) del 1° giugno 2011 (Stato 1° gennaio 2018)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visto l’articolo 3 capoverso 2 1 dell’ordinanza del 26 novembre 2008 2 concernente gli esami federali per le professioni mediche (ordinanza sugli esami LPMed),

ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Principi

L’esame, nonché la sua verifica e valutazione, devono avvenire secondo una procedura strutturata o standardizzata.

L’esame deve essere strutturato in modo tale da comprendere un numero sufficiente di elementi misurabili e tra loro il più possibile indipendenti, che forniscono chiarimenti sulle strategie risolutive, sulle varie fasi della risoluzione, sulle prestazioni fornite e sui comportamenti adottati.

Art. 2 Contenuto e forma

Le domande, gli esercizi e le stazioni devono essere corrette dal punto di vista contenutistico, formale e linguistico e conformi al catalogo degli obiettivi della formazione.

Art. 33

Art. 4 Lingua d’esame

4

Se le diverse sedi utilizzano i medesimi questionari per lo svolgimento degli esami scritti secondo il procedimento della scelta fra più risposte (MC) o secondo il procedimento che prevede domande e risposte brevi (DRB), i candidati possono richiedere, prima dell’esame, il questionario scritto nell’altra lingua rispetto a quella della sede d’esame.

Art. 5 Durata dell’esame

La durata dell’esame è stabilita come segue:

  1. per gli esami scritti MC e DRB, ogni singola prova deve durare almeno quattro ore e ogni prova parziale al massimo quattro ore e mezza;
  2. per l’esame pratico, ogni singola prova deve durare almeno due ore e mezza;
  3. per l’esame orale e l’esame pratico strutturato, ogni singola prova deve durare almeno due ore.

Il tempo necessario per trasmettere le istruzioni ai candidati non è compreso nella durata d’esame.

La MEBEKO, sezione «Formazione», stabilisce per ogni esame la durata dello stesso e il contenuto delle istruzioni.

Art. 6 Utilizzo di questionari ed esercizi identici

Se le diverse sedi d’esame utilizzano i medesimi questionari o assegnano i medesimi esercizi, l’esame è svolto lo stesso giorno alla stessa ora in tutte le sedi d’esame.

La durata degli esami basati su questionari ed esercizi identici può estendersi a diversi giorni se:

  1. è necessario in ragione del numero di candidati e della procedura d’esame; e
  2. è garantito che non favorisce i candidati che sostengono l’esame più tardi durante la medesima sessione.

Art. 75 Mezzi ausiliari

La MEBEKO, sezione «Formazione», designa nelle direttive sullo svolgimento dell’esame federale da essa emanate i mezzi ausiliari ammessi all’esame federale.

Capitolo 2 Procedure d’esame

Sezione 1 Esame scritto secondo il procedimento della scelta fra più risposte (MC)

Art. 8 Tipi di domande

Possono essere utilizzate esclusivamente domande scientificamente comprovate e dimostratesi adeguate.

Art. 9 Forma

Ogni singola prova deve comprendere almeno 120 domande.

Le prove parziali non possono comprendere più di 150 domande.

Sezione 2 Esame scritto secondo il procedimento che prevede domande e risposte brevi (DRB)

Art. 10 Tipi di domande

Gli esami scritti secondo il procedimento DRB si compongono di domande o esercizi aperti che richiedono risposte o soluzioni brevi.

La scomposizione in domande o esercizi parziali è ammessa.

Art. 11 Forma

L’estensione totale dell’esame deve essere mantenuta costante nel corso degli anni. Il numero di domande ed esercizi può variare in funzione del tempo previsto per la risposta o risoluzione.

Sezione 3 Esame pratico strutturato

Art. 12 Definizione

L’esame pratico strutturato è composto da diverse stazioni organizzate secondo un percorso. Una stazione può comprendere uno o più esercizi.

Art. 13 Tipi di esercizi

L’esame pratico strutturato consiste in esercizi pratici, per esempio con pazienti reali o standardizzati oppure con modelli.

Gli esaminatori possono richiedere un rapporto scritto od orale, a cui può eventualmente seguire un’interrogazione orale.

L’impiego di supporti mediatici per la presentazione delle domande e degli esercizi è ammesso.

Art. 14 Forma

Un esame pratico strutturato comprende almeno dieci stazioni. Devono esservi integrate pause adeguate.

Per ogni stazione un esaminatore valuta la prestazione, durante o dopo l’esame, mediante criteri predeterminati sotto forma di una lista di controllo. A ogni stazione la valutazione è effettuata da un altro esaminatore.

Le commissioni d’esame stabiliscono per ogni esame la struttura della lista di controllo.

Sezione 4 Esame pratico

Art. 15 Tipi di esercizi

L’esame pratico consiste in particolare in un caso concreto, un lavoro di laboratorio o la valutazione di un fascicolo concreto.

Art. 16 Forma

La struttura dell’esame è stabilita sotto forma di una lista di controllo.

Due esaminatori esperti nella materia esaminata preparano l’esercizio, accompagnano l’esaminando e ne valutano le prestazioni.

Gli esaminatori possono richiedere un rapporto scritto od orale, a cui può eventualmente seguire un’interrogazione orale.

Gli esaminatori allestiscono un protocollo d’esame in modo da poterne ricostruire a posteriori lo svolgimento.

La scomposizione in esami parziali è possibile. A tal scopo devono essere impiegati esaminatori differenti.

Art. 17 Analisi dell’esame

Gli specialisti o gli istituti incaricati dalla Confederazione analizzano le liste di controllo compilate e allestiscono un rapporto a destinazione della commissione d’esame.

Sezione 5 Esame orale

Art. 18 Tipi di domande

Gli esami orali consistono in domande aperte.

Le domande sono attribuite mediante estrazione a sorte.

Devono essere poste domande relative ad almeno cinque tematiche indipendenti e ponderate nella medesima maniera.

Art. 19 Forma

Il colloquio d’esame è condotto da due esaminatori.

Gli esaminatori allestiscono un protocollo d’esame in modo da poterne ricostruire a posteriori lo svolgimento.

La scomposizione in esami parziali è possibile. A tal scopo devono essere impiegati esaminatori differenti.

Art. 20 Analisi d’esame

Gli specialisti o gli istituti incaricati dalla Confederazione analizzano le liste di controllo compilate e allestiscono un rapporto a destinazione della commissione d’esame.

Sulla base di questo rapporto la commissione d’esame verifica le sue direttive e, se del caso, le adegua.

Capitolo 3 Entrata in vigore

Art. 21

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2011.

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