AS 2001 83
Ordinanza concernente il servizio civile prestato nell'ambito di programmi prioritari e per eliminare situazioni d'emergenza
Ordinanza concernente l’impiego delle persone soggette al servizio civile in programmi prioritari e in attività in caso di situazioni d’emergenza (Ordinanza sui programmi prioritari del servizio civile)
del 27 novembre 2000
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 e 79 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 1995 1 sul servizio civile (LSC); visto l’articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 2 sulla procedura amministrativa (PA), ordina:
Sezione 1: Disposizioni comuni
Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza disciplina l’impiego delle persone soggette al servizio civile: a. negli ambiti d’attività previsti nell’articolo 4 LSC che l’organo d’esecuzione della Confederazione per il servizio civile (organo d’esecuzione) designa come particolarmente meritevoli d’essere sostenuti (programmi prioritari, art. 34 dell’ordinanza dell’11 settembre 1996 3 sul servizio civile, OSCi); b. nelle attività miranti a fare fronte a una situazione d’emergenza, se un Can- tone ne ha fatto domanda all’organo d’esecuzione (impieghi straordinari di servizio civile, art. 14 LSC).
Art. 2 Convocazione e trasferimento (art. 21 cpv. 2, 22 cpv. 2 e 23 LSC) 1 L’organo d’esecuzione può convocare le persone soggette al servizio civile per gli impieghi di cui all’articolo 1, indipendentemente dal risultato della loro ricerca di 2 Appena la decisione d’ammissione al servizio civile è passata in giudicato, può convocare per impieghi una persona soggetta al servizio civile. 3 Prima dell’inizio del periodo d’impiego, può revocare le convocazioni stabilite per altri impieghi nel servizio civile; può anche interrompere prima del termine un im-
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piego in corso e convocare a uno degli impieghi di cui all’articolo 1 la persona inte- ressata, pronunciando una decisione di trasferimento. 4 Nei casi urgenti, esso, per quanto possibile, tratta le decisioni di trasferimento pri- ma delle convocazioni.
Art. 3 Effetto sospensivo del ricorso (art. 55 cpv. 2 PA)
Se l’urgenza dell’impiego lo esige, l’organo d’esecuzione può decidere che il ricorso contro le convocazioni e contro le decisioni di trasferimento di cui all’articolo 2 non avrà effetto sospensivo.
Art. 4 Lavori d’ufficio (art. 5 LSC)
La disposizione relativa all’esclusione dei lavori d’ufficio (art. 4 cpv. 2 OSCi5) non è applicabile.
Art. 5 Organo d’esecuzione come istituto d’impiego (art. 44 - 51 LSC) 1 L’organo d’esecuzione stesso può esercitare i diritti e gli obblighi di un istituto d’impiego. 2 Esso assume i costi che ne risultano (art. 29 LSC) e definisce con i beneficiari l’estensione della loro partecipazione ai costi dell’impiego. 3 Esso può delegare a terzi che sostiene nell’ambito della presente ordinanza il di- ritto di dare istruzioni.
Art. 6 Diritto di dare istruzioni in caso di impieghi di gruppo (art. 27 cpv. 5 e 49 LSC)
Nel caso di impieghi di gruppo, l’istituto d’impiego può delegare il diritto di dare istruzioni a persone qualificate, soggette al servizio civile.
Sezione 2: Programmi prioritari
Art. 7 Termini relativi alle decisioni di trasferimento (art. 22 cpv. 2 e 23 LSC) 1 L’organo d’esecuzione notifica la decisione di trasferimento alla persona soggetta al servizio civile al più tardi 14 giorni prima dell’inizio dell’impiego nell’ambito di un programma prioritario.
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2 Esso non può convocare la persona soggetta al servizio civile a una data anteriore a quella decisa inizialmente. Fanno eccezione a detta regola gli impieghi nell’aiuto in caso di catastrofe. 3 Se il periodo d’impiego nell’ambito di un programma prioritario dura più a lungo del periodo d’impiego fissato inizialmente, il termine di convocazione di tre mesi si applica alla proroga.
Art. 8 Durata minima, numero e successione degli impieghi (art. 20 cpv. 2 LSC)
L’organo d’esecuzione può autorizzare: a. un primo periodo d’impiego di una durata inferiore a 120 giorni; il periodo d’impiego seguente deve tuttavia durare almeno 120 giorni; b. periodi d’impiego di una durata inferiore a 30 giorni, se le particolarità del- l’impiego lo giustificano o se l’impiego di un gran numero di persone sog- gette al servizio civile è necessario a breve termine; la durata minima di un siffatto periodo d’impiego è di cinque giorni; c. il compimento del servizio civile in un solo periodo d’impiego, se gli effetti e l’utilità prefissati non possono essere ottenuti in altro modo; d. l’inizio di un periodo d’impiego in un programma prioritario immediata- mente dopo un altro periodo d’impiego, se un gran numero di persone sog- gette al servizio civile deve essere convocato per l’adempimento dei compiti assegnati.
