832.27
Decreto federale
che approva la convenzione concernente la parità di trattamento ai lavoratori esteri e nazionali in materia di riparazione dei danni cagionati da infortuni del lavoro, adottata dalla settima sessione della Conferenza internazionale del Lavoro
del 9 giugno 1927 (Stato 9 giugno 1927)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
in applicazione dell’articolo 85 numero 5 della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 giugno 1926,
decreta:
I.
Il Consiglio federale è autorizzato:
- a ratificare a suo tempo la convenzione del 5 giugno 19252 concernente la parità di trattamento ai lavoratori esteri e nazionali in materia di riparazione dei danni cagionati da infortuni del lavoro, adottata dalla settima sessione della Conferenza internazionale del Lavoro.
- a conchiudere con certi Stati degli accordi per la parità di trattamento ai lavoratori esteri e nazionali in materia di riparazione dei danni cagionati da infortuni del lavoro.
II.
Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.