AS 2000 611
Ordinanza sulla statistica del commercio esterno
Ordinanza sulla statistica del commercio esterno
Modifica del 19 gennaio 2000
Il Consiglio federale svizzero, ordina:
I L’ordinanza del 5 dicembre 19881 sulla statistica del commercio esterno è modifi- cata come segue:
Ingresso, primo e secondo comma visto l’articolo 15 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 2 sulla tariffa delle do- gane; visto l’articolo 5 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992 3 sulla statistica federale; ...
Art. 10 cpv. 1 lett. c, cpv 2 e 4
1 La dichiarazione deve contenere:
c. nel transito, il Paese di provenienza e quello di destinazione.
2 È reputato Paese di produzione:
a. il Paese d’origine ai sensi della sezione 2 (criteri d’origine) dell’ordinanza del 4 luglio 1984 4 sull’attestazione dell’origine; b. il Paese terzo in cui la merce è nazionalizzata mediante pagamento del dazio o ammissione in franchigia prima di essere importata in Svizzera; c. il Paese di spedizione all’importazione da un’unione doganale, vale a dire il Paese dal quale viene spedita la merce, senza che quest’ultima abbia subito una modificazione del suo statuto giuridico durante il trasporto (p. es. cam- biamento di proprietà). 4 Per Paese di provenienza s’intende il Paese dal quale la merce viene esportata o rispedita.
Art. 14 Abrogato
1999-6226 611
Statistica del commercio esterno RU 2000
Art. 15 titolo, cpv. 1, 2 frase introduttiva, 2 bis e 6 Pubblicazioni e prestazioni di servizi statistici 1 I risultati della statistica del commercio esterno sono pubblicati dalla Direzione generale delle dogane in forma confacente per gli utenti o resi accessibili in altra forma appropriata. 2 Le pubblicazioni concernenti la statistica del commercio esterno comprendono se- gnatamente: ... 2bis La Direzione generale delle dogane gestisce una banca di dati statistici accessi- bile online (SWISS-impex). I dati essenziali della statistica del commercio esterno sono liberamente consultabili in Internet. 6 La Direzione generale delle dogane riscuote delle tasse per le pubblicazioni e pre- stazioni di servizi statistici. Quest’ultime si fondano sull’ordinanza del 30 giugno 19935 sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici delle unità ammini- strative della Confederazione.
Art. 16 Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2000.
19 gennaio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1925
5 RS 431.09
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