AS 2002 2047
Ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione
Ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC)
Modifica del 14 giugno 2002
Il Consiglio federale svizzero, ordina:
I L’ordinanza del 14 dicembre 19981 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione è modificata come segue:
Art. 2 Abrogato
Art. 3 Obiettivi strategici
1 Mediante la gestione immobiliare e la logistica, la Confederazione garantisce
un’ottimizzazione a lungo termine del rapporto costi-benefici in questi settori. 2 Nell’ambito della gestione immobiliare, essa persegue i seguenti obiettivi strate- gici: a. concentrazione di unità organizzative dell’Amministrazione federale in ope- re polivalenti di grandezza appropriata di proprietà della Confederazione; b. ideazione e applicazione di norme fondate sullo sviluppo durevole in mate- ria di costruzione, infrastruttura, gestione ed esercizio; c. maggior trasparenza e consapevolezza dei costi.
3 Nell’ambito della logistica, essa persegue i seguenti obiettivi strategici:
a. normalizzazione e gestione di assortimenti; b. concentrazione del volume delle ordinazioni; c. centralizzazione della pubblicazione ufficiale dei dati.
Art. 3a Principi 1 I servizi competenti adempiono i loro compiti secondo i principi dell’opportunità, della redditività e dei bisogni degli utenti, prendendo in considerazione interessi culturali ed ecologici.
2 Essi collaborano fondandosi sul partenariato.
1 RS 172.010.21
2002-1024 2047
Gestione immobiliare e logistica della Confederazione RU 2002
Art. 4 cpv. 1–3
1 La presente ordinanza si applica a:
a. gli immobili civili; b. gli immobili militari; c. gli immobili del settore dei Politecnici federali (settore dei PF). 2 Sono considerati immobili ai sensi della presente ordinanza tutti i fondi, le costru- zioni e le infrastrutture di proprietà o in possesso della Confederazione, segnata- mente in virtù di un contratto di locazione, di affitto o di leasing. 3 Per immobili civili si intendono tutti gli immobili che non servono a scopi militari o all’adempimento dei compiti nel settore dei PF. Fanno parte degli immobili civili anche gli immobili destinati all’adempimento dei compiti dei Tribunali federali, della Confederazione all’estero e delle commissioni extraparlamentari secondo l’articolo 57 capoverso 2 LOGA.
Art. 5 cpv. 1 1 La gestione immobiliare comprende la totalità dei provvedimenti atti a coprire il fabbisogno di spazio dell’Amministrazione federale, nonché a salvaguardare gli interessi della Confederazione come proprietario e possessore di immobili, commit- tente della costruzione, gestore e esercente d’immobili.
Art. 6 cpv. 1, 3 e 4 1 I seguenti organi della costruzione e degli immobili (OCI) sono responsabili della gestione immobiliare: a. l’UFCL per gli immobili civili; b. il Consiglio dei Politecnici federali (Consiglio dei PF) per gli immobili del settore dei PF; il Consiglio dei PF stabilisce dettagliatamente le corrispon- denti responsabilità nel settore dei PF; c. il sottogruppo Pianificazione dello Stato maggiore generale, assieme all’Uf- ficio federale del materiale dell’esercito e delle costruzioni dell’Aggrup- pamento armamento, per gli immobili militari, nonché per gli impianti di condotta del governo; il DDPS determina dettagliatamente mediante istru- zioni le responsabilità degli OCI, nonché delle organizzazioni di utenti.
3 Concerne soltanto il testo tedesco e francese.
4 Abrogato
Art. 7 Compiti 1 Nella loro sfera di competenza, gli OCI sono responsabili della direzione strategi- ca, tattica e operativa della gestione immobiliare.
