AS 2004 5205
Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (con all.)
Traduzione1
Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite
Concluso a Kyoto l’11 dicembre 1997 Approvato dall’Assemblea federale il 2 giugno 20032 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 9 luglio 2003 Entrato in vigore per la Svizzera il 16 febbraio 2005
Le Parti del presente Protocollo, in qualità di Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (di seguito denominata «Convenzione»), perseguendo l’obiettivo finale della Convenzione enunciato all’articolo 2, ricordando le disposizioni della Convenzione, ispirate dall’articolo 3 della Convenzione, nel rispetto del Mandato di Berlino, adottato con decisione 1/CP.1 dalla Conferenza delle Parti della Convenzione nella sua prima sessione, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Ai fini del presente Protocollo, si applicano le definizioni contenute all’articolo 1 della Convenzione. Inoltre: 1. per «Conferenza delle Parti» si intende la Conferenza delle Parti della Conven- zione;
2. per «Convenzione» si intende la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 19923;
3. per «Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici» si intende il gruppo
scientifico intergovernativo per i cambiamenti climatici (Intergovernmental Panel on Climate Change) istituito dall’Organizzazione meteorologica mondiale e dal Pro- gramma delle Nazioni Unite per l’ambiente nel 1988; 4. per «Protocollo di Montreal» si intende il Protocollo di Montreal del 1987 sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, adottato a Montreal il 16 settembre 19874, nelle sue forme successivamente modificate ed emendate;
RS 0.814.011
1 Traduzione dal testo originale francese (RO 2004 5205).
2 RU 2004 5203 3 RS 0.814.01 4 RS 0.814.021
2002-1138 5205
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5. per «Parti presenti e votanti» si intendono le Parti presenti che esprimono un voto favorevole o contrario; 6. per «Parte» si intende, a meno che non sia diversamente previsto, una Parte del presente Protocollo; 7. per «Parte inclusa nell’Allegato I» si intende una Parte che figura nell’Allegato I della Convenzione, tenuto conto degli eventuali emendamenti, o la Parte che ha presentato una notifica ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 2 lettera g della Convenzio- ne.
Art. 2 1. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I, nell’adempiere agli impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni previsti all’articolo 3, al fine di promuove- re lo sviluppo sostenibile: a) attua e/o elabora politiche e misure, conformemente alle proprie circostanze nazionali, come: i) miglioramento dell’efficienza energetica nei rilevanti settori dell’eco- nomia nazionale; ii) protezione ed estensione dei pozzi di assorbimento (sink) dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal, tenendo conto degli impegni assunti con gli accordi internazionali ambientali; promozione di metodi di gestione forestale sostenibili, di forestazione e di riforesta- zione; iii) promozione di forme sostenibili di agricoltura che tengano conto delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici; iv) ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di fonti di ener- gia rinnovabili, di tecnologie per la cattura e l’isolamento del biossido di carbonio e di tecnologie avanzate ed innovative compatibili con l’ambiente; v) progressiva riduzione o eliminazione delle imperfezioni di mercato, degli incentivi fiscali, delle esenzioni tributarie e dei sussidi che siano contrari all’obiettivo della Convenzione, in tutti i settori responsabili di emissioni di gas ad effetto serra, ed applicazione degli strumenti di mercato; vi) riforme appropriate nei settori pertinenti, al fine di promuovere politi- che e misure che limitino o riducano le emissioni dei gas ad effetto ser- ra non inclusi nel Protocollo di Montreal; vii) misure volte a limitare e/o ridurre le emissioni di gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal nel settore dei trasporti; viii) limitazione e/o riduzione delle emissioni di metano attraverso il recupe- ro e l’uso nella gestione dei rifiuti, come pure nella produzione, nel tra- sporto e nella distribuzione di energia;
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b) coopera con le altre Parti incluse nell’Allegato I per rafforzare l’efficacia in- dividuale e combinata delle politiche e misure adottate a titolo del presente articolo, conformemente all’articolo 4 paragrafo 2 lettera e comma i della Convenzione. A tal fine, dette Parti danno vita ad iniziative per condividere esperienze e scambiare informazioni su politiche e misure, in particolar modo sviluppando sistemi per migliorare la loro compatibilità, trasparenza ed efficacia. La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del Protocollo, esamina, nella sua prima sessione o quanto prima possi- bile, i mezzi per facilitare tale cooperazione, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti. 2. Le Parti incluse nell’Allegato I cercano di limitare o ridurre le emissioni di gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal generati da combustibili utilizzati nel trasporto aereo e marittimo, di concerto con l’Organizzazione internazionale del- l’aviazione civile e l’Organizzazione internazionale marittima. 3. Le Parti incluse nell’Allegato I si impegnano ad attuare le politiche e le misure previste nel presente articolo al fine di minimizzare gli effetti negativi, inclusi gli effetti avversi dei cambiamenti climatici, gli effetti sul commercio internazionale e gli impatti sociali, ambientali ed economici sulle altre Parti, in special modo le Parti Paesi in via di sviluppo, in particolare quelle menzionate nell’articolo 4 paragrafi 8 e 9 della Convenzione, in considerazione dell’articolo 3 della Convenzione. La Confe- renza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, può adottare, se opportuno, ulteriori misure per promuovere l’applicazione delle disposizioni del presente paragrafo. 4. Nel caso in cui ritenga utile coordinare alcune politiche e misure previste nel paragrafo 1 lettera a del presente articolo, tenendo conto delle diverse situazioni nazionali e degli effetti potenziali, la Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, valuta le forme ed i mezzi appropriati per organizzare il coordinamento di tali politiche e misure.
