AS 1998 3266
Ordinanza sull'importazione di latte e latticini, di oli e grassi commestibili, nonché di caseina e caseinati (Ordinanza sull'importazione di latte e oli commestibili, OILOC)
Ordinanza sull’importazione di latte e latticini, di oli e grassi commestibili, nonché di caseina e caseinati (Ordinanza sull’importazione di latte e oli commestibili, OILOC)
del 7 dicembre 1998
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 177 capoverso 1 della legge sull’agricoltura1, ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. l’importazione di latte e latticini delle voci di tariffa2 0401-0404, 0405.2010/
2090 e 0406;
b. l’importazione degli oli e grassi commestibili menzionati nei capitoli 11, 12 e 15 della tariffa generale3 nonché delle materie prime e dei prodotti semilavorati che servono alla loro fabbricazione; c. l’importazione di caseina, caseinati e di altri derivati della caseina nonché di colle a base di caseina delle voci di tariffa 3501.1010.1090, 9010 e 9090.
Art. 2 Permesso generale d’importazione 1 L’Ufficio fiduciario degli importatori svizzeri di derrate alimentari (UFIDA) rila- scia un permesso generale d’importazione (PGI) per l’importazione di oli e grassi commestibili nonché materie prime e prodotti semilavorati destinati alla loro fabbri- cazione.
2 Sono esenti dall’obbligo del PGI:
a. il latte del contingente doganale parziale n. 7.1; b. lo joghurt delle voci di tariffa 0403.1010/1020; c. le caseine diverse dalla caseina acida delle voci di tariffa ex 3501.1010/1090; d. i caseinati e altri derivati della caseina nonché le colle a base di caseina delle voci di tariffa 3501.9010/9090.
Art. 3 Suddivisione in contingenti doganali parziali del contingente doganale per il latte e i latticini La suddivisione del contingente doganale aggregato per il latte e i latticini (C - n. 7)4 in sei contingenti doganali parziali (CP n. 7.1-7.6) è fissata nell’allegato 4 dell’ordinanza del 7 dicembre 19985 sull’importazione di prodotti agricoli.
RS 916.355.1
3266 1998-0172
Ordinanza sull’importazione di latte e oli commestibili RU 1998
Art. 4 Assegnazione delle quote dei contingenti doganali parziali 1 Le quote del CP n. 7.1 vengono assegnate agli aventi diritto a quote del contin- gente doganale secondo il regolamento del 1° dicembre 19336 concernente le im- portazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche. 2 Le quote del CP n. 7.2 vengono assegnate in una determinata proporzione rispetto al ritiro di merce indigena. Il ritiro può essere ordinato in una proporzione di quattro parti al massimo di merce indigena contro una di merce importata. Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) determina la proporzione del ritiro ed emana le dispo- sizioni esecutive. 3 Le quote del CP n. 7.3 vengono assegnate secondo l’ordine di arrivo delle doman- de presso il servizio che rilascia i permessi. Il singolo avente diritto a quote del con- tingente doganale riceve una quota del 25 per cento al massimo di tutto il contin- gente doganale parziale. Il giorno dell’esaurimento il quantitativo del contingente doganale parziale ancora da ripartire viene ripartito proporzionalmente alle domande arrivate il giorno stesso presso il servizio che rilascia i permessi. 4 Le quote del CP n. 7.5 vengono assegnate tramite vendita all’asta. Il singolo avente diritto a quote del contingente doganale riceve una quota del 25 per cento al massi- mo di tutto il contingente doganale parziale.
5 La ripartizione del CP n. 7.6 non è disciplinata.
Art. 5 Importazioni di formaggio 1 Le importazioni di formaggio delle voci di tariffa 0406.2010, 4081, 9031, 9051 e 9091, per il quale esistono speciali accordi di prezzo, beneficiano di un’aliquota di dazio ridotta dietro presentazione di un attestato d’esportazione. Quest’ultimo deve confermare che gli accordi di prezzo sono rispettati e che il formaggio è stato spe- dito direttamente dal Paese d’origine verso la Svizzera.
2 Per quanto riguarda l’importazione di formaggio fuso della voce di tariffa
0406.3010, dev’essere presentato un certificato in cui si conferma che tutti i latticini usati per la fabbricazione sono stati prodotti nel Paese d’origine e che il formaggio è stato spedito direttamente dal Paese d’origine verso la Svizzera. 3 Per quanto riguarda l’importazione di Roquefort delle voci di tariffa 0406.4021 e ex 0406.4081, viene applicata un’aliquota di dazio ridotta dietro presentazione di una prova d’origine. 4 Il DFE determina il contenuto degli attestati, dei certificati e delle prove d’origine menzionati nei capoversi 1-3 e riconosce i servizi competenti per l’emissione di que- sti documenti. 5 Per il formaggio proveniente dalla CE, invece degli attestati, dei certificati e delle prove d’origine di cui nei capoversi 1-3, va presentato il titolo d’esportazione AGREX della CE. Il titolo d’esportazione AGREX deve provare che tutti i latticini usati per la fabbricazione sono stati interamente prodotti nella CE e che questa ha accordato sovvenzioni ridotte o non ha accordato sovvenzioni per l’esportazione delle merci in questione.
6 RS 0.631.256.934.953
Ordinanza sull’importazione di latte e oli commestibili RU 1998
6 Per quanto riguarda l’importazione di formaggio Manchego della voce di tariffa ex 0406.9091, per il quale esiste un accordo speciale in merito alla determinazione dei dazi, viene applicata un’aliquota di dazio ridotta soltanto se il formaggio importato corrisponde alla descrizione riportata nell’allegato.
Art. 6 Importazione di caseine, caseinati e altri derivati della caseina nonché di colle a base di caseina La ripartizione del contingente doganale per la caseina di cui all’allegato 2 della ta- riffa generale7 (CP n. 8) non è disciplinato.
Art. 7 Disposizione transitoria Le quote del contingente doganale secondo l’articolo 4 capoverso 4 sono vendute all’asta nella misura del 30 per cento per l’anno di contingentamento 1999 e nella misura del 60 per cento per l’anno di contingentamento 2000. Nell’anno di contin- gentamento 1999 il 70 per cento e nell’anno di contingentamento 2000 il 40 per cento vengono assegnati in base alle importazioni effettuate finora (cifre comparati- ve relative all’importazione).
Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
7 RS 632.10 Allegato
Ordinanza sull’importazione di latte e oli commestibili RU 1998
Allegato (art. 5 cpv. 6)
Descrizione del formaggio «Manchego»
Designazione: Manchego Zona di produzione: Regione autonoma di Castilla-La Mancha (province di Albacete, Ciudad Real, Cuenca e Toledo) Forma, dimensioni, peso per forma: Forme cilindriche a facce quasi piane altezza: 8-12 cm diametro: 18-22 cm peso per forma: 2-3, 5 kg Caratteristiche: Crosta dura di color giallo-pallido oppure verdastro- nerastro; pasta consistente e compatta, da bianca a gialla-avorio, con oc- chiatura sparsa in modo più o meno irrego- lare. Con aroma e sapore caratteristici. For- maggio a pasta semidura ottenuto esclusivamente con latte di pecora della raz- za Manchega, crudo o pastorizzato, coagu- lato con presame naturale o con altri enzimi coagulanti autorizzati; riscaldamento a tem- peratura di 28°-32°C durante 45-60 minuti. La maturazione dura almeno 60 giorni. Contenuto in grasso nella sostanza 50 per cento al minimo secca: