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821.41

Legge federale
sul lavoro nelle fabbriche

del 18 giugno 1914 (Stato 1° febbraio 1991)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 34 e 64 della Costituzione federale 1 ;
visti il messaggio del Consiglio federale del 6 maggio 1910 e i suoi rapporti del 14 giugno 1913 e del 23 gennaio 1914,

decreta:

I. Disposizioni generali

Art. 1 a 192

Art. 20 a 263

Art. 274

Art. 28 e 295

Uffici di conciliazione cantonali

Art. 30

Allo scopo di comporre le contestazioni collettive che sorgessero fra i fabbricanti ed operai circa il contratto di lavoro e circa l’interpretazione e l’esecuzione di contratti collettivi o di contratti normali, sono istituiti dai Cantoni uffici stabili di conciliazione tenendo conto dei bisogni delle varie industrie.

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Procedura

Art. 31

L’ufficio di conciliazione interviene direttamente o a richiesta di un’autorità o di interessati.

Chiunque è citato dall’ufficio è tenuto, sotto comminatoria di multa, a comparire, a prender parte alla discussione e a dare informazioni.

La procedura è gratuita.

Art. 327

Uffici di conciliazione volontari

Art. 33

Se in una medesima industria più fabbricanti e i loro operai costituiscono volontariamente un ufficio di conciliazione, questo sostituisce per ciò che li concerne l’ufficio pubblico di conciliazione.

Sentenze arbitrali obbligatorie

Art. 34

Le parti possono deferire agli uffici di conciliazione l’incarico di pronunciare nei singoli casi sentenze arbitrali obbligatorie. Agli uffici di conciliazione volontari tale facoltà può essere data anche in modo generale.

Ulteriori facoltà dei Cantoni

Art. 35

I Cantoni possono attribuire agli uffici di conciliazione competenze più estese di quelle previste nella presente legge.

Art. 36 a 398

II. Durata del lavoro

Art. 40 a 649

III. Lavoro delle donne

Art. 65 a 6810

Art. 6911

IV. Lavoro degli adolescenti

Art. 70 a 7712

V. Istituzioni annesse alle fabbriche

Art. 78 a 8013

VI. Disposizioni esecutive

Art. 81 a 8714

VII. Disposizioni penali

Art. 88 a 9215

VIII. Disposizioni finali

Art. 93 a 9616

Data dell’entrata in vigore degli art. 30, 31, 33 a 35: 1° aprile 1918 17