AS 1998 2352
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)
Modifica del 2 settembre 1998
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stra- dali è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1 e 3, 18 capoverso 2, 25, 103 capoversi 1 e 3 nonché l’articolo 106 capoversi 1, 6 e 10 della legge sulla circolazione strada- le2 (LCStr),
Art. 1 cpv. 1 1 La presente ordinanza contiene le esigenze tecniche per i veicoli sottoposti alla LCStr, in quanto non rientrano nel campo di validità dell’ordinanza del 19 giugno 19953 concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro ri- morchi (OETV 1), dell’ordinanza del 19 giugno 19954 concernente le esigenze tec- niche per i trattori agricoli (OETV 2) oppure dell’ordinanza del 2 settembre 19985 concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, qua- dricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3).
Art. 3 cpv. 1 lett. e, 3 periodo introduttivo, lett. k e v e 4 terzo periodo
1 Per quanto concerne le autorità sono impiegate le abbreviazioni seguenti:
e. Abrogata
3 Per i testi legislativi sono impiegate le abbreviazioni seguenti:
k. Concerne soltanto il testo francese v. OETV 3 per l’ordinanza del 2 settembre 1998 concernente le esigenze tecni- che per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a mo- tore e tricicli a motore.
2352 1998-0026
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
4 ... Estratti dei regolamenti e delle direttive CE possono essere ottenuti presso lo Schweizerisches Informationszentrum für technische Regeln (switec), Mühlebach- strasse 54, 8008 Zurigo, quelli dei trattati ECE e delle norme OCSE, ETRTO, IEC, ETSI e IBC possono essere ottenuti presso le rispettive organizzazioni. I regola- menti ECE possono essere ottenuti, contro pagamento, anche presso l’Ufficio fede- rale delle strade, 3003 Berna.
Art. 4 Abrogato
Art. 6 cpv. 4 primo periodo 4 Tutte le misurazioni sono eseguite con il veicolo scarico (art. 7 cpv. 1), eccettuata la misurazione del passo dei veicoli delle classi M, N e O. ...
Art. 7 cpv. 1 e 4
1 Non concerne il testo italiano.
4 Il “peso totale” è il peso massimo determinante per l’immatricolazione. Il peso to- tale deve corrispondere al peso garantito, tranne per i trattori agricoli e i veicoli di lavoro. Se il peso massimo ammesso legalmente è inferiore al peso garantito, il peso massimo ammesso legalmente vale come peso totale. Il peso totale corrisponde alla “massa totale ammessa” della terminologia CE.
Art. 10 cpv. 1 1 Sono “autoveicoli” i veicoli a motore (art. 7 LCStr) con almeno quattro ruote – eccettuati i quadricicli leggeri a motore e i quadricicli a motore (art. 15 cpv. 2 e 3) e i carri a mano provvisti di motore (art. 17 cpv. 2) – i veicoli a motore a tre ruote se il peso a vuoto supera 1000 kg, gli autoveicoli di lavoro come anche i veicoli cingolati che non sono considerati motoveicoli.
Art. 11 cpv. 1 e 3 primo periodo 1 Sono “autoveicoli di trasporto” gli autoveicoli destinati al trasporto di persone o di cose nonché gli autoveicoli che trainano rimorchi. Gli autoveicoli il cui interno è adibito a locale (officina, magazzino di vendita, esposizione, ufficio, laboratorio, ecc.) sono equiparati a quelli adibiti al trasporto di cose. Gli autoveicoli, nei quali almeno i tre quarti del volume disponibile (compresi gli spazi per il conducente e per il bagaglio) sono allestiti sotto forma di spazio abitabile e per il trasporto di per- sone vengono equiparati ad autoveicoli adibiti al trasporto di persone e, fino a nove posti a sedere (conducente compreso), valgono come autoveicoli adibiti ad abitazio- ne. 3 Gli autoveicoli adibiti ad abitazione e i veicoli il cui interno è adibito a locale (art. 11 cpv. 1) sono designati nella licenza di circolazione soltanto come autoveicoli leggeri o pesanti con un’indicazione sullo scopo al quale sono destinati. ...
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Art. 14 lett. b Sono “motoveicoli”: b. le “motoleggere”, vale a dire i veicoli a motore a due o tre ruote, aventi una ve- locità massima per la loro costruzione di 45 km/h e una cilindrata di 50 cm3 massima con motore a combustione interna. Le motoleggere a tre ruote hanno un peso totale a vuoto di 0,27 t al massimo;
Art. 15 cpv. 2 2 I “quadricicli leggeri a motore” sono veicoli a motore con quattro ruote, un peso a vuoto di 0,35 t al massimo, una velocità per la loro costruzione di 45 km/h al mas- simo e una cilindrata di 50 cm3 al massimo con motore ad accensione comandata. Per gli altri motori, la potenza nominale massima è di 4 kW. Ai quadricicli leggeri a motore si applicano le prescrizioni concernenti le motoleggere.
Art. 20 cpv. 3 lett. b
3 I rimorchi si suddividono secondo la loro costruzione come segue:
b. i “rimorchi destinati al trasporto di carichi lunghi” sono rimorchi il cui carico, con o senza ponte ausiliario, poggia mediante un anello girevole o un altro di- spositivo d’agganciamento idoneo anche sul veicolo trattore o su un altro ri- morchio in modo rotante;
Art. 22 cpv. 1 1 I “rimorchi di lavoro” sono rimorchi con al massimo una superficie di carico limi- tata per gli utensili e il carburante con i quali non sono trasportate cose, ma che ser- vono come macchine di lavoro.
Art. 26 cpv. 2 e 3 2 Non sono richiesti né autorizzazioni, né esami da parte di autorità, per l’aggiunta temporanea di accessori indispensabili, ruote gemellate o ruote a gabbia fino a una larghezza di 3,00 m in caso di veicoli a motore agricoli e dispositivi sgombraneve montati temporaneamente. 3 Il capoverso 2 concernente l’aggiunta di accessori indispensabili, ruote gemellate o ruote a gabbia si applica anche ai trattori immatricolati come veicoli industriali con velocità massima di 40 km/h e ai carri a motore, sempre che servano ad effettuare corse in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola (art. 86 e 87 ONC) che ri- chiedono siffatto equipaggiamento.
Art. 27 cpv. 2 2 Le autorità d’immatricolazione autorizzano l’uso di carri di lavoro e rimorchi di lavoro agricoli con una larghezza massima di 3,50 m come veicoli speciali se il tipo di autoveicolo rispettivamente di rimorchio figura nell’allegato 3.
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Art. 29 cpv. 2 secondo periodo 2 ... È competente l’autorità d’immatricolazione del Cantone nel quale il veicolo è immatricolato.
Art. 30 cpv. 1 1 L’esame singolo è limitato a un controllo di funzione dei dispositivi più importanti (segnatamente dispositivo di sterzo, freni, illuminazione) e dei dispositivi d’aggan- ciamento di veicoli trattori e rimorchi in caso di: a. veicoli che dispongono del rapporto di perizia (modulo 13.20 A) compilato e firmato dal titolare dell’approvazione del tipo; b. veicoli che dispongono di un certificato di conformità secondo la direttiva n. 70/156 del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi o secondo la direttiva n. 92/61 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote; c. veicoli di detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatici o con- solari; d. veicoli, sistemi di veicoli e parti di veicoli che dispongono di approvazioni o marchi di conformità, rilasciati da Stati esteri in base al diritto nazionale o in- ternazionale, di cui nell’allegato 2 o almeno equivalenti alle prescrizioni sviz- zere; il richiedente deve produrre la prova; e. veicoli, sistemi di veicoli e parti di veicoli che dispongono di dichiarazioni di conformità giusta gli articoli 2 lettera f e 14 OATV.
Art. 33 cpv. 2 lett. c n. 4 e cpv. 6
2 Vigono i seguenti intervalli d’esame:
c. la prima volta cinque anni dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni tre anni, per i seguenti veicoli muniti di targhe:
4. veicoli agricoli,
6 I veicoli di detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatici o conso- lari sono esonerati dall’obbligo dell’esame periodico.
Art. 35 cpv. 5
5 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 38 cpv. 1 e 1bis 1 La lunghezza del veicolo è misurata sulle parti fisse più esterne del veicolo, esclusi però: a. tergicristallo e dispositivi lavacristallo; b. targa anteriore e posteriore; c. dispositivi di protezione e di attacco dei piombi doganali; d. dispositivi di sicurezza dei teloni dei veicoli e dispositivi di protezione perti- nenti; e. dispositivi d’illuminazione;
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
f. specchi retrovisori e loro supporti, indicatori d’ingombro; g. ausili ottici per la parte posteriore del veicolo; h. condotte d’aspirazione dell’aria; i. battute longitudinali per carrozzerie amovibili; k. predellini; l. gomme dei paraurti e gomme di protezione; m. piattaforme elevatrici, ponti di carico e dispositivi analoghi che non superano 0,20 m in stato di funzionamento, nella misura in cui la capacità di carico non sia aumentata; n. dispositivi d’agganciamento ai veicoli a motore. 1bis La larghezza del veicolo è misurata sulle parti fisse più esterne del veicolo, esclusi però: a. dispositivi di protezione e di attacco dei piombi doganali; b. dispositivi di sicurezza dei teloni dei veicoli e dispositivi di protezione perti- nenti, tenditori di sistemi di copertoni scorrevoli; c. dispositivi di controllo, di sorveglianza o di indicazione della pressione degli pneumatici; d. parafanghi pieghevoli o dispositivi antispruzzi; e. dispositivi d’illuminazione; f. piattaforme elevatrici, ponti di carico e dispositivi analoghi che non superano 1 cm da ciascun lato in stato di funzionamento per i veicoli delle categorie N2 e N3; g. specchi retrovisori e loro supporti, indicatori d’ingombro; h. predellini fissi e mobili; i. appiattimenti di pneumatici; k. catene per la neve; l. stabilizzatori aerodinamici di materiale molle con sezione trasversale di 5×5 cm circa, fissati lateralmente al telone del veicolo.
Art. 39 cpv. 1 1 Per i veicoli delle classi M2, M3, N2, N3, O3 e O4, sono determinanti come para- metro tecnico, anche se divergono dalle prescrizioni svizzere, le dimensioni e i pesi fissati nelle seguenti direttive: a. Direttiva n. 96/53 del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autoriz- zate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traf- fico internazionale; b. Direttiva n. 97/27 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 1997, concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva n. 70/156/CEE.
Art. 41 cpv. 2bis e 3, terzo e quarto periodo 2bis Una dichiarazione di garanzia giusta il capoverso 2 è riconosciuta se: a. il costruttore dispone dell’infrastruttura necessaria per l’esecuzione della peri- zia o affida questo compito a un organo peritale che soddisfi le esigenze delle
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
norme armonizzate riguardanti l’esercizio di laboratori d’esame (EN 45001)6, oppure abilitato a effettuare le perizie dall’autorità competente del proprio Stato; b. il costruttore effettua un controllo sistematico di qualità interno all’azienda (ad es. con certificato di qualità ISO 9001 o EN 29001); e c. l’USTRA e l’autorità d’immatricolazione hanno accesso ai dati, ai metodi di calcolo e ai risultati delle perizie. 3 ... A motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore si applicano le definizioni giusta l’articolo 2 della direttiva n. 92/61 del Con- siglio, del 30 giugno 1992, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote. Sono fatte salve le modifiche del peso garantito dal costruttore del veicolo in connessione con un cambiamento di modello.
Art. 42 cpv. 2 secondo periodo 2 ... È eccettuato l’adeguamento del veicolo a un’approvazione del tipo esistente.
Art. 45 cpv. 2 terzo periodo 2 ... La targa posteriore deve essere leggibile nell’asse longitudinale del veicolo e da ciascun lato di quest’ultimo entro un angolo di 30°.
Art. 46 cpv. 3 3 I metodi di misurazione per determinare la potenza utile e la potenza nominale si fondano sullo stato attuale della tecnica, come stabilito in particolare nelle disposi- zioni della direttiva n. 80/1269 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, per il ravvici- namento delle legislazioni degli Stati membri relative alla potenza dei motori degli autoveicoli o della direttiva n. 95/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 febbraio 1995, relativa alla velocità massima per costruzione, come anche alla cop- pia massima e alla potenza massima netta del motore dei veicoli a motore a due o tre ruote.
Art. 48 cpv. 4 e 5 lett. c e d 4 Dopo la prima immatricolazione in Svizzera, la velocità massima per costruzione non può essere ridotta con modifiche per cambiare la classe oppure per beneficiare di agevolazioni tecniche.
5 Il capoverso 4 non si applica:
c. all’adeguamento del veicolo a un’approvazione del tipo esistente; d. ai veicoli con due ruote collocate una dietro l’altra con una cilindrata fino a
125 cm3.
6 Norma svizzera SN o norma europea EN 45001, ottenibile presso l’Associazione
“SNV”, Zurigo.
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Art. 52, titolo e cpv. 4 e 6 Gas di scarico, dispositivo di scappamento, catalizzatore
4 Sono eccettuati dal capoverso 3 i tubi di scarico di:
a. veicoli della classe M1 che adempiono le esigenze della direttiva n. 74/483 del Consiglio, del 17 settembre 1974, concernente il ravvicinamento delle legisla- zioni degli Stati membri relative alle sporgenze esterne dei veicoli a motore; b. veicoli della classe N che adempiono le esigenze della direttiva n. 92/114 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alle sporgenze esterne della parete divisoria posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria N; c. quadricicli leggeri a motore e tricicli a motore carrozzati, che adempiono le esigenze, secondo il capitolo 3, della direttiva n. 97/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a certi elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote. 6 I catalizzatori difettosi devono essere sostituiti con catalizzatori approvati per il tipo di veicolo.
Art. 53 cpv. 3 3 Sono ammessi dispositivi silenziatori per cui esiste una delle seguenti approvazio- ni per il tipo di veicolo corrispondente: a. giusta gli allegati II e IV della direttiva n. 70/157 del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri rela- tive al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore; b. giusta l’allegato II della direttiva n. 78/1015 del Consiglio, del 23 novembre 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri rela- tive al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento di motocicli; c. giusta il regolamento ECE n. 51 sulle condizioni uniformi per l’omologazione di veicoli a motore con almeno quattro ruote per quanto concerne il rumore; d. giusta il regolamento ECE n. 59 sulle condizioni uniformi per l’omologazione di silenziatori di sostituzione; e. giusta il capitolo 9 della direttiva n. 97/24 del Parlamento europeo e del Consi- glio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote; o f. giusta il regolamento ECE n. 92 sulle condizioni uniformi per l’omologazione dei silenziatori di sostituzione per motoveicoli.
Art. 56 cpv. 1
1 Il termine “allungamento” è sostituito con “modifica”.
Art. 57 Molleggiatura, sistemi di avviamento
1 Per molleggiatura ad aria o molleggiatura riconosciuta analoga si intende una
molleggiatura secondo le esigenze dell’allegato I della direttiva n. 97/27 del Parla- mento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 1997, relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di talune classi di veicoli stradali e loro rimor- chi.
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
2 Sono ammessi i sistemi di avviamento che adempiono le esigenze di cui nell’alle- gato IV della direttiva n. 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 1997, relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di talune classi di veicoli stradali e loro rimorchi.
Art. 58 cpv. 6 6 La capacità di carico degli pneumatici, l’indice di velocità, le combinazioni cer- chioni-pneumatici e la circonferenza di scorrimento devono corrispondere allo stato attuale della tecnica, come stabilito in particolare nelle disposizioni dei regolamenti ECE n. 30 (veicoli a motore e loro rimorchi) e ECE n. 54 (veicoli utilitari e loro ri- morchi), del capitolo 1 della direttiva n. 97/24 del Parlamento europeo e del Consi- glio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote, come anche nelle norme dell’ETRTO. Per gli pneumatici fuori norma vale la garanzia del costruttore riguardo a capacità di carico, indice di velocità e combinazioni cerchioni-pneumatici. Il costruttore, la capacità di carico e l’indice di velocità devono essere marcati in modo indelebile sugli pneumatici.
Art. 59 cpv. 3
3 Se non sono adempiute le condizioni dell’articolo 58 capoverso 2 concernente
l’uso di pneumatici con la designazione suppletiva M+S (pneumatici invernali), sull’indicatore di velocità o nelle immediate vicinanze deve essere apposta un’iscri- zione che, in modo ben visibile, menzioni la velocità massima ammessa per gli pneumatici. In siffatto caso gli pneumatici degli autoveicoli devono essere adatti per una velocità minima di 160 km/h e quelli di motoveicoli, quadricicli a motore e tri- cicli a motore per una velocità minima di 130 km/h.
Art. 64 cpv. 2 2 Se la manovra del volante nell’eseguire una curva stretta con la prima marcia ri- chiede una forza superiore a 300 N, è necessario un dispositivo di servosterzo; se questo cessa di funzionare, la forza di manovra per i primi sei secondi non deve su- perare 500 N.
Art. 68 cpv. 3 e 4 3 Gli autocarri, le macchine di lavoro pesanti, i trattori aventi una velocità massima per la loro costruzione di oltre 30 km/h e i loro rimorchi con un peso garantito di oltre 0,75 t possono essere contrassegnati posteriormente con cartelli di demarcazio- ne catarifrangenti, conformemente alle disposizioni del regolamento ECE n. 70 e dell’allegato 4. 4 I veicoli aventi una velocità massima per la loro costruzione di 30 km/h come an- che i trattori aventi una velocità massima di 40 km/h e i loro rimorchi possono esse- re contrassegnati posteriormente con un cartello di demarcazione conformemente alle disposizioni del regolamento ECE n. 69 e dell’allegato 4.
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Art. 69 cpv. 1 e 2 1 Le iscrizioni e i dipinti sui veicoli non devono distrarre eccessivamente l’atten- zione degli altri utenti della strada. Non devono avere luce propria né essere illumi- nati o luminescenti e possono essere retroriflettenti soltanto se adempiono le esigen- ze del regolamento ECE n. 104. 2 Gli autoveicoli e i loro rimorchi, eccettuati i veicoli delle classi M1 fino a 3,50 t e O1 possono recare strisce catarifrangenti gialle o bianche per evidenziare i propri profili sui fianchi e di dietro conformemente al regolamento ECE n. 104.
Art. 70 cpv. 1 1 Fatti salvi i capoversi seguenti, alla pubblicità sui veicoli si applicano le esigenze di cui nell’articolo 69 capoverso 1.
Art. 71 cpv. 2 2 Le porte dei compartimenti in cui sostano persone durante la corsa devono adem- piere le seguenti esigenze: a. le cerniere delle porte laterali e, sulle porte doppie quelle del battente che si apre per primo, devono essere collocate anteriormente; sono eccettuate le porte degli autoveicoli di lavoro, le porte che si chiudono verso l’alto, le quali, aper- te, non sporgono dal profilo laterale del veicolo, come anche le porte munite di sicurezza supplementare per impedirne l’apertura involontaria durante la corsa; b. le porte automatiche o comandate a distanza devono essere munite di un dispo- sitivo di sicurezza per il bloccaggio e di un dispositivo che consenta di aprirle dall’interno in caso d’emergenza.
Art. 72, titolo, come anche cpv. 2 e 3bis Abitacolo, punti di ancoraggio, cinture di sicurezza, airbag, dispositivi di comando
2 I punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza devono soddisfare:
a. le esigenze della direttiva n. 76/115 del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore; b. il capitolo 11 della direttiva n. 97/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote; c. il regolamento ECE n. 14. 3bis Se i sedili dei passeggeri sono provvisti di airbag, deve essere apposta l’iscri- zione “Airbag” o un’indicazione durevole e sempre visibile che avverta di non col- locare su questi sedili un dispositivo di sicurezza per fanciulli rivolto verso la parte posteriore. Sono eccettuati i sistemi per cui è escluso qualsiasi pericolo di questo tipo.
Art. 73 cpv. 3 secondo periodo Non concerne il testo italiano.
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Art. 74 cpv. 4 4 I fari a luce anabbagliante con sorgenti di luce a scarica di gas devono essere mu- niti di un impianto autonomo di posizionamento delle luci e di un impianto di puli- zia dei fari secondo le esigenze del regolamento ECE n. 48.
Art. 75 cpv. 5 terzo periodo 5 ... Non si applica la disposizione dell’articolo 73 capoverso 2 concernente la di- sposizione simmetrica rispetto all’asse longitudinale del veicolo.
Art. 76, titolo, come anche cpv. 4 e 5 Fari fendinebbia e fari fendinebbia di coda, luci di circolazione diurna 4 Il comando elettrico dei fari fendinebbia di coda deve adempiere le esigenze del regolamento ECE n. 48. 5 Le esigenze per le luci di circolazione diurna si fondano sul regolamento ECE n. 87; le esigenze per il montaggio sul regolamento ECE n. 48.
Art. 83 cpv. 1 secondo periodo 1 ... Se non è approvato giusta la direttiva n. 74/61 del Consiglio, del 17 dicembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore o il regolamento ECE n. 97, devono essere adempiute le esigenze giusta gli articoli 83- 88.
Art. 85 cpv. 3
3 Se il SAV è provvisto di un telecomando, questo sistema deve essere conforme
allo stato attuale della tecnica, come stabilito segnatamente nelle norme dell’ETSI. Le parti a radiofrequenza del SAV o di altri sistemi sottostanno alle disposizioni del diritto sulle telecomunicazioni; l’autorità competente è l’UFCOM.
Art. 90, titolo, come anche cpv. 3 Paletta di segnalazione, segnale di veicolo fermo, cuneo 3 I cunei devono essere di materiale resistente; la loro base deve essere antisdruc- ciolevole e non deve causare danni alle strade. I cunei, per quanto concerne l’immo- bilizzazione del veicolo in salita e in discesa, devono soddisfare le medesime esi- genze dei freni di stazionamento del rispettivo veicolo.
Art. 91 cpv. 2 2 I dispositivi di agganciamento devono corrispondere allo stato attuale della tecni- ca, come stabilito in particolare nella direttiva n. 94/20 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai dispositivi di agganciamento meccanici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché il loro fissaggio a questi veicoli, nel
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
regolamento ECE n. 55 o nel capitolo 10 della direttiva n. 97/24 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristi- che dei veicoli a motore a due o tre ruote.
Art. 95 cpv. 1 lett. f e i come anche cpv. 2 periodo introduttivo, lett. a, f, g e h 1 Fatti salvi i pesi nel traffico internazionale, il peso massimo ammesso ammonta a: f. per gli autoveicoli a tre assi delle classi M3 e N3 (eccettuati gli auto- Tonnellate snodati a tre assi) il cui asse motore è equipaggiato di ruote gemellate e una molleggiatura giusta l’articolo 57 capoverso 1 oppure se en- trambi gli assi motori posteriori sono equipaggiati con ruote gemel- late e il carico sull’asse non supera per ciascun asse 9.50 t 26,00 i. trattori agricoli 14,00 2 I carichi sull’asse (senza tenere conto di un dispositivo d’avviamento giusta l’art.
57 cpv. 2) non devono superare per gli:
a. assi singoli nonché assi singoli motori di trattori agricoli 10,00 f. assi doppi con un passo da 1,30 m a meno di 1,80 m, il cui asse mo- tore è equipaggiato di ruote gemellate e di una molleggiatura giusta l’articolo 57 capoverso 1 oppure se entrambi gli assi motori posterio- ri sono equipaggiati di ruote gemellate e il carico sull’asse non supera per ciascun asse 9,50 t 19,00 g. non concerne il testo italiano h. assi tripli con passi superiori a 1,30 m e di 1,40 m al massimo 24,00
Art. 97 cpv. 2 lett. a e b 2 La potenza utile (art. 46 cpv. 1) del motore di propulsione deve ammontare al mi- nimo per ogni tonnellata di peso totale a: a. 5,0 kW per gli autoveicoli e le combinazioni di veicoli; b. 4,4 kW per le macchine semoventi.