Art. 3 1. Le Parti incluse nell’Allegato I assicurano, individualmente o congiuntamente, che le loro emissioni antropiche aggregate di gas ad effetto serra indicati nell’Allegato A, espresse in biossido di carbonio-equivalente, non superino le quan- tità loro assegnate, calcolate in funzione degli impegni quantificati di riduzione e limitazione indicati nell’Allegato B e in conformità alle disposizioni del presente articolo, al fine di ridurre il totale delle emissioni di tali gas di almeno il 5 per cento rispetto ai livelli del 1990, nel periodo di adempimento 2008–2012.
2. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I, nell’adempimento degli impegni assunti a
titolo del presente Protocollo, deve aver ottenuto, entro il 2005, progressi dimostra- bili. 3. Le variazioni nette di gas ad effetto serra, relative alle emissioni dalle fonti e all’assorbimento dei pozzi risultanti da attività umane direttamente legate alla varia- zione nella destinazione d’uso dei terreni e delle foreste, limitatamente alla foresta- zione, riforestazione e alla deforestazione dopo il 1990, calcolate come variazioni
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verificabili delle quantità di carbonio nel corso di ogni periodo di adempimento, sono utilizzate dalle Parti incluse nell’Allegato I per adempiere agli impegni assunti ai sensi del presente articolo. Sia le emissioni di gas ad effetto serra dalle fonti che gli assorbimenti dei pozzi associati a dette attività, sono comunicati in modo traspa- rente e verificabile ed esaminati a norma degli articoli 7 e 8.
4. Precedentemente alla prima sessione della Conferenza delle Parti, nella sua
funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, ogni Parte inclusa nell’Alle- gato I fornisce all’Organo sussidiario per l’assistenza scientifica e tecnologica, per esame, i dati per determinare il livello di quantità di carbonio nel 1990 e permettere una stima delle variazioni di dette quantità di carbonio nel corso degli anni successi- vi. Nella sua prima sessione, o quanto prima possibile, la Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, determina le modalità, le norme e le linee guida da seguire per stabilire quali attività antropiche supplementari, legate alle variazioni delle emissioni dalle fonti e dell’assorbimento dei pozzi di gas ad effetto serra nelle categorie dei terreni agricoli e della variazione della destinazione d’uso dei terreni e delle foreste, devono essere aggiunte o sottratte alle quantità assegnate alle Parti incluse nell’Allegato I, tenendo conto delle incer- tezze, della necessità di comunicare risultati trasparenti e verificabili, del lavoro metodologico del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, della consu- lenza dell’Organo sussidiario per l’assistenza scientifica e tecnologica, conforme- mente all’articolo 5, e delle decisioni della Conferenza delle Parti. Tale decisione si applica nel secondo e nei successivi periodi di adempimento. Una Parte può sceglie- re di applicare tale decisione alle attività antropiche supplementari nel primo periodo di adempimento a condizione che dette attività abbiano avuto luogo dopo il 1990. 5. Le Parti in transizione verso una economia di mercato incluse nell’Allegato I il cui anno o periodo di riferimento è stato stabilito in conformità alla decisio- ne 9/CP.2, adottata dalla Conferenza delle Parti nella sua seconda sessione, utilizza- no tale anno o periodo di riferimento per l’attuazione degli impegni assunti a norma del presente articolo. Ogni altra Parte in transizione verso una economia di mercato inclusa nell’Allegato I che non abbia ancora presentato la sua prima comunicazione nazionale, in conformità dell’articolo 12 della Convenzione, può notificare alla Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Proto- collo, la sua intenzione di considerare un anno o un periodo storico di riferimento diverso dal 1990 per adempiere agli impegni assunti a norma del presente articolo.