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2 Nell’ambito della direzione strategica, essi adempiono segnatamente i seguenti
compiti: a. esame dei bisogni: esaminano la legalità, l’opportunità, la redditività e la finanziabilità dei bisogni segnalati; b. pianificazione e gestione degli investimenti: pianificano e gestiscono i cre- diti d’impegno e di pagamento; c. gestione del portafoglio immobiliare: definiscono strategie, concezioni glo- bali, direttive e strumenti di controllo per ottimizzare il rapporto costi- benefici del portafoglio immobiliare della Confederazione; d. trasparenza dei costi: assicurano la trasparenza dei costi rendendo conto dei costi effettivi della Confederazione in qualità di proprietario e possessore d’immobili, come pure quale committente della costruzione, gestore ed eser- cente d’immobili; e. pianificazione pluriennale ed elaborazione degli obiettivi: nel quadro di una pianificazione pluriennale continua, elaborano gli obiettivi strategici e, in sintonia con questi ultimi, definiscono annualmente gli obiettivi operativi. 3 Nell’ambito della direzione tattica dei progetti, essi adempiono segnatamente i seguenti compiti: a. rapporto sullo stato: allestiscono un rapporto sullo stato a scadenze definite contenente i seguenti elementi:
1. confronto tra la situazione attuale e la situazione auspicata;
2. pronostico fino alla conclusione del progetto;
3. valutazione delle cause delle divergenze tra la situazione attuale e la
situazione auspicata, come pure delle opportunità e dei rischi;
4. proposte di provvedimenti di direzione atti a conseguire gli obiettivi;
5. eventuali proposte di modifica del progetto (allontanamento dall’obiet-
tivo/correzione dell’obiettivo); b. controlling dei progetti: impiegano strumenti di controllo atti a condurre i singoli progetti; c. rapporti periodici: mettono a punto, a scadenza trimestrale, un rapporto periodico con commento quale controllo dei crediti di pagamento e dei cre- diti d’impegno; d. indagini (audit): il Dipartimento di cui fa parte l’OCI può predisporre la realizzazione di indagini per tutti i progetti e i processi della gestione immo- biliare.
4 Nell’ambito della direzione operativa, essi adempiono segnatamente i seguenti
compiti: a. messa a disposizione di immobili, disinvestimento e gestione commerciale delle opere e degli immobili: in particolare la gestione degli acquisti, la gestione degli spazi e delle superfici, la contabilità relativa alle opere e agli immobili e la gestione dei contratti;
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b. gestione tecnica delle opere e degli immobili: in particolare la gestione della manutenzione, la gestione tecnica aziendale, la gestione dell’energia e dei provvedimenti di sicurezza; c. gestione dell’infrastruttura delle opere e degli immobili: in particolare l’acquisto, la prestazione, il coordinamento e la sorveglianza di tutti i servizi necessari alla gestione quotidiana dell’opera; d. studi preliminari e progettazione: direzione delle diverse fasi relative agli studi di fattibilità, alle definizioni dei progetti, alle procedure di selezione, ai progetti preliminari, ai progetti di costruzione, alle procedure d’autorizza- zione e ai progetti di pubblicazione; e. bando di concorso e realizzazione: direzione delle diverse fasi relative al bando di concorso, al confronto delle offerte, all’aggiudicazione, ai progetti d’esecuzione, all’esecuzione, alla messa in servizio e alla conclusione dei lavori.
Art. 8 cpv. 1 introduzione e lett. f–j 1 Nel quadro dei crediti d’impegno e di pagamento autorizzati dalle Camere federali, nonché delle indicazioni del dipartimento competente, gli OCI possono sbrigare nella loro sfera di competenze tutti gli affari in modo autonomo. Essi svolgono in particolare le seguenti mansioni: f. definizione vincolante di norme uniformi in materia di costruzione, attribu- zione delle superfici, sistemazione interna, gestione ed esercizio d’immobili; g. utilizzazione economica e razionale dello spazio disponibile; h. attribuzione vincolante di immobili e vani alle organizzazioni di utenti dopo aver consultato i dipartimenti interessati; i. assegnazione di mandati di costruzione, fornitura e prestazioni di servizio; j. mandati affidati a terzi.
Art. 8a Obblighi dell’UFCL Il Palazzo federale e il centro della città di Berna sono riservati all’Assemblea fede- rale, al Consiglio federale e ai servizi ad esso strettamente correlati, come pure alle unità organizzative che assumono compiti internazionali.
