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AS 2004 2615

Ordinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati

Ordinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati (Ordinanza sui mutui ipotecari DFF)

Modifica del 19 maggio 2004

Il Dipartimento federale delle finanze ordina:

I L’ordinanza del DFF del 10 dicembre 2001 concernente i mutui ipotecari agevolati1 è modificata come segue:

Sostituzione di un termine 1 Negli articoli 4, 6 capoversi 2 e 3, 19, 21 capoverso 1 lettera b numero 1 l’espres- sione «della CFA» è sostituita con l’espressione «di PUBLICA». 2 Nell’articolo 20 capoversi 1 e 2 l’espressione «la CFA» è sostituita con il termine «PUBLICA».

3 Negli articoli 20 capoverso 1, 21 capoverso 1 lettera a numero 1 l’espressione

«dalla CFA» è sostituita con l’espressione «da PUBLICA».

Art. 1 Campo di applicazione La presente ordinanza disciplina la concessione e l’amministrazione di mutui ipote- cari agevolati tramite il patrimonio della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (PUBLICA).

Art. 12 cpv. 2 e 4 2 Il tasso d’interesse di riferimento è costituito dal limite inferiore della fascia dei tassi d’interesse della Banca cantonale bernese per le ipoteche variabili di primo grado, aumentato di 0,25 punti percentuali. 4 Le modificazioni dei tassi d’interesse avvengono per l’inizio del mese e vengono notificate per scritto dall’AFF con due mesi d’anticipo.

Art. 17 cpv. 2 primo periodo 2 Qualora il mutuo non venga rimborsato entro la sua esigibilità, a partire da tale momento ai mutui di primo grado è applicabile il limite inferiore della fascia dei tassi d’interesse della Banca cantonale bernese per le ipoteche variabili di primo grado, aumentato di 0,25 punti percentuali. ...

1 RS 172.220.111.310.3

2004-0660 2615

Ordinanza sui mutui ipotecari DFF RU 2004

Art. 18 cpv. 3 secondo periodo 3 ... Qualora il mutuo non venga rimborsato entro la sua esigibilità, a partire da tale momento ai mutui di primo grado è applicabile il limite inferiore della fascia dei tassi d’interesse della Banca cantonale bernese per le ipoteche variabili di primo grado, aumentato di 0,25 punti percentuali. ...

Art. 21 cpv. 2 Abrogato

Art. 22 Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2004.

19 maggio 2004 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz