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814.670.1

Ordinanza del DATEC
sull’ammontare della tassa di smaltimento
anticipata per pile

del 28 novembre 2011 (Stato 1° settembre 2023)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia
e delle comunicazioni (DATEC),

visto l’articolo 32 a bis capoverso 2 della legge del 7 ottobre 1983 1 sulla
protezione dell’ambiente,

ordina:

Art. 1 Ammontare della tassa

La tassa di smaltimento anticipata (tassa) di cui all’allegato 2.15 numero 6.2 dell’ordinanza del 18 maggio 20052 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) ammonta a:

  1. 1,60 franchi al chilogrammo per le pile portatili agli ioni di litio, per le pile per autoveicoli agli ioni di litio e per le pile industriali agli ioni di litio gravate dalla tassa, ma come minimo 0,03 franchi per pila portatile;
  2. 1,90 franchi al chilogrammo per le pile portatili ad acqua salata e per le pile industriali ad acqua salata gravate dalla tassa;
  3. 0,50 franchi al chilogrammo per le pile al piombo per autoveicoli e per le pile al piombo industriali gravate dalla tassa;
  4. 2 franchi al chilogrammo per le pile industriali per sistemi ibridi gravate dalla tassa, eccetto per le pile agli ioni di litio;
  5. 3 2,50 franchi al chilogrammo per le pile portatili al sodio-cloruro di nichel gravate dalla tassa e per le pile industriali al cloruro di nichel di sodio gravate dalla tassa;
  6. 4 3,20 franchi al chilogrammo per le altre pile portatili gravate dalla tassa, ma come minimo 0,03 franchi per pila portatile;
  7. 5 3,20 franchi al chilogrammo per le altre pile per autoveicoli e per le altre pile industriali gravate dalla tassa.6

L’organizzazione incaricata dalla Confederazione della riscossione, dell’amministrazione e dell’impiego della tassa secondo l’allegato 2.15 numero 6.7 ORRPChim pubblica in un tariffario l’ammontare della tassa calcolato per i singoli tipi di pile in base alle indicazioni di cui al capoverso 1.

Art. 2 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 29 novembre 1999 7 sull’ammontare della tassa di smaltimento anticipata per pile e accumulatori è abrogata.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.