AS 1999 3668
Ordinanza del DFE sul pollame
Ordinanza del DFE sul pollame
Modifica del 25 novembre 1999
Il Dipartimento federale dell’economia ordina:
I L’ordinanza del DFE del 7 dicembre 19981 sul pollame è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 2 Nel 2000, per 0,79 parti di peso di merce indigena può essere importata una parte di peso di pollame estero.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.
25 novembre 1999 Dipartimento federale dell’economia:
Couchepin
1 RS 916.341.61
3668 1999-5944