Art. 99 cpv. 2 lett. c
2 Il capoverso 1 non si applica:
c. agli autoveicoli che forniscono una prestazione di servizio pubblica e circolano esclusivamente all’interno delle località.
Art. 100 cpv. 2 e 4 secondo periodo
2 Concerne soltanto il testo francese.
4 ... È fatto salvo l’articolo 55 capoverso 4.
Art. 102 cpv. 4 Abrogato
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Art. 103 cpv. 1 e 3 1 Gli impianti di frenatura dei veicoli delle classi M e N devono adempiere le esi- genze della direttiva n. 71/320 del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicina- mento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi e dei suoi allegati o del regolamento ECE n. 13. 3 L’efficacia degli impianti di frenatura può essere controllata giusta l’allegato 7.
Art. 104 cpv. 4 4 I veicoli delle classi M e N devono essere provvisti di una protezione posteriore conformemente alle esigenze dell’allegato II della direttiva n. 70/221 del Consiglio, del 20 marzo 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri rela- tive ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriore dei vei- coli a motore e dei loro rimorchi o del numero 7 del regolamento ECE n. 58.
Art. 106 Cinture di sicurezza, poggiatesta 1 L’obbligo d’equipaggiamento e le esigenze riguardo alle cinture di sicurezza di autoveicoli delle classi M e N si fondano sulla direttiva n. 77/541 del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore. 2 Gli autoveicoli delle classi M1 e N1 devono essere provvisti di poggiatesta sui se- dili anteriori più esterni.
Art. 107 cpv. 3 3 L’allegato 9 si applica alla determinazione del numero dei posti di autoveicoli.
Art. 110 cpv. 1 lett. a, b e i come anche cpv. 3 lett. a
1 Sono ammessi i seguenti dispositivi supplementari:
a. davanti: due fari di profondità (fissati stabilmente oppure orientabili mediante il dispositivo di guida), due fari fendinebbia, due luci di circolazione diurna, due fari d’ingombro e due catarifrangenti non triangolari; se vi sono quattro fa- ri di profondità ribaltabili: due fari di profondità o a luce anabbagliante sup- plementari esclusivamente per i segnali del lampeggiatore; b. dietro: due luci d’ingombro, uno o due luci di retromarcia, uno o due fari fen- dinebbia di coda, una luce di fermata supplementare (art. 75 cpv. 4), oppure sui veicoli alti almeno 2,50 m due luci di fermata supplementari e due indicatori di direzione lampeggianti disposti in alto (non si applica l’allegato 10 n. 322); i. luci di lavoro, nella misura in cui con il veicolo sono effettuati lavori che esi- gono tali luci, come anche sui veicoli d’intervento del servizio antincendio, della polizia e del servizio sanitario. 3 Con il permesso dell’autorità d’immatricolazione iscritto nella licenza di circola- zione sono inoltre ammessi: a. sui veicoli del servizio antincendio, della polizia e del servizio sanitario: luci blu, al massimo due fari a luci blu orientati verso il davanti, luci orientabili
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
nonché, montate sul tetto, luci di avvertimento gialle visibili dal davanti e da dietro che si accendano e spengano simultaneamente mediante un interruttore separato (art. 78 cpv. 1).
Art. 112 cpv. 4 4 Gli autoveicoli delle classi N2 con un peso totale di oltre 7,50 t e N3 devono essere muniti, oltre che degli specchi retrovisori prescritti secondo il capoverso 1, a destra di uno specchio esterno grandangolare e, sul lato opposto al volante, di uno spec- chio d’accostamento. Le esigenze concernenti questi specchi e i loro ancoraggi si fondano sulla direttiva n. 71/127 del Consiglio, del 1° marzo 1971, per il ravvici- namento delle legislazioni degli Stati membri relativi ai retrovisori dei veicoli a motore o sul regolamento ECE n. 46.
Art. 114 Cuneo Gli autoveicoli pesanti devono essere muniti di almeno un cuneo facilmente acces- sibile (art. 90 cpv. 3).
Art. 117 cpv. 2 primo periodo 2 Gli autoveicoli con velocità massima per la loro costruzione o velocità massima limitata dall’autorità di oltre 30 km/h e meno di 60 km/h devono portare posterior- mente, in modo ben visibile, un contrassegno che indichi la velocità massima con il numero corrispondente, conformemente all’allegato 4. ...
Art. 118 lett. c Le eccezioni seguenti si applicano agli autoveicoli la cui velocità massima non può superare 45 km/h: c. non è necessario che il freno di servizio sia a doppio circuito. Il freno di servi- zio deve agire su tutte le ruote, tuttavia può essere disposto su un asse posto prima del differenziale. Non occorre il rallentatore (art. 103).
Art. 118a Trattori agricoli con velocità massima di 40 km/h (art. 161 cpv. 1bis) 1 Ai trattori agricoli la cui velocità massima non supera 40 km/h si applicano, oltre alle agevolazioni dell’articolo 118, anche quelle dell’articolo 119 lettere a, d-g, i-l e p. 2 Non si applicano le disposizioni sulla distanza dal bordo laterale dei fari a luce anabbagliante e dei fari fendinebbia come anche sullo spazio tra i fari a luce anab- bagliante (allegato 10, n. 21 e 23). 3 L’odocronografo e il registratore di fine percorso non sono necessari (art. 100 e 101).
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Art. 119 lett. a, f, terzo e quarto periodo, nonché p Oltre alle agevolazioni di cui all’articolo 118, per gli autoveicoli la cui velocità mas- sima non può superare 30 km/h si applicano anche le seguenti eccezioni: a. il peso d’aderenza può essere inferiore al 25 per cento del peso effettivo (art. 39 cpv. 3); f. ... Può essere disposto su un asse posto prima dei differenziali se due assi sono frenati. Per il freno ausiliario possono essere adoperati tutti gli elementi mecca- nici di trasmissione del freno di servizio; p. Non sono necessari i poggiatesta (art. 106 cpv. 2).
Art. 121 cpv. 2 2 I corridoi e le piattaforme per i passeggeri in piedi devono avere un suolo anti- sdrucciolevole. Non sono ammessi sedili supplementari nel corridoio centrale. L’altezza minima dei corridoi deve essere di: a. per gli autobus 1,80 m b. nel piano superiore di un autobus a due piani 1,50 m c. nel piano inferiore di un autobus a due piani, nella parte situata sopra o dietro l’asse posteriore 1,62 m d. nei furgoncini, esclusi gli scuolabus 1,50 m
Art. 122 cpv. 3 Abrogato
Art. 123 cpv. 2 2 Alle porte automatiche o con comando a distanza si applica l’articolo 71 capoverso 2.
Art. 127 cpv. 4 terzo periodo 4 ... Per l’azionamento a caduta di pressione il raccordo della condotta di comando del freno deve essere di colore giallo, quello della condotta di alimentazione di colo- re rosso. ...
Art. 133 cpv. 1 e 3 secondo periodo 1 L’immatricolazione di trattori che adempiono i requisiti fissati per trattori agricoli si fonda sull’articolo 161 capoverso 4. 3 ... La limitazione della lunghezza e della larghezza della superficie di carico non si applica agli apparecchi installati sul veicolo e da questo azionati come veicoli cari- catori, spandiletame e simili.
Art. 134 cpv. 1 1 Ad eccezione di quello dei trattori agricoli, il carico utile non deve superare il 50 per cento del peso a vuoto del veicolo e, in ogni caso, 3,00 t.
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Art. 136 cpv. 3 3 Ad eccezione di quello delle slitte a motore, il carico rimorchiato non deve supera- re il 50 per cento del peso a vuoto del veicolo determinante per la sua classificazio- ne.
Art. 137 cpv. 2
2 Non si applicano le esigenze di cui all’articolo 54 capoverso 3 sulla capacità
d’avvio.
Art. 138 cpv. 2 2 Su motoleggere a tre ruote, quadricicli leggeri a motore come anche quadricicli a motore e tricicli a motore aventi una velocità massima di 45 km/h il profilo degli pneumatici può essere meno profondo di 1,60 mm.
Art. 139 cpv. 3 secondo periodo 3 ... Per la determinazione del numero dei posti è considerato un peso per persona di
75 kg, compreso il bagaglio.
Art. 140 cpv. 1 lett. a, 2, 3 e 4 lett. a 1 Devono essere applicati stabilmente i dispositivi di illuminazione e catarifrangenti seguenti: a. davanti: un faro di profondità, un faro a luce anabbagliante e una luce di posi- zione. 2 Per i veicoli aventi più ruote sul medesimo asse e una larghezza superiore a 1,30 m, eccettuati i motoveicoli con carrozzino laterale, sono necessari due luci e i catari- frangenti prescritti nel capoverso 1, esclusa la luce per illuminare la targa. Per questi veicoli non sono ammesse le luci supplementari secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettere a, c, d ed e.
3 Abrogato
4 Alle luci singole e ai catarifrangenti si applicano le prescrizioni degli articoli 73 a
78 nonché dell’allegato 10, con le seguenti eccezioni:
a. le luci singole, eccettuata la luce per illuminare la targa, devono essere disposte sull’asse longitudinale del veicolo.
Art. 141 cpv. 1 periodo introduttivo, lett. a, c-e come anche l-o, cpv. 2 e 3 1 Fatti salvi l’articolo 140 capoverso 2 e il numero massimo indicato tra parentesi, sono permessi i dispositivi supplementari seguenti: a. uno o due fari di profondità o a luce anabbagliante (al massimo due ciascuno); c. una o due luci di posizione (al massimo due ciascuno); d. una luce di coda (al massimo due ciascuno); e. una o due luci di fermata (al massimo due ciascuno); l. davanti, uno o due catarifrangenti non triangolari; m. dietro: un catarifrangente non triangolare (al massimo due ciascuno);
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
n. per pedale, un catarifrangente rivolto verso il davanti e uno rivolto verso il dietro; o. un indicatore di direzione laterale lampeggiante su ciascun lato per i quadricicli a motore e i tricicli a motore. 2 Con permesso dell’autorità d’immatricolazione, sono inoltre autorizzate mediante iscrizione nella licenza di circolazione: a. sui veicoli del servizio antincendio, della polizia e del servizio sanitario: luci blu; in deroga all’articolo 78 capoverso 3 queste luci possono essere anche ri- volte verso il davanti; non si applica la disposizione dell’articolo 140 capover- so 4 lettera a sulla simmetria delle luci; b. sui veicoli della polizia: una luce orientabile e luci gialle di pericolo; in deroga all’articolo 78 capoverso 3 le luci gialle di pericolo possono essere anche ri- volte verso il davanti; non si applica la disposizione dell’articolo 140 capover- so 4 lettera a sulla simmetria delle luci.
3 Abrogato
Art. 144 cpv. 6 terzo periodo 6 ... Ad eccezione delle motoleggere e dei quadricicli leggeri a motore, per il con- trassegno e l’iscrizione della velocità massima è applicabile l’articolo 117 capoverso 2.
Art. 146 cpv. 3 3 I motoveicoli devono avere almeno un dispositivo di sostegno laterale o centrale che non danneggi la carreggiata. Il dispositivo di sostegno deve rimanere ben fermo durante la marcia e adempiere le seguenti esigenze: a. il dispositivo di sostegno laterale deve sollevarsi automaticamente verso la parte posteriore non appena il motoveicolo è posto in posizione di marcia (verticale) normale oppure quando è deliberatamente mosso in avanti; questa esigenza non è necessaria se il motoveicolo non può essere messo in marcia quando il dispositivo laterale è abbassato; b. il dispositivo di sostegno centrale deve sollevarsi automaticamente verso la parte posteriore quando il motoveicolo è spinto in avanti.
Art. 150 cpv. 2 secondo periodo Abrogato
Art. 151 cpv. 1 primo periodo 1 I fari di profondità, le luci di posizione, la luce per illuminare la targa, una lampa- dina-spia per i fari di profondità e un dispositivo di controllo per gli indicatori di direzione lampeggianti non sono necessari. ...
Art. 154 cpv. 1 secondo periodo e cpv. 2 primo periodo
1 ... Abrogato
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
2 Non sono necessari i fari di profondità, la luce per illuminare la targa, una lampa- dina-spia per i fari di profondità e un dispositivo di controllo per gli indicatori di direzione lampeggianti. ...
Art. 155 Cinture di sicurezza, ancoraggi delle cinture, dispositivo sbrinatore e ventilazione
1 Le cinture di sicurezza e i rispettivi ancoraggi non sono necessari.
2 Sui veicoli con carrozzeria chiusa e una potenza di motore di non più di 4 kW non sono necessari un dispositivo sbrinatore o una ventilazione (art. 144 cpv. 2).
Art. 158 cpv. 1 primo periodo e 2 secondo periodo 1 I quadricicli a motore e i tricicli a motore con carrozzeria e un peso a vuoto del veicolo determinante per la classificazione di oltre 0,25 t devono essere muniti di cinture di sicurezza conformi alle esigenze di cui all’articolo 72 capoverso 3. ...
2 ... Le esigenze si fondano sull’articolo 72 capoverso 2.
Art. 159 secondo periodo ... In caso di carrozzeria chiusa sono necessari gli indicatori di direzione lampeg- gianti.
Art. 161 cpv. 1bis e 4 1bis I trattori agricoli che adempiono tutte le esigenze di cui nella direttiva n. 74/150 del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote e nelle direttive singole ivi menzionate possono raggiungere una velocità massima di
40 km/h. È ammessa una tolleranza del 10 per cento.
4 I veicoli che adempiono tutte le esigenze per i trattori agricoli possono essere im- matricolati anche come carri con motore (art. 11 cpv. 2 lett. g), rispettivamente co- me trattori industriali. È fatto salvo l’obbligo di equipaggiare con odocronografo i veicoli il cui conducente sottostà all’OLR 1 (art. 100 cpv. 1 lett. a), come anche la disposizione concernente il carico utile ammesso (art. 134 cpv. 1).
Art. 163 cpv. 1, 2 e 4 1 I veicoli a motore agricoli devono essere muniti di un freno di servizio, un freno ausiliario e un freno di stazionamento. L’impianto di frenatura deve adempiere le esigenze della direttiva n. 76/432 del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura dei trat- tori agricoli o forestali a ruote; per i veicoli la cui velocità massima non supera 30 km/h sono sufficienti le esigenze minime seguenti.
2 L’efficacia dei freni può essere controllata conformemente all’allegato 7.
4 I veicoli trattori con un carico rimorchiabile garantito di oltre 6,00 t devono essere muniti di un raccordo per il sistema del freno continuo del rimorchio dipendente dal freno di servizio del veicolo trattore (art. 208).
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Art. 164 cpv. 1 1 Gli attrezzi suppletivi dei veicoli a motore agricoli possono avere, verso la parte anteriore, una lunghezza massima di 4,00 m dal centro del dispositivo di guida.
Art. 166 cpv. 6 e 7
6 Si applicano parimenti le agevolazioni di cui agli articoli 118a, 119 e 120.
7 I trattori agricoli con un peso a vuoto superiore a 3,50 t devono essere muniti di almeno un cuneo facilmente raggiungibile (art. 90 cpv. 3).
Art. 167 Targa, contrassegno La targa o il contrassegno per velocipedi devono essere apposti in modo ben visibi- le.
Art. 169 Freni I monoassi devono essere muniti di almeno un freno che agisca su tutte le ruote e di un dispositivo di bloccaggio che raggiunga l’efficacia prescritta nell’allegato 7, sal- vo se questa decelerazione è ottenuta semplicemente togliendo il gas e se il veicolo non può mettersi in moto da sé su un pendio del 12 per cento quando il motore è fermo.
Art. 176 cpv. 2 secondo periodo 2 ... Le esigenze concernenti le emissioni di gas di scarico si fondano sull’allegato 5, quelle concernenti le emissioni sonore sull’allegato 6.
Art. 179, titolo e cpv. 2 primo periodo Concerne soltanto il testo francese.
Art. 180 cpv. 1 periodo introduttivo e lett. c
1 Devono essere montate stabilmente le seguenti luci e catarifrangenti:
c. davanti e dietro catarifrangenti efficaci per pedali con una superficie illumi- nante di 5 cm2 ciascuno.
Art. 181 cpv. 3 Abrogato
Art. 183 cpv. 2 lett. f e g
2 Il carico sull’asse non deve superare per gli:
f. assi tripli con passi da un asse all’altro inferiori o uguali a 1,30 m 21,00 g. assi tripli con passi da un asse all’altro superiori a 1,30 m e di 1,40 m al massimo 24,00
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Art. 184 cpv. 2 primo periodo 2 Il capoverso 1 non si applica ai rimorchi agricoli né ai rimorchi di lavoro trainati da autocarri, carri con motore pesanti o trattori. ...
Art. 187 cpv. 1
1 Per i rimorchi gli pneumatici devono essere adatti a una velocità di 100 km/h.
Art. 189 cpv. 1, 3, 4 secondo periodo, 5 e 6 secondo periodo 1 Gli impianti di frenatura dei rimorchi della classe O devono soddisfare le esigenze della direttiva n. 71/320 del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di vei- coli a motore e dei loro rimorchi o del regolamento ECE n. 13. 3 L’efficacia dell’impianto di frenatura può essere controllata conformemente all’al- legato 7. 4 ... Sono esclusi i rimorchi il cui peso totale non supera 1,50 t e che non sono mu- niti di un dispositivo d’agganciamento di sicurezza supplementare, conformemente al capoverso 5. 5 Per i rimorchi senza impianto di freni di servizio è necessario un agganciamento di sicurezza supplementare (corda, catena) con il veicolo trattore. 6 ... Le disposizioni degli articoli 201 e 202 capoversi 1, 2 e 4 come anche 203 si applicano agli impianti di frenatura dei rimorchi che non appartengono alla classe O.
Art. 191 cpv. 2 lett. g, 3 e 4 lett. a
2 Il capoverso 1 non si applica a:
g. rimorchi trainati da autoveicoli la cui velocità massima, per la loro costruzione, non supera i 30 km/h, come anche rimorchi agricoli.
3 Concerne soltanto il testo tedesco.
4 Il capoverso 3 non si applica ai:
a. rimorchi trainati da autoveicoli la cui velocità massima, per la loro costruzione, non supera i 30 km/h, né ai rimorchi agricoli.
Art. 192 cpv. 1 1 Sui rimorchi devono essere applicati stabilmente le luci e i catarifrangenti seguen- ti: a. davanti: due catarifrangenti e, se la larghezza del veicolo supera 1,60 m, due luci di posizione; b. dietro: due luci di coda, due luci di fermata, una luce per illuminare la targa, nella misura in cui la targa sia necessaria, e due catarifrangenti triangolari.
Art. 193 cpv. 1 lett. n e 2
1 Sono autorizzati i seguenti dispositivi supplementari:
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
n. una luce di fermata supplementare (art. 75 cpv. 4) o, per i veicoli con un’al- tezza superiore a 2,50 m, due luci di fermata e due indicatori di direzione lam- peggianti collocati in alto (l’allegato 10 n. 322 non è applicabile). 2 I catarifrangenti posteriori dei rimorchi possono essere costituiti da un rivesti- mento retroriflettente e devono avere la forma di un triangolo equilatero con un ver- tice verso l’alto. La lunghezza del lato è di 0,15 m al minimo e di 0,20 m al massi- mo; al centro, un triangolo di 0,05 m al massimo di lato può essere non retroriflettente.
Art. 195 cpv. 2 secondo periodo, 3 e 5 secondo periodo 2 I rimorchi ad asse centrale, ad eccezione degli assi rimorchiati per il trasporto di carichi lunghi, con un carico del timone superiore a 50 kg, a condizione che il carico sia equamente ripartito sul peso totale come anche i semirimorchi devono avere un sostegno regolabile in altezza se non sono attaccati stabilmente al veicolo trattore. ... 3 Se il peso totale supera 0,75 t è indispensabile almeno un cuneo (art. 90 cpv. 3).
5 ... Per il contrassegno e l’iscrizione della velocità massima di rimorchi per cui que- sta è limitata è applicabile per analogia l’articolo 117 capoverso 2.
Art. 197 cpv. 2 secondo periodo e art. 198 cpv. 4 secondo periodo 2 L’espressione “dispositivo di sicurezza” è sostituita con “collegamento di sicurez- za”.
Art. 199 cpv. 2 secondo periodo, 3 primo periodo e 4 2 ... Per i rimorchi con un peso totale fino a 0,15 t non è necessario un freno se sono sempre trainati dallo stesso monoasse che può frenare il convoglio con la stessa effi- cacia.
3 Per i rimorchi non è necessaria la luce di fermata. ...
4 L’espressione “dispositivo di collegamento” è sostituita con “collegamento di si- curezza”.
Art. 202 cpv. 4 lett. b, secondo e terzo periodo
4 I freni ad aria compressa devono soddisfare i seguenti requisiti:
b. ... Per l’azionamento a caduta di pressione il raccordo della condotta di coman- do del freno deve essere di colore giallo, quello della condotta di alimentazione di colore rosso. Il raccordo della condotta d’alimentazione deve trovarsi a sini- stra, visto nel senso di marcia del veicolo.
Art. 203 titolo e cpv. 3 Concerne solo il testo tedesco
Art. 205 cpv. 2, 5 e 6
2 Abrogato
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
5 L’espressione “dispositivo di sicurezza” è sostituita con “collegamento di sicu- rezza”.
6 Abrogato
Art. 207 cpv. 1 1 I “rimorchi agricoli” sono rimorchi adoperati unicamente in relazione con l’eser- cizio di un’azienda agricola o simile (art. 86 ONC). Circolano a una velocità massi- ma di 30 km/h, eccettuati quelli che adempiono le esigenze per una velocità massi- ma di 40 km/h e sono ammessi a circolare a questa velocità.
Art. 208 cpv. 1 e 1bis 1 Ai freni e ai collegamenti di sicurezza dei rimorchi agricoli con una velocità mas- sima di 30 km/h si applica l’articolo 205 capoversi 3, 4 e 5. 1bis Ai freni e ai collegamenti di sicurezza di rimorchi agricoli la cui velocità massi- ma raggiunge 40 km/h si applicano gli articoli 201 e 202 capoversi 1, 2 e 4, l’articolo 203 capoversi 1 e 2 e l’articolo 189 capoversi 4 e 5.
Art. 209 cpv. 1, 2 primo periodo e 4 secondo periodo 1 All’illuminazione e agli indicatori di direzione lampeggianti di rimorchi agricoli di trasporto si applicano gli articoli 192, 193 e 194. 2 Non sono necessarie le luci di posizione e la luce per illuminare la targa. ...
4 ... Sono eccettuati i dispositivi d’agganciamento al gancio inferiore.
Art. 213 titolo e cpv. 1 In generale, dimensioni e contrassegno 1 I velocipedi devono essere conformi alle disposizioni degli articoli 213-218. La larghezza massima non deve superare 1,00 m. Il manubrio deve avere una larghezza compresa tra 0,40 e 0,70 m; esso non deve ostacolare il ciclista quando guida o pe- dala.
