AS 2001 142
Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati
Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati
Modifica del 20 dicembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 3 marzo 19971 sulla previdenza professionale obbligatoria dei di- soccupati è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 1 1 Per i rischi morte e invalidità, l’aliquota di contribuzione delle donne e degli uomi- ni è: a. del 2,20 per cento del salario giornaliero coordinato fino all’età di 54 anni; b. dell’1,10 per cento del salario giornaliero coordinato a decorrere dai 55 an- ni.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
20 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 837.174
142 2000-2549