La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, decide sull’accettazione di tale notifica. 6. Tenendo conto dell’articolo 4 paragrafo 6 della Convenzione, la Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, concede alle Parti in transizione verso una economia di mercato incluse nell’Allegato I un certo grado di flessibilità nell’adempimento degli impegni assunti diversi da quelli previsti nel presente articolo.
7. Nel primo periodo di adempimento degli impegni quantificati di riduzione e
limitazione delle emissioni, dal 2008 al 2012, la quantità assegnata a ciascuna Parte inclusa nell’Allegato I è uguale alla percentuale ad essa assegnata, indicata nell’Allegato B, di emissioni antropiche aggregate dei gas ad effetto serra di cui
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all’Allegato A, espresse in biossido di carbonio-equivalente e relative al 1990 o all’anno o al periodo di riferimento ai sensi del paragrafo 5, moltiplicata per cinque. Per il calcolo della quantità assegnata, le Parti incluse nell’Allegato I per le quali la variazione nella destinazione d’uso dei terreni e delle foreste costituiva nel 1990 una fonte netta di emissione di gas ad effetto serra includono nelle emissioni relative al 1990 o ad altro periodo di riferimento le emissioni antropiche aggregate, espresse in biossido di carbonio-equivalente, meno le quantità assorbite dai pozzi nel 1990, derivanti dalla variazione nella destinazione d’uso dei terreni. 8. Tutte le Parti incluse nell’Allegato I possono utilizzare il 1995 come anno di riferimento per gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi e l’esafluoro di zolfo, ai fini del calcolo di cui al paragrafo 7. 9. Per le Parti incluse nell’Allegato I, gli impegni assunti per i successivi periodi di adempimento sono determinati come emendamenti all’Allegato B del presente Protocollo e sono adottati conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 21 paragrafo 7. La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, inizia la valutazione di tali impegni almeno sette anni prima della fine del primo periodo di adempimento previsto dal paragrafo 1. 10. Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte le parti di una quantità asse- gnata, che una Parte acquista da un’altra Parte conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 6 o 17, sono sommate alla quantità assegnata alla Parte acquirente. 11. Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte le parti di una quantità asse- gnata, che una Parte trasferisce ad un’altra Parte conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 6 o 17, sono sottratte alla quantità assegnata alla Parte che le trasfe- risce. 12. Tutte le riduzioni di emissioni certificate che una Parte acquista da un’altra Parte conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 12, sono sommate alla quantità assegnata alla Parte acquirente. 13. Se le emissioni di una Parte inclusa nell’Allegato I, nel corso di un periodo di adempimento, sono inferiori alla quantità che le è stata assegnata in virtù del presen- te articolo, tale differenza sarà sommata, su richiesta di detta Parte, alla quantità che
le è stata assegnata per i successivi periodi di adempimento. 14. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I si impegna ad adempiere agli impegni indicati nel paragrafo 1, al fine di ridurre al minimo gli effetti sociali, ambientali ed econo- mici contrari sulle Parti Paesi in via di sviluppo, in particolare quelle menzionate nell’articolo 4 paragrafi 8 e 9 della Convenzione. In linea con le decisioni della Conferenza delle Parti, per l’attuazione di tali paragrafi, la Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, esamina, nella sua prima sessione, le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti negativi dei cambiamenti climatici e/o l’impatto delle misure di risposta delle Parti menzionate in detti paragrafi. Tra le questioni da prendere in considerazione vi sono il finanzia- mento, l’assicurazione ed il trasferimento di tecnologie.
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Art. 4 1. Tutte le Parti incluse nell’Allegato I che abbiano concordato di adempiere con- giuntamente agli impegni assunti a norma dell’articolo 3 sono considerate adem- pienti se il totale delle loro emissioni antropiche aggregate, espresse in biossido di carbonio-equivalente, di gas ad effetto serra indicati nell’Allegato A non supera la quantità loro assegnata, calcolata in funzione degli impegni quantificati di limitazio- ne e di riduzione delle emissioni elencate nell’Allegato B e conformemente alle disposizioni dell’articolo 3. Il rispettivo livello di emissione assegnato a ciascuna delle Parti dell’accordo è stabilito nell’accordo. 2. Le Parti di tale accordo notificano al Segretariato il contenuto dell’accordo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione del presente Protocollo. Il Segretariato informa, a sua volta, tutte le Parti ed i firmatari della Convenzione dei termini dell’accordo. 3. Tutti gli accordi di questo tipo rimangono in vigore per la durata del periodo di adempimento specificata all’articolo 3 paragrafo 7.