Art. 222a Disposizioni transitorie relative alla modificazione del 1° ottobre 1998 1 Le disposizioni dell’articolo 45 capoverso 2 concernenti la leggibilità, rispetto all’asse longitudinale, delle targhe posteriori si applicano ai veicoli messi in circola- zione per la prima volta a partire dal 1° ottobre 1998. Per quelli già in circolazione prima di questa data le presenti disposizioni si applicano a partire dal 1° ottobre 1999. 2 Le disposizioni dell’articolo 95 capoverso 1 lettera i concernenti il peso massimo ammesso e capoverso 2 lettera a concernenti i carichi sull’asse si applicano ai vei- coli sottoposti al nuovo esame del tipo a contare dal 1° ottobre 1998, come anche per la prima immatricolazione di veicoli importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° ottobre 1999.
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
3 Le disposizioni dell’articolo 76 capoverso 4 concernenti il circuito elettrico dei fari fendinebbia di coda, dell’articolo 106 capoverso 2 concernente i poggiatesta e dell’articolo 192 capoverso 1 lettera a sulle luci di posizione sui rimorchi si applica- no ai veicoli sottoposti al nuovo esame del tipo a contare dal 1° ottobre 1999 come anche alla prima immatricolazione di veicoli importati o costruiti in Svizzera a con- tare dal 1° ottobre 2001. 4 Le disposizioni dell’articolo 106 capoverso 1 concernenti le cinture di sicurezza si applicano: a. ai veicoli della classe M2 con un peso totale massimo di 3,50 t sottoposti al nuovo esame del tipo a contare dal 1° ottobre 1999, come anche alla prima immatricolazione di detti veicoli importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° ottobre 2001; b. agli altri veicoli sottoposti al nuovo esame del tipo a contare dal 1° ottobre 1998, come anche per la prima immatricolazione di siffatti veicoli importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° ottobre 1999. 5 Le disposizioni dell’articolo 112 capoverso 4 concernenti gli specchi retrovisori si applicano ai veicoli messi in circolazione per la prima volta a contare dal 1° gennaio 1999. Per i veicoli messi in circolazione per la prima volta tra il 1° gennaio 1988 e il 31 dicembre 1998 le disposizioni si applicano dal 1° ottobre 1999. 6 Le disposizioni dell’articolo 121 capoverso 2 concernenti le altezze minime dei corridoi, dell’articolo 140 capoverso 1 lettera a concernente il collocamento di luci di posizione e dell’articolo 158 capoverso 2 concernente le esigenze per gli anco- raggi delle cinture si applicano ai veicoli sottoposti al nuovo esame del tipo a conta- re dal 1° ottobre 1999 come anche per la prima immatricolazione dei veicoli impor- tati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° ottobre 2000. 7 Per l’applicazione dei regolamenti internazionali menzionati nell’allegato 2 si ap- plicano – nella misura in cui le presenti disposizioni transitorie non prevedano altri termini – le disposizioni transitorie dei rispettivi regolamenti; l’immatricolazione si fonda sul momento dell’importazione o della costruzione in Svizzera. 8 I numeri 111 lettera b, 122 e 212 dell’allegato 5 (fumo e gas di scarico) come an- che i numeri 111.3 e 431 lettere b-d dell’allegato 6 (livello sonoro) si applicano ai veicoli sottoposti all’esame del tipo a contare dal 1° ottobre 1999 come anche per la prima immatricolazione di veicoli importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° ottobre 2003. 9 Il capitolo 5 della direttiva n. 97/24/CE di cui al numero 111 lettera b dell’allegato 5 (fumo e gas di scarico) si applica, per quanto concerne i valori limite, alla seconda tappa (allegato I n. 2.2.1.1.3) per le motoleggere sottoposte al nuovo esame del tipo a contare dal 1° ottobre 2002 come anche per la prima immatricolazione di moto- leggere importate o costruite in Svizzera a contare dal 1° ottobre 2006.
II
1 Gli allegati 1 e 2 hanno il nuovo tenore secondo la versione qui annessa.
2 Gli allegati 3-12 sono modificati secondo la versione qui annessa.
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
III La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 1998.
2 settembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Allegato 1
Modifica del diritto vigente
1. Ordinanza del 13 novembre 19627 sulle norme della circolazione stradale
(ONC)
Art. 5 cpv. 1 lett. a terzo trattino e d 1 Con riserva di una limitazione di velocità più bassa di quella fissata in maniera generale nell’articolo 4a, la velocità massima per i singoli generi di veicoli è: a. 80 km/h per – gli autoveicoli leggeri come anche le automobili pesanti e gli autoveicoli adibiti ad abitazione con un rimorchio avente un peso totale non superiore a
1000 kg;
d. 30 km/h per – trainare rimorchi agricoli non immatricolati, – trainare rimorchi agricoli immatricolati, nella misura in cui nella licenza di circolazione non sia ammessa una velocità superiore, – veicoli con ruote metalliche o con gomme piene.
Art. 64 cpv. 2 primo periodo 2 I veicoli di lavoro, i veicoli adibiti al trasporto di bestiame, i veicoli aventi una velocità massima di 30 km/h, i veicoli agricoli aventi una velocità massima di 40 km/h e i veicoli a trazione animale aventi una larghezza massima di 2,55 m possono circolare anche sulle strade segnalate con una larghezza massima di 2,30 m ...
Art. 67 cpv. 4 4 Il carico sugli assi motori di un veicolo o di una combinazione di veicoli la cui velocità massima può superare 40 km/h non sarà inferiore al 25 per cento del peso effettivo (peso minimo d’aderenza).
Art. 68 cpv. 3 secondo periodo e 4 3 ... Per le corse agricole, i convogli agricoli possono trainare inoltre un rimorchio vuoto o un rimorchio di lavoro leggero. 4 I rimorchi per il trasporto di persone possono essere utilizzati soltanto per corse regionali, soggette a orario, di imprese di trasporto in concessione. Gli autobus possono trainare soltanto un rimorchio per il bagaglio di peso totale massimo di 3,50 t.
2. Ordinanza del 20 novembre 19598 sull’assicurazione dei veicoli
7 RS 741.11; RU 1998 1188 1191 1465 8 RS 741.31; RU 1998 1188
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Allegato 3, lettera B lettera a prima parte e fig. 2 I contrassegni sono rilasciati dagli uffici seguenti: a. Unità servizi Trasporti della Posta svizzera: per i velocipedi della Posta svizzera (Lettera P); ... fig. 2: “Posta” è sostituito con “P”
3. Ordinanza del 22 ottobre 19769 sull’ammissione alla circolazione di persone
e veicoli (OAC)
Art. 3 cpv. 1 categoria G e 3 lett. h
1 La licenza di condurre è rilasciata per le categorie seguenti:
Categoria G Veicoli a motore agricoli la cui velocità massima non supera 30 km/h.
3 Autorizza a condurre:
h. trattori agricoli la cui velocità massima non supera 40 km/h, la licenza di condurre della categoria G, nella misura in cui il titolare ha partecipato a un corso di guida di trattori riconosciuto dell’Ufficio federale delle strade (USTRA).
Art. 18 cpv. 3 lett. c
3 Devono sostenere solo un esame pratico:
c. i titolari di una licenza di condurre della categoria G che desiderano conseguire la licenza di condurre della categoria F.
Art. 27 cpv. 1 primo periodo 1 Il conducente di un ciclomotore deve essere in possesso della licenza di condurre per ciclomotori. ...
Art. 72 cpv. 1 lett. c
1 Né la licenza di circolazione né le targhe sono necessari per:
c. i rimorchi seguenti, esclusi i rimorchi speciali:
1. rimorchi agricoli la cui velocità massima non supera i 30 km/h trainati da
trattori come anche da veicoli a motore la cui velocità massima non supera i 30 km/h,
2. rimorchi agricoli la cui velocità massima non supera i 30 km/h e con un
peso garantito di 1500 kg al massimo trainati da veicoli a motore con una velocità massima, per la loro costruzione, di oltre 30 km/h e con tutte le ruote motrici,
3. rimorchi trainati da carri con motore e carri di lavoro,
9 RS 741.51; RU 1998 1188
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
4. rimorchi e assi rimorchiati che costituiscono un veicolo indipendente
trainati da monoassi.
Art. 82 cpv. 1 lett. a
1 L’autorità rilascia:
a. targhe con lettere e cifre nere su fondo bianco per gli autoveicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli a motore, monoassi e i rimorchi;
Art. 83 cpv. 3 lett. b
3 Le targhe, i cui angoli devono essere arrotondati (raggio di 1 cm), hanno le
dimensioni seguenti: b. la targa posteriore degli autoveicoli, nonché la targa dei rimorchi per trasporto agganciati ad autoveicoli hanno una lunghezza di 30 cm e un’altezza di 16 cm (formato alto) o una lunghezza di 50 cm e un’altezza di 11 cm (formato lungo);
Art. 90 cpv. 2 2 I ciclomotori sono ammessi a circolare se sono muniti della licenza per ciclomotori e di una targa valevole indicata nella licenza di circolazione.
Art. 150 cpv. 2 e 7
2 L’USTRA emana direttive riguardo alle esigenze concernenti forma, contenuto,
aspetto, materiale e stampa per: a. licenze per allievo conducente; b. licenze di condurre incluse licenze di condurre ciclomotori; c. licenze di circolazione, incluse licenze di circolazione per ciclomotori; d. licenze per maestro conducente; e. permessi per formare apprendisti conducenti di autocarri; f. permessi speciali.
7 L’USTRA riconosce come corsi per condurre trattori ai sensi dell’articolo 3
capoverso 3 lettera h i corsi di perfezionamento durante i quali ai partecipanti sono insegnate la necessaria comprensione di base della dinamica di condotta per la guida nella circolazione e la padronanza del veicolo. L’USTRA emana direttive sull’ese- cuzione di questi corsi.
Allegato 4 ultimo capoverso categoria G La licenza per allievo conducente e la licenza di condurre sono rilasciate per le categorie seguenti: G Veicoli a motore agricoli con una velocità massima di 30 km/h.
Allegato 10 Abrogato
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
4. Ordinanza per gli autisti del 19 giugno 199510
Art. 4 cpv. 4
4 Nel traffico interno la presente ordinanza non si applica ai conducenti che
eseguono trasporti esclusivamente con trattori agricoli.
10 RS 822.221
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Allegato 2
Elenco delle prescrizioni estere e internazionali
1 Autoveicoli e loro rimorchi
11 Direttive della CE
Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione
70/156/CEE Direttiva n. 70/156 del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a mo- tore e dei loro rimorchi; GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 1, modificata dalle diretti- ve: 78/315/CEE (GU n. L 81 del 28.3.1978, pag. 1) 78/547/CEE (GU n. L 168 del 26.6.1978, pag. 39) 80/1267/CEE (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 34) 87/358/CEE (GU n. L 192 dell’11.7.1987, pag. 51) 87/403/CEE (GU n. L 220 dell’8.8.1987, pag. 44) 92/53/CEE (GU n. L 255 del 10.8.1992, pag. 1) = versione consolidata 93/81/CEE (GU n. L 264 del 23.10.1993, pag. 49) 95/54/CE (GU n. L 266 dell’8.11.1995, pag. 1) 96/27/CE (GU n. L 169 dell’8.7.1996, pag. 1) 96/79/CE (GU n. L 18 del 21.1.1997, pag. 1) 97/27/CE (GU n. L 233 del 25.8.1997, pag. 1) 97/28/CE (GU n. L 171 del 30.6.1997, pag. 1) 98/14/CE (GU n. L 91 del 25.3.1998, pag. 1)
70/157/CEE Direttiva n. 70/157 del Consiglio, del 6 febbraio 1970, ECE-R 51 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli ECE-R 59 Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al di- spositivo di scappamento dei veicoli a motore; GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 16, modificata dalle diret- tive: 73/350/CEE (GU n. L 321 del 22.11.1973, pag. 33) 77/212/CEE (GU n. L 66 del 12.3.1977, pag. 33) 81/334/CEE (GU n. L 131 del 18.5.1981, pag. 6) 84/372/CEE (GU n. L 196 del 26.7.1984, pag. 47) 84/424/CEE (GU n. L 238 del 6.9.1984, pag. 31) 87/354/CEE (GU n. L 192 dell’11.7.1987, pag. 43) 89/491/CEE (GU n. L 238 del 15.8.1989, pag. 43) 92/97/CEE (GU n. L 371 del 19.12.1992, pag. 1) 96/20/CE (GU n. L 92 del 13.04.1996, pag. 23)
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione
70/220/CEE Direttiva n. 70/220 del Consiglio, del 20 marzo 1970, ECE-R 83 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore; GU n. L 76 del 6.4.1970, pag. 1, modificata dalle diretti- ve: 74/290/CEE (GU n. L 159 del 15.6.1974, pag. 61) 77/102/CEE (GU n. L 32 del 3.2.1977, pag. 32) 78/665/CEE (GU n. L 223 del 14.8.1978, pag. 48) 83/351/CEE (GU n. L 197 del 20.7.1983, pag. 1) 88/76/CEE (GU n. L 36 del 9.2.1988, pag. 1) 88/436/CEE (GU n. L 214 del 6.8.1988, pag. 1) corretta da (GU n. L 303 dell’8.11.1988, pag. 36) 89/458/CEE (GU n. L 226 del 3.8.1989, pag. 1) corretta da (GU n. L 270 del 19.9.1989, pag. 16) 89/491/CEE (GU n. L 238 del 15.8.1989, pag. 43) 91/441/CEE (GU n. L 242 del 30.8.1991, pag. 1) 93/59/CEE (GU n. L 186 del 28.6.1993, pag. 21) 94/12/CEE (GU n. L 100 del 23.3.1994, pag. 42) 96/44/CE (GU n. L 210 del 20.8.1996, pag. 25) 96/69/CE (GU n. L 282 del 1.11.1996, pag. 64) corretta da (GU n. L 83 del 25.3.1997, pag. 23)
70/221/CEE Direttiva n. 70/221 del Consiglio, del 20 marzo 1970, ECE-R 58 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; GU n. L 76 del 6.4.1970, pag. 23, modificata dalle diretti- ve: 79/490/CEE (GU n. L 128 del 26.5.1979, pag. 22) 81/333/CEE (GU n. L 131 del 18.5.1981, pag. 4) 97/19/CE (GU n. L 125 del 16.5.1997, pag. 1)
70/222/CEE Direttiva n. 70/222 del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’alloggiamento ed al montaggio delle targhe posteriori d’immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; GU n. L 76 del 6.4.1970, pag. 25
70/311/CEE Direttiva n. 70/311 del Consiglio, dell’8 giugno 1970, ECE-R 79 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; GU n. L 133 del 18.6.1970, pag. 10, corretta da GU n. L
196 del 3.9.1970, pag. 14, modificata dalla direttiva:
92/62/CEE (GU n. L 199 del 18.7.1992, pag. 33)
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione
70/387/CEE Direttiva n. 70/387 del Consiglio, del 27 luglio 1970, ECE-R 11 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; GU n. L 176 del 10.8.1970, pag. 5 70/388/CEE Direttiva n. 70/388 del Consiglio, del 27 luglio 1970, per ECE-R 28 il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al segnalatore acustico dei veicoli a motore; GU n. L 176 del 10.8.1970, pag. 12, corretta da GU n. L
329 del 25.11.1982, pag. 31, modificata dalle direttiva:
87/354/CEE (GU n. L 192 dell’11.7.1987, pag. 43)
71/127/CEE Direttiva n. 71/127 del Consiglio, del 1° marzo 1971, ECE-R 46 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore; GU n. L 68 del 22.3.1971, pag. 1, modificata dalle diretti- ve: 79/795/CEE (GU n. L 239 del 22.9.1979, pag. 1) corretta da (GU n. L 10 del 15.1.1980, pag. 14) 85/205/CEE (GU n. L 90 del 29.3.1985, pag. 1) 86/562/CEE (GU n. L 327 del 22.11.1986, pag. 49) 88/321/CEE (GU n. L 147 del 14.6.1988, pag. 77)
71/320/CEE Direttiva n. 71/320 del Consiglio, del 26 luglio 1971, ECE-R 13 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli ECE-R 90 Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi; GU n. L 202 del 6.9.1971, pag. 37, modificata dalle diret- tive: 74/132/CEE (GU n. L 74 del 19.3.1974, pag. 7) 75/524/CEE (GU n. L 236 dell’8.9.1975, pag. 3) 79/489/CEE (GU n. L 128 del 26.5.1979, pag. 12) 85/647/CEE (GU n. L 380 del 31.12.1985, pag. 1) 88/194/CEE (GU n. L 92 del 9.4.1988, pag. 47) 91/422/CEE (GU n. L 233 del 22.8.1991, pag. 21) 98/12/CE (GU n. L 81 del 18.3.1998, pag. 1) = versione consolidata
72/245/CEE Direttiva n. 72/245 del Consiglio, del 20 giugno 1972, ECE-R 10 relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica); GU n. L 152 del 6.7.1972, pag. 15, modificata dalle diret- tive: 89/491/CEE (GU n. L 238 del 15.8.1989, pag. 43) 95/54/CE (GU n. L 266 dell’8.11.1995, pag. 1)
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione
72/306/CEE Direttiva n. 72/306 del Consiglio, del 2 agosto 1972, con- ECE-R 24 cernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquina- mento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsio- ne dei veicoli; GU n. L 190 del 20.8.1972, pag. 1, modificata dalle diret- tive: 89/491/CEE (GU n. L 238 del 15.8.1989, pag. 43) 97/20/CE (GU n. L 125 del 16.5.1997, pag. 21)
74/60/CEE Direttiva n. 74/60 del Consiglio, del 17 dicembre 1973, ECE-R 21 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (parti interne dell’abitacolo, eccettuati retrovisori interni, disposizione degli organi di comando, tetto o tetto apribile, schienale e parte posteriore dei sedili); GU n. L 38 dell’11.2.1974, pag. 2, modificata dalla diret- tiva: 78/632/CEE (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 26) 74/61/CEE Direttiva n. 74/61 del Consiglio, del 17 dicembre 1973, ECE-R 18 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli ECE-R 97 Stati membri relative ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore; GU n. L 38 dell’11.2.1974, pag. 22, modificata dalla di- rettiva: 95/56/CE (GU n. L 286 del 29.11.1995, pag. 1) corretta da (GU n. L 40 del 13.2.1998, pag. 18) 74/297/CEE Direttiva n. 74/297 del Consiglio, del 4 giugno 1974, ECE-R 12 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (comportamento del dispositivo di guida in caso di urto); GU n. L 165 del 20.6.1974, pag. 16, modificata dalla di- rettiva: 91/662/CEE (GU n. L 366 del 31.12.1991, pag. 1) corretta da (GU n. L 172 del 27.6.1992, pag. 86)
74/408/CEE Direttiva n. 74/408 del Consiglio, del 22 luglio 1974, ECE-R 17 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (resistenza dei sedili e del loro ancoraggio); GU n. L 221 del 12.8.1974, pag. 1, modificata dalle diret- tive: 81/577/CEE (GU n. L 209 del 29.7.1981, pag. 34) 96/37/CE (GU n. L 186 del 25.7.1996, pag. 28) corretta da (GU n. L 214 del 23.8.1996, pag. 27) e (GU n. L 221 del 31.8.1996, pag. 71)
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione
74/483/CEE Direttiva n. 74/483 del Consiglio, del 17 settembre 1974, ECE-R 26 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle sporgenze esterne dei veicoli a motore; GU n. L 266 del 2.10.1974, pag. 4, modificata dalle diret- tive: 79/488/CEE (GU n. L 128 del 26.5.1979, pag. 1) 87/354/CEE (GU n. L 192 dell’11.7.1987, pag. 43)
75/443/CEE Direttiva n. 75/443 del Consiglio, del 26 giugno 1975 ECE-R 39 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla retromarcia e al tachimetro (indicatore di velocità) dei veicoli a motore; GU n. L 196 del 26.7.1975, pag. 1, modificata dalla diret- tiva: 97/39/CE (GU n. L 177 del 5.7.1997, pag. 15)
76/114/CEE Direttiva n. 76/114 del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle targhette e alle iscrizioni regolamentari non- ché alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi; GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 1, modificata dalle diretti- ve: 78/507/CEE (GU n. L 155 del 13.6.1978, pag. 31) corretta da (GU n. L 329 del 25.11.1982, pag. 31) 87/354/CEE (GU n. L 192 dell’11.7.1987, pag. 43) 76/115/CEE Direttiva n. 76/115 del Consiglio, del 18 dicembre 1975, ECE-R 14 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei vei- coli a motore; GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 6, modificata dalle diretti- ve: 81/575/CEE (GU n. L 209 del 29.7.1981, pag. 30) 82/318/CEE (GU n. L 139 del 19.5.1982, pag. 9) 90/629/CEE (GU n. L 341 del 6.12.1990, pag. 14) 96/38/CE (GU n. L 187 del 26.7.1996, pag. 95)
76/756/CEE Direttiva n. 76/756 del Consiglio, del 27 luglio 1976, ECE-R 48 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 1, modificata dalle diret- tive:
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione
80/233/CEE (GU n. L 51 del 25.2.1980, pag. 8) 82/244/CEE (GU n. L 109 del 22.4.1982, pag. 31) 83/276/CEE (GU n. L 151 del 9.6.1983, pag. 47) 84/8/CEE (GU n. L 9 del 12.1.1984, pag. 24) 89/278/CEE (GU n. L 109 del 20.4.1989, pag. 38) corretta da (GU n. L 114 del 27.4.1989, pag. 52) 91/663/CEE (GU n. L 366 del 31.12.1991, pag. 17) = versione consolidata corretta da (GU n. L 172 del 27.6.1992, pag. 87) 97/28/CE (GU n. L 171 del 30.6.1997, pag. 1) completato con le esigenze tecniche: ECE-R 48 (GU n. L 203 del 30.7.1997, pag. 1)
76/757/CEE Direttiva n. 76/757 del Consiglio, del 27 luglio 1976, per ECE-R 3 il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro ri- morchi; GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 32, modificata dalle di- rettive: 87/354/CEE (GU n. L 192 dell’11.7.1987, pag. 43) 97/29/CE (GU n. L 171 del 30.6.1997, pag. 11) completato con le esigenze tecniche: ECE-R 3 (GU n. L 203 del 30.7.1997, pag. 39 76/758/CEE Direttiva n. 76/758 del Consiglio, del 27 luglio 1976, per ECE-R 7 il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri re- ECE-R 87 e lative alle luci d’ingombro, alle luci di posizione anteriori, ECE-R 91 alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 54, modificata dalle di- rettive: 87/354/CEE (GU n. L 192 dell’11.7.1987, pag. 43) 89/516/CEE (GU n. L 265 del 12.9.1989, pag. 1) 97/30/CE (GU n. L 171 del 30.6.1997, pag. 25) completato con le esigenze tecniche: ECE-R 7 (GU n. L 203 del 30.7.1997, pag. 55) ECE-R 87 (GU n. L 203 del 30.7.1997, pag. 63) ECE-R 91 (GU n. L 203 del 30.7.1997, pag. 67)
