La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, concedere aiuti finanziari per promuovere l’innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo.
935.22
Legge federale
che promuove l’innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo
del 30 settembre 2011 (Stato 17 luglio 2023)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 103 della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2011 2 ,
decreta:
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Progetti beneficiari
La Confederazione può sostenere progetti che si prefiggono gli obiettivi seguenti:
- sviluppare e introdurre nuovi prodotti, apparecchiature e canali di distribuzione;
- migliorare la qualità delle prestazioni;
- istituire strutture competitive che permettano di accrescere l’efficienza;
- 3 migliorare la formazione e la formazione continua.
Essa concentra la maggior parte degli aiuti su pochi progetti importanti.
Art. 3 Condizioni
I progetti beneficiano di un sostegno soltanto se:
- contribuiscono a rafforzare la competitività della Svizzera quale Paese turistico;
- contribuiscono a uno sviluppo sostenibile del turismo; e
- creano o assicurano possibilità d’impiego attrattive.
Per poter beneficiare di un sostegno, i progetti di cui al capoverso 1 devono inoltre:
- avere un’importanza nazionale o richiedere un coordinamento a livello svizzero; o
- avere un’importanza regionale o locale e corrispondere ai criteri dei progetti modello della Confederazione.
I progetti devono essere pianificati e realizzati a livello interaziendale.
Art. 4 Oneri
I progetti devono essere avviati entro sei mesi dall’assegnazione dell’aiuto finanziario.
Art. 5 Ammontare e modalità degli aiuti finanziari
La Confederazione può sostenere progetti accordando un aiuto finanziario pari al massimo al 50 per cento dei costi computabili. L’aiuto finanziario è versato sotto forma di contributi forfettari.
Se per un progetto possono essere richiesti anche altri sussidi federali, l’aiuto federale complessivo ammonta al massimo al 50 per cento dei costi globali.
Art. 5a4 Aumento temporaneo degli aiuti finanziari
Su richiesta dei promotori, la Confederazione può sostenere i progetti che generano costi negli anni 2023–2026 accordando un aiuto finanziario pari al massimo al 70 per cento dei costi computabili.
Il capoverso 1 si applica:
- ai nuovi progetti per i quali le richieste di aiuto finanziario sono presentate dopo l’inizio della decorrenza del termine di referendum relativo alla modifica del 17 marzo 2023 della presente legge ed entro il 31 dicembre 2026;
- ai progetti in corso per i quali un aiuto finanziario è stato assegnato prima dell’entrata in vigore del presente articolo, purché il beneficiario dimostri che:1.l’aumento dell’aliquota di sussidio genera un beneficio aggiuntivo, oppure2.senza l’aumento dell’aliquota di sussidio il progetto non può essere portato a termine come previsto a causa delle conseguenze della pandemia di COVID-19.
Per i progetti la cui attuazione inizia prima del 1° gennaio 2023 o si protrae oltre il 31 dicembre 2026, l’aliquota di sussidio è determinata in base all’anno di erogazione delle prestazioni.
Se per un progetto possono essere richiesti anche altri sussidi federali, l’aiuto federale complessivo per il periodo 2023–2026 ammonta al massimo al 70 per cento dei costi globali.
Art. 6 Procedura
Le domande di aiuto finanziario devono essere inviate alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO). Quest’ultima consulta i Cantoni direttamente interessati. Per l’esame delle domande può anche rivolgersi a esperti.
La SECO decide in merito all’assegnazione degli aiuti finanziari dopo aver consultato gli Uffici federali direttamente interessati.
Art. 7 Informazione e valutazione
La SECO promuove lo scambio di informazioni nel settore del turismo in generale e in merito ai progetti beneficiari in particolare.
La SECO assicura la valutazione dei progetti beneficiari.
Art. 8 Finanziamento
L’Assemblea federale stabilisce a scadenze quadriennali, mediante un decreto federale semplice, i mezzi a disposizione quale credito d’impegno.
Art. 9 Rapporto
Il Consiglio federale riferisce all’Assemblea federale sull’utilizzo dei mezzi finanziari accordati.
Art. 10 Esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
Art. 11 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° febbraio 2012 5