4. Se le Parti, agendo congiuntamente, operano nel quadro di una organizzazione
regionale di integrazione economica, e di concerto con essa, ogni modifica nella composizione dell’organizzazione, successiva all’adozione del presente Protocollo, non incide sugli impegni assunti in virtù del presente Protocollo. Ogni modifica nella composizione dell’organizzazione ha effetto solo ai fini dell’attuazione degli impegni previsti all’articolo 3 che siano adottati successivamente a quella modifica. 5. Se le Parti dell’accordo, agendo congiuntamente, non raggiungono il livello totale combinato delle riduzioni di emissioni, ogni Parte è responsabile del proprio livello di emissioni stabilito nell’accordo.
6. Se le Parti, agendo congiuntamente, operano nel quadro di una organizzazione
regionale di integrazione economica, Parte del presente Protocollo, e di concerto con essa, ogni Stato membro di detta organizzazione regionale di integrazione economi- ca, individualmente o congiuntamente con l’organizzazione regionale di integrazio- ne economica agente ai sensi dell’articolo 24, è responsabile, nel caso in cui non venga raggiunto il livello totale combinato delle riduzioni di emissioni, del livello delle sue emissioni notificato in conformità al presente articolo.
Art. 5
1. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I istituisce, non più tardi di un anno prima
dell’inizio del primo periodo di adempimento, un sistema nazionale per la stima delle emissioni antropiche dalle fonti e dell’assorbimento dei pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal. La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, decide, nella sua prima sessione, le linee guida dei sistemi nazionali, tra le quali saranno incluse le metodo- logie previste nel paragrafo 2 infra. 2. Le metodologie per la stima delle emissioni antropiche dalle fonti e dell’assor- bimento dei pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal sono quelle accettate dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici e
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approvate dalla Conferenza delle Parti nella sua terza sessione. Laddove tali metodo- logie non vengano utilizzate, si applicano le rettifiche e le correzioni adatte conformi alle metodologie concordate dalla Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, nella sua prima sessione. Sulla base, inter alia, del lavoro del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici e delle raccomandazioni fornite dall’Organo sussidiario per l’assistenza scientifica e tecno- logica, la Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del pre- sente Protocollo, esamina regolarmente e, se opportuno, rivede le metodologie, le rettifiche e le correzioni, tenendo pienamente conto delle decisioni pertinenti della Conferenza delle Parti. Ogni revisione delle metodologie o delle rettifiche e corre- zioni si effettua al solo fine di accertare il rispetto degli impegni assunti a norma dell’articolo 3 per ogni periodo di adempimento successivo a detta revisione.
3. I potenziali di riscaldamento globale utilizzati per calcolare l’equivalente-
biossido di carbonio delle emissioni antropiche dalle fonti e dell’assorbimento dei pozzi di gas ad effetto serra elencati nell’Allegato A, sono quelli accettati dal Grup- po intergovernativo sui cambiamenti climatici ed approvati dalla Conferenza delle Parti nella sua terza sessione. Sulla base del lavoro del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici e delle raccomandazioni fornite dall’Organo sussidiario per l’assistenza scientifica e tecnologica, la Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, esamina periodicamente e, se opportuno, rivede il potenziale di riscaldamento globale di ciascuno di tali gas ad effetto serra tenendo pienamente conto delle pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti. Ogni revisione di un potenziale di riscaldamento globale è applicabile solo agli impegni di cui all’articolo 3 per ogni periodo di adempimento successivo a detta revisione.
Art. 6
1. Al fine di adempiere agli impegni assunti a norma dell’articolo 3, ogni Parte
inclusa nell’Allegato I può trasferire a, o acquistare da, ogni altra Parte inclusa nel- l’Allegato I, unità di riduzione risultanti da progetti finalizzati alla riduzione delle emissioni antropiche dalle fonti o all’aumento degli assorbimenti antropici dai pozzi dei gas ad effetto serra in ogni settore dell’economia, a condizione che: a) ogni progetto abbia l’approvazione delle Parti coinvolte; b) ogni progetto preveda una riduzione delle emissioni dalle fonti, o un aumen- to degli assorbimenti dai pozzi, che sia aggiuntiva a quella che potrebbe es- sere in altro modo realizzata; c) la Parte interessata non acquisti alcuna unità di riduzione delle emissioni se non adempie alle obbligazioni di cui agli articoli 5 e 7; d) l’acquisto di unità di riduzione delle emissioni sia supplementare alle misure nazionali adottate al fine di adempiere agli impegni di cui all’articolo 3. 2. La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, può, nella sua prima sessione o quanto prima possibile, elaborare le linee
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guida per l’attuazione del presente articolo, incluse le linee guida relative alla verifi- ca e alla realizzazione dei rapporti. 3. Una Parte inclusa nell’Allegato I può autorizzare, sotto la sua responsabilità, entità giuridiche a partecipare ad azioni volte alla creazione, alla vendita o all’acquisto di unità di riduzione delle emissioni, a norma del presente articolo.