76/759/CEE Direttiva n. 76/759 del Consiglio, del 27 luglio 1976, per ECE-R 6 il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 71, modificata dalle di- rettive:
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione
87/354/CEE (GU n. L 192 dell’11.7.1987, pag. 43) 89/277/CEE (GU n. L 109 del 20.4.1989, pag. 25) corretta da (GU n. L 114 del 27.4.1989, pag. 52)
76/760/CEE Direttiva n. 76/760 del Consiglio, del 27 luglio 1976, con- ECE-R 4 cernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi d’illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 85, modificata dalle di- rettive: 87/354/CEE (GU n. L 192 dell’11.7.1987, pag. 43) 97/31/CE (GU n. L 171 del 30.1997, pag. 49) completato con le esigenze tecniche: ECE-R 4 (GU n. L 203 del 30.7.1997, pag. 74)
76/761/CEE Direttiva n. 76/761 del Consiglio, del 27 luglio 1976, per ECE-R 1 il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri ECE-R 5 relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di ECE-R 8 proiettori abbaglianti e/o anabbaglianti nonché di quelle ECE-R 20 relative alle lampade ad incandescenza per tali proiettori; ECE-R 31 GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 96, modificata dalle di- ECE-R 37 rettive: ECE-R 98 ECE-R 99 87/354/CEE (GU n. L 192 dell’11.7.1987, pag. 43) 89/517/CEE (GU n. L 265 del 12.9.1989, pag. 15)
76/762/CEE Direttiva n. 76/762 del Consiglio, del 27 luglio 1976, per ECE-R 19 il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore nonché alle lampade per tali proiettori; GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 122, modificata dalla di- rettiva: 87/354/CEE (GU n. L 192 dell’11.7.1987, pag. 43) 77/389/CEE Direttiva n. 77/389 del Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di rimorchio dei vei- coli a motore; GU n. L 145 del 13.6.1977, pag. 41, modificata dalla direttiva: 96/64/CE (GU n. L 258 dell’11.10.1996, pag. 26)
77/538/CEE Direttiva n. 77/538 del Consiglio, del 28 giugno 1977, per ECE-R 38 il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 60, corretta da GU n. L
284 del 10.10.1978, pag. 11, modificata dalle direttive:
87/354/CEE (GU n. L 192 dell’11.7.1987, pag. 43) 89/518/CEE (GU n. L 265 del 12.9.1989, pag. 24)
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione
77/539/CEE Direttiva n. 77/539 del Consiglio, del 28 giugno 1977, per ECE-R 23 il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 72, corretta da GU n. L
284 del 10.10.1978, pag. 12, modificata dalle direttive:
87/354/CEE (GU n. L 192 dell’11.7.1987, pag. 43) 97/32/CE (GU n. L 171 del 30.6.1997, pag. 63) completato con le esigenze tecniche: ECE-R 23 (GU n. L 203 del 30.7.1997, pag. 79)
77/540/CEE Direttiva n. 77/540 del Consiglio, del 28 giugno 1977, per ECE-R 77 il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci di stazionamento dei veicoli a motore; GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 83, corretta da GU n. L
284 del 10.10.1978, pag. 12, modificata dalla direttiva:
87/354/CEE (GU n. L 192 dell’11.7.1987, pag. 43)
77/541/CEE Direttiva n. 77/541 del Consiglio, del 28 giugno 1977, per ECE-R 16 il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore; GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 95, modificata dalle di- rettive: 81/576/CEE (GU n. L 209 del 29.7.1981, pag. 32) 82/319/CEE (GU n. L 139 del 19.5.1982, pag. 17) corretta da (GU n. L 209 del 17.7.1982, pag. 48) 87/354/CEE (GU n. L 192 dell’11.7.1987, pag. 43) 90/628/CEE (GU n. L 341 del 6.12.1990, pag. 1) 96/36/CE (GU n. L 178 del 17.7.1996, pag. 15)
77/649/CEE Direttiva n. 77/649 del Consiglio, del 27 settembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore; GU n. L 267 del 19.10.1977, pag. 1, corretta da GU n. L
150 del 6.6.1978, pag. 6 e GU n. L 284 del 10.10.1978,
pag. 11, modificata dalle direttive: 81/643/CEE (GU n. L 231 del 15.8.1981, pag. 41) 88/366/CEE (GU n. L 181 del 12.7.1988, pag. 40) 90/630/CEE (GU n. L 341 del 6.12.1990, pag. 20) 78/316/CEE Direttiva n. 78/316 del Consiglio, del 21 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione di comandi, spie e indicatori); GU n. L 81 del 28.3.1978, pag. 3, modificata dalle diretti- ve: 93/91/CEE (GU n. L 284 del 19.11.1993, pag. 25) 94/53/CE (GU n. L 299 del 22.11.1994, pag. 26)
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione
78/317/CEE Direttiva n. 78/317 del Consiglio, del 21 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di sbrinamento e di disappanna- mento delle superfici vetrate dei veicoli a motore; GU n. L 81 del 28.3.1978, pag. 27, corretta da GU n. L
194 del 19.7.1978, pag. 30
78/318/CEE Direttiva n. 78/318 del Consiglio, del 21 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tergicristallo e ai lavacristallo dei veicoli a mo- tore; GU n. L 81 del 28.3.1978, pag. 49, corretta da GU n. L
194 del 19.7.1978, pag. 30, modificata dalla direttiva:
94/68/CE (GU n. L 354 del 31.12.1994, pag. 1) 78/548/CEE Direttiva n. 78/548 del Consiglio, del 12 giugno 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al riscaldamento dell’abitacolo dei veicoli a moto- re; GU n. L 168 del 26.6.1978, pag. 40
78/549/CEE Direttiva n. 78/549 del Consiglio, del 12 giugno 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri re- lative ai parafanghi delle ruote dei veicoli a motore; GU n. L 168 del 26.6.1978, pag. 45, modificata dalla di- rettiva: 94/78/CE (GU n. L 354 del 31.12.1994, pag. 10)
78/932/CEE Direttiva n. 78/932 del Consiglio, del 16 ottobre 1978, per ECE-R 17 il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri ECE-R 25 relative ai poggiatesta dei sedili dei veicoli a motore; GU n. L 325 del 20.11.1978, pag. 1, corretta da GU n. L
329 del 25.11.1982, pag. 31, modificata dalla direttiva:
87/354/CEE (GU n. L 192 dell’11.7.1987, pag. 43)
80/1268/CEE Direttiva n. 80/1268 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al consumo di carburante dei veicoli a motore; GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 36, modificata dalle di- rettive: 89/491/CEE (GU n. L 238 del 15.8.1989, pag. 43) 93/116/CE (GU n. L 329 del 30.12.1993, pag. 39) corretta da (GU n. L 42 del 15.2.1994, pag. 27)
80/1269/CEE Direttiva n. 80/1269 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, ECE-R 85 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla potenza dei motori degli autoveicoli; GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 46, modificata dalle di- rettive:
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione
88/195/CEE (GU n. L 92 del 9.4.1988, pag. 50) 89/491/CEE (GU n. L 238 del 15.8.1989, pag. 43) 97/21/CE (GU n. L 125 del 16.5.1997, pag. 31)
87/404/CEE Direttiva n. 87/404 del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai recipienti a pressione e semplici; GU n. L 220 dell’8.8.1987, pag. 48, corretta da GU n. L
31 del 2.2.1990, pag.46, modificata dalle direttive:
88/665/CEE (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 42) 90/488/CEE (GU n. L 270 del 2.10.1990, pag. 25) 93/68/CEE (GU n. L 220 del 30.8.1993, pag. 1)
88/77/CEE Direttiva n. 88/77 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, ECE-R 49 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad ac- censione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli; GU n. L 36 del 9.2.1988, pag. 33, modificata dalle diretti- ve: 91/542/CEE (GU n. L 295 del 25.10.1991, pag. 1) 96/1/CE (GU n. L 40 del 17.2.1996, pag. 1)
89/297/CEE Direttiva n. 89/297 del Consiglio, del 13 aprile 1989, per ECE-R 73 il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla protezione laterale di taluni veicoli a motore e dei loro rimorchi; GU n. L 124 del 5.5.1989, pag. 1 89/336/CEE Direttiva n. 89/336 del Consiglio, del 3 maggio 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica; GU n. L 139 del 23.5.1989, pag. 19, modificata dalle di- rettive: 92/31/CEE (GU n. L 126 del 12.5.1992, pag. 11) 93/68/CEE (GU n. L 220 del 30.8.1993, pag. 1)
89/459/CEE Direttiva n. 89/459 del Consiglio, del 18 luglio 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla profondità delle scanalature de- gli pneumatici di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi; GU n. L 226 del 3.8.1989, pag. 4
91/226/CEE Direttiva n. 91/226 del Consiglio, del 27 marzo 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi; GU n. L 103 del 23.4.1991, pag. 5
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione
92/6/CEE Direttiva n. 92/6 del Consiglio, del 10 febbraio 1992, re- lativa all’installazione e all’utilizzazione, nella Comunità, di limitatori di velocità su certe categorie di veicoli a motore; GU n. L 57 del 2.3.1992, pag. 27
92/21/CEE Direttiva n. 92/21 del Consiglio, del 31 marzo 1992, con- cernente le misure e le dimensioni dei veicoli a motore della categoria M1; GU n. L 129 del 14.5.1992, pag. 1, modificata dalla diret- tiva: 95/48/CE (GU n. L 233 del 30.9.1995, pag. 73) cor- retta da (GU n. L 252 del 20.10.1995, pag. 27) e (GU n. L 304 del 16.12.1995, pag. 60)
92/22/CEE Direttiva n. 92/22 del Consiglio, del 31 marzo 1992, rela- ECE-R 43 tiva ai vetri di sicurezza e ai materiali per vetri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; GU n. L 129 del 14.5.1992, pag. 11 92/23/CEE Direttiva n. 92/23 del Consiglio, del 31 marzo 1992, rela- ECE-R 30 tiva agli pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimor- ECE-R 54 chi nonché al montaggio; ECE-R 64 GU n. L 129 del 14.5.1992, pag. 95
92/24/CEE Direttiva n. 92/24 del Consiglio, del 31 marzo 1992, rela- ECE-R 89 tiva ai dispositivi di limitazione della velocità e dei siste- mi di limitazione della velocità comparabili, installati su certe categorie di veicoli a motore; GU n. L 129 del 14.5.1992, pag. 154 92/114/CEE Direttiva n. 92/114 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, ECE-R 61 relativa alle sporgenze esterne della parete divisoria po- steriore della cabina dei veicoli a motore della categoria N; GU n. L 409 del 31.12.1992, pag. 17 94/20/CE Direttiva n. 94/20 del Parlamento europeo e del Consiglio, ECE-R 55 del 30 maggio 1994, relativa ai dispositivi d’aggancia- mento meccanico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, come anche al loro fissaggio a detti veicoli; GU n. L 195 del 29.7.1994, pag. 1 95/28/CE Direttiva n. 95/28 del Parlamento europeo e del Consiglio, ECE-R 34 del 24 ottobre 1995 relativa al comportamento alla com- bustione dei materiali usati per l’allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore; GU n. L 281 del 23.11.1995, pag. 1
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione
96/27/CE Direttiva n. 96/27 del Parlamento europeo e del Consiglio, ECE-R 95 del 20 maggio 1996, sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto laterale e che modifica la direttiva 70/156/CEE; GU n. L 169 dell’8.7.1996, pag. 1 corretta da GU n. L 102 del 19.4.1997, pag. 46
96/53/CE Direttiva n. 96/53 del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale; GU n. L 235 del 17.9.1996, pag. 59 96/79/CE Direttiva n. 96/79 del Parlamento europeo e del Consi- ECE-R 94 glio, del 16 dicembre 1996, sulla protezione degli occu- panti dei veicoli a motore in caso di urto frontale e che modifica la direttiva 70/156/CEE; GU n. L 18 del 21.1.1997, pag. 7, corretta da GU n. L 83 del 25.3.1997, pag. 23
97/27/CE Direttiva n. 97/27 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 1997 concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE; GU n. L 233 del 25.8.1997, pag. 1
12 Normativa CE concernente l’apparecchio di controllo
nel settore dei trasporti su strada
Regolamento Titolo del regolamento con date di pubblicazione delle modifiche della CE
3820/85/CEE Regolamento n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; GU n. L 370 del 31.12.1985, pag. 1
3821/85/CEE Regolamento n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada; GU n. L 370 del 31.12.1985, pag. 8, modificato da: Regolamento 3314/90/CEE (GU n. L 318 del 17.11.1990, pag. 20) Regolamento 3572/90/CEE (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 13) Regolamento 3688/92/CEE (GU n. L 374 del 22.12.1992, pag. 12) Regolamento 2479/95/CEE (GU n. L 256 del 26.10.1995, pag. 8) Regolamento 1056/97/CE (GU n. 154 del 12.6.1997, pag. 21)
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Regolamento Titolo del regolamento con date di pubblicazione delle modifiche della CE
88/599/CEE Direttiva n. 88/599 del Consiglio, del 23 novembre 1988, sulle procedure uniformi concernenti l’applicazione del regolamento n. 3820/85 relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento n. 3821/85 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada; GU n. L 325 del 29.11.1988, pag. 55
93/172/CEE Decisione n. 93/172 della Commissione, del 22 febbraio 1993, che stabilisce il modello di formulario unificato previsto all’articolo 6 della direttiva 88/599 del Consiglio nel settore dei trasporti su strada; GU n. L 72 del 25.3.1993, pag. 30
93/173/CEE Decisione n. 93/173 della Commissione, del 22 febbraio 1993, che stabilisce il modello del formulario previsto all’articolo 16 della direttiva 88/599 del Consiglio nel settore dei trasporti su strada; GU n. L 72 del 25.3.1993, pag. 33
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
13 Regolamenti ECE
Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
ECE-R 1 Regolamento ECE n. 1 dell’8 agosto 1960 sulle condizio- 76/761/CEE ni uniformi per l’omologazione dei proiettori per veicoli a motore a luce anabbagliante e/o di profondità equipag- giati con lampade della categoria R2 e/o S1; modificato da: in vigore dal: Emend. 011 18. 3.1986 Emend. 01 / Corr. 11 18. 3.1988 Emend. 01 / Compl. 11 14. 5.1990 Emend. 01 / Compl. 2 1 27.10.1992 Emend. 01 / Compl. 3 1 2.12.1992 Emend. 01 / Compl. 4 14. 2.1994 Emend. 01 / Compl. 3 / Corr. 1 1. 7.1994 Emend. 01 / Compl. 5 16. 6.1995 Rev. 4 / Corr. 1 10. 3.1995 Emend. 01 / Compl. 6 26.12.1996 Emend. 01 / Compl.7 30.12.1997
1 Rev. 4 del 21.12.1992
ECE-R 2 Regolamento ECE n. 2 dell’ 8 agosto 1960 sulle condi- 76/761/CEE zioni uniformi per l’omologazione delle lampade di proiettori che emanano luce anabbagliante asimmetrica o di profondità; modificato da: in vigore dal: Emend. 02 26. 9.1978 Emend. 02 / Compl. 1 29. 8.1982 Emend. 031 9. 3.1986 (Questo regolamento è stato sostituito dal Regolamento n. 37)
1 Rev. 2 del 28.4.1986
ECE-R 3 Regolamento ECE n. 3 del 1° novembre 1963 sulle con- 76/757/CEE dizioni uniformi per l’omologazione dei catadiottri dei veicoli a motore e i loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 011 20. 3.1982 Emend. 021 1. 7.1985 Emend. 02 / Compl. 11 4. 5.1991 Emend. 02 / Compl. 21 15. 2.1994 Emend. 02 / Compl. 31 15. 2.1996 Emend. 02 / Compl. 4 18. 1.1998 Emend. 02 / Compl. 5 5. 6.1998
1 Rev. 2 del 22.10.1996
ECE-R 4 Regolamento ECE n. 4 del 15 aprile 1964 sulle condizioni 76/760/CEE uniformi per l’omologazione dei dispositivi d’illumina- zione della targa d’immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (motoveicoli esclusi); modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 11 6. 5.1974
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
Emend. 00 / Compl. 21 28. 2.1989 Emend. 00 / Corr. 11 7. 8.1989 Emend. 00 / Compl. 31 5. 5.1991 Emend. 00 / Compl. 41 30. 8.1992 Emend. 00 / Compl. 51 11. 2.1996 Emend. 00 / Compl. 61 15. 1.1997 Emend. 00 / Compl. 7 18. 1.1998
1 Rev. 1 del 7.5.1997
ECE-R 5 Regolamento ECE n. 5 del 30 settembre 1967 sulle con- 76/761/CEE dizioni uniformi per l’omologazione di proiettori “Sealed- Beam”/proiettori SB per proiettori a luce anabbagliante o proiettori di profondità asimmetrici europei o per entram- bi; modificato da: in vigore dal: Emend. 011 29. 8.1982 Emend. 021 6. 3.1988 Emend. 02 / Compl. 11 28. 2.1990 Emend. 02 / Compl. 2 1 27.10.1992 Rev. 3 / Corr. 1 10. 3.1995 Emend. 02 / Compl. 3 15. 1.1997 Emend. 02 / Compl. 4 27. 4.1998
1 Rev. 3 del 30.12.1992
ECE-R 6 Regolamento ECE n. 6 del 15 ottobre 1967 sulle condi- 76/759/CEE zioni uniformi per l’omologazione degli indicatori lumi- nosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 011 27. 6.1987 Corr. 11 24. 7.1987 Emend. 01 / Compl. 11 25. 3.1989 Emend. 01 / Compl. 21 28. 2.1990 Corr.1 10. 4.1990 Emend. 01 / Compl. 31 5. 5.1991 Corr. 21 1. 7.1992 Emend. 01 / Compl. 41 2.12.1992 Emend. 01 / Compl. 51 13. 1.1993 Emend. 01 / Compl. 6 11. 2.1996 Emend. 01 / Compl. 7 3. 9.1997
1 Rev. 2 del 27.7.1993
ECE-R 7 Regolamento ECE n. 7 del 15 ottobre 1967 sulle condi- 76/758/CEE zioni uniformi per l’omologazione delle luci d’ingombro, luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori e luci di arresto dei veicoli a motore (motoveicoli esclusi) e dei loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 011 15. 8.1985 Emend. 01 / Compl. 11 2. 7.1987 Corr. 11 7.11.1988 Emend. 01 / Compl. 21 24. 7.1989 Emend. 021 5. 5.1991
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
Emend. 02 / Compl. 11 24. 9.1992 Corr. 21 1. 7.1992 Corr. 31 4. 9.1992 Emend. 02 / Compl. 2 26. 1.1994 Emend. 02 / Compl. 2 / Corr. 1 10. 3.1995 Emend. 02 / Compl. 3 11. 2.1996 Emend. 02 / Compl. 4 3. 9.1997
1 Rev. 2 del 18.12.1992
ECE-R 8 Regolamento ECE n. 8 del 15 novembre 1967 sulle condizioni 76/761/CEE uniformi per l’omologazione di proiettori per veicoli a moto- re con lampade alogene (lampade H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 e/o H8) per proiettori a luce anabbagliante o proiettori di profondità asimmetrici europei o per entrambi; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 25. 1.1971 Emend. 02 6. 5.1974 Emend. 031 12. 3.1978 Emend. 04 1 6. 7.1986 Emend. 04 / Compl. 11 24. 7.1989 Emend. 04 / Compl. 2 1 28.11.1990 Emend. 04 / Compl. 31 27.10.1992 Emend. 04 / Compl. 4 1 13. 1.1993 Emend. 04 / Compl. 5 9. 2.1994 Emend. 04 / Compl. 4 / Corr. 1 1. 7.1994 Rev. 3 / Corr. 1 10. 3.1995 Emend. 04 / Compl. 6 15. 1.1997 Emend. 04 / Compl. 7 3. 9.1997 Emend. 04 / Compl. 8 25.12.1998 Emend. 04 / Compl. 9 14. 5.1998
1 Rev. 3 del 22.1.1993
ECE-R 10 Regolamento ECE n. 10 del 1° aprile 1969 sulle condi- 72/245/CEE zioni uniformi per l’omologazione dei veicoli a motore per quanto concerne la soppressione delle perturbazioni radioelettriche; modificato da: in vigore dal: Emend. 011 19. 3.1978 Emend. 021 3. 9.1997
1 Rev. 2 dell’8.12.1997
ECE-R 11 Regolamento ECE n. 11 del 1° giugno 1969 sulle condi- 70/387/CEE zioni uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne le chiusure e le cerniere delle porte; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 6. 5.1974 Emend. 02 15. 3.1981 Corr. 1 15. 3.1981 Emend. 02 / Compl.1 20. 4.1986
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
ECE-R 12 Regolamento ECE n. 12 del 1° giugno 1969 sulle condi- 74/297/CEE zioni uniformi per l’omologazione dei veicoli a motore per quanto concerne la protezione del conducente del vei- colo dallo sterzo in caso di urti per incidente; modificato da: in vigore dal: Emend. 011 20.10.1974 Emend. 022 14.11.1982 Corr. 12 2. 2.1987 Corr. 22 28. 4.1988 Emend. 032 24. 8.1993 Emend. 03 / Compl. 1 12.12.1996 Emend. 03 / Compl. 2 25.12.1997 Emend. 03 / Compl. 2 / Corr. 1 23. 6.1997
1 Rev. 2 del 23.3.1983
2 Rev. 3 del 30.5.1994
ECE-R 13 Regolamento ECE n. 13 del 1° giugno 1970 sulle condi- 71/320/CEE zioni uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne i freni; modificato da: in vigore dal: Emend. 011 29. 8.1973 Emend. 021 11. 7.1974 Emend. 031 4. 1.1979 Emend. 041 11. 8.1981 Emend. 051 26.11.1984 Emend. 05 / Compl. 11 1. 4.1987 Emend. 05 / Compl. 21 5.10.1987 Emend. 05 / Compl. 31 29. 7.1988 Emend. 061 22.11.1990 Emend. 06 / Compl. 11 15.11.1992 Emend. 06 / Compl. 21 24. 8.1993 Emend. 071 18. 9.1994 Emend. 08 1 26. 3.1995 Emend. 08 / Compl. 1 28. 8.1996 Emend. 09 28. 8.1996 Emend. 09 / Compl. 1 15. 1.1997 Emend. 09 / Compl. 2 22. 2.1997 Emend. 09 / Korr.1 12. 3.1997 Emend. 09 / Compl.2 / Corr. 1 12. 3.1997 Emend. 09 / Corr. 2 23. 6.1997 Rev. 3 / Corr. 1 23. 6.1997 Emend. 09 / Compl. 3 27. 4.1998
1 Rev. 3 del 3.10.1996
ECE-R 13-H Regolamento ECE n. 13-H dell’11 maggio 1998 sulle condizioni unitarie per l’omologazione dei veicoli speciali per quanto concerne i freni
ECE-R 14 Regolamento ECE n. 14 del 1° aprile 1970 sulle condi- 76/115/CEE zioni uniformi per l’omologazione dei veicoli a motore per quanto concerne gli ancoraggi delle cinture di sicu- rezza;
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
modificato da: in vigore dal: Emend. 011 28. 4.1976 Corr. 31 10. 8.1979 Emend. 021 22.11.1984 Emend. 031 29. 1.1992 Emend. 03 / Corr. 11 11. 9.1992 Emend. 02 / Corr. 21 11. 9.1992
Emend. 02 / Corr. 3 12. 3.1993 Emend. 04 18. 1.1998 Emend. 04 / Corr. 1 23. 6.1997
1 Rev. 2 del 16.12.1992
