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AS 2003 3314

Convenzione sulla sicurezza nucleare

Convenzione del 17 giugno 1994 sulla sicurezza nucleare

RS 0.732.020; RU 1997 2380

I Campo di applicazione della convenzione il 27 agosto 2003, complemento1 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Argentina 17 aprile 1997 16 luglio 1997 Armenia 21 settembre 1998 20 dicembre 1998 Australia 24 dicembre 1996 24 marzo 1997 Austria** 26 agosto 1997 24 novembre 1997 Bielorussia 29 ottobre 1998 A 27 gennaio 1999 Belgio 13 gennaio 1997 13 aprile 1997 Brasile 4 marzo 1997 2 giugno 1997 Cile 20 dicembre 1996 20 marzo 1997 Cipro 17 marzo 1999 A 15 giugno 1999 Danimarca* 13 novembre 1998 11 febbraio 1999 EURATOM* 31 gennaio 2000 A 30 aprile 2000 Germania 20 gennaio 1997 20 aprile 1997 Grecia 20 giugno 1997 18 settembre 1997 Indonesia 12 aprile 2002 11 luglio 2002 Italia 15 aprile 1998 14 luglio 1998 Lettonia 25 ottobre 1996 A 23 gennaio 1997 Lussemburgo 7 aprile 1997 6 luglio 1997 Moldova 7 maggio 1998 A 5 agosto 1998 Paesi Bassi* 15 ottobre 1996 13 gennaio 1997 Pakistan 30 settembre 1997 29 dicembre 1997 Perù 1° luglio 1997 29 settembre 1997 Portogallo 20 maggio 1998 18 agosto 1998 Singapore 15 dicembre 1997 A 15 marzo 1998 Slovenia 20 novembre 1996 18 febbraio 1997 Sri Lanka 11 agosto 1999 A 9 novembre 1999 Stati Uniti 11 aprile 1999 10 luglio 1999 Sudafrica 24 dicembre 1996 24 marzo 1997 Ucraina* 8 aprile 1998 7 luglio 1998 * Con le riserve e dichiarazioni qui appresso ** Con le obiezioni qui appresso

1 Completa quello in RU 1997 2392.

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Sicurezza nucleare. Convenzione RU 2003

II Riserve e dichiarazioni Danimarca «Sino a nuovo avviso, la Convenzione non si applica alla Groenlandia né alle Isole Feroe».

EURATOM Dichiarazione della Comunità europea dell’energia atomica conformemente all’articolo 30 paragrafo 4 iii) della presente Convenzione: «attualmente sono mem- bri della Communità europea dell’energia atomica: la Repubblica federale di Ger- mania, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica Ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica di Francia, l’Irlanda, la Republica d’Italia, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica del Portogallo, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord. La Comunità dichiara che gli articoli 15 e 16 paragrafo 2 della Convenzione sono applicabili. Gli articoli 1–5, l’articolo 7 paragrafo 1, l’articolo 14 ii) e gli artico- li 20–35 sono applicabili, ma unicamente per quanto concerne i settori coperti dagli articoli 15 e 16. La Comunità possiede competenze, ripartite tra gli Stati membri menzionati, nei settori coperti dagli articoli 15 e 16 paragrafo 2 della Convenzione come previsto nell’articolo 2 lettera b del Trattato istitutivo della Comunità europea dell’energia atomica e negli articoli pertinenti del titolo II capitolo 3 intitolato ‹La protezione sanitaria›.»

Paesi Bassi La Convenzione si applica unicamente al Regno in Europa.

Ucraina

1. La Verkhovna Rada dell’Ucraina si è assunta la completa responsabilità della

decisione di ratificare la Convenzione sulla sicurezza nucleare, confermando in tal modo il suo attaccamento ai principi basilari della cultura sulla sicurezza nucleare e alla loro attuazione concreta, fermamente convinta che la Comunità mondiale e gli Stati Membri dell’AIEA sono consapevoli del carattere eccezionale della «struttura di protezione» («shelter») in Ucraina a motivo delle conseguenze mondiali della catastrofe di Chernobyl. Non esistono per ora tecnologie tali da trasformare la «struttura di protezione» in un impianto sicuro dal punto di vista ambientale e l’insieme delle misure necessarie per raggiungere un alto livello di sicurezza nucleare, conformemente alle prescrizioni della Convenzione, non è stato ancora definito.

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Sicurezza nucleare. Convenzione RU 2003

In questo contesto l’Ucraina non è in grado di risolvere da sola un così vasto pro- blema entro termini brevi, pertanto fa affidamento sull’assistenza dell’AIEA, sulle organizzazioni internazionali e sui diversi Stati per risolvere le questioni tecnico- scientifiche atte a garantire la sicurezza della «struttura di protezione» che le con- sentirà di raggiungere gli obiettivi fissati dalla Convenzione sulla sicurezza nucleare. 2. Le disposizioni dell’articolo 3 della Convenzione sulla sicurezza nucleare non si applicano alla «struttura di protezione».

III Obiezione Austria «L’Austria ha esaminato la riserva formulata dall’Ucraina al momento della ratifica della Convenzione sulla sicurezza nucleare. Secondo l’Austria tale riserva compro- mette l’oggetto e lo scopo della Convenzione. Nondimeno l’Austria ritiene che l’applicabilità della Convenzione tra l’Austria e l’Ucraina rimane immutata».

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