4. Se, da una Parte inclusa nell’Allegato I, sorgesse una questione relativa
all’attuazione delle prescrizioni di cui al presente articolo, sollevata in conformità con le disposizioni di cui all’articolo 8, la vendita e l’acquisto di unità di riduzione delle emissioni possono continuare dopo che la questione è stata sollevata, a condi- zione che nessuna Parte utilizzi dette unità per adempiere ai propri impegni a norma dell’articolo 3 finché non sia risolta la questione relativa al rispetto delle obbliga- zioni.
Art. 7 1. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I indica nell’inventario annuale delle emissioni antropiche da fonti e degli assorbimenti dai pozzi dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal, presentato in conformità alle decisioni della Conferenza delle Parti, le informazioni supplementari necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3, determinate conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 4 infra. 2. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I indica nella propria comunicazione nazionale, presentata ai sensi dell’articolo 12 della Convenzione, le informazioni supplementari necessarie per dimostrare il suo adempimento agli impegni assunti a norma del presente Protocollo, determinate conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo
4 infra.
3. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I comunica annualmente le informazioni richie- ste, di cui al paragrafo 1, a partire dal primo inventario che è tenuta a presentare, in conformità della Convenzione, per il primo anno del periodo di adempimento dopo l’entrata in vigore, per detta Parte, del presente Protocollo. Ogni Parte presenta le informazioni richieste a norma del paragrafo 2 nel quadro della prima comunicazio- ne nazionale che essa è tenuta a presentare a norma della Convenzione dopo l’entrata in vigore, per detta Parte, del presente Protocollo e dopo l’adozione delle linee guida previste dal paragrafo 4 infra. La Conferenza delle Parti, nella sua fun- zione di riunione delle Parti del presente Protocollo, determina la frequenza con cui devono essere presentate le successive informazioni richieste ai sensi del presente articolo, tenendo conto del calendario deciso dalla Conferenza delle Parti per la presentazione delle comunicazioni nazionali. 4. La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, adotta nella sua prima sessione e riesamina in seguito periodicamente le linee guida relative alla preparazione delle informazioni richieste a norma del pre- sente articolo, considerando le direttive per la preparazione delle comunicazioni nazionali delle Parti incluse nell’Allegato I adottate dalla Conferenza delle Parti. Inoltre, prima dell’inizio del primo periodo di adempimento la Conferenza delle
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Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, decide le modalità di calcolo delle quantità assegnate.
Art. 8 1. Le informazioni comunicate in virtù dell’articolo 7 da ciascuna delle Parti incluse nell’Allegato I sono esaminate da gruppi di esperti in adempimento alle decisioni pertinenti della Conferenza delle Parti ed in conformità alle linee guida a tal fine adottate dalla Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, a norma del paragrafo 4 infra. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 7 paragrafo 1 da ciascuna delle Parti incluse nell’Allegato I vengono esaminate come parte della compilazione annuale degli inventari delle emissioni e delle quantità assegnate e della relativa contabilità. Inoltre, le informa- zioni fornite da ciascuna Parte inclusa nell’Allegato I, a norma dell’articolo 7 para- grafo 2, sono esaminate come parte dell’esame delle comunicazioni nazionali. 2. I gruppi di esperti sono coordinati dal Segretariato e costituiti da esperti scelti tra quelli nominati dalle Parti della Convenzione e, a seconda dei casi, dalle organizza- zioni intergovernative, conformemente alle indicazioni a tal fine fornite dalla Confe- renza delle Parti.
3. L’esame permette una valutazione tecnica completa e dettagliata di tutti gli
aspetti relativi all’attuazione del presente Protocollo a cura di una Parte. I gruppi di esperti elaborano per la Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, un rapporto nel quale valutano l’adempimento degli impegni assunti dalla Parte in esame ed indicano i problemi eventualmente riscontra- ti ed i fattori che incidono sull’adempimento degli impegni assunti. Il Segretariato trasmette il rapporto a tutte le Parti della Convenzione. Inoltre, il Segretariato enu- mera tutte le questioni inerenti l’adempimento, indicate nel rapporto, per ulteriori considerazioni da parte della Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo. 4. La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, adotta nella sua prima sessione, ed in seguito riesamina periodicamente, le linee guida per l’esame dell’attuazione del presente Protocollo da parte dei gruppi di esperti, tenendo in considerazione le decisioni pertinenti della Conferenza delle Parti. 5. La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, con l’assistenza dell’Organo sussidiario di attuazione e, se necessario, dell’Organo sussidiario per l’assistenza scientifica e tecnologica esamina: a) le informazioni presentate dalle Parti, a norma dell’articolo 7, ed i rapporti sull’esame delle informazioni effettuato dagli esperti a norma del presente articolo; e b) le questioni relative all’attuazione elencate dal Segretariato, a norma del paragrafo 3, nonché tutte le questioni sollevate dalle Parti. 6. In seguito all’esame delle informazioni di cui al paragrafo 5, la Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, adotta,
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su ogni questione, le decisioni necessarie al fine dell’attuazione del presente Proto- collo.
