AS 2002 1351
Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OAVS)
Modifica del 18 ottobre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti è modificata come segue:
Art. 6ter lett. a e b Sono eccettuati dal calcolo dei contributi i redditi d’attività lucrativa che pervengo- no a una persona domiciliata nella Svizzera: a. come proprietario o socio di aziende o di stabilimenti con sede in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza so- ciale; b. come organo di una persona giuridica con sede in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale,
Art. 52 cpv. 3 e 4 Abrogati
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.
18 ottobre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 831.101
2000-2213 1351