Art. 9 cpv. 3 e 4 3 Gli OCI devono tener conto in modo appropriato dei bisogni delle organizzazioni di utenti nell’ambito delle indicazioni strategiche. 4 Le organizzazioni di utenti che utilizzano immobili civili o militari non sono auto- rizzate a mettere a disposizione di terzi locali loro attribuiti dagli OCI.
Art. 10 e 11 Abrogati
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Art. 12 Coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili della Confederazione (COCIC)
1 Fanno parte del Coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili
della Confederazione (COCIC) almeno: a. i tre OCI; b. l’Ufficio federale delle strade; c. l’Ufficio federale dei trasporti. 2 Il COCIC può ammettere altri membri, segnatamente altri uffici federali, nonché rappresentanti di organi della costruzione e degli immobili cantonali e comunali.
3 Costituisce i seguenti organi paritetici del COCIC e ne designa i membri:
a. il coordinamento delle attività direttive; b. i gruppi specializzati; c. all’occorrenza, i gruppi incaricati di svolgere mandati di durata limitata.
4 L’UFCL dirige il COCIC e gestisce la sua segreteria.
Art. 13 Obiettivi, compiti e competenze del COCIC 1 Il COCIC salvaguarda gli interessi dei suoi membri come proprietari e possessori di immobili, nonché come committenti della costruzione, gestori ed esercenti d’im- mobili.
2 Esso persegue in particolare i seguenti obiettivi:
a. collaborazione efficace tra i membri; b. promozione dello scambio di esperienze tra i membri e i rappresentanti di altre istituzioni nel settore della costruzione e degli immobili; c. rappresentanza uniforme dei membri nei confronti di altre istituzioni pubbli- che e del settore della costruzione; d. efficienza nella messa a disposizione di immobili, a livello di costruzione, sistemazione interna, gestione ed esercizio di costruzioni e infrastrutture; e. considerazione di aspetti culturali ed ecologici; f. promozione della capacità innovativa dei membri, in particolare mediante l’organizzazione di corsi di formazione e perfezionamento comuni per il personale.
3 Assume compiti di coordinamento, in particolare nei seguenti settori:
a. acquisti e contratti; b. questioni relative a variazioni di prezzo; c. prestazioni degli organi addetti alla pianificazione; d. ambito normativo; e. costruzioni con protezione contro gli effetti delle armi.
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4 Nell’ambito della gestione di immobili, esso ha facoltà di:
a. emanare raccomandazioni comuni per i suoi membri; b. rappresentare i suoi membri in Svizzera.
Art. 13a Compiti degli organi del COCIC 1 Il coordinamento delle attività direttive ha il compito, in particolare, di determinare le attività prioritarie del COCIC. 2 I gruppi specializzati e i gruppi mandatari del COCIC hanno il compito, in parti- colare, di trattare tutte le questioni nel loro settore di attività, nell’ambito delle com- petenze loro assegnate.
Art. 14 Competenza del DFF Il DFF emana, su proposta del COCIC, istruzioni nell’ambito della gestione immo- biliare per i membri del COCIC che fanno parte dell’Amministrazione federale, come pure per le organizzazioni di utenti.
Art. 16 cpv. 2 2 Al fine di stabilire un ordine di priorità politico-finanziario, devono essere sotto- poste tempestivamente per parere all’Amministrazione federale delle finanze (AFF): a. le pianificazioni con grande impatto finanziario, in particolare la pianifica- zione degli investimenti quadriennale e quella a più lungo termine; b. le concezioni globali; c. le spese di oltre 10 milioni di franchi per progetto.
Art. 17 Abrogato
Art. 18 Destinatari 1 L’UFCL copre in modo centralizzato i bisogni di beni e di prestazioni affini dei seguenti destinatari: a. le unità dell’Amministrazione federale secondo l’allegato OLOGA, senza le unità dotate di personalità giuridica e di contabilità propria; b. i Tribunali federali; c. le commissioni extraparlamentari secondo l’articolo 57 capoverso 2 LOGA. 2 I destinatari sono tenuti a soddisfare il proprio fabbisogno di beni e di prestazioni di cui all’articolo 19 tramite l’UFCL.
