Gli attestati di competenza che autorizzano l’esecuzione di trattamenti secondo l’allegato 2 numero 1 O-LRNIS sono elencati nell’allegato.
814.711.32
Ordinanza del DFI
sugli attestati di competenza per trattamenti estetici con radiazioni non ionizzanti e stimoli sonori
del 24 marzo 2021 (Stato 1° novembre 2025)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
in virtù dell’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza del 27 febbraio 2019 1 concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (O-LRNIS),
ordina:
Art. 1 Attestati dicompetenza
Art. 2 Documentazione
Chi vuole far iscrivere un attestato di competenza nell’allegato presenta all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), ogni volta entro il 28 febbraio, una domanda corredata dei seguenti documenti:2
- documenti di formazione e d’esame;
- documenti relativi alle qualifiche professionali dei formatori e degli esperti d’esame.
Art. 3 Notifiche
Gli organi d’esame che figurano nell’allegato notificano all’UFSP entro il 31 ottobre di ogni anno:
- una statistica che indica la percentuale degli esami superati e di quelli non superati;
- 3 ...
Gli organi d’esame notificano all’UFSP entro un mese dalla conclusione degli esami il nome delle persone cui hanno rilasciato un attestato di competenza; inoltre specificano i dati di cui al numero 2 dell’allegato.
Gli organi d’esame notificano immediatamente all’UFSP qualsiasi modifica della documentazione di cui all’articolo 2.
Art. 3a4 Valutazione delle formazioni e degli esami
Gli organi d’esame sono tenuti a effettuare valutazioni periodiche per garantire la qualità delle formazioni e degli esami. A tal fine, dopo ogni ciclo di formazione svolgono sondaggi tra le persone che hanno sostenuto l’esame utilizzando un questionario redatto dall’UFSP, valutano le risposte e documentano i risultati per scritto.
Sulla base dei risultati delle valutazioni gli organi d’esame devono verificare a cadenza regolare e, se del caso, adeguare la pianificazione e il contenuto delle lezioni, i processi interni ed esterni, i metodi d’insegnamento e la documentazione relativa alla formazione e agli esami.
Art. 4 Modifiche
Gli organi d’esame adeguano la documentazione in loro possesso ai piani di formazione, ai contenuti degli esami e al regolamento d’esame attuali secondo l’articolo 7 capoverso 2 O-LRNIS.
L’UFSP verifica almeno ogni cinque anni che la documentazione soddisfi i requisiti di cui all’allegato 2 numero 3 O-LRNIS. Verifica in particolare che:
- tutta la documentazione corrisponda allo stato attuale delle conoscenze e della tecnica;
- tutte le modifiche importanti della documentazione siano state notificate;
- il personale impiegato per la formazione e gli esami disponga delle qualifiche richieste;
- le valutazioni di cui all’articolo 3a vengano svolte.5
Se l’UFSP constata che l’organo d’esame viene meno agli obblighi di cui al capoverso 1, lo sollecita ad adempierli entro tre mesi. Se, allo scadere del termine, gli obblighi rimangono inadempiuti, il DFI stralcia l’organo d’esame dall’allegato. 6
Art. 4a7 Disposizione transitoria della modifica del 19 settembre 2025
Gli organi d’esame devono svolgere valutazioni secondo l’articolo 3 a a partire dal 1° marzo 2027.
Art. 5 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2021.
Allegato8
(art. 1)
Attestati di competenza
- Gli attestati di competenza seguenti autorizzano l’esecuzione dei trattamenti di cui all’allegato 2 numero 1 O-LRNIS
Designazione dell’attestato |
Trattamenti autorizzati secondo l’allegato 2 |
Organi d’esame |
|---|---|---|
AC agopuntura laser |
Agopuntura mediante laser |
|
AC epilazione mediante laser |
Epilazione mediante laser |
|
AC epilazione a luce pulsata ad ampio spettro e non coerente (IPL) |
Epilazione mediante luce pulsata ad ampio spettro e non coerente (IPL) |
|
AC trucco permanente e tatuaggi |
Rimozione di trucco permanente e di tatuaggi mediante laser, fatto salvo l’allegato 2 numero 2.2 O‑LRNIS |
|
AC pelle e pigmentazione |
Trattamento di acne, rughe, cicatrici, iperpigmentazione postinfiammatoria, smagliature, couperose, emangiomi e angiomi stellari di dimensioni pari o inferiori a 3 mm, fatto salvo l’allegato 2 numero 2.2 O-LRNIS |
|
AC cellulite e cuscinetti di grasso |
Trattamento di cellulite e cuscinetti di grasso |
|
AC onicomicosi |
Trattamento di onicomicosi |
- Gli AC contengono i dati seguenti:
- designazione dell’AC secondo l’allegato numero 1;
- nome e cognome della persona che ha conseguito l’AC;
- data di nascita della persona che ha conseguito l’AC;
- trattamento autorizzato secondo l’allegato numero 1 della presente ordinanza e dell’allegato 2 numero 1 O-LRNIS;
- nome dell’organo d’esame secondo l’allegato numero 1;
- data e sede dell’esame.