Art. 9 1. La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, esamina periodicamente il presente Protocollo alla luce delle migliori informazioni scientifiche disponibili e degli studi di valutazione sui cambiamenti climatici e sul loro impatto, come pure delle pertinenti informazioni tecniche, sociali ed economiche. Tali esami sono coordinati con gli esami pertinenti previsti dalla Convenzione, in particolare quelli richiesti all’articolo 4 paragrafo 2 lettera d e all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a della Convenzione. Sulla base di detti esami, la Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Proto- collo, adotta le misure necessarie. 2. Il primo esame avrà luogo nella seconda sessione della Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo. Nuovi esami sono effettuati ad intervalli regolari e al momento opportuno.
Art. 10 Tutte le Parti, tenendo conto delle loro responsabilità comuni ma differenziate e delle loro specifiche priorità di sviluppo nazionale e regionale, dei loro obiettivi e delle loro circostanze, senza introdurre nuovi impegni per le Parti non incluse nell’Allegato I ma riaffermando quelli già enunciati all’articolo 4 paragrafo 1 della Convenzione e continuando a perseguire l’attuazione di tali impegni al fine di rag- giungere uno sviluppo sostenibile, tenendo conto dell’articolo 4 paragrafi 3, 5 e 7 della Convenzione: a) formulano, dove necessario e nella misura possibile, programmi nazionali e, se necessario, regionali, economicamente convenienti ed efficaci, per mi- gliorare la qualità dei fattori di emissione, dei dati sulle attività e/o dei mo- delli locali che riflettano la situazione socio-economica di ogni Parte, al fine della realizzazione e dell’aggiornamento periodici degli inventari nazionali delle emissioni antropiche dalle fonti e dell’assorbimento dai pozzi dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal, utilizzando metodo- logie comparabili, che devono essere decise dalla Conferenza delle Parti ed essere conformi alle direttive per le comunicazioni nazionali adottate dalla Conferenza delle Parti; b) formulano, implementano, pubblicano ed aggiornano regolarmente i pro- grammi nazionali e, se necessario, quelli regionali contenenti le misure per mitigare i cambiamenti climatici e per facilitarne un adeguato adatta- mento; i) tali programmi dovrebbero riguardare, tra l’altro, i settori energetico, dei trasporti e dell’industria come pure l’agricoltura, la silvicoltura e la gestione dei rifiuti. Inoltre, le tecnologie di adattamento ed i metodi per migliorare la pianificazione del territorio dovrebbero permettere di meglio adattarsi ai cambiamenti climatici;
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ii) le Parti incluse nell’Allegato I presentano le informazioni sulle misure adottate in virtù del presente Protocollo, compresi i programmi naziona- li, conformemente all’articolo 7; le altre Parti cercano di includere nelle loro comunicazioni nazionali, se opportuno, le informazioni sui pro- grammi che contengono le misure che, a loro avviso, contribuiscono a fronteggiare i cambiamenti climatici ed i loro effetti negativi, incluse le misure volte alla riduzione dell’aumento dei gas ad effetto serra ed all’incremento dell’assorbimento dei pozzi, alle misure di rafforzamen- to delle capacità (capacity building) e di adattamento; c) cooperano nella promozione di modalità efficaci per lo sviluppo, l’applica- zione e la diffusione di tecnologie, di conoscenze tecniche, di pratiche e di processi ecologicamente compatibili con i cambiamenti climatici, ed adotta- no tutte le misure necessarie per promuovere, facilitare e finanziare, se necessario, l’accesso a dette fonti o il loro trasferimento, in particolare a favore dei Paesi in via di sviluppo, inclusa l’elaborazione di politiche e pro- grammi per l’efficace trasferimento di tecnologie ecologicamente compatibi- li, per quanto esse siano di pubblica proprietà o di pubblico dominio, e la creazione, nel settore privato, di un ambiente idoneo che permetta la promo- zione del trasferimento di tecnologie ecologicamente compatibili e l’accesso ad esse; d) cooperano nella ricerca scientifica e tecnica e promuovono il mantenimento e lo sviluppo di sistemi di osservazione sistematica e la creazione di archivi di dati al fine di ridurre le incertezze relative