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Art. 19 Compiti dell’UFCL
1 L’UFCL pratica una moderna gestione degli acquisti, improntata al principio
dell’economicità. Determina, tenendo conto dei bisogni dei destinatari, le norme relative ai beni da acquistare e gestisce assortimenti. Per quanto attiene alle norme dei supporti informatici, si attiene alle indicazioni dell’organo di normalizzazione compentente. 2 L’UFCL acquista beni e prestazioni nei seguenti settori: mobilio, casalinghi, pub- blicazioni, stampati, articoli d’ufficio e burotica, come pure informatica e mezzi di telecomunicazione. 3 Su domanda di un destinatario del DDPS, l’UFCL può delegare l’acquisto di mate- riale informatico dell’Amministrazione e di mezzi di telecomunicazione destinati al DDPS, purché: a. si tratti di un acquisto per il quale, potenzialmente, non sussiste lo stesso fabbisogno in diverse unità amministrative (acquisto speciale); b. il destinatario disponga della corrispondente competenza per l’acquisto; c. l’organo competente in materia di fissazione di norme federali approvi sif- fatta delega. 4 L’accordo sulla delega secondo il capoverso 3 può essere limitato sia material- mente sia temporalmente. 5 I compiti e gli obblighi per quanto concerne gli acquisti di informatica dell’esercito sono disciplinati in un accordo concluso tra il DFF e il DDPS. 6 L’UFCL pubblica, distribuisce e gestisce pubblicazioni in modo centralizzato. Ne determina la veste tipografica e la tiratura tenendo conto dei principi economici ed ecologici. Assicura la trasparenza dei costi documentando i costi effettivi. 7 L’UFCL:
a. è competente per la pubblicazione di dati della Confederazione (dati degni di protezione, confidenziali e segreti); al fine di garantire una ripresa effica- ce dei dati, gli utenti che sviluppano applicazioni sono tenuti a osservare le istruzioni dell’UFCL in materia di convenzioni relative ai nomi e ai numeri; b. imposta e allestisce documenti speciali su domanda del capo del diparti- mento; c. prepara e personalizza il passaporto svizzero e altri documenti d’identità e di legittimazione della Confederazione; d. assicura gli invii in blocco, i trasporti, come pure il servizio di corriere a Berna.
Art. 20 cpv. 2 frase introduttiva, cpv. 3 e 4 frase introduttiva
2 L’UFCL può sbrigare in modo autonomo tutte le operazioni conformemente agli
articoli 18 e 19: ...
3 Nel quadro di convenzioni, l’UFCL può delegare compiti ai destinatari.
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4 L’UFCL può, in determinati settori, su base contrattuale e a prezzi che coprono i costi, soddisfare i bisogni di beni e di prestazioni dei seguenti servizi, secondo l’articolo 19: ...
Titolo prima dell’art. 21 Capitolo 4: Compiti speciali dell’UFCL
Art. 21 cpv. 1 lett. e, 3 e 4 1 L’UFCL allestisce una perizia su edifici sussidiati o cofinanziati dalla Confedera- zione e calcola le spese delle installazioni che ne fanno parte, segnatamente nei seguenti settori: e. Abrogata 3 Per i progetti concernenti opere d’arte in edifici civili, l’UFCL assume la pianifica- zione, il coordinamento con gli ulteriori progetti di costruzione, la gestione dei crediti necessari, l’organizzazione dei concorsi e dei mandati diretti. Segue la realiz- zazione dei progetti risolvendo questioni di tecnica della costruzione e svolge i compiti amministrativi connessi alla loro realizzazione. Disciplina mediante conven- zioni la sua collaborazione con l’Ufficio federale della cultura e con la Commissione federale delle belle arti.
4 Delega membri negli organi statutari della FIPOI (Fondation des immeubles pour
les organisations internationales) a Ginevra.
Art. 22 rubrica, cpv. 2 primo periodo e 3 Disposizioni d’esecuzione
2 L’UFCL emana istruzioni per il settore della logistica. ...
3 Il COCIC definisce l’organizzazione dettagliata per la propria sfera di competenze.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2002.
14 giugno 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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