ECE-R 16 Regolamento ECE n. 16 del 1° dicembre 1970 sulle condi- 77/541/CEE zioni uniformi per l’omologazione delle cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per persone adulte nei veicoli a motore; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 18. 4.1972 Emend. 02 3.10.1973 Emend. 03 9.12.1979 Corr. 1 1. 6.1981 Emend. 04 1 22.12.1985 Corr. 21 8. 4.1988 Emend. 04 / Compl. 1 1 15. 6.1988 Emend. 04 / Compl. 2 1 26. 3.1989 Emend. 04 / Compl. 31 20.11.1989 Corr. 3 1 9.11.1990 Emend. 04 / Compl. 4 4.10.1992 Emend. 04 / Compl. 5 16. 8.1993 Rev. 3 / Corr.1 26. 8.1993 Emend. 04 / Compl. 6 18.10.1995 Emend. 04 / Compl. 7 18. 1.1998
1 Rev. 3 del 13.12.1990
ECE-R 17 Regolamento ECE n. 17 del 1° dicembre 1970 sulle con- 74/408/CEE dizioni uniformi per l’omologazione di veicoli per quanto 78/932/CEE concerne la resistenza dei sedili e del loro ancoraggio co- me anche le caratteristiche dei poggiatesta previsti per detti sedili; modificato da: in vigore dal: Emend. 021 9. 3.1981 Emend. 031 1. 5.1986 Corr. 1 1 14.12.1987 Emend. 04 2 28. 1.1990 Rev. 3 / Corr. 1 11. 9.1992 Emend. 04 / Compl. 1 26. 1.1994 Emend. 05 26.12.1996 Emend. 06 18. 1 1998 Emend. 07 6. 8.1998
1 Rev. 2 del 12.5.1986
2 Rev. 3 del 20.3.1990
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
ECE-R 18 Regolamento ECE n. 18 del 1° marzo 1971 sulle condi- 74/61/CEE zioni uniformi per l’omologazione di veicoli per quanto concerne i loro dispositivi di protezione contro un impie- go non autorizzato; modificato da: in vigore dal: Emend. 011 24.11.1980 Corr. 11 2. 5.1986 Emend. 021 3. 9.1997
1 Rev. 2 del 10.12.1997
ECE-R 19 Regolamento ECE n. 19 del 1° marzo 1971 sulle condi- 76/762/CEE zioni uniformi per l’omologazione dei proiettori fendi- nebbia anteriori dei veicoli a motore; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 18.12.1974 Emend. 021 8. 5.1988 Emend. 02 / Compl. 11 28. 2.1989 Emend. 02 / Compl. 2 1 28. 2.1990 Emend. 02 / Compl. 31 28.11.1990 Emend. 02 / Compl. 4 1 27.10.1992 Emend. 02 / Compl. 5 16. 6.1995 Rev. 3 / Corr. 1 10. 3.1995 Emend. 02 / Compl. 6 15. 1.1997 Emend. 02 / Compl. 7 27. 4.1998
1 Rev. 3 del 2.3.1993
ECE-R 20 Regolamento ECE n. 20 del 1° maggio 1971 sulle condi- 76/761/CEE zioni uniformi per l’omologazione di proiettori per veicoli a motore con lampade alogene (lampade H4 per proietto- ri a luce anabbagliante o proiettori di profondità asimme- trici o per entrambi; modificato da: in vigore dal: Emend. 011 15. 8.1976 Emend. 021 3. 7.1986 Emend. 02 / Compl. 11 28. 2.1990 Emend. 02 / Compl. 21 27.10.1992 Emend. 02 / Compl. 3 2.12.1992 Emend. 02 / Compl. 4 5. 3.1994 Emend. 02 / Compl. 3 / Corr. 1 1. 7.1994 Emend. 02 / Compl. 5 27.11.1994 Rev. 2 / Corr. 1 10. 3.1995 Emend. 02 / Compl. 6 25.12.1997
1 Rev. 2 del 28.12.1992
ECE-R 21 Regolamento ECE n. 21 del 1° dicembre 1971 sulle con- 74/60/CEE dizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne le loro finiture interne; modificato da: in vigore dal: Emend. 011 8.10.1980 Emend. 01 / Compl.11 26. 4.1986 Rev. 1 / Corr. 1 1 2. 9.1986 Emend. 1 / Compl. 2 18. 1.1998
1 Rev. 2 del 12.8.1993
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
ECE-R 23 Regolamento ECE n. 23 del 1° dicembre 1971 sulle con- 77/539/CEE dizioni uniformi per l’omologazione dei proiettori di re- tromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 11 22. 3.1977 Emend. 00 / Compl. 21 28. 2.1989 Emend. 00 / Compl. 31 5. 5.1991 Corr. 1 1 1. 7.1992 Emend. 00 / Compl. 4 1 24. 9.1992 Emend. 00 / Compl. 5 11. 2.1996 Emend. 00 / Compl. 6 18. 1.1998
1 Rev. 2 del 18.12.1992
ECE-R 24 Regolamento ECE n. 24 del 1° dicembre 1971 sulle con- 72/306/CEE dizioni uniformi per: I l’omologazione dei motori ad accensione per com- pressione (motori diesel) per quanto concerne l’emis- sione di materie visibilmente inquinanti; II l’omologazione dei veicoli a motore per quanto con- cerne il montaggio di un motore ad accensione per compressione (motore diesel) di un tipo approvato; III l’omologazione dei veicoli a motore equipaggiati con un motore ad accensione per compressione (motore diesel) per quanto concerne l’emissione dal motore di materie visibilmente inquinanti; IV la misurazione della potenza di motori ad accensione per compressione (motori diesel); modificato da: in vigore dal: Emend. 01 11. 9.1973 Emend. 021 11. 2.1980 Emend. 02 / Compl. 11 15. 2.1984 Rev. 2 / Emend. 03 20. 4.1986
1 Rev. 1 del 27.5.1980
ECE-R 25 Regolamento ECE n. 25 del 1° marzo 1972 sulle condi- 78/932/CEE zioni uniformi per l’omologazione di poggiatesta incorpo- rati o non nei sedili dei veicoli; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 11. 8.1981 Emend. 02 26. 4.1986 Emend. 02 / Compl. 1 3. 5.1987 Emend. 03 1 20.11.1989 Rev. 1 / Corr. 1 11. 9.1992 Emend. 03 / Compl. 1 30. 1.1994 Emend. 04 15. 1.1997
1 Rev. 1 del 20.4.1990
ECE-R 26 Regolamento ECE n. 26 del 1° luglio 1972 sulle condi- 74/483/CEE zioni uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne le loro sporgenze esterne;
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
modificato da: in vigore dal: Emend. 01 11. 9.1973 Corr. 1 23. 5.1986 Emend. 02 13.12.1996 Emend. 02 / Corr. 1 13.12.1996 ECE-R 27 Regolamento ECE n. 26 del 15 settembre 1972 sulle condi- zioni uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne l’omologazione di triangoli d’avvertimento; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 11. 9.1973 Emend. 02 1. 7.1977 Emend. 03 3. 3.1985 Emend. 03 / Corr. 1 11. 9.1992 Emend. 03 / Compl. 1 18. 1.1998 ECE-R 28 Regolamento ECE n. 28 del 15 gennaio 1973 sulle condi- 70/388/CEE zioni uniformi per l’omologazione dei dispositivi per se- gnali acustici e dei veicoli a motore per quanto concerne i loro segnalatori acustici; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 7. 2.1984 Emend. 00 / Compl. 2 8. 1.1991 Compl. 2 / Corr. 1 16. 6.1992 ECE-R 29 Regolamento ECE n. 29 del 15 giugno 1974 sulle condi- zioni uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne la protezione dei viaggiatori della cabina di gui- da dei veicoli industriali; modificato da: in vigore dal: Corr. 1 15. 7.1975 Emend. 01 1. 8.1977 Rev. 1 15. 3.1985 Rev. 1 / Corr. 1 15. 3.1985 Rev. 1 / Corr.2 11. 9.1992
ECE-R 30 Regolamento ECE n. 30 del 1° aprile 1974 sulle condi- 92/23/CEE zioni uniformi per l’omologazione di pneumatici per vei- coli a motore e loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 011 25. 9.1977 Emend. 021 15. 3.1981 Emend. 02 / Compl. 11 5.10.1987 Emend. 02 / Compl. 21 22.11.1990 Emend. 02 / Compl. 31 24. 9.1992 Emend. 02 / Compl. 3 / Corr. 11 23. 8.1993 Emend. 02 / Compl. 4 1. 3.1994 Emend. 02 / Compl. 5 8. 1.1995 Emend. 02 / Compl. 6 26.12.1996 Emend. 02 / Compl. 7 5. 3.1997 Emend. 02 / Compl. 8 14. 5.1998
1 Rev. 1 del 22.12.1992
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
ECE-R 31 Regolamento ECE n. 31 del 1° maggio 1975 sulle condi- 76/761/EWG zioni uniformi per l’omologazione di veicoli a motore con proiettori “Sealed-Beam”/proiettori HSB con lampade alogene per proiettori a luce anabbagliante o proiettori di profondità asimmetrici o per entrambi; modificato da: in vigore dal: Emend. 011 7. 2.1983 Emend. 021 30. 3.1988 Emend. 02 / Compl. 11 28. 2.1990
Emend. 02 / Compl. 21 27.10.1992 Rev. 1 / Corr. 1 10. 3.1995 Emend. 02 / Compl. 3 23. 1.1997 Emend. 02 / Compl. 4 27. 4.1998
1 Rev. 1 del 29.12.1992
ECE-R 32 Regolamento ECE n. 32 del 1° luglio 1975 sulle condi- zioni uniformi per l’omologazione di veicoli per quanto concerne il comportamento della carrozzeria del veicolo urtato in caso di collisione posteriore; modificato da: in vigore dal: Corr. 11 25. 4.1977 Corr. 21 25. 4.1977 Rev. 11 11. 9.1992
1 Rev. 1 del 12.10.1993
ECE-R 33 Regolamento ECE n. 33 del 1° luglio 1975 sulle condi- zioni uniformi per l’omologazione di veicoli per quanto concerne il comportamento della carrozzeria del veicolo urtato in caso di collisione frontale; modificato da: in vigore dal: Corr. 11 25. 4.1977 Corr. 21 25. 4.1977 Corr. 31 25. 4.1977 Rev. 1 1 11. 9.1992
1 Rev. 1 del 12.10.1993
ECE-R 34 Regolamento ECE n. 34 del 1° luglio 1975 sulle condi- 95/28/CE zioni uniformi per l’omologazione di veicoli per quanto concerne la prevenzione dei rischi d’incendio; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 18. 1.1979
ECE-R 35 Regolamento ECE n. 35 del 10 novembre 1975 sulle con- dizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne la disposizione dei pedali di comando; modificato da: in vigore dal: Rev. 11 11. 9.1992
1 Rev. 1 del 12.10.1993
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
ECE-R 36 Regolamento ECE n. 36 del 1° marzo 1976 sulle condi- zioni uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne la costruzione di autobus; modificato da: in vigore dal: Emend. 011 8. 2.1982 Emend. 021 7. 9.1986 Emend. 03 1 14.12.1992 Rev. 1 / Corr. 1 10. 3.1995 Emend. 03 / Compl. 1 4. 5.1998 Emend. 03 / Compl. 2 6. 8.1998
1 Rev. 1 del 23.9.1993
ECE-R 37 Regolamento ECE n. 37 del 1° febbraio 1978 sulle condi- 76/761/CEE zioni uniformi per l’omologazione delle lampade utiliz- zate nei proiettori omologati dei veicoli a motore e dei lo- ro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 20.10.1981 Emend. 021 27.10.1983 Emend. 031 1. 6.1984 Corr. 21 7. 4.1986 Emend. 03 / Compl. 11 23.10.1986 Emend. 03 / Compl. 21 27.10.1987 Emend. 03 / Compl. 31 30. 3.1988 Emend. 03 / Compl. 41 23. 7.1989 Emend. 03 / Compl. 51 3. 8.1989 Emend. 03 / Compl. 61 29.11.1990 Emend. 03 / Compl. 71 5. 5.1991 Emend. 03 / Compl. 81 6. 9.1992 Emend. 03 / Compl. 91 16.12.1992 Corr. 1 / Compl. 9 23. 8.1993 Emend. 03 / Compl. 10 5. 3.1995 Emend. 03 / Compl. 11 16. 6.1995 Emend. 03 / Compl. 12 11. 2.1996 Emend. 03 / Compl. 13 23. 1.1997 Emend. 03 / Compl. 14 3. 9.1997 Emend. 03 / Compl. 15 14. 5.1998
1 Rev. 2 del 30.12.1992
ECE-R 38 Regolamento ECE n. 38 del 1° agosto 1978 sulle condi- 77/538/CEE zioni uniformi per l’omologazione dei proiettori fendi- nebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 14. 2.1989 Emend. 00 / Compl. 2 5. 5.1991 Corr. 1 1. 7.1992 Emend. 00 / Compl. 3 24. 9.1992 Emend. 00 / Compl. 4 11. 2.1996 Emend. 00 / Compl. 5 3. 9.1997
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
ECE-R 39 Regolamento ECE n. 39 del 20 novembre 1978 sulle con- 75/443/CEE dizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne i tachimetri (indicatori di velocità) e il loro montaggio; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 18. 7.1988 Emend. 00 / Compl. 2 25.12.1997
ECE-R 42 Regolamento ECE n. 42 del 1° giugno 1980 sulle condi- zioni uniformi per l’omologazione di veicoli per quanto concerne i loro dispositivi di protezione (paraurti, ecc.) davanti e dietro il veicolo; modificato da: in vigore dal: Corr. 1 9.10.1980
ECE-R 43 Regolamento ECE n. 43 del 15 febbraio 1981 sulle condi- 92/22/CEE zioni uniformi per l’omologazione dei vetri di sicurezza e dei materiali d’invetriatura; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 14.10.1982 Emend. 00 / Compl. 2 4. 4.1986 Emend. 00 / Compl. 31 31. 3.1987
1 Rev. 1 del 24.2.1988
ECE-R 44 Regolamento ECE n. 44 del 1° febbraio 1981 sulle condi- zioni uniformi per l’omologazione dei sistemi di ritenuta per fanciulli a bordo dei veicoli a motore; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 17.11.1982 Emend. 01 / Corr. 1 1. 2.1984 Emend. 02 4. 4.1986 Emend. 02 / Compl. 1 8.11.1987 Emend. 02 / Compl. 2 28. 2.1989 Emend. 02 / Compl. 3 29.11.1990 Corr. 1 11. 9.1992 Emend. 02 / Corr. 1 11. 9.1992 Emend. 02 / Compl. 4 26. 1.1994 Emend. 03 12. 9.1995 Emend. 03 / Corr. 1 10. 3.1995 Emend. 03 / Corr. 2 12. 3.1997 Emend. 03 / Compl. 1 18. 1.1998 Emend. 03 / Corr. 3 5.11.1997
ECE-R 45 Regolamento ECE n. 45 del 1° luglio 1981 sulle condizio- ni uniformi per l’omologazione degli impianti tergi- proiettori e dei veicoli a motore con impianti tergi- proiettori; modificato da: in vigore dal: Corr. 1 10.10.1985 Emend. 011 9. 2.1988 Emend. 01 / Compl. 1 30.12.1990 Emend. 01 / Compl. 2 5. 5.1991
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
Compl. 1 / Corr. 20. 6.1991 Emend. 01 / Corr. 1 30. 6.1995 Emend. 01 / Compl. 3 3. 1.1998
1 Rev. 1 del 16.5.1988
ECE-R 46 Regolamento ECE n. 46 del 1° settembre 1981 sulle condi- 71/127/CEE zioni uniformi per l’omologazione di retrovisori e dei vei- coli a motore per quanto concerne il collocamento dei retro- visori; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 21.10.1984 Emend. 01 5.10.1987 Emend. 01 / Compl. 1 30. 5.1988 Corr. 1 18. 7.1988 Corr. 2 11. 9.1992 Emend. 01 / Compl. 2 12. 3.1996 Emend. 01 / Compl. 3 20. 9.1994 Emend. 01 / Compl. 4 3. 1.1998 ECE-R 48 Regolamento ECE n. 48 del 1° gennaio 1982 sulle condi- 76/756/CEE zioni uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne l’installazione dei dispositivi d’illuminazione e di segnalazione luminosa; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 11 27. 6.1987 Emend. 00 / Compl. 21 8. 1.1991 Emend. 011 9. 2.1994 Emend. 01 / Corr. 11 25. 6.1993 Emend. 01 / Corr. 2 1. 7.1994 Rev. 1 / Corr. 1 10. 3.1995 Emend. 01 / Corr. 3 10. 3.1995 Emend. 01 / Corr. 4 30. 6.1995 Emend. 01 / Compl. 1 20.12.1995 Emend. 01 / Compl. 2 3. 9.1997 Emend. 01 / Compl. 3 3. 1.1998 Emend. 01 / Compl. 3 / Corr. 1 23. 6.1997
1 Rev. 1 del 22.3.1994
ECE-R 49 Regolamento ECE n. 49 del 15 aprile 1982 sulle condi- 88/77/CEE zioni uniformi per l’omologazione di motori diesel e dei veicoli equipaggiati con motore diesel per quanto concer- ne l’emissione di gas inquinanti prodotti dal motore; modificato da: in vigore dal: Corr. 1 2. 3.1983 Emend. 011 14. 5.1990 Emend. 02 1 30.12.1992 Emend. 02 Corr. 11 11. 9.1992 Emend. 02 Corr. 2 30. 6.1995 Emend. 02 / Compl. 1 18. 5.1996 Emend. 02 / Compl. 2 28. 8.1996 Emend. 02 / Compl. 1/ Corr. 1 23. 6.1997
1 Rev. 2 del 12.10.1993
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
ECE-R 51 Regolamento ECE n. 51 del 15 luglio 1982 sulle condi- 70/157/CEE zioni uniformi per l’omologazione di veicoli a motore con almeno quattro ruote per quanto concerne il loro livello sonoro; modificato da: in vigore dal: Compl. 11 21.10.1984 Emend. 011 27. 4.1988 Corr. 11 20. 6.1988 Emend. 01 / Compl. 1 1 12. 9.1991 Emend. 02 1 18. 4.1995 Emend. 02 / Compl. 1 1 5. 5.1996 Emend. 02 / Corr. 1 15.11.1996
1 Rev. 1 dell’11.3.1996
ECE-R 52 Regolamento ECE n. 52 del 1° novembre 1982 sulle con- dizioni uniformi sulle caratteristiche di costruzione di fur- goncini e autobus (M2, M3 per trasporti pubblici con un numero di posti limitato (mass. 23 compreso il condu- cente); modificato da: in vigore dal: Emend. 011 12. 9.1995 Emend. 01 / Compl. 1 3. 1.1998
1 Rev. 1 del 12.9.1995
ECE-R 54 Regolamento ECE n. 54 del 1° marzo 1983 sulle condi- 92/23/CEE zioni uniformi per l’omologazione degli pneumatici per veicoli utilitari e loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 11 13. 3.1988 Corr. 11 28. 4.1988 Emend. 00 / Compl. 21 3. 9.1989 Emend. 00 / Compl. 3 1 18. 8.1991 Corr. 2 1 15. 6.1992 Emend. 00 / Compl. 41 14. 1.1993 Emend. 00 / Compl. 5 1 10. 6.1994 Emend. 00 / Compl. 6 1 18. 4.1995 Emend. 00 / Compl. 7 1 15. 8.1995 Emend. 00 / Compl. 8 1 26.12.1996 Emend. 00 / Compl. 9 1 22. 2.1997 Rev. 1 / Corr. 1 23. 6.1997 Emend. 00 / Compl. 10 24. 5.1998
1 Rev. 1 del 21. 3.1997
ECE-R 55 Regolamento ECE n. 55 del 1° marzo 1983 sulle condi- 94/20/CEE zioni uniformi per l’omologazione dei pezzi meccanici d’agganciamento delle combinazioni di veicoli; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 12.12.1993
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
ECE-R 58 Regolamento ECE n. 58 del 1° luglio 1983 sulle condi- 70/221/CEE zioni uniformi per l’omologazione di: I installazioni di dispositivi che proteggono dal scivolare sotto; II veicoli per quanto concerne il fissaggio di dispositivi di un tipo approvato per la protezione posteriore; III veicoli per quanto concerne le loro protezioni laterali e posteriori; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 25. 3.1989
ECE-R 59 Regolamento ECE n. 59 del 1° ottobre 1983 sulle condi- 70/157/CEE zioni uniformi per l’omologazione di silenziatori per vei- coli delle classi M1 e N1; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 28. 1.1990 Emend. 00 / Compl. 2 25.12.1994
ECE-R 61 Regolamento ECE n. 61 del 15 luglio 1984 sulle condi- 92/114/CEE zioni uniformi per l’omologazione dei veicoli industriali per quanto concerne le sporgenze esterne della parete di- visoria posteriore della cabina del conducente.
ECE-R 64 Regolamento ECE n. 64 del 1° ottobre 1985 sulle condi- 92/23/CEE zioni uniformi per l’omologazione di veicoli equipaggiati con ruote o pneumatici di scorta per uso temporaneo; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 17. 9.1989
ECE-R 65 Regolamento ECE n. 65 del 15 giugno 1986 sulle condi- zioni uniformi per l’omologazione dei proiettori speciali d’avvertimento per automobili; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 24. 8.1993 Emend. 00 / Compl. 2 23. 1.1997
ECE-R 66 Regolamento ECE n. 66 del 1° dicembre 1986 sulle con- dizioni uniformi per l’omologazione di autobus per quanto concerne la resistenza meccanica della loro sovra- struttura; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 3. 9.1997
ECE-R 69 Regolamento ECE n. 69 del 15 maggio 1987 sulle condi- zioni uniformi per l’omologazione delle targhette d’identificazione posteriore per veicoli lenti (per costru- zione) e i loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 27. 9.1997 Emend. 01 / Corr. 1 12. 3.1997
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
ECE-R 70 Regolamento ECE n. 70 del 15 maggio 1987 sulle condi- zioni uniformi per l’omologazione delle targhette d’identificazione posteriore per veicoli pesanti e lunghi; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 27. 9.1997 Emend. 01 / Corr. 1 12. 3.1997 Emend. 01 / Compl. 1 3. 1.1998
ECE-R 73 Regolamento ECE n. 73 del 1° gennaio 1988 sulle condi- 89/297/CEE zioni uniformi per l’omologazione di autoveicoli pesanti, rimorchi e semirimorchi per quanto concerne le loro pro- tezioni laterali
ECE-R 77 Regolamento ECE n. 77 del 30 settembre 1988 sulle con- 77/540/CEE dizioni uniformi per l’omologazione di luci di posteggio per veicoli a motore; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 11 5. 5.1991 Corr. 11 1. 7.1992 Emend. 00 / Compl. 21 24. 9.1992 Emend. 00 / Compl. 3 11. 2.1996 Emend. 00 / Compl. 4 27. 9.1997
1 Compl. 1 del 1.9.1992
ECE-R 79 Regolamento ECE n. 79 del 1° dicembre 1988 sulle con- 70/311/CEE dizioni uniformi per l’omologazione di veicoli per quanto concerne i dispositivi di sterzo; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 11 11. 2.1990 Corr. 11 9.11.1990 Emend. 00 / Compl. 2 5.12.1994 Corr. 2 30. 6.1995 Emend. 01 14. 8.1995
1 Rev. 1 del 5.2.1991
ECE-R 80 Regolamento ECE n. 80 del 23 febbraio 1989 sulle condi- zioni uniformi per l’omologazione dei sedili degli autobus come anche di questi veicoli per quanto concerne la resi- stenza dei sedili e dei loro ancoraggi; modificato da: in vigore dal: Corr. 1 2. 8.1990 Emend. 01 8. 2.1998 ECE-R 83 Regolamento ECE n. 83 del 5 novembre 1989 sulle con- 70/220/CEE dizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne l’emissione di gas inquinanti corrispon- dentemente alle esigenze del motore in quanto a carbu- rante; modificato da: in vigore dal: Emend. 011 30.12.1992 Emend. 01 / Corr. 11 11. 9.1992
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
Emend. 01 / Corr. 2 1. 7.1994 Emend. 02 2. 7.1995 Emend. 03 7.12.1996 Emend. 03/ Compl. 1 14. 5.1998
1 Rev. 1 del 1.7.1993
ECE-R 84 Regolamento ECE n. 84 del 15 luglio 1990 sulle condi- zioni uniformi per l’omologazione di veicoli a motore, equipaggiati di motori a combustione interna, per quanto concerne il consumo di carburante; ECE-R 85 Regolamento ECE n. 85 del 15 settembre 1990 sulle con- 80/1269/CEE dizioni uniformi per l’omologazione di motori a combu- stione interna o di sistemi elettrici, destinati alla propul- sione di veicoli a motore delle classi M e N, per quanto concerne la misurazione della potenza effettiva e della potenza massima per trenta minuti dei sistemi elettrici di propulsione; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 9. 7.1996 Emend. 00 / Compl. 2 14. 5.1998 ECE-R 87 Regolamento ECE n. 87 del 1° novembre 1990 sulle con- 76/758/CEE dizioni unitarie per l’omologazione delle luci di circola- zione diurna per veicoli a motore; modificato da: in vigore dal: Corr. 1 1. 7.1992 Emend. 00 / Compl. 1 15. 2.1996 Emend. 00 / Compl. 2 18. 1.1998 ECE-R 89 Regolamento ECE n. 89 del 1° ottobre 1992 sulle condi- 92/24/CEE zioni uniformi per l’omologazione di: I veicoli, per quanto concerne la limitazione della loro velocità massima; II veicoli, per quanto concerne l’installazione di un di- spositivo di limitazione della velocità (DLV) di tipo omologato; III dispositivi limitatori di velocità (DLV).
