AS 2001 325
Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici (Ordinanza sull'agricoltura biologica)
Ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici (Ordinanza sull’agricoltura biologica)
Modifica del 10 gennaio 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:
Art. 19 lett. d ed e Un prodotto non conforme alle condizioni di cui all’articolo 18 può essere designato nelle indicazioni complementari dell’elenco degli ingredienti come prodotto biolo- gico ad eccezione del riferimento secondo la lettera c del presente capoverso sol- tanto alle condizioni seguenti: d. gli ingredienti di origine agricola che non provengono dalla produzione biologica sono stati ammessi dal Dipartimento secondo l’articolo 18 capo- verso 3 o autorizzati temporaneamente dall’Ufficio giusta l’articolo 18 ca- poverso 4; e. le esigenze fissate nell’articolo 18 capoverso 1 lettere c-h e capoverso 2 sono adempiute.
II La presente modifica entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2001.
10 gennaio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 910.18
2000-2568 325