al sistema climatico, agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e alle conseguenze economiche e sociali delle diverse strategie di risposta, e promuovono la realizzazione ed il raf- forzamento delle capacità e delle misure endogene di partecipazione agli sforzi, ai programmi e alle reti internazionali ed intergovernativi relativi alla ricerca e all’osservazione sistematica, a norma dell’articolo 5 della Conven- zione; e) cooperano e promuovono a livello internazionale, ricorrendo, se necessario, ad organismi esistenti, l’elaborazione e la realizzazione di programmi di educazione e formazione, compreso il rafforzamento delle capacità naziona- li, in particolare sul piano umano ed istituzionale, e lo scambio ed il distac-
camento di personale incaricato della formazione di esperti nel settore, spe- cialmente nei Paesi in via di sviluppo, e facilitano sul piano nazionale la sensibilizzazione del pubblico ai cambiamenti climatici e l’accesso alle rela- tive informazioni. Appropriate modalità dovrebbero essere sviluppate per implementare dette attività attraverso gli organismi competenti della Con- venzione, a norma dell’articolo 6 della Convenzione; f) includono nelle proprie comunicazioni nazionali informazioni sui program- mi e sulle attività intraprese in applicazione del presente articolo, in confor- mità alle pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti; g) nell’adempiere agli impegni previsti dal presente articolo prendono piena- mente in considerazione l’articolo 4 paragrafo 8 della Convenzione.
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Art. 11 1. Nell’attuazione dell’articolo 10 le Parti tengono conto delle disposizioni dell’ar- ticolo 4 paragrafi 4, 5, 7, 8 e 9 della Convenzione. 2. Nel contesto dell’attuazione dell’articolo 4 paragrafo 1 della Convenzione, in conformità con le disposizioni di cui all’articolo 4 paragrafo 3 ed all’articolo 11 della Convenzione, e attraverso l’entità o le entità incaricate di assicurare il funzio- namento del meccanismo finanziario della Convenzione, i Paesi sviluppati Parti della Convenzione e le altri Parti sviluppate incluse nell’Allegato II della Conven- zione: a) forniscono risorse finanziarie nuove ed addizionali al fine di coprire la totali- tà dei costi concordati sostenuti dai Paesi in via di sviluppo per procedere nell’attuazione degli impegni già enunciati all’articolo 4 paragrafo 1 lettera a della Convenzione e previsti all’articolo 10 lettera a del presente Protocollo; b) forniscono, inoltre, ai Paesi in via di sviluppo che sono Parti, al fine del tra- sferimento di tecnologie, le risorse finanziarie di cui essi hanno bisogno per coprire la totalità dei costi supplementari concordati per procedere nell’attuazione degli impegni già enunciati all’articolo 4 paragrafo 1 della Convenzione e previsti all’articolo 10 del presente Protocollo, concordati dal Paese in via di sviluppo con l’entità o le entità internazionali di cui all’articolo 11 della Convenzione, in conformità con tale articolo. L’attuazione di tali impegni tiene conto della necessità che il flusso delle risorse finanziarie sia adeguato e prevedibile, nonché dell’importanza di una adeguata divisione delle spese tra i Paesi sviluppati che sono Parti. Gli orientamenti impartiti all’entità o alle entità incaricate di assicurare il funzionamento del meccanismo finanziario della Convenzione, figuranti nelle pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti, comprese quelle adottate prima dell’adozione del presente Protocollo, si applicano mutatis mutandis alle disposizioni del presente paragrafo. 3. I Paesi sviluppati che sono Parti e le altre Parti sviluppate che figurano nell’Alle- gato II della Convenzione possono parimenti fornire, ed i Paesi in via di sviluppo Parti possono ottenere, risorse finanziarie per l’attuazione dell’articolo 10 del pre- sente Protocollo, attraverso canali bilaterali, regionali o multilaterali.
Art. 12
1. È istituito un meccanismo per lo sviluppo pulito.
2. Il fine del meccanismo per lo sviluppo pulito è di aiutare le Parti non incluse nell’Allegato I a raggiungere uno sviluppo sostenibile e a contribuire all’obiettivo primo della Convenzione, e di aiutare le Parti incluse nell’Allegato I ad adempiere ai loro impegni quantificati di riduzione e limitazione delle emissioni di cui all’arti- colo 3.
