AS 2004 3437
Ordinanza sull'assicurazione malattie
Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) (Partecipazione ai costi)
Modifica del 26 maggio 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 93 cpv. 1 1 Oltre all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori posso- no esercitare un’assicurazione per la quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie opzionali ammontano a 500, 1000, 1500, 2000 e 2500 franchi per gli adulti e i giovani adulti, a 100, 200, 300, 400, 500 e 600 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni. Un assicuratore può offrire franchigie diverse per gli adulti e i giovani adulti. Le offerte dell’assicuratore devono essere valide in tutto il Cantone.
1bis Gli assicuratori stabiliscono l’ammontare della riduzione del premio in base alle esigenze attuariali. Si attengono alle riduzioni massime dei premi stabilite nei capo- versi 2 e 2bis.
2 Il premio dell’assicurazione con franchigie opzionali ammonta almeno al 50 per
cento del premio dell’assicurazione ordinaria con copertura degli infortuni per il gruppo di età e la regione di premio dell’assicurato.
II
Disposizioni transitorie della modifica del 26 maggio 2004 1 Gli assicuratori devono informare per scritto ogni assicurato entro il 31 ottobre 2004 al più tardi sulle nuove franchigie opzionali e sulle riduzioni dei premi accor- date in relazione ad esse.
1 RS 832.102
2004-1056 3437
Ordinanza sull’assicurazione malattie. (Partecipazione ai costi) RU 2004
2 Per gli assicurati che hanno scelto una franchigia opzionale, a partire dal 1° gen- naio 2005 si applica la franchigia opzionale offerta dal loro assicuratore che corri- sponde alla loro franchigia attuale o che vi si avvicina maggiormente. Se la franchi- gia appena superiore o appena inferiore differiscono dello stesso ammontare dalla loro franchigia attuale, si applica la franchigia superiore. Gli assicurati con franchi- gia opzionale possono tuttavia scegliere un’altra franchigia o passare all’assicura- zione ordinaria se lo comunicano per scritto all’assicuratore al più tardi entro il 30 novembre 2004.
III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
2 Le disposizioni transitorie entrano in vigore il 1° ottobre 2004.
26 maggio 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz