Gli organi esecutivi riscuotono emolumenti per le decisioni e le prestazioni previste negli articoli 16 e 18.
Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti, in particolare:
- il loro ammontare;
- le modalità di riscossione;
- la responsabilità nel caso in cui più persone siano tenute a versare gli emolumenti;
- la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti.
Al riguardo, esso tiene conto del principio di equivalenza e del principio della copertura dei costi.
Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla riscossione degli emolumenti se la decisione o la prestazione riveste un interesse pubblico preponderante.
Può prevedere che i Cantoni e le persone di cui all’articolo 18 capoverso 3 versino una quota forfettaria degli emolumenti da loro riscossi all’Istituto federale di metrologia per le sue prestazioni.