AS 2000 2671
Ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO)
Ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell’ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO)
Modifica del 18 ottobre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina
I L’ordinanza del 27 giugno 19901 che designa le organizzazioni di protezione del- l’ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere è modificata come segue:
Allegato, cifre 12 e 13
Elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere ai sensi della LPAmb o della LPN
Organizzazioni legittimate a ricorrere legittimate a ricorrere ai sensi della LPAmb5 ai sensi della LPN6
12. Fondazione per la pratica della protezione X X
dell’ambiente in Svizzera
13. Fondazione svizzera per la tutela X X
del paesaggio (FP)
II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2000.
18 ottobre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 814.076
2000-2017 2671