ECE-R 90 Regolamento ECE n. 90 del 1° novembre 1992 sulle con- 71/320/CEE dizioni uniformi per l’omologazione delle guarnizioni dei freni accoppiabili di ricambio per i veicoli a motore e i lo- ro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 18. 9.1994 Emend. 01 / Compl. 1 14. 8.1995 Emend. 01 / Compl. 2 5. 3.1997
ECE-R 91 Regolamento ECE n. 91 del 15 ottobre 1993 sulle condi- 76/758/CEE zioni uniformi per l’omologazione dei proiettori di posi- zione laterali per i veicoli a motore e i loro rimorchi; Emend. 00 / Compl. 1 15. 2.1996
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
Emend. 00 / Compl. 2 21. 9.1997 ECE-R 93 Regolamento ECE n. 93, del 27 febbraio 1994, sulle con- dizioni uniformi per l’omologazione di: I dispositivi che proteggono dal scivolare sotto; II veicoli per quanto concerne il fissaggio di dispositivi di un tipo approvato per la protezione anteriore; III veicoli per quanto concerne la loro protezione dal scivolare sotto.
ECE-R 94 Regolamento ECE n. 94, del 1° ottobre 1995, sulle condi- 96/79/CE zioni uniformi per l’omologazione di veicoli a motore (M1 ≤ 2,5 t) per quanto concerne la protezione degli occupanti in caso di collisione frontale; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 12. 8.1996 Emend. 01 12. 8.1998
ECE-R 95 Regolamento ECE n. 95, del 6 luglio 1995, sulle condi- 96/27/CE zioni uniformi per l’omologazione di veicoli a motore (M1 e N1 per quanto concerne la protezione degli occupanti in caso di collisione laterale; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Corr. 2 10. 3.1995 Emend. 01 12. 8.1998
ECE-R 97 Regolamento ECE n. 97, del 1° gennaio 1996, sulle con- 74/61/CEE dizioni uniformi per l’omologazione dei sistemi d’allarme per veicoli a motore (SAV) e dei veicoli a motore per quanto concerne i sistemi d’allarme (SA); modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 2.10.1997 Emend. 00 / Corr. 1 5.11.1997
ECE-R 98 Regolamento ECE n. 98, del 15 aprile 1996, sulle condi- 76/761/CEE zioni uniformi per l’omologazione dei proiettori dei vei- coli a motore muniti di sorgenti luminose a scarica; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 3. 1.1998
ECE-R 99 Regolamento ECE n. 99, del 15 aprile 1996, sulle condi- 76/761/CEE zioni uniformi per l’omologazione di sorgenti luminose a scarica per proiettori omologati di veicoli a motore; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 7. 5.1998
ECE-R 100 Regolamento ECE n. 100, del 23 agosto 1996, sulle con- dizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli elettrici a batteria per quanto concerne le condizioni applicabili alla costruzione e alla sicurezza funzionale
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
ECE-R 101 Regolamento ECE n. 101, del 1° gennaio 1997, sulle con- dizioni uniformi per l’omologazione delle automobili con motore a combustione interna (M1 per quanto concerne la misurazione delle emissioni di diossido di carbonio e del consumo di carburante e dei veicoli delle categorie M1 e N1 equipaggiati di un dispositivo di trazione elettrica per quanto concerne la misura del consumo di energia elettri- ca e dell’autonomia; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 10. 8.1997 Emend. 00 / Compl. 2 14. 5.1998
ECE-R 102 Regolamento ECE n. 102, del 13 dicembre 1996, sulle condizioni uniformi per l’omologazione; I di un dispositivo d’agganciamento corto (DAC) II dei veicoli per quanto concerne l’installazione di un tipo omologato di DAC.
ECE-R 103 Regolamento ECE n. 103, del 23 febbraio 1997, sulle condizioni uniformi per l’omologazione di catalizzatori di sostituzione per i veicoli a motore
ECE-R 104 Regolamento ECE n. 104, del 15 gennaio 1998, sulle condizioni unitarie per l’omologazione delle demarcazio- ni retroriflettenti per veicoli pesanti e lunghi e loro rimor- chi
ECE-R 105 Regolamento ECE n. 105, del 7 maggio 1998, sulle con- dizioni unitarie per l’omologazione per veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose per quanto concerne le loro caratteristiche particolari di costruzione ECE-R 106 Regolamento ECE n. 106, del 7 maggio 1998, sulle con- dizioni unitarie per l’omologazione degli pneumatici per veicoli agricoli e loro rimorchi
ECE-R 107 Regolamento ECE n. 107, del 18 giugno 1998, sulle con- dizioni unitarie per l’omologazione dei veicoli a due piani adibiti al trasporto di viaggiatori per quanto concerne le loro caratteristiche generali di costruzione
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
2 Trattori agricoli
21 Direttive della CE
Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione
74/150/CEE Direttiva n. 74/150 del Consiglio, del 4 marzo 1974, con- cernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 84 del 28.3.1974, pag. 10, modificata dalle diret- tive: 79/694/CEE (GU n. L 205 del 13.8.1979, pag. 17) 82/890/CEE (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45) cor- retta da (GU n. L 118 del 6.5.1988, pag. 42) 88/297/CEE (GU n. L 126 del 20.5.1988, pag. 52) corretta da (GU n. L 118 del 6.5.1998, pag. 42) 97/54/CE (GU n. L 277 del 10.10.1997, pag. 24)
74/151/CEE Direttiva n. 74/151 del Consiglio, del 4 marzo 1974, con- cernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 84 del 28.3.1974, pag. 25, modificata dalle diret- tive: 82/890/CEE (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45) corretta da (GU n. L 118 del 6.5.1988, pag. 42) 88/410/CEE (GU n. L 200 del 26.7.1988, pag. 27) 97/54/CE (GU n. L 277 del 10.10.1997, pag. 24) 98/38/CE (GU n. L 170 del 16.6.1998, pag.13 )
74/152/CEE Direttiva n. 74/152 del Consiglio, del 4 marzo 1974, con- cernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 84 del 28.3.1974, pag. 33, modificata dalle diret- tive: 82/890/CEE (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45) cor- retta da (GU n. L 118 del 6.5.1988, pag. 42) 88/412/CEE (GU n. L 200 del 26.7.1988, pag. 31) 97/54/CE (GU n. L 277 del 10.10.1997, pag. 24) 74/346/CEE Direttiva n. 74/346 del Consiglio, del 25 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei trattori agricoli o fore- stali a ruote; GU n. L 191 del 15.7.1974, pag. 1, modificata dalle diret- tive:
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione
82/890/CEE (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45) corretta da (GU n. L 118 del 6.5.1988, pag. 42) 97/54/CE (GU n. L 277 del 10.10.1997, pag. 24) 98/40/CE (GU n. L 171 del 17.6.1998, pag. 28)
74/347/CEE Direttiva n. 74/347 del Consiglio, del 25 giugno 1974, ECE-R 71 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità e ai tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 191 del 15.7.1974, pag. 5, modificata dalle diret- tive: 79/1073/CEE (GU n. L 331 del 27.12.1979, pag. 20) 82/890/CEE (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45) cor- retta da (GU n. L 118 del 6.5.1988, pag. 42) 97/54/CE (GU n. L 277 del 10.10.1997, pag. 24)
75/321/CEE Direttiva n. 75/321 del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 147 del 9.6.1975, pag. 24, modificata dalle diret- tive: 82/890/CEE (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45) cor- retta da (GU n. L 118 del 6.5.1988, pag. 42) 88/411/CEE (GU n. L 200 del 26.7.1988, pag. 30) 97/54/CE (GU n. L 277 del 10.10.1997, pag. 24) 98/39/CE (GU n. L 170 del 16.6.1998, pag. 15)
75/322/CEE Direttiva n. 75/322 del Consiglio, del 20 maggio 1975, ECE-R 10 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 147 del 9.6.1975, pag. 28, modificata dalle diret- tive: 82/890/CEE (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45) cor- retta da (GU n. L 118 del 6.5.1988, pag. 42) 97/54/CE (GU n. L 277 del 10.10.1997, pag. 24)
76/432/CEE Direttiva n. 76/432 del Consiglio, del 6 aprile 1976, con- cernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura dei trattori agricoli o fore- stali a ruote; GU n. L 122 dell’8.5.1976, pag. 1, modificata dalle direttive:
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione
82/890/CEE (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45) cor- retta da (GU n. L 118 del 6.5.1988, pag. 42) 96/63/CE (GU n. L 253 del 5.10.1996, pag. 139) 97/54/CE (GU n. L 277 del 10.10.1997, pag. 24) 76/763/CEE Direttiva n. 76/763 del Consiglio, del 27 luglio 1976, con- cernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 135, modificata dalle di- rettive: 82/890/CEE (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45) cor- retta da (GU n. L 118 del 6.5.1988, pag. 42) 97/54/CE (GU n. L 277 del 10.10.1997, pag. 24)
77/311/CEE Direttiva n. 77/311 del Consiglio, del 29 marzo 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro all’orecchio dei condu- centi dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 105 del 28.4.1977, pag. 1, modificata dalle diret- tive: 82/890/CEE (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45) cor- retta da (GU n. L 118 del 6.5.1988, pag. 42) 96/27/CE (GU n. L 282 del 1.11.1996, pag. 72) 97/54/CE (GU n. L 277 del 10.10.1997, pag. 24) 77/536/CEE Direttiva n. 77/536 del Consiglio, del 28 giugno 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di ca- povolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 1, modificata dalle diret- tive: 87/354/CEE (GU n. L 192 dell’11.7.1987, pag. 43) 89/680/CEE (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 26) 77/537/CEE Direttiva n. 77/537 del Consiglio, del 28 giugno 1977, ECE-R 24 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inqui- namento prodotto dai motori diesel destinati alla propul- sione dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 38, modificata dalle di- rettive: 82/890/CEE (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45) corretta da (GU n. L 118 del 6.5.1988, pag. 42) 97/54/CE (GU n. L 277 del 10.10.1997, pag. 24)
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione
78/764/CEE Direttiva n. 78/764 del Consiglio, del 25 luglio 1978, con- cernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al sedile del conducente dei trattori agri- coli o forestali a ruote; GU n. L 255 del 18.9.1978, pag. 1, modificata dalle diret- tive: 82/890/CEE (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45) cor- retta da (GU n. L 118 del 6.5.1988, pag. 42) 83/190/CEE (GU n. L 109 del 26.4.1983, pag. 13) 87/354/CEE (GU n. L 192 dell’11.7.1987, pag. 43) 88/465/CEE (GU n. L 228 del 17.8.1988, pag. 31) 97/54/CE (GU n. L 277 del 10.10.1997, pag. 24)
78/933/CEE Direttiva n. 78/933 del Consiglio, del 17 ottobre 1978, per ECE-R 86 il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 325 del 20.11.1978, pag. 16, modificata dalle di- rettive: 82/890/CEE (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45) cor- retta da (GU n. L 118 del 6.5.1988, pag. 42) 97/54/CE (GU n. L 277 del 10.10.1997, pag. 24)
79/532/CEE Direttiva n. 79/532 del Consiglio, del 17 maggio 1979, ECE-R 1 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati ECE-R 3 membri relative all’omologazione dei dispositivi di illumi- ECE-R 4 nazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o ECE-R 6 forestali a ruote; ECE-R 7 GU n. L 145 del 13.6.1979, pag. 16, modificata dalle di- ECE-R 19 rettive: ECE-R 23 ECE-R 38 82/890/CEE (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45) cor- ECE-R 77 retta da (GU n. L 118 del 6.5.1988, pag. 42) 97/54/CE (GU n. L 277 del 10.10.1997, pag. 24)
79/533/CEE Direttiva n. 79/533 del Consiglio, del 17 maggio 1979, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al dispositivo di rimorchio e alla retro- marcia dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 145 del 13.6.1979, pag. 20, modificata dalle di- rettive: 82/890/CEE (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45) cor- retta da (GU n. L 118 del 6.5.1988, pag. 42) 97/54/CE (GU n. L 277 del 10.10.1997, pag. 24)
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione
79/622/CEE Direttiva n. 79/622 del Consiglio, del 25 giugno 1979, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L. 179 del 17.7.1979, pag. 1, modificata dalle di- rettive: 82/953/CEE (GU n. L 386 del 31.12.1982, pag. 31) 87/354/CEE (GU n. L 192 dell’11.7.1987, pag. 43) 88/413/CEE (GU n. L 200 del 26.7.1988, pag. 32)
80/720/CEE Direttiva n. 80/720 del Consiglio, del 24 giugno 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri re- lative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 194 del 28.7.1980, pag. 1, modificata dalle diret- tive: 82/890/CEE (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45) 88/414/CEE (GU n. L 200 del 26.7.1988, pag. 34) 97/54/CE (GU n. L 277 del 10.10.1997, pag. 24)
86/297/CEE Direttiva n. 86/297 del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri re- lative alle prese di forza dei trattori agricoli o forestali a ruote e alla relativa protezione; GU n. L 186 dell’8.7.1986, pag. 19, modificata dalla di- rettiva: 97/54/CE (GU n. L 277 del 10.10.1997, pag. 24) 86/298/CEE Direttiva n. 86/298 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due mon- tanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta; GU n. L 186 dell’8.7.1986, pag. 26, modificata dalla di- rettiva: 89/682/CEE (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 29)
86/415/CEE Direttiva n. 86/415 del Consiglio, del 24 luglio 1986, rela- tiva all’installazione, all’ubicazione, al funzionamento e all’identificazione dei comandi dei trattori agricoli o fore- stali a ruote; GU n. L 240 del 26.8.1986, pag. 1, modificata dalla diret- tiva: 97/54/CE (GU n. L 277 del 10.10.1997, pag. 24)
87/402/CEE Direttiva n. 87/402 del Consiglio, del 25 giugno 1987, re- lativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgi- mento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta, montati anteriormente; GU n. L 220 dell’8.8.1987, pag. 1, modificata dalla diret- tiva:
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione
89/681/CEE (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 27)
89/173/CEE Direttiva n. 89/173 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, ECE-R 43 Allegato III per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agri- coli o forestali a ruote; GU n. L 67 del 10.3.1989, pag. 1, modificata dalla diretti- va: 97/54/CE (GU n. L 277 del 10.10.1997, pag. 24)
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
22 Regolamenti ECE
Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
ECE-R 1 Regolamento ECE n. 1, dell’8 agosto 1960, sulle condi- 79/532/CEE zioni unitarie per l’omologazione dei proiettori di veicoli a motore a luce anabbagliante asimmetrica e/o di profon- dità, che devono essere equipaggiati con lampade a in- candescenza della categoria R2 e/o HS1; modificato da: in vigore dal: Emend. 011 18. 3.1986 Emend. 01 / Corr. 11 18. 3.1988 Emend. 01 / Compl. 11 14. 5.1990 Emend. 01 / Compl. 2 1 27.10.1992 Emend. 01 / Compl. 3 1 2.12.1992 Emend. 01 / Compl. 4 14. 2.1994 Emend. 01 / Compl. 3 / Corr. 1 1. 7.1994 Emend. 01 / Compl. 5 16. 6.1995 Rev. 4 / Corr. 1 10. 3.1995 Emend. 01 / Compl. 6 26.12.1996 Emend. 01 / Compl.7 30.12.1997
1 Rev. 4 del 21.12.1992
ECE-R 3 Regolamento ECE n. 3 del 1° novembre 1963 sulle con- 79/532/CEE dizioni unitarie per l’omologazione dei catadiottri dei vei- coli a motore e dei loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 011 20. 3.1982 Emend. 021 1. 7.1985 Emend. 02 / Compl. 11 4. 5.1991 Emend. 02 / Compl. 2 1 15. 2.1994 Emend. 02 / Compl. 3 1 15. 2.1996 Emend. 02 / Compl. 4 18. 1.1998 Emend. 02 / Compl. 5 5. 6.1998
1 Rev. 2 del 22.10.1996
ECE-R 4 Regolamento ECE n. 4 del 15 aprile 1964 sulle condizioni 79/532/CEE unitarie per l’omologazione dei dispositivi d’illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore dei veicoli a motore (motoveicoli esclusi) e dei loro ri- morchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 11 6. 5.1974 Emend. 00 / Compl. 21 28. 2.1989 Emend. 00 / Corr. 11 7. 8.1989 Emend. 00 / Compl. 31 5. 5.1991 Emend. 00 / Compl. 41 30. 8.1992 Emend. 00 / Compl. 51 11. 2.1996 Emend. 00 / Compl. 61 15. 1.1997 Emend. 00 / Compl. 7 18. 1.1998
1 Rev. 1 del 7.5.1997
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
ECE-R 6 Regolamento ECE n. 6 del 15 ottobre 1967 sulle condi- 79/532/CEE zioni unitarie per l’omologazione degli indicatori lumino- si di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 011 27. 6.1987 Corr. 11 24. 7.1987 Emend. 01 / Compl. 11 25. 3.1989 Emend. 01 / Compl. 2 1 28. 2.1990 Corr. 1 10. 4.1990 Emend. 01 / Compl. 3 1 5. 5.1991 Corr. 2 1 1. 7.1992 Emend. 01 / Compl. 4 1 2.12.1992 Emend. 01 / Compl. 5 1 13. 1.1993 Emend. 01 / Compl. 6 11. 2.1996 Emend. 01 / Compl. 7 3. 9.1997
1 Rev. 2 del 27.7.1993
ECE-R 7 Regolamento ECE n. 7 del 15 ottobre 1967 sulle condi- 79/532/CEE zioni unitarie relative all’omologazione delle luci di posi- zione anteriori e posteriori, luci di arresto e delle luci d’ingombro dei veicoli a motore (motoveicoli esclusi) e dei loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 011 15. 8.1985 Emend. 01 / Compl. 11 2. 7.1987 Corr. 11 7.11.1988 Emend. 01 / Compl. 21 24. 7.1989 Emend. 021 5. 5.1991 Emend. 02 / Compl. 11 24. 9.1992 Corr. 21 1. 7.1992 Corr. 31 4. 9.1992 Emend. 02 / Compl. 2 26. 1.1994 Emend. 02 / Compl. 2 / Corr. 1 10. 3.1995 Emend. 02 / Compl. 3 11. 2.1996 Emend. 02 / Compl. 4 3. 9.1997
1 Rev. 2 del 18.12.1992
ECE-R 10 Regolamento ECE n. 10 del 1° aprile 1969 sulle condi- 75/322/CEE zioni unitarie per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne la soppressione delle perturbazioni radioelettri- che provocate dai veicoli a motore; modificato da: in vigore dal: Emend. 011 19. 3.1978 Emend. 021 3. 9.1997
1 Rev. 2 dell’8.12.1997
ECE-R 19 Regolamento ECE n. 19 del 1° marzo 1971 sulle condi- 79/532/CEE zioni unitarie per l’omologazione dei proiettori fendineb- bia anteriori dei veicoli a motore; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 18.12.1974 Emend. 021 8. 5.1988
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
Emend. 02 / Compl. 11 28. 2.1989 Emend. 02 / Compl. 21 28. 2.1990 Emend. 02 / Compl. 31 28.11.1990 Emend. 02 / Compl. 41 27.10.1992 Emend. 02 / Compl. 5 16. 6.1995 Rev. 3 / Corr. 1 10. 3.1995 Emend. 02 / Compl. 6 15. 1.1997 Emend. 02 / Compl. 7 24. 4.1998
1 Rev. 3 del 2.3.1993
ECE-R 23 Regolamento ECE n. 23 del 1° dicembre 1971 sulle con- 79/532/CEE dizioni unitarie per l’omologazione dei proiettori di re- tromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 11 22. 3.1977 Emend. 00 / Compl. 21 28. 2.1989 Emend. 00 / Compl. 31 5. 5.1991 Corr. 1 1 1. 7.1992 Emend. 00 / Compl. 4 1 24. 9.1992 Emend. 00 / Compl. 5 11. 2.1996 Emend. 02 / Compl. 6 18. 1.1998
1 Rev. 2 del 18.12.1992
ECE-R 24 Regolamento ECE n. 24 del 1° dicembre 1971 sulle con- 77/537/CEE dizioni unitarie per: I l’omologazione dei motori ad accensione per com- pressione (motori diesel) per quanto concerne l’emis- sione di materie visibilmente inquinanti; II l’omologazione dei veicoli a motore per quanto con- cerne il montaggio di un motore ad accensione per compressione (motore diesel) di un tipo approvato; III l’omologazione dei veicoli a motore equipaggiati con un motore ad accensione per compressione (motore diesel) per quanto concerne l’emissione dal motore di materie visibilmente inquinanti; IV la misurazione della potenza di motori ad accensione per compressione (motori diesel); modificato da: in vigore dal: Emend. 01 11. 9.1973 Emend. 021 11. 2.1980 Emend. 02 / Compl. 11 15. 2.1984 Rev. 2 / Emend. 03 20. 4.1986
1 Rev. 1 del 27.5.1980
ECE-R 28 Regolamento ECE n. 28 del 15 gennaio 1973 sulle condi- zioni unitarie per l’omologazione dei dispositivi per se- gnali acustici e dei veicoli a motore per quanto concerne i loro segnalatori acustici; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 7. 2.1984 Emend. 00 / Compl. 2 8. 1.1991 Compl. 2 / Corr. 1 16. 6.1992
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
ECE-R 38 Regolamento ECE n. 38 del 1° agosto 1978 sulle condi- 79/532/CEE zioni unitarie per l’omologazione dei proiettori fendineb- bia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 14. 2.1989 Emend. 00 / Compl. 2 5. 5.1991 Corr. 1 1. 7.1992 Emend. 00 / Compl. 3 24. 9.1992 Emend. 00 / Compl. 4 11. 2.1996 Emend. 00 / Compl. 5 3. 9.1997
ECE-R 43 Regolamento ECE n. 43 del 15 febbraio 1981 sulle condi- 89/173/CEE zioni unitarie per l’omologazione dei vetri di sicurezza e Allegato III dei materiali d’invetriatura; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 14.10.1982 Emend. 00 / Compl. 2 4. 4.1986 Rev. 1 / Compl. 3 31. 3.1987
ECE-R 69 Regolamento ECE n. 69 del 15 maggio 1987 sulle condi- zioni unitarie per l’omologazione delle targhe d’identifi- cazione posteriori per veicoli lenti (per costruzione) e i lo- ro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 27. 9.1997 Emend. 01 / Corr. 1 12. 3.1997