3. Ai sensi del meccanismo per lo sviluppo pulito:
a) le Parti non incluse nell’Allegato I beneficiano di attività progettuali finaliz- zate alle riduzioni certificate delle emissioni; e
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b) le Parti incluse nell’Allegato I possono utilizzare le riduzioni certificate delle emissioni derivanti da tali attività progettuali per adempiere ad una parte de- gli impegni quantificati di riduzione e limitazione delle emissioni di cui all’articolo 3, in conformità a quanto determinato dalla Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo. 4. Il meccanismo per lo sviluppo pulito è soggetto all’autorità e alle direttive della Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Proto- collo, e alla supervisione di un comitato esecutivo del meccanismo per lo sviluppo pulito. 5. Le riduzioni di emissioni derivanti da ogni attività sono certificate da enti opera- tivi designati dalla Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, sulla base dei seguenti criteri: a) partecipazione volontaria approvata da ogni Parte coinvolta; b) benefici reali, misurabili e a lungo termine, in relazione con la mitigazione dei cambiamenti climatici; e c) riduzioni supplementari delle emissioni rispetto a quelle che si produrrebbe- ro in assenza dell’attività certificata. 6. Il meccanismo per lo sviluppo pulito aiuta ad organizzare, se necessario, il finan- ziamento delle attività certificate. 7. La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, nella sua prima sessione, elabora le modalità e le procedure volte ad assicurare la trasparenza, l’efficienza e la responsabilità grazie ad un controllo e ad una verifica indipendenti delle attività progettuali. 8. La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, assicura che una parte dei fondi provenienti dalle attività progettuali certificate sia utilizzata per coprire le spese amministrative e per aiutare i Paesi in via di sviluppo Parti che siano particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici a far fronte ai costi di adattamento.
9. Possono partecipare al meccanismo per lo sviluppo pulito, in particolare alle
attività indicate al precedente paragrafo 3 lettera a e all’acquisto di unità di riduzione certificate delle emissioni, entità private e pubbliche; la partecipazione è sottoposta alle direttive impartite dal comitato esecutivo del meccanismo per lo sviluppo pulito. 10. Le riduzioni di emissioni certificate ottenute tra l’anno 2000 e l’inizio del primo periodo di adempimento possono utilizzarsi per contribuire all’adempimento degli impegni previsti per il primo periodo di adempimento.
Art. 13
1. La Conferenza delle Parti, organo supremo della Convenzione, agisce come
riunione delle Parti del presente Protocollo.
2. Le Parti della Convenzione che non sono Parti del presente Protocollo possono
partecipare, in qualità di osservatori, ai lavori delle sessioni della Conferenza delle
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Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo. Quando la Conferenza delle Parti agisce come riunione delle Parti del presente Protocollo, le decisioni ai sensi del Protocollo vengono adottate esclusivamente dalle Parti del presente Protocollo. 3. Quando la Conferenza delle Parti agisce come riunione delle Parti del presente Protocollo, ogni membro del Comitato Direttivo della Conferenza delle Parti che rappresenti una Parte della Convenzione che, in quel momento, non è Parte del presente Protocollo è sostituito da un nuovo membro eletto dalle Parti del presente Protocollo e tra esse. 4. La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, esamina regolarmente l’attuazione del presente Protocollo e, conforme- mente al suo mandato, adotta le decisioni necessarie per promuovere la sua effettiva attuazione. La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, esercita le funzioni che le sono conferite dal presente Proto- collo e: a) valuta, sulla base di tutte le informazioni che le sono comunicate conforme- mente alle disposizioni del presente Protocollo, l’attuazione del Protocollo a cura delle Parti, gli effetti generali delle misure adottate in applicazione del presente Protocollo, in particolare gli effetti ambientali, economici e sociali, così come il loro impatto cumulativo, ed i progressi realizzati al fine del rag- giungimento dell’obiettivo primo della Convenzione; b) esamina periodicamente le obbligazioni contratte dalle Parti ai sensi del pre- sente Protocollo, prendendo in debita considerazione ogni esame richiesto dall’articolo 4 paragrafo 2 lettera d e dall’articolo 7 paragrafo 2 della Con- venzione e alla luce dell’obiettivo della Convenzione, dell’esperienza acqui- sita nel corso della sua attuazione e dell’evoluzione delle conoscenze scienti- fiche e tecnologiche, e a tal fine esamina ed adotta periodicamente i rapporti sull’attuazione del presente Protocollo; c) promuove e facilita lo scambio di informazioni sulle misure adottate dalle Parti per far fronte ai cambiamenti climatici e ai loro effetti, tenendo conto delle diverse circostanze, responsabilità e capacità delