AS 1999 913
Ordinanza sulle competenze delegate ai dipartimenti e agli uffici loro subordinati (Ordinanza sulla delega di competenze)
Ordinanza sulle competenze delegate ai dipartimenti e agli uffici loro subordinati (Ordinanza sulla delega di competenze)
Modifica del 25 novembre 1998
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 28 marzo 19901 sulla delega di competenze è modificata come segue:
Art. 2, 5, 6, 15, 16, 17 e 18 cpv. 1 lett. a Abrogati
Art. 11 cpv. 1 lett. d Abrogata
Art. 11a Ufficio federale degli stranieri L’Ufficio federale degli stranieri è autorizzato a sbrigare autonomamente affari concernenti l’esame di questioni relative alla cittadinanza. Per questi affari l’Ufficio è pure abilitato a corrispondere con le ambasciate e i consolati svizzeri nonché con autorità e uffici esteri e rappresentanti di governi esteri.
Art. 17 lett. g Il Dipartimento federale delle finanze è autorizzato a sbrigare autonomamente i seguenti affari: g. attribuzione di lavori edilizi e di forniture per importi fino a 5 milioni di franchi a impresari e fornitori.
Abrogato
Art. 20 cpv. 1 lett. a n. 2 e 22 lett. g Abrogati
1 RS 172.011
1998-0243 913
Ordinanza sulla delega di competenze RU 1999
Art. 24 lett. g e h L’Ufficio federale dei trasporti è autorizzato a sbrigare autonomamente i seguenti affari: g. adozione di tutte le misure previste dagli articoli 12, 16, 17, 18b–18h, 40 capoversi 1 e 2, 48 e 89 della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie; h. Abrogata
Art. 26 lett. i L’Ufficio federale delle strade è autorizzato a sbrigare autonomamente i seguenti affari: i. concessione di deroghe previste nelle ordinanze e nei decreti del Consiglio federale relativi alla legge sulla circolazione stradale3; il Dipartimento può riservarsi decisioni importanti;
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.
25 novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
2 RS 742.101 3 RS 741.01