Il Consiglio federale può autorizzare il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) 2 a istituire, per i singoli casi, un Ufficio federale di conciliazione (detto qui di seguito «Ufficio di conciliazione»), competente a comporre i conflitti collettivi del lavoro tra datori di lavoro e lavoratori che oltrepassano i confini di un Cantone.
Il DEFR dopo aver consultato i Cantoni interessati, può incaricare un Ufficio cantonale di conciliazione di fare da mediatore nei conflitti che oltrepassano i confini di un Cantone, ma che hanno importanza solo regionale.
L’Ufficio di conciliazione è istituito soltanto a richiesta degli interessati, se i tentativi di conciliare le parti mediante trattative dirette non hanno avuto successo e soltanto se non esiste un Ufficio contrattuale paritetico di conciliazione o d’arbitrato.
Sono considerati come Uffici contrattuali paritetici di conciliazione o d’arbitrato, nel senso della presente legge, quelli in cui i datori di lavoro e i lavoratori hanno gli stessi diritti e doveri, sono rappresentati in numero uguale e stanno sotto la presidenza di una persona neutra.