Lexipedia

AS 1999 3538

Ordinanza concernente il Servizio della posta da campo

Ordinanza concerente il Servizio della posta da campo

del 24 novembre 1999

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 150 della legge militare1; visto l’articolo 9 dell’organizzazione dell’esercito del 3 febbraio 19952, ordina:

Sezione 1: Scopo

Art. 1 La presente ordinanza regola le prestazioni nei settori del servizio postale e del traf- fico dei pagamenti, nonché l’organizzazione del servizio postale in seno all’esercito.

Sezione 2: Missione e prestazioni del Servizio della posta da campo

Art. 2 Servizio postale e traffico dei pagamenti 1 Il Servizio della posta da campo fornisce alla truppa le prestazioni assegnate al servizio universale conformemente alla legislazione postale. 2 In caso di necessità giustificata, il Servizio della posta da campo può fornire alla truppa ulteriori prestazioni nei settori del servizio postale e del traffico dei paga- menti attraverso il servizio universale. Le prescrizioni dell’Amministrazione federale delle finanze concernenti il traffico dei pagamenti3 devono essere rispettate.

Art. 3 Franchigia di porto Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) regola l’utilizzazione della franchigia di porto e stabilisce segnatamente il genere e il volume degli invii.

Art. 4 Attribuzione del mandato 1 Il DDPS può incaricare la Posta Svizzera o altri operatori di assicurare, nell’ambito della legislazione postale, le prestazioni del servizio postale e del traffico dei paga- menti.

RS 513.316 3 Ottenibili presso l’Amministrazione federale delle finanze, Bundesgasse 3, 3003 Berna

3538 1999-5741

Servizio della posta da campo RU 1999

2 Le modalità del mandato, segnatamente l’indennizzo dell’operatore incaricato, so- no regolate in una convenzione. 3 Le prestazioni di servizio fornite in situazioni straordinarie sono rette dall’articolo

20 della legge del 30 ottobre 19974 sulle poste.

Sezione 3: Organizzazione del Servizio della posta da campo

Art. 5 Organi del Servizio della posta da campo

1 Il Servizio della posta da campo comprende:

a. la direzione del Servizio della posta da campo; b. il servizio postale sulle piazze d’armi; c. le compagnie della posta da campo; d. gli organi della posta da campo negli stati maggiori e nelle unità dell’eser- cito. 2 In servizio attivo, il Servizio della posta da campo è diretto da una frazione dello stato maggiore dell’esercito secondo quanto predisposto dal capo dello Stato mag- giore generale.

Art. 6 Direzione del Servizio della posta da campo 1 Il capo del Servizio della posta da campo è nominato dalla Posta Svizzera, d’intesa con il capo dello Stato maggiore generale.

2 I compiti della direzione del Servizio della posta da campo comprendono:

a. la pianificazione e la direzione del Servizio della posta da campo, segnata- mente:

1. il reclutamento e l’istruzione dei membri del Servizio della posta da

campo,

2. la pianificazione dell’impiego del personale e del materiale per i servizi

d’istruzione e per gli impieghi dell’esercito,

3. l’emanazione e l’applicazione dei regolamenti e delle istruzioni tecni-

che; b. la direzione del servizio postale sulle piazze d’armi; c. la direzione e l’esercizio dell’Ufficio Svizzera.

Art. 7 Servizio postale sulle piazze d’armi Il servizio postale sulle piazze d’armi assicura l’esercizio postale sulle piazze d’ar- mi.

4 RS 783.0

3539

Servizio della posta da campo RU 1999

Art. 8 Compagnie della posta da campo e organi della posta da campo negli stati maggiori e nelle unità dell’esercito Il capo dello Stato maggiore generale regola i compiti delle compagnie della posta da campo nonché degli organi della posta da campo negli stati maggiori e nelle unità dell’esercito.

Art. 9 Trasferimento di compiti militari 1 Il DDPS può incaricare la Posta Svizzera di dirigere il Servizio della posta da campo e il servizio postale sulle piazze d’armi. In questo caso, l’organo della Posta Svizzera mandatario funge da autorità civile incaricata di compiti militari. 2 Le modalità del mandato, segnatamente l’indennizzo dell’operatore incaricato, so- no regolate in una convenzione.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 10 Esecuzione Il DDPS disciplina l’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 11 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 21 settembre 19815 concernente il servizio della posta da campo è abrogata.

Art. 12 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

24 novembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1698

5 RU 1981 1684, 1997 2779

3540