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AS 2002 3504

Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia

Convenzione europea del 13 novembre 1987 per la protezione degli animali da compagnia

RS 0.456; RU 1994 919

I Campo di applicazione della convenzione il 25 febbraio 2002, complemento1 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Austria 10 agosto 1999 1° marzo 2000 Repubblica Ceca* 23 settembre 1998 24 marzo 1999 * Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso

II Riserve e dichiarazioni Repubblica Ceca In applicazione delle disposizioni dell’articolo 21 paragrafo 1 della Convenzione, il Governo della Repubblica Ceca formula le riserve seguenti: a. riguardo all’articolo 6, l’età limite applicabile alle persone della Repubblica Ceca cui un animale di compagnia può essere venduto senza il consenso esplicito dei genitori o di altre persone che esercitano l’autorità parentale è di quindici anni; b. riguardo all’articolo 10 paragrafo 1.a, il taglio della coda senza anestesia è autorizzato nella Repubblica Ceca se si tratta di suinetti, agnelli e cuccioli di età inferiore agli otto giorni, fermo restando che l’operazione sia effettuata da una persona competente ed entro il termine prescritto.

1 Completa quello in RU 1994 919.

3504 2002-0375