AS 2004 297
Legge federale sulla rimunerazione e su altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione
Legge federale sulla rimunerazione e su altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione
del 20 giugno 2003
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 25 aprile 20021; visto il parere del Consiglio federale del 29 maggio 20022, decreta:
I Le seguenti leggi sono modificate come segue:
1. Legge federale del 24 marzo 19953 sullo statuto e sui compiti
dell’Istituto federale della proprietà intellettuale
Art. 4 cpv. 5 5 L’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 20004 sul personale federale si applica per analogia all’onorario dei membri del consiglio d’istituto e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.
Art. 8 cpv. 3, secondo periodo 3 … L’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 20005 sul personale fede- rale si applica per analogia.
2002-1083 297
Rimunerazione e altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado RU 2004 più elevato e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione. LF
2. Legge del 24 marzo 20006 sul personale federale
Art. 6a Rimunerazione e altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e con i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione
1 Il Consiglio federale emana principi relativi:
a. allo stipendio (prestazioni accessorie comprese) dei quadri di grado più ele- vato e del personale retribuito con importi analoghi:
1. della Posta svizzera e delle Ferrovie federali svizzere,
2. di altre aziende e di altri stabilimenti della Confederazione soggetti alla
presente legge in qualità di unità amministrative decentralizzate; b. all’onorario (prestazioni accessorie comprese) dei membri del consiglio d’amministrazione o di un analogo organo di direzione superiore delle a- ziende e degli stabilimenti di cui alla lettera a. 2 Il Consiglio federale emana principi relativi ad altre condizioni contrattuali conve- nute con le persone di cui al capoverso 1, in particolare per quanto concerne la previdenza professionale e le indennità di partenza. 3 Il Consiglio federale emana altresì principi relativi alle occupazioni accessorie esercitate dalle persone di cui al capoverso 1 lettera a. Le occupazioni accessorie retribuite che compromettono le prestazioni nell’ambito del rapporto di lavoro con l’azienda o lo stabilimento oppure che rischiano di generare un conflitto con gli interessi dell’azienda o dello stabilimento richiedono il consenso del Consiglio federale. Esso disciplina l’obbligo di versare gli introiti provenienti da queste atti- vità. 4 La somma globale degli stipendi e degli onorari (prestazioni accessorie comprese) delle persone di cui al capoverso 1 e le altre condizioni contrattuali convenute con queste persone sono accessibili al pubblico. Lo stipendio o l’onorario (prestazioni accessorie comprese) del presidente della direzione e del consiglio d’amministra- zione o di un analogo organo di direzione superiore è reso noto singolarmente. 5 I principi di cui ai capoversi 1–4 si applicano anche alle aziende con sede in Sviz- zera e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta da un’azienda o da uno stabilimento soggetto alla presente legge. 6 Il Consiglio federale provvede affinché i principi di cui ai capoversi 1–5 siano applicati per analogia alle aziende con sede in Svizzera disciplinate dal diritto priva- to e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta dalla Confederazione. Alle aziende quotate in borsa si applica unicamente il principio di cui al capoverso 4.
6 RS 172.220.1
Rimunerazione e altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado RU 2004 più elevato e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione. LF
Art. 15 cpv. 6 6 Gli importi degli stipendi massimi (prestazioni accessorie comprese) delle funzioni quadro superiori dell’amministrazione federale e le altre condizioni contrattuali con- venute con i loro titolari sono accessibili al pubblico.
3. Legge federale del 21 giugno 19917 sulla radiotelevisione
Art. 29 cpv. 4 4 Provvede affinché l’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 20008 sul personale federale sia applicato per analogia ai membri degli organi direttivi della SSR, ai quadri dirigenti e al personale retribuito in modo analogo.
4. Legge del 15 dicembre 20009 sugli agenti terapeutici
Art. 71 cpv. 2, terzo periodo
2 … L’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 200010 sul personale
federale si applica per analogia all’onorario dei membri del Consiglio d’Istituto e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.
Art. 75 cpv. 2, terzo periodo
2 … L’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 200011 sul personale
federale si applica per analogia allo stipendio dei quadri dirigenti dell’Istituto e del personale retribuito in modo analogo e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.
5. Legge federale del 20 marzo 198112 sull’assicurazione contro gli
infortuni
Art. 63 cpv. 2, terzo periodo
2 … L’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 200013 sul personale
federale si applica per analogia all’onorario dei membri del consiglio d’ammi- nistrazione e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.
7 RS 784.40 8 RS 172.220.1 9 RS 812.21 10 RS 172.220.1 11 RS 172.220.1 12 RS 832.20 13 RS 172.220.1
Rimunerazione e altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado RU 2004 più elevato e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione. LF
Art. 64 cpv. 3 3 L’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 200014 sul personale federale si applica per analogia allo stipendio e alle altre condizioni contrattuali.
6. Legge del 23 dicembre 195315 sulla Banca nazionale
L’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 200016 sul personale federale si applica per analogia all’onorario dei membri del consiglio della banca e allo stipen- dio dei membri della direzione generale e del personale retribuito in modo analogo, come pure alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 20 giugno 2003 Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003 Il presidente: Yves Christen Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 9 ottobre 2003.17
2 La presente legge entra in vigore il 1° febbraio 2004.
19 dicembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
14 RS 172.220.1 15 RS 951.11 16 RS 172.220.1 17 FF 2003 3961