ECE-R 71 Regolamento ECE n. 71 del 1° agosto 1987 sulle condi- 74/347/CEE zioni unitarie per l’omologazione di trattori agricoli per quanto concerne il campo di visibilità per il conducente ECE-R 77 Regolamento ECE n. 77 del 30 settembre 1988 sulle con- 79/532/CEE dizioni unitarie per l’omologazione di luci di posteggio per veicoli a motore; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 11 5. 5.1991 Corr. 11 1. 7.1992 Emend. 00 / Compl. 2 1 24. 9.1992 Emend. 00 / Compl. 3 11. 2.1996 Emend. 00 / Compl. 4 27. 9.1997
1 Compl. 1 del 1.9.1992
ECE-R 86 Regolamento ECE n. 86 del 1° agosto 1990 sulle condi- 78/933/CEE zioni unitarie per l’omologazione di trattori agricoli o fo- restali a ruote per quanto concerne l’installazione dei di- spositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 15. 2.1996
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
ECE-R 96 Regolamento ECE n. 96, del 15 dicembre 1995, sulle condizioni unitarie per l’omologazione di motori ad ac- censione per compressione destinati ai trattori agricoli e forestali per quanto concerne le emissioni di agenti inqui- nanti provenienti dal motore; modificato da: in vigore dal: Corr. 1 30. 6.1995 Emend. 00 / Compl. 1 5. 3.1997
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
23 Norme dell’OCSE
Norma Titolo Direttiva di base dell’OCSE n. della CE
III Prova dinamica del pendolo 77/536/CEE IV Prova statica 79/622/CEE VI Dispositivo di protezione fissato anteriormente 87/402/CEE VII Dispositivo di protezione fissato posteriormente 86/298/CEE V Rumore all’altezza dell’orecchio del conducente 87/402/CEE
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
3 Motoveicoli, quadricicli a motore e tricicli a motore
31 Direttive della CE
Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione
78/1015/CEE Direttiva n. 78/1015 del Consiglio del 23 novembre 1978 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al di- spositivo di scappamento dei motocicli; GU n. L 349 del 13.12.1978, pag. 21, modificata dalla di- rettiva: 87/56/CEE (GU n. L 24 del 27.1.1987, pag. 42) 89/235/CEE (GU n. L 98 dell’11.4.1989, pag. 1)
80/780/CEE Direttiva n. 80/780 del Consiglio, del 22 luglio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri re- lative ai retrovisori dei veicoli a motore a due ruote con o senza carrozzetta e al loro montaggio su tali veicoli; GU n. L 229 del 30.8.1980, pag. 49, modificata dalla di- rettiva: 80/1272/CEE (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 73)
92/61/CEE Direttiva n. 92/61 del Consiglio, del 30 giugno 1992, rela- tiva all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruo- te; GU n. L 225 del 10.8.1992, pag. 72
93/14/CEE Direttiva n. 93/14 del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa ECE-R 78 alla frenatura dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 121 del 15.5.1993, pag. 1
93/29/CEE Direttiva n. 93/29 del Consiglio, del 14 giugno 1993, rela- ECE-R 60 tiva all’identificazione dei comandi, luci-spia e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 188 del 29.7.1993, pag. 1
93/30/CEE Direttiva n. 93/30 del Consiglio, del 14 giugno 1993, rela- ECE-R 28 tiva al dispositivo di avvertimento acustico dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 188 del 29.7.1993, pag. 11 93/31/CEE Direttiva n. 93/31 del Consiglio, del 14 giugno 1993, rela- tiva al supporto dei veicoli a motore a due ruote; GU n. L 188 del 29.7.1993, pag. 19
93/32/CEE Direttiva n. 93/32 del Consiglio, del 14 giugno 1993, rela- tiva al dispositivo di ritenuta per passeggeri di veicoli a motore a due ruote; GU n. L 188 del 29.7.1993, pag. 28
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione
93/33/CEE Direttiva n. 93/33 del Consiglio, del 14 giugno 1993, rela- ECE-R 62 tiva al dispositivo di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 188 del 29.7.1993, pag. 32
93/34/CEE Direttiva n. 93/34 del Consiglio, del 14 giugno 1993, rela- tiva alle iscrizioni prescritte dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 188 del 29.7.1993, pag. 38 93/92/CEE Direttiva n. 93/92 del Consiglio, del 29 ottobre 1993, rela- ECE-R 53 tiva all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 311 del 14.12.1993, pag. 1 93/93/CEE Direttiva n. 93/93 del Consiglio, del 29 ottobre 1993, rela- tiva alle masse e alle dimensioni dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 311 del 14.12.1993, pag. 76 93/94/CEE Direttiva n. 93/94 del Consiglio, del 29 ottobre 1993, rela- tiva al posto di collocamento della targa d’immatrico- lazione anteriore dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 311 del 14.12.1993, pag. 83
95/1/CE Direttiva n. 95/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 febbraio 1995, relativa alla velocità massima per co- struzione, come anche alla coppia massima e alla potenza massima netta del motore dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 52 dell’8.3.1995, pag. 1
97/24/CE Direttiva n. 97/24/CE del Parlamento europeo e del Con- - siglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o ca- ratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 226 del 18.8.1997, pag. 1
Capitolo1 Pneumatici dei veicoli a motore a due o tre ruote e loro ECE-R 30 montaggio ECE-R 54 ECE-R 64 ECE-R 75
Capitolo 2 Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa ECE-R 3 dei veicoli a motore a due o tre ruote ECE-R 19 ECE-R 20 ECE-R 37 ECE-R 38 ECE-R 50 ECE-R 56 ECE-R 57 ECE-R 72 ECE-R 82
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione
Capitolo 3 Sporgenze esterne dei veicoli a motore a due o tre ruote Capitolo 4 Retrovisori dei veicoli a motore a due o tre ruote ECE-R 81
Capitolo 5 Misure contro l’inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli a motore a due o tre ruote
Capitolo 6 Serbatoio di carburante dei veicoli a motore a due o tre ruote
Capitolo 7 Misure contro la manomissione dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli
Capitolo 8 Compatibilità elettromagnetica dei veicoli a motore a due o tre ruote e delle entità tecniche elettriche o elettroniche Capitolo 9 Livello sonoro ammissibile e dispositivo di scarico dei veicoli a motore a due o tre ruote
Capitolo 10 Dispositivi di attacco dei rimorchi dei veicoli a motore a due o tre ruote
Capitolo 11 Ancoraggi delle cinture di sicurezza e cinture di sicurezza ECE-R 16 dei ciclomotori a tre ruote, dei tricicli e dei quadricicli car- rozzati Capitolo 12 Vetri, tergicristallo, lavacristallo e dispositivi di sbrina- mento e di disappannamento dei ciclomotori a tre ruote, dei tricicli e dei quadricicli carrozzati
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
32 Regolamenti ECE
Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
ECE–R 3 Regolamento ECE n. 3 del 1° novembre 1963 sulle con- 97/24/CE dizioni unitarie per l’omologazione dei catadiottri dei vei- Capitolo 2 coli a motore e dei loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 011 20. 3 1982 Emend. 021 1. 7.1985 Emend. 02 / Compl. 11 4. 5.1991 Emend. 02 / Compl. 21 15. 2.1994 Emend. 02 / Compl. 3 1 15. 2.1996 Emend. 02 / Compl. 4 18. 1.1998 Emend. 02 / Compl. 5 5. 6.1998
1 Rev. 2 del 22.10.1996
ECE-R 16 Regolamento ECE n. 16 del 1° dicembre 1970 sulle condi- 97/24/CE zioni uniformi per l’omologazione delle cinture di sicurezza Capitolo 11 e i sistemi di ritenuta per persone adulte nei veicoli a motore; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 18. 4.1972 Emend. 02 3.10.1973 Emend. 03 9.12.1979 Corr. 1 1. 6.1981 Emend. 04 1 22.12.1985 Corr. 21 8. 4.1988 Emend. 04 / Compl. 1 1 15. 6.1988 Emend. 04 / Compl. 2 1 26. 3.1989 Emend. 04 / Compl. 31 20.11.1989 Corr. 3 1 9.11.1990 Emend. 04 / Compl. 4 4.10.1992 Emend. 04 / Compl. 5 16. 8.1993 Rev. 3 / Corr.1 26. 8.1993 Emend. 04 / Compl. 6 18.10.1995 Emend. 04 / Compl. 7 18. 1.1998
1 Rev. 3 del 13.12.1990
ECE-R 19 Regolamento ECE n. 19 del 1° marzo 1971 sulle condi- 97/24/CE zioni uniformi per l’omologazione dei proiettori fendi- Capitolo 2 nebbia anteriori dei veicoli a motore; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 18.12.1974 Emend. 021 8. 5.1988 Emend. 02 / Compl. 11 28. 2.1989 Emend. 02 / Compl. 21 28. 2.1990 Emend. 02 / Compl. 31 28.11.1990 Emend. 02 / Compl. 41 27.10.1992 Emend. 02 / Compl. 52 16. 6.1995 Rev. 3 / Corr. 12 10. 3.1995 Emend. 02 / Compl. 6 15. 1.1997 Emend. 02 / Compl. 7 27. 4.1998
1 Rev. 3 del 2. 3.1993
2 Rev. 3 Emend. 1 del 26. 9.1995
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
ECE-R 20 Regolamento ECE n. 20 del 1° maggio 1971 sulle condi- 97/24/CE zioni uniformi per l’omologazione di proiettori per veicoli Capitolo 2 a motore con lampade alogene (lampade H4 per proietto- ri a luce anabbagliante o proiettori di profondità asimme- trici o per entrambi; modificato da: in vigore dal: Emend. 011 15. 8.1976 Emend. 021 3. 7.1986 Emend. 02 / Compl. 11 28. 2.1990 Emend. 02 / Compl. 2 1 27.10.1992 Emend. 02 / Compl. 3 2.12.1992 Emend. 02 / Compl. 4 5. 3.1994 Emend. 02 / Compl. 3 / Corr. 1 1. 7.1994 Emend. 02 / Compl. 5 27.11.1994 Rev. 2 / Corr. 1 10. 3.1995 Emend. 02 / Compl. 6 25.12.1997
1 Rev. 2 del 28.12.1992
ECE-R 22 Regolamento ECE n. 22 del 1° giugno 1972 sulle condi- zioni uniformi per l’omologazione dei caschi di protezio- ne e delle loro visiere per conducenti e passeggeri di mo- tocicli e ciclomotori; modificato da: in vigore dal: Emend. 011 7. 3.1975 Emend. 021 24. 3.1982 Emend. 02 / Compl. 11 16. 7.1983 Corr. 11 2. 8.1983 Corr. 21 9.10.1985 Corr. 31 20. 8.1986 Emend. 031 19. 7.1988 Emend. 03 / Compl. 11 5. 5.1991 Emend. 04 20. 3.1995 Emend. 04 / Corr. 1 10. 3.1995 Emend. 04 / Compl. 1 18. 1.1998 Emend. 04 / Corr. 2 5.11.1997
1 Rev. 3 del 21.12.1992
ECE-R 28 Regolamento ECE n. 28 del 15 gennaio 1973 sulle condi- 93/30/CEE zioni uniformi per l’omologazione dei dispositivi per se- gnali acustici e dei veicoli a motore per quanto concerne i loro segnalatori acustici; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 7. 2.1984 Emend. 00 / Compl. 2 8. 1.1991 Compl. 2 / Corr. 1 16. 6.1992
ECE-R 30 Regolamento ECE n. 30 del 1° aprile 1974 sulle condi- 97/24/CE zioni uniformi per l’omologazione di pneumatici per vei- Capitolo 1 coli a motore e loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 011 25. 9.1977 Emend. 021 15. 3.1981
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
Emend. 02 / Compl. 11 5.10.1987 Emend. 02 / Compl. 21 22.11.1990 Emend. 02 / Compl. 31 24. 9.1992 Emend. 02 / Compl. 3 / Corr. 11 23. 8.1993 Emend. 02 / Compl. 4 1. 3.1994 Emend. 02 / Compl. 5 8. 1.1995 Emend. 02 / Compl. 6 26.12.1996 Emend. 02 / Compl. 7 5. 3.1997 Emend. 02 / Compl. 8 14. 5.1998
1 Rev. 1 del 22.12.1992
ECE-R 37 Regolamento ECE n. 37, del 1° febbraio 1978, sulle con- 97/24/CE dizioni uniformi per l’omologazione delle lampade utiliz- Capitolo 2 zate nei proiettori omologati dei veicoli a motore e dei lo- ro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 20.10.1981 Emend. 021 27.10.1983 Emend. 031 1. 6.1984 Corr. 2 1 7. 4.1986 Emend. 03 / Compl. 1 1 23.10.1986 Emend. 03 / Compl. 2 1 27.10.1987 Emend. 03 / Compl. 31 30. 3.1988 Emend. 03 / Compl. 4 1 23. 7.1989 Emend. 03 / Compl. 5 1 3. 8.1989 Emend. 03 / Compl. 6 1 29.11.1990 Emend. 03 / Compl. 7 1 5. 5.1991 Emend. 03 / Compl. 81 6. 9.1992 Emend. 03 / Compl. 9 1 16.12.1992 Corr. 1 / Compl. 9 23. 8.1993 Emend. 03 / Compl. 10 5. 3.1995 Emend. 03 / Compl. 11 16. 6.1995 Emend. 03 / Compl. 12 11. 2.1996 Emend. 03 / Compl. 13 23. 1.1997 Emend. 03 / Compl. 14 3. 9.1997 Emend. 03 / Compl. 15 14. 5.1998
1 Rev. 2 del 30.12.1992
ECE-R 38 Regolamento ECE n. 38 del 1° agosto 1978 sulle condi- 97/24/CE zioni uniformi per l’omologazione dei proiettori fendi- Capitolo 2 nebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 14. 2.1989 Emend. 00 / Compl. 2 5. 5.1991 Corr. 1 1. 7.1992 Emend. 00 / Compl. 3 24. 9.1992 Emend. 00 / Compl. 4 11. 2.1996 Emend. 00 / Compl. 5 3. 9 1997
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
ECE-R 50 Regolamento ECE n. 50, del 1° giugno 1982, sulle condi- 97/24/CE zioni uniformi per l’omologazione delle luci di posizione Capitolo 2 anteriori, delle luci di posizione posteriori, delle luci di ar- resto, degli indicatori di direzione e dei dispositivi di il- luminazione della targa d’immatricolazione posteriore per i ciclomotori, i motocicli e i veicoli analoghi;
modificato da: in vigore dal: Corr. 1 22. 7.1985 Emend. 00 / Compl. 11 5. 5.1991 Corr. 21 1. 7.1992 Emend. 00 / Compl. 21 24. 9.1992
1 Compl. del 28.8.1992
ECE-R 53 Regolamento ECE n. 53, del 1° febbraio 1983, sulle con- 93/92/CEE dizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli della ca- tegoria L2 (motocicli) per quanto concerne l’installazione dei dispositivi d’illuminazione e della segnalazione lumi- nosa; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 14.10.1990 Emend. 00 / Compl. 2 16. 6.1995 ECE-R 54 Regolamento ECE n. 54 del 1° marzo 1983 sulle condi- 97/24/CE zioni uniformi per l’omologazione degli pneumatici per Capitolo 1 veicoli utilitari e loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 11 13. 3.1988 Corr. 11 28. 4.1988 Emend. 00 / Compl. 21 3. 9.1989 Emend. 00 / Compl. 31 18. 8.1991 Corr. 21 15. 6.1992 Emend. 00 / Compl. 41 14. 1.1993 Emend. 00 / Compl. 5 1 10. 6.1994 Emend. 00 / Compl. 6 1 18. 4.1995 Emend. 00 / Compl. 7 1 15. 8.1995 Emend. 00 / Compl. 8 1 26.12.1996 Emend. 00 / Compl. 9 1 22. 2.1997 Rev. 1 / Corr. 1 23. 6.1997 Emend. 00 / Compl. 10 24. 5.1998
1 Rev. 1 del 21. 3.1997
ECE-R 56 Regolamento ECE n. 56, del 15 giugno 1983, sulle condi- 97/24/CE zioni uniformi per l’omologazione dei proiettori per ci- Capitolo 2 clomotori e veicoli assimilabili; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 4.10.1987 Rev. 1 / Corr. 1 10. 5.1989 Corr. 2 16. 6.1992 Emend. 00 / Compl. 2 10. 3.1995 ECE-R 57 Regolamento ECE n. 57, del 15 giugno 1983, sulle condi- 97/24/CE zioni uniformi per l’omologazione dei proiettori per mo- Capitolo 2 tocicli e veicoli assimilabili;
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
modificato da: in vigore dal: Emend. 011 28. 2.1989 Emend. 01 / Compl. 11 27.10.1992 Emend. 01 / Compl. 21 10. 3.1995 Emend. 01 / Compl. 2 / Corr. 11 10. 3.1995 Emend. 01 / Compl. 3 27. 4.1998
1 Rev. 1 del 1. 9.1995
ECE-R 60 Regolamento ECE n. 60, del 1° luglio 1984, sulle condi- 93/29/CEE zioni uniformi per l’omologazione dei motocicli e dei ci- clomotori (a due ruote) per quanto concerne i comandi azionati dal conducente, compresa l’identificazione dei comandi, luci-spia e indicatori; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 / Compl. 1 16. 6.1995 ECE-R 62 Regolamento ECE n. 62, del 1° settembre 1984, sulle 93/33/CEE condizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli a motore con volante per quanto concerne la loro protezio- ne contro un impiego non autorizzato; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 24. 1.1988
ECE-R 64 Regolamento ECE n. 64 del 1° ottobre 1985 sulle condi- 97/24/CE zioni uniformi per l’omologazione di veicoli equipaggiati Capitolo 1 con ruote o pneumatici di scorta per uso temporaneo; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 17. 9.1989
ECE-R 72 Regolamento ECE n. 72, del 15 febbraio 1988, sulle con- 97/24/CE dizioni uniformi per l’omologazione dei proiettori con Capitolo 2 lampade alogene (lampade HS1 per proiettori a luce anabbagliante asimmetrica e proiettori di profondità per motocicli; modificato da: in vigore dal: Corr. 1 10. 5.1989 Emend. 00 / Compl. 1 27.10.1992 Emend. 00 / Compl. 1 / Corr. 1 10. 3.1995 Emend. 00 / Compl. 2 28. 7.1998
ECE-R 75 Regolamento ECE n. 75, del 1° aprile 1988, sulle condi- 97/24/CE zioni uniformi per l’omologazione degli pneumatici per Capitolo 1 motocicli; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 11 1. 3.1994 Emend. 00 / Compl. 21 1. 3.1994 Compl. 1 / Corr. 11 1. 3.1994 Compl. 2 / Corr. 11 1. 3.1994 Emend. 00 / Compl. 31 23.10.1994 Emend. 00 / Compl. 41 2. 2.1995 Emend. 00 / Compl. 51 26. 2.1996
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
Emend. 00 / Compl. 61 26.12.1996 Emend. 00 / Compl. 71 23. 2.1997 Rev. 1 / Corr. 1 23. 6.1997 Emend. 00 / Compl. 8 7. 5.1998
1 Rev. 1 del 18. 3.1997
ECE-R 78 Regolamento ECE n. 78, del 15 ottobre 1988, sulle condi- 93/14/CEE zioni uniformi per l’omologazione dei veicoli della cate- goria L per quanto concerne i freni; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 22.11.1990 Emend. 01 / Corr. 1 1. 7.1992 Emend. 021 8. 1.1995 Emend. 02 / Compl. 1 1 21. 3.1995 Emend. 02 / Compl. 2 22. 2.1997
1 Compl. 2 dell’11.4.1995
ECE-R 81 Regolamento ECE n. 81, del 1° marzo 1989, sulle condi- 97/24/CE zioni uniformi per l’omologazione degli specchi retrovi- Capitolo 4 sori e dei veicoli a motore a due ruote, con o senza car- rozzino laterale, per quanto concerne il montaggio degli specchi retrovisori sul manubrio; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 3. 1.1998 ECE-R 82 Regolamento ECE n. 82, del 17 marzo 1989, sulle condi- 97/24/CE zioni uniformi per l’omologazione dei proiettori per ci- Capitolo 2 clomotori equipaggiati di lampade alogene (lampade HS2.
ECE-R 88 Regolamento ECE n. 88, del 10 aprile 1991, sulle condi- zioni uniformi per l’omologazione degli pneumatici retro- riflettenti per veicoli a due ruote; modificato da: in vigore dal: Corr. 1 27. 8.1993
ECE-R 92 Regolamento ECE n. 92, del 1° novembre 1993, sulle condizioni uniformi per l’omologazione dei silenziatori di sostituzione per motoveicoli
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
4 Altri veicoli a motore
41 Ciclomotori
411 Direttive della CE
412 Regolamenti ECE
Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
ECE-R 22 Regolamento ECE n. 22 del 1° giugno 1972, sulle condi- zioni uniformi per l’omologazione dei caschi di protezio- ne e delle loro visiere per conducenti e passeggeri di mo- tocicli e ciclomotori; modificato da: in vigore dal: Emend. 011 7. 3.1975 Emend. 021 24. 3.1982 Emend. 02 / Compl. 1 1 16. 7.1983 Corr. 11 2. 8.1983 Corr. 2 1 9.10.1985 Corr. 3 1 20. 8.1986 Emend. 03 1 19. 7.1988 Emend. 03 / Compl. 11 5. 5.1991 Emend. 04 20. 3.1995 Emend. 04 /Corr. 1 10. 3.1995 Emend. 04 / Compl. 1 18. 1.1998 Emend. 04 / Corr. 2 5.11.1997
1 Rev. 3 del 21.12.1992
ECE-R 50 Regolamento ECE n. 50, del 1° giugno 1982, sulle condi- zioni uniformi per l’omologazione delle luci di posizione anteriori, delle luci di posizione posteriori, delle luci di ar- resto, degli indicatori di direzione e dei dispositivi di il- luminazione della targa d’immatricolazione posteriore per i ciclomotori, i motocicli e i veicoli analoghi; modificato da: in vigore dal: Corr. 1 22. 7.1985 Emend. 00 / Compl. 11 5. 5.1991 Corr. 21 1. 7.1992 Emend. 00 / Compl. 21 24. 9.1992
1 Compl. 1 del 28.8.1992
ECE-R 56 Regolamento ECE n. 56, del 15 giugno 1983, sulle condi- zioni uniformi per l’omologazione dei proiettori per ci- clomotori e veicoli assimilabili; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 4.10.1987 Rev. 1 / Corr. 1 10. 5.1989 Corr. 2 16. 6.1992 Emend. 00 / Compl. 2 10. 3.1995
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
ECE-R 60 Regolamento ECE n. 60, del 1° luglio 1984, sulle condi- 93/29/CEE zioni unitarie per l’omologazione dei motocicli e dei ci- clomotori (a due ruote) per quanto concerne i comandi azionati dal conducente, compresa l’identificazione dei comandi, luci-spia e indicatori; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 / Compl. 1 16. 6.1995 ECE-R 62 Regolamento ECE n. 62, del 1° settembre 1984, sulle 93/33/CEE condizioni unitarie per l’omologazione dei veicoli a moto- re con volante per quanto concerne la loro protezione contro un impiego non autorizzato; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 24. 1.1988
ECE-R 74 Regolamento ECE n. 74, del 15 giugno 1988, sulle condi- zioni unitarie per l’omologazione dei ciclomotori per quanto concerne l’installazione dei dispositivi d’illumina- zione e di segnalazione luminosa; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 17.11.1992 Emend. 00 / Compl. 2 9. 6.1995
ECE-R 76 Regolamento ECE n. 76, del 1° luglio 1988, sulle condi- zioni unitarie per l’omologazione dei proiettori a luce anabbagliante e di profondità per ciclomotori; modificato da: in vigore dal: Corr. 1 16. 6.1992
ECE-R 82 Regolamento ECE n. 82, del 17 marzo 1989, sulle condi- zioni unitarie per l’omologazione dei proiettori per ciclo- motori equipaggiati di lampade alogene (lampade HS2
ECE-R 88 Regolamento ECE n. 88, del 10 aprile 1991, sulle condi- zioni unitarie per l’omologazione degli pneumatici retrori- flettenti per veicoli a due ruote; modificato da: in vigore dal: Corr. 1 27. 8.1993
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Allegato 3
N. 115, 116, 122, 211, 215 e 216
115 Seminatrici e piantatrici meccaniche
116 Macchine per comprimere le balle
122 Abrogato
211 Macchine per il raccolto
215 Seminatrici e piantatrici meccaniche
216 Macchine per comprimere le balle
Allegato 4
N. 1, periodo accanto al disco e n. 2
1 Disco che indica la velocità massima (art. 117 cpv. 2 e 62 cpv. 2)
Il disco è provvisto di cifre nere su fondo bianco e di un bordo rosso.
