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AS 1999 3668

Ordinanza del DFE sul pollame

Ordinanza del DFE sul pollame

Modifica del 25 novembre 1999

Il Dipartimento federale dell’economia ordina:

I L’ordinanza del DFE del 7 dicembre 19981 sul pollame è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 2 Nel 2000, per 0,79 parti di peso di merce indigena può essere importata una parte di peso di pollame estero.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

25 novembre 1999 Dipartimento federale dell’economia: Couchepin

1 RS 916.341.61

3668 1999-5944