Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca 2 (DEFR) può istituire, per i singoli casi, un Ufficio federale di conciliazione (detto qui di seguito «Ufficio di conciliazione»), competente a comporre i conflitti collettivi del lavoro tra datori di lavoro e lavoratori che oltrepassano i confini di un Cantone.
L’Ufficio di conciliazione è istituito soltanto se non esiste un Ufficio contrattuale paritetico di conciliazione o d’arbitrato; un Ufficio d’arbitrato è istituito soltanto se non esiste un Ufficio contrattuale d’arbitrato ed a richiesta degli interessati.
È considerato conflitto collettivo che oltrepassa i confini di un Cantone quello sorto in seno ad aziende o succursali situate in più Cantoni.