2 Segnale per veicoli dei motulesi (art. 92 cpv. 2)
Il fondo è di colore blu, il simbolo è bianco
Lato del quadrato 8 cm Altezza del simbolo 6,5 cm Larghezza del simbolo 6,5 cm Spessore del tratto 0,4 cm
Allegato 5
N. 111, 12, 211.1, lett. a, 211.2, 212, 213, 216, 23 titolo e 231
111 All’atto dell’approvazione del tipo di autoveicoli si applicano per:
a. gli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, le esigenze della direttiva n. 72/306 del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli o le esigenze del regolamento ECE n. 24; b. ai motoveicoli (eccettuate le slitte a motore), quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore equipaggiati di un motore ad ac- censione per compressione, le esigenze del capitolo 5 della direttiva n. 97/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relati- va a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote.
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
12 Misurazione in accelerazione libera secondo il metodo dell’opacità
121 La misurazione dell’opacità in accelerazione libera per autoveicoli, trattori, carri di lavoro e carri con motore deve avvenire conformemente alle esi- genze dell’allegato IV della direttiva n. 72/306 del Consiglio, del 2 agosto 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli, dell’allegato IV della direttiva n. 77/537 del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote o dell’allegato 5 del regolamento ECE n. 24.
122 La misurazione dell’opacità in accelerazione libera per motoveicoli (esclu-
se le slitte a motore), quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore deve avvenire conformemente alle esigenze dell’appen- dice 2 dell’allegato III del capitolo 5 della direttiva n. 97/24 del Parla- mento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni ele- menti o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote.
211.1 Sono eccettuati:
a. gli autoveicoli con motore ad accensione comandata e una velocità massima, per la loro costruzione, inferiore a 50 km/h; 211.2 Per i veicoli della classe M1 adibiti a uno scopo speciale (autoveicoli adi- biti ad abitazione, automobili blindate, ambulanze, carri funebri) che sono costruiti in base a veicoli di un’altra classe, in materia di emissioni di gas di scarico è sufficiente che adempiano le condizioni applicabili al veicolo di base. 212 I motoveicoli (escluse le slitte a motore), i quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore e i tricicli a motore equipaggiati di un motore ad ac- censione per compressione o ad accensione comandata devono adempiere le esigenze giusta il capitolo 5 della direttiva n. 97/24 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o ca- ratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote. Sono eccettuati i veicoli cingolati.
213 Abrogato
216 I numeri 211, 212 e 215 si applicano anche ai veicoli dispensati dall’ap-
provazione del tipo.
23 Riconduzione dei gas del carter
231 I gas e i vapori del carter di motori ad accensione comandata devono es-
sere convogliati al motore fino alla loro combustione completa.
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Allegato 6
N. 111.12, 111.3, 23, primo periodo, 352, 37 n. 2 a 7 e 9,
413.11 primo periodo, 43, 431 e 443
111.12 Per i veicoli della classe M1 adibiti a uno scopo speciale (autoveicoli adi- biti ad abitazione, automobili blindate, ambulanze, carri funebri) che sono costruiti in base a veicoli di un’altra classe, in materia di emissioni sonore è sufficiente che adempiano le condizioni applicabili al veicolo di base. 111.3 I motoveicoli, i quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore e i trici- cli a motore devono adempiere le esigenze del capitolo 9 della direttiva n. 97/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relati- va a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote. I valori limite di cui al numero 37 s’applicano ai veicoli con dispositivo a propulsione elettrica.
23 Misurazioni del regime di rotazione
Per la determinazione del regime di rotazione è utilizzato un contagiri della classe 2,5 secondo la pubblicazione della IEC n. 51, edizione 1973. ...
352 Abrogato
37 Valori limite
I valori limite seguenti non devono essere superati: Categoria di veicoli/Fonte di rumore Valore limite in dB(A)
2. Motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli
a motore e tricicli a motore, cfr. n. 111.3
3. Motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli
a motore e tricicli a motore con dispositivo di propul- sione elettrica e una potenza continua di: < 4 kW 71 > 4 kW 75
4. Autoveicoli leggeri, eccettuati i veicoli di cui ai nume-
ri 8-10, con una velocità massima, per la loro costru- zione, di oltre 25 km/h, cfr. n. 111.1
5. Autoveicoli leggeri, eccettuati i veicoli di cui ai nume-
ri 8-10, con una velocità massima, per la loro costru- zione, di 25 km/h 77
6. Autoveicoli pesanti, eccettuati i veicoli di cui ai nu-
meri 8-10, con una velocità massima, per la loro co- struzione, di oltre 25 km/h, cfr. n. 111.1
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Categoria di veicoli/Fonte di rumore Valore limite in dB(A)
7. Autoveicoli pesanti, eccettuati i veicoli di cui ai nu-
meri 8-10, con una velocità massima, per la loro co- struzione, di 25 km/h e con una potenza utile del motore: ≤75 kW 80 >75-≤150 kW 82 >150 kW 84
9. Trattori industriali come anche carri con motore con
una potenza utile del motore: ≤150 kW 84 >150 kW 86
413.11 Fatto salvo il numero 431, devono essere eseguite almeno due misurazioni
da ogni punto. …
43 Misurazione con veicolo fermo in prossimità dello scappamento
Per i veicoli delle classi M e N come anche per i motoveicoli (eccettuate le slitte a motore), quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore è effettuata una misurazione in prossimità dello scappamento (n. 431).
431 Le esigenze per la misurazione con veicolo fermo in prossimità dello scap-
pamento per: a. i veicoli delle classi M e N si fondano sul numero 5.2.3 dell’allegato I della direttiva n. 70/157 del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concer- nente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei vei- coli a motore o sul regolamento ECE n. 51; b. i motoveicoli si fondano sul numero 2.2 dell’allegato III del capitolo
9 della direttiva n. 97/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote; c. le motoleggere si fondano sul numero 2.2 dell’allegato II del capitolo
9 della direttiva n. 97/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote; d. i quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore e i tricicli a moto- re si fondano sul numero 2.3 dell’allegato IV del capitolo 9 della di- rettiva n. 97/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giu- gno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a mo- tore a due o tre ruote.
443 Concerne soltanto il testo francese.
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Allegato 7
N. 21 periodo introduttivo, 211, 212, 214 periodo introduttivo, 241, 31 titolo 323, 33, 34 e 5
21 Veicoli delle classi M e N
Gli esami dei freni secondo i numeri 211, 212 e 214 sono eseguiti con mo- tore disinnestato.
211 Freni di servizio
La decelerazione deve raggiungere almeno, per i veicoli delle classi: m/s2 forza d’avviamento massima velocità iniziale M1 5,8 500 N 80 km/h N1 5,0 700 N 80 km/h M2, M3, N2, N3 5,0 700 N 60 km/h
212 Freni ausiliari
Per una velocità iniziale giusta il numero 214, la decelerazione deve rag- giungere almeno, per i veicoli delle classi: m/s2 forza d’avviamento massima mano piede M1 2,9 400 N 500 N M 2, M 3 2,5 600 N 700 N N1, N2, N3 2,2 600 N 700 N
214 Efficacia residua di frenatura
L’efficacia residua di frenatura del dispositivo dei freni di servizio (forza d’avviamento massima 700 N) deve, in caso di guasto di una parte del di- spositivo di trasmissione, almeno ammontare per i veicoli della classe: ...
241 Freni di servizio e freni ausiliari
241.1 La distanza di frenata del freno di servizio in metri (smax) non deve essere superiore, tenuto conto delle condizioni giusta il numero 12, a:
smax = ≤ 0,15 v + v2 dove v è la velocità massima, per la costruzione del veicolo, in km/h e smax il percorso massimo di frenata ammesso, in metri. Il percorso di frenata inizia con la pressione esercitata dal conducente sul dispositivo di co- mando e finisce con l’arresto del veicolo.
241.2 Il freno ausiliario deve consentire di frenare progressivamente, per il 50
per cento almeno della decelerazione prevista per il freno di servizio, sino all’arresto del veicolo.
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
31 Autoveicoli di lavoro e trattori con una velocità massima ammessa,
per la loro costruzione, superiore a 30 km/h
323 I freni di stazionamento devono impedire che si mettano improvvisamente
in moto autoveicoli a pieno carico in salite o discese con pendenza fino al
18 per cento e quelli di un autotreno a pieno carico su una salita o discesa
con una pendenza fino al 12 per cento. Devono poter essere assicurati meccanicamente in modo da non potersi allentare da sé.
33 Abrogato
34 Rimorchi di lavoro, rimorchi trainati da carri con motore e carri di
lavoro come anche rimorchi agricoli La decelerazione del freno di servizio deve ammontare almeno a:
341 per i rimorchi con una velocità
massima ammessa di 30 km/h 2,8 m/s2 per i rimorchi con una velocità massima ammessa superiore a 30 km/h 3,1 m/s2 342 Per i rimorchi agricoli con freni idraulici continui l’efficacia prescritta dee essere ottenuta con una pressione di 100±15 bar (10 000±1500 kPa) al rac- cordo del veicolo trattore.
5 Immatricolazione di singoli veicoli
51 Attestazione del costruttore
Il costruttore può rilasciare una garanzia con la quale conferma che sono adempiute le esigenze di cui nella direttiva n. 71/320 del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro ri- morchi o del regolamento ECE n. 13. L’autorità d’immatricolazione in siffatto caso effettua un controllo funzionale. Può effettuare altre perizie e domandare i documenti.
52 Perizia sulla composizione
Per i veicoli a motore con rimorchio munito di un dispositivo di frenatura del rimorchio e per i rimorchi con impianti di frenatura che non corri- spondono alle prescrizioni internazionali, può essere eseguita una perizia sulla composizione e annotata nella licenza di circolazione la pertinente iscrizione.
Allegato 8
N. 21 secondo periodo Concerne soltanto il testo francese.
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Allegato 9 N. 222, 241.2, 241.3, 25, 26, titolo 3, 311, 311.4, 311.5, 312, 321.2, 331.6, 332.1, 332.12-332.14 come anche 332.15-332.19, 332.2 e 342 settima e ottava riga.
222 Sedili dei passeggeri (esclusi i sedili per i trattori agricoli)
Larghezza minima del posto di ogni passeggero, misurata sopra il sedile, vicino allo schienale e all’altezza della spalla (0,40 a 0,50 m sopra il se- dile) per: Sedili anteriori Sedili posteriori – autoveicoli leggeri 0,38 m 0,38 m – autoveicoli pesanti (eccettuati gli autocarri) 0,45 m 0,38 m – furgoncini 0,45 m 0,40 m – scuolabus 0,30 m 0,30 m – per gli autobus cfr. numeri 331.1 e 331.2
241.2 sui furgoncini 0.60 m
241.3 per gli autobus cfr. numero 331.5
25 Peso per persona
Il peso determinante per persona, al fine di stabilire il numero di posti dei passeggeri, è di 75 kg, tranne nei seguenti casi: – furgoncini 71 kg – furgoncini con posti in piedi 68 kg – scuolabus 40 kg – per gli autobus cfr. numero 321
26 Posti in piedi nei furgoncini
La superficie di un posto in piedi deve essere di almeno 0,125 m2. Le di- sposizioni concernenti la superficie disponibile per i posti in piedi si fon- dano sul numero 332.1.
3 Prescrizioni speciali per gli autobus
311 Per stabilire il numero dei posti a sedere, gli autobus sono suddivisi secon- do le tre classi seguenti:
311.4 Abrogato
311.5 Abrogato
312 Gli autobus devono disporre tra i sedili di un corridoio longitudinale largo
almeno 0,24 m. Tuttavia i sedili possono essere spostati verso il centro del veicolo se possono riprendere facilmente la loro posizione iniziale quando non sono occupati.
321.2 Abrogato
331.6 Altezza libera al di sopra dei posti a sedere
Al di sopra di ogni posto a sedere ci deve essere uno spazio libero di alme- no 0,90 m a partire dal punto più alto del cuscino non carico, rispet- tivamente per gli autobus a due piani di 0,85 m al piano superiore e di al-
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
meno 1,35 m dal pavimento sul quale poggiano i piedi del passeggero se- duto. Queste dimensioni possono essere oggetto di una deroga fino al 10 per cento al piano inferiore di un autobus a due piani, nella parte superiore o dietro all’asse posteriore. 332.1 La superficie in m2 disponibile per i passeggeri in piedi (S1 è calcolata de- ducendo dalla superficie totale del pavimento di un veicolo le superfici seguenti: 332.12 la superficie degli scalini che danno accesso alle porte e la superficie di tutti gli scalini di profondità inferiore a 0,30 m; 332.13 la superficie di ogni parte della piattaforma girevole di un autobus snodato, il cui accesso è impedito da sbarre di sostegno e/o pareti divisorie; 332.14 la superficie di tutte le parti del pavimento in cui la pendenza è superiore all’8 per cento; 332.15 le superfici di tutte le parti inaccessibili a passeggeri in piedi quando tutti i sedili sono occupati; 332.16 la superficie di tutte le parti in cui l’altezza libera al di sopra del pavimento è inferiore a 1,80 m (non sono comprese le impugnature per sostenersi); 332.17 la superficie sul davanti del piano verticale che passa per il centro della su- perficie del cuscino del conducente (nella posizione più arretrata) e per il centro dello specchio retrovisore esterno montato sul lato opposto del veico- lo; 332.18 la superficie di 0,30 m davanti a ciascun sedile, o di 0,225 m per gli au- tobus a due piani davanti ai sedili disposti sul passaruota, trasversalmente al senso di marcia;
332.19 ciascuna parte della superficie del pavimento sulla quale non può essere
sistemato un rettangolo di 0,40 m_0,30 m.
332.2 Abrogato
342 V = volume disponibile per i bagagli in m3
VX = superficie disponibile per i bagagli sul tetto in m2
Allegato 10 N. 113 secondo periodo, 2 titolo, 21 secondo periodo, 22 terzo periodo, 23, 24, 312, 42 terzo periodo 43, 51, 52, 53, 54, 55, 61 secondo periodo e 731 ultimo periodo 113 ... Identificazione retroriflettente di pneumatici e cerchioni di velocipedi e ciclomotori bianco
2 Distanza dal bordo del veicolo e spazio tra le superfici illuminanti
21 ... secondo periodo abrogato
22 ... Per i rimorchi, il bordo estremo della superficie illuminante delle luci di posizione non deve trovarsi a più di 0,15 m dal bordo estremo delle parti fisse del veicolo.
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
23 Lo spazio tra le superfici illuminanti dei fari a luce anabbagliante come an-
che degli indicatori di direzione lampeggianti deve essere di almeno 0,50 m. La prescrizione non si applica ai motoveicoli a due ruote con o senza carrozzino e alle slitte a motore. 231 Se la larghezza del veicolo non supera 1,30 m, lo spazio tra le superfici il- luminanti dei fari a luce anabbagliante come anche degli indicatori di di- rezione lampeggianti deve essere di almeno 0,40 m. La prescrizione non si applica ai motoveicoli a due ruote con o senza carrozzino e alle slitte a motore.
232 Per i motoveicoli a due ruote con o senza carrozzino muniti di più fari di
profondità e/o fari a luce anabbagliante lo spazio tra le singole superfici illuminanti non deve essere superiore a 0,20 m. 24 Sui motoveicoli lo spazio tra le superfici illuminanti degli indicatori di di- rezione lampeggianti deve essere al minimo: per gli indicatori di direzione lampeggianti, secondo il numero 52, schema I 0,56 m per gli indicatori di direzione lampeggianti, secondo il numero 52, schema II − davanti 0,24 m − dietro 0,18 m
312 0,35 m dal suolo per le luci di posizione, le luci di coda, le luci di fer-
mata, le luci di ingombro, le luci di parcheggio come anche gli indicatori di direzione lampeggianti e i ca- tarifrangenti 0,25 m dal suolo per le luci di coda e le luci di fermata come anche i catarifrangenti laterali e posteriori di motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore 42 ... I fari a luce anabbagliante dei veicoli la cui velocità non supera 30 km/h come anche dei trattori agricoli devono raggiungere almeno il 50 per cento del valore minimo prescritto per gli autoveicoli. ...
43 Luci di posizione, luci di coda, luci di fermata, luci di ingombro, luci di
parcheggio e indicatori di direzione lampeggianti
Genere di dispositivo Intensità luminosa in candela (cd) nell’asse ottico
minimo massimo Luci di posizione e luci di ingombro rivolte verso 4 60 il davanti Luci di coda1 e luci di ingombro rivolte verso 4 12 il dietro
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Genere di dispositivo Intensità luminosa in candela (cd) nell’asse ottico
minimo massimo
Luci di parcheggio – rivolte verso il davanti 2 60 – rivolte verso il dietro 2 30 Luci di fermata1 Motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli 40 100 a motore e tricicli a motore Altri veicoli – luci di fermata con un livello d’intensità luminosa 60 185 – luci di fermata con due livelli d’intensità luminosa di giorno 130 520 di notte 30 80 – 1 luce supplementare di fermata 25 80 – 2 luci supplementari di fermata 25 ciascuna 110 Luci di direzione lampeggiante Motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore – secondo gli schemi I e II verso il davanti 90 700 verso il dietro 50 200 Altri veicoli – davanti 175 700 – dietro: – con un livello d’intensità luminosa 50 350 – con due livelli d’intensità luminosa di giorno 175 700 di notte 40 120 – sui lati: – secondo lo schema I verso il davanti 175 700 verso il dietro 50 350 – secondo lo schema III verso il davanti 175 700 verso il dietro 0,3 200 – secondo lo schema IV 0,3 200 1 Se luci di coda e luci di fermata del medesimo colore sono riunite nello stesso dispositivo, l’intensità luminosa della luce di fermata deve essere cinque volte maggiore di quella della luce di coda.
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
51 Autoveicoli
Schema 1
Valido soltanto per i veicoli con lunghezza fino a 4 m
Schema II
Valido soltanto per i veicoli con lunghezza fino a 6 m
Schema III Valido per i veicoli di qualsiasi lunghez- za. Distanza tra gli indicatori di direzio- ne lampeggianti e la parte frontale del vei- colo: 1,80 m al massimo
Schema IV Valido per i veicoli 55o di qualsiasi lunghez- 80o 5o za. Distanza tra gli indicatori di direzio- ne lampeggianti e la 45o parte frontale del vei- 45o colo: 1,80 m al massimo max. 1,80 m 80o
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
52 Motoveicoli
Schema I
Distanza minima tra gli indicatori di dire- zione lampeggianti:
56 cm
Schema II
Distanza minima tra gli indicatori di dire- zione lampeggianti: davanti 24 cm dietro 18 cm
53 Motoveicoli con carrozzino laterale
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
54 Concerne soltanto il testo tedesco.
55 Concerne soltanto il testo tedesco.
61 ... È sufficiente un angolo di visibilità di 5° verso il basso su luci di po-
sizione, luci di coda e luci di fermata di motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore, quando l’altezza di mon- taggio è inferiore a 0,75 m.
731 Il carico del veicolo e la distanza dello schermo sono stabiliti secondo la
tabella seguente:
Distanza dello schermo di regolazione
Categoria del veicolo Carico fari a luce fari a luce anabbagliante e fari anabbagliante fendinebbia europei americani
... Veicoli a motore la cui luce illumina su 30 m, in conformità con l’art.
119 lett. k 3,00 m
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 1998
Allegato 11 N. 1 primo periodo, 211- 213, 311 e 511
1 Esigenze generali
Gli avvisatori acustici obbligatori devono essere conformi alle esigenze del- la direttiva n. 70/388 del Consiglio, del 27 luglio 1970, concernente il ravvi- cinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’avvertitore acu- stico dei veicoli a motore, della direttiva n. 93/30 del Consiglio, del 14 giu- gno 1993, relativa al dispositivo di avvertimento acustico dei veicoli a motore a due o tre ruote o del regolamento ECE n. 28. ...
211 93 dB(A) per gli autoveicoli delle classi M e N come anche per motoveicoli,
quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore la cui potenza supera 7 kW.
212 80 dB(A) per gli autoveicoli la cui velocità massima non supera 45 km/h
come anche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a mo- tore e tricicli a motore la cui potenza non supera 7 kW.
213 75 dB(A) per i monoassi senza batteria, motoleggere e quadricicli leggeri a
motore.
311 Le frequenze di base dei due suoni sono determinate mediante confronti
soggettivi tra 360 Hz e 630 Hz e il loro rapporto di frequenza deve essere di
3 : 4 (tolleranza: ñ3% e + 7%).
511 Le frequenze di base dei due suoni sono determinate mediante confronti
soggettivi tra 250 Hz e 650 Hz e il loro rapporto di frequenza deve essere di
1 : 1,2 e 1 : 1,8 (rapporto ideale 1 : 1,5).
Allegato 12 N. 12 12 Il deparassitaggio deve rispondere alle esigenze della direttiva n. 72/245 del Consiglio, del 20 giugno 1972, concernente il ravvicinamento delle legisla- zioni degli Stati membri relative alla soppressione dei parassiti radioelettrici prodotti dai motori ad accensione comandata coi quali sono equipaggiati i veicoli a motore, a quelle del capitolo 8 della direttiva n. 97/24 del Parla- mento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni ele- menti o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote o a quelle del regolamento ECE n. 10.