L’intermediario finanziario che possiede succursali all’estero oppure dirige un gruppo di società attive nel commercio di metalli preziosi bancari comprendente società estere deve rilevare, limitare e sorvegliare in maniera globale i suoi rischi giuridici e di reputazione legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Segnatamente esso provvede affinché:
- il suo servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro o un altro servizio indipendente dell’intermediario finanziario svolga periodicamente un’analisi del rischio su base consolidata;
- disponga, almeno su base annuale, di un rendiconto standardizzato contenente informazioni sufficienti dal punto di vista quantitativo e qualitativo sulle succursali e sulle società del gruppo, in modo tale da poter valutare in maniera affidabile e su base consolidata i suoi rischi giuridici e di reputazione;
- le succursali e le società del gruppo lo informino di propria iniziativa e tempestivamente in merito all’avvio e al proseguimento delle relazioni d’affari globalmente più importanti dal punto di vista del rischio, alle transazioni globalmente più importanti dal punto di vista del rischio nonché ad altre variazioni sostanziali dei rischi giuridici e di reputazione, in particolare se queste riguardano valori patrimoniali importanti o persone politicamente esposte;
- il servizio del gruppo responsabile della compliance svolga regolarmente controlli interni basati sul rischio, compresi controlli a campione di singole relazioni d’affari in loco presso le succursali e le società del gruppo.
L’intermediario finanziario si assicura che:
- gli organi di sorveglianza interni, segnatamente il servizio del gruppo responsabile della compliance e l’organo di revisione interno, nonché la società di audit del gruppo dispongano, in caso di bisogno, di un accesso alle informazioni concernenti le singole relazioni d’affari presso tutte le succursali e le società del gruppo; non è obbligatoria né la costituzione di una banca dati centralizzata delle controparti e degli aventi economicamente diritto a livello del gruppo, né un accesso centralizzato degli organi di sorveglianza interni del gruppo alle banche dati locali;
- su richiesta, le succursali e le società del gruppo mettano rapidamente a disposizione degli organi competenti del gruppo le informazioni necessarie alla sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione.
Se un intermediario finanziario constata che l’accesso alle informazioni relative alle controparti, ai detentori del controllo, agli aventi economicamente diritto dei valori patrimoniali è, in certi Paesi, escluso o seriamente limitato per motivi di ordine giuridico o pratico, ne informa senza indugio l’Ufficio centrale.
L’intermediario finanziario che fa parte di un gruppo in Svizzera garantisce agli organi di sorveglianza interni e alla società di audit del gruppo l’accesso, in caso di bisogno, alle informazioni relative a determinate relazioni d’affari, nella misura necessaria alla sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione.
Per gli intermediari finanziari che fanno parte di un gruppo estero si applica per analogia il capoverso 4, sempre che nel rispettivo Paese alcune società siano sottoposte a una vigilanza equivalente in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.