AS 2000 701
Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Correzione
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Modifiche del 17 giugno 1985 (RS 831.101; RU 1985 913), del 29 novembre 1995 (RS 831.101; RU 1996 668) e del 16 settembre 1996 (RS 831.101; RU 1996 2758)
Art. 28 cpv. 1 testatina tabella e cpv. 2, 3 e 4
Invece di:
Sostanza o rendita annua Contributo annuo Supplemento per ogni 50 000 franchi di sostanza moltiplicata per 20 o rendita moltiplicata per 20 Fr. Fr. Fr.
2 Se la persona che non esercita un’attività lucrativa dispone contemporaneamente di
sostanza e di una rendita, l’importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza.
3 Per il calcolo del contributo la sostanza e l’importo della rendita annua
moltiplicata per 20 devono essere arrotondati fino ai prossimi 50 000 franchi inferiori.
4 Se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività
lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito determinante per la rendita dei coniugi.
Leggasi:
Sostanza o reddito annuo conseguito Contributo annuo Supplemento per ogni 50 000 franchi di sostanza in forma di rendita moltiplicato per 20 o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 Fr. Fr. Fr.
2 ... dispone contemporaneamente di una sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l’importo annuo .... 3 Per il calcolo del contributo, la sostanza e l’importo del reddito annuo conseguito
in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai 50 000 franchi inferiori.
2000-0632 701
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti RU 2000
4 ..., i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito
conseguito in forma di rendita dei coniugi.
16 marzo 2000 Cancelleria federale