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AS 2004 3437

Ordinanza sull'assicurazione malattie

Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) (Partecipazione ai costi)

Modifica del 26 maggio 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 93 cpv. 1 1 Oltre all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori posso- no esercitare un’assicurazione per la quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie opzionali ammontano a 500, 1000, 1500, 2000 e 2500 franchi per gli adulti e i giovani adulti, a 100, 200, 300, 400, 500 e 600 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni. Un assicuratore può offrire franchigie diverse per gli adulti e i giovani adulti. Le offerte dell’assicuratore devono essere valide in tutto il Cantone.

Art. 95 cpv. 1bis e 2 1bis Gli assicuratori stabiliscono l’ammontare della riduzione del premio in base alle esigenze attuariali. Si attengono alle riduzioni massime dei premi stabilite nei capo- versi 2 e 2bis.

2 Il premio dell’assicurazione con franchigie opzionali ammonta almeno al 50 per

cento del premio dell’assicurazione ordinaria con copertura degli infortuni per il gruppo di età e la regione di premio dell’assicurato.

II

Disposizioni transitorie della modifica del 26 maggio 2004 1 Gli assicuratori devono informare per scritto ogni assicurato entro il 31 ottobre 2004 al più tardi sulle nuove franchigie opzionali e sulle riduzioni dei premi accor- date in relazione ad esse.

1 RS 832.102

2004-1056 3437

Ordinanza sull’assicurazione malattie. (Partecipazione ai costi) RU 2004

2 Per gli assicurati che hanno scelto una franchigia opzionale, a partire dal 1° gen- naio 2005 si applica la franchigia opzionale offerta dal loro assicuratore che corri- sponde alla loro franchigia attuale o che vi si avvicina maggiormente. Se la franchi- gia appena superiore o appena inferiore differiscono dello stesso ammontare dalla loro franchigia attuale, si applica la franchigia superiore. Gli assicurati con franchi- gia opzionale possono tuttavia scegliere un’altra franchigia o passare all’assicura- zione ordinaria se lo comunicano per scritto all’assicuratore al più tardi entro il 30 novembre 2004.

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

2 Le disposizioni transitorie entrano in vigore il 1° ottobre 2004.

26 maggio 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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