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AS 1999 3016

Ordinanza concernente il servizio di volo presso il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Ordinanza sul servizio di volo, OSVo)

Ordinanza concernente il servizio di volo presso il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Ordinanza sul servizio di volo, OSVo)

del 4 ottobre 1999

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11 e 44 dell’ordinamento dei funzionari1, ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina il servizio di volo presso l’Ufficio federale del- l’aviazione civile (UFAC) e presso l’Ufficio d’inchiesta sugli infortuni aeronautici (UIIA).

Art. 2 Assegnazione al servizio di volo 1 I collaboratori dell’UFAC e dell’UIIA sono assegnati al servizio di volo al fine di eseguire voli di servizio se: a. per adempiere i loro compiti devono esercitare un’attività aeronautica o di- sporre di esperienza recente in questo campo, e b. hanno assolto una formazione aeronautica di base.

2 Essi sono prosciolti dal servizio di volo alla fine dell’anno civile se:

a. non soddisfano più i presupposti di cui al capoverso 1; b. perdono definitivamente il brevetto di pilota.

Art. 3 Voli di servizio Sono considerati voli di servizio i voli: a. destinati a compiere immediatamente una missione nell’ambito del lavoro; b. intesi a far superare gli esami ufficiali del personale navigante; c. che servono all’esame ufficiale del materiale aeronautico; d. per i viaggi di servizio, nonché i voli d’allenamento e d’istruzione volti a mantenere o a migliorare il livello di formazione richiesto per svolgere l’at- tività professionale.

RS 172.217.2 1 RS 172.221.10

3016 1999-5210

Ordinanza sul servizio di volo RU 1999

Art. 4 Formazione e perfezionamento professionali 1 L’UFAC è autorizzato a conferire ai propri istruttori di volo il compito di formare e perfezionare il proprio personale e quello dell’UIIA. 2 La formazione e il perfezionamento dei collaboratori avvengono in funzione delle esigenze richieste per adempiere i compiti.

Art. 5 Rimborso delle spese di formazione I collaboratori che sciolgono il rapporto di servizio di propria iniziativa o che sono licenziati per loro colpa sono tenuti a rimborsare le spese di formazione, conforme- mente alle norme vigenti nell’Amministrazione generale della Confederazione.

Art. 6 Scioglimento del rapporto di servizio Se piloti la cui principale attività aeronautica consiste nell’effettuare voli di servizio giusta l’articolo 3 lettere a e b devono abbandonare il servizio di volo per motivi medico-aeronautici e non è possibile affidare loro un altro compito ragionevolmente esigibile, si applicano gli articoli 38 segg. dell’ordinanza del 24 agosto 19942 con- cernente la Cassa pensioni della Confederazione.

Art. 7 Indennità e assunzione dei costi 1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, disciplina il versamento di indennità entro i limiti fissati nelle disposizioni applicabili al personale federale. 2 I membri del servizio di volo possono ottenere a titolo gratuito il rilascio e il rin- novo degli attestati richiesti; il datore di lavoro assume i costi dei controlli di medi- cina aeronautica.

Art. 8 Materiale aeronautico 1 La Confederazione fornisce il materiale aeronautico necessario per i voli di servi- zio. La responsabilità dell’esercente incombe all’UFAC; per taluni aeromobili, essa può essere conferita all’UIIA. 2 L’UFAC e l’UIIA allestiscono un piano pluriennale affinché la flotta degli aero- mobili resti moderna e conforme alle necessità. 3 L’UFAC e l’UIIA possono locare presso terzi il materiale aeronautico di cui non dispongono al momento.

Art. 9 Regolamento relativo al servizio di volo L’UFAC e l’UIIA emanano un regolamento comune relativo al servizio di volo. Tale regolamento disciplina l’organizzazione del servizio, le operazioni di volo, l’impiego dei mezzi, le condizioni per prendere a bordo passeggeri, l’assegnazione

2 RS 172.222.1

Ordinanza sul servizio di volo RU 1999

di crediti destinati alla formazione e al perfezionamento, nonché i controlli del ser- vizio di volo.

Art. 10 Diritto previgente: abrogazione Il decreto del Consiglio federale del 19 maggio 19713 sul servizio di volo presso il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie è abrogato.

Art. 11 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 2 dicembre 19914 sulle prestazioni in caso di pensionamento antici- pato di dipendenti in speciali rapporti di servizio è modificata come segue:

Art. 1 lett. g La presente ordinanza si applica ai dipendenti nei seguenti speciali rapporti di servi- zio: g. i piloti la cui principale attività aeronautica consiste nell’eseguire voli di servizio giusta l’articolo 3 lettere a e b dell’ordinanza del 4 ottobre 19995 sul servizio di volo;

Art. 12 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° ottobre 1999.

4 ottobre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

3 Non pubblicato nella RU.

4 RS 510.24 5 RS 172.217.2; RU 1999 3016

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