Art. 9 Differimento del servizio ordinato d’ufficio (art. 24 LSC)
L’organo d’esecuzione può ordinare d’ufficio un differimento del servizio (art. 46 cpv. 1 OSCi6), se è previsto che la persona soggetta al servizio civile sia impiegata in un programma prioritario nel corso dei due anni civili che seguono.
Sezione 3: Servizio civile straordinario
Art. 10 Collaborazione con gli stati maggiori di condotta e gli organi specializzati (art. 14 cpv. 1 LSC)
L’organo d’esecuzione ordina gli impieghi nel servizio civile straordinario d’intesa con gli stati maggiori di condotta e i competenti organi specializzati della Confede- razione e dei Cantoni richiedenti.
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Art. 11 Convocazioni (art. 14 cpv. 1 e 20 LSC) 1 L’organo d’esecuzione convoca in primo luogo le persone soggette al servizio ci- vile che non hanno ancora interamente compiuto il servizio civile ordinario. 2 Può derogare alle disposizioni concernenti la durata minima dei periodi d’impiego (art. 35 cpv. 1-4 OSCi7), il numero di periodi d’impiego da compiere (art. 36 cpv. 1 OSCi) e l’intervallo tra due periodi d’impiego (art. 37 cpv. 1 OSCi).
Art. 12 Termini (art. 14 cpv. 2 lett. b LSC)
1 I periodi d’impiego devono essere delimitati nel tempo.
2 Per i periodi d’impiego che non superano i 30 giorni, la convocazione o la decisio- ne di trasferimento dev’essere notificata alla persona soggetta al servizio civile al più tardi cinque giorni prima dell’inizio del periodo d’impiego. 3 Per i periodi d’impiego la cui durata supera 30 giorni, il termine di convocazione o di comunicazione della decisione di trasferimento è di 30 giorni. 4 Le convocazioni e le decisioni di trasferimento comunicate per telefono, per fax o per posta elettronica devono immediatamente essere confermate per lettera dall’or- gano d’esecuzione.
Art. 13 Dispensa e congedo (art. 14 cpv. 2 LSC)
L’ordinanza del 18 ottobre 19958 concernente la dispensa e il congedo dal servizio d’appoggio e dal servizio civile (ODCA) si applica per analogia, fatte salve le dispo- sizioni seguenti: a. l’organo d’esecuzione assume i compiti che l’ODCA attribuisce agli organi militari; b. gli avvisi destinati agli organi militari in virtù dell’ODCA sono indirizzati all’organo d’esecuzione; c. gli articoli 6 e 15 ODCA non sono applicabili; d. i congedi individuali sono retti dall’OSCi 9.
Art. 14 Fine dell’impiego (art. 14 cpv. 1 LSC)
1 L’organo d’esecuzione interrompe l’impiego appena la situazione d’emergenza è
sufficientemente sotto controllo per permetterlo. 2 Le persone soggette al servizio civile che sono state trasferite per un servizio civile straordinario ritornano nel loro istituto d’impiego iniziale appena questo servizio è
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terminato, a condizione che la durata dell’impiego previsto secondo la convocazione iniziale non sia ancora trascorsa.
Art. 15 Riconoscimento di istituti d’impiego (art. 14 cpv. 2 lett. c LSC) 1 Se il periodo d’impiego non dura più di 30 giorni e non si svolge presso un istituto riconosciuto, l’organo d’esecuzione esercita i diritti e gli obblighi di un istituto d’impiego. 2 Se il periodo d’impiego supera la durata precitata, l’organo d’esecuzione mette in atto la procedura di riconoscimento entro 30 giorni senza la partecipazione della Commissione di riconoscimento. Informa ulteriormente la Commissione sul ricono- scimento.
Art. 16 Assunzione dei costi da parte dell’organo d’esecuzione (art. 14 cpv. 2 lett. d LSC)
Nel limite dei crediti autorizzati, l’organo d’esecuzione può eccezionalmente assu- mere interamente o parzialmente i costi di impieghi a favore degli istituti d’impiego che non sono in grado di finanziare le prestazioni di cui all’articolo 29 della LSC (art. 47 LSC).
Art. 17 Tributi dell’istituto d’impiego (art. 14 cpv. 2 lett. d LSC)
L’organo d’esecuzione non riscuote presso l’istituto d’impiego alcun tributo secon- do l’articolo 46 LSC.
Art. 18 Diritto d’impartire istruzioni (art. 14 cpv. 2 lett. e LSC)
L’istituto d’impiego può delegare a terzi qualificati il diritto d’impartire istruzioni (art. 49 LSC).
Art. 19 Responsabilità civile (art. 14 cpv. 4 LSC)
Le disposizioni concernenti la responsabilità civile previste dalla legge del 3 feb- braio 1995 10 sull’esercito e sull’amministrazione militare si applicano per analogia.
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Sezione 4: Entrata in vigore
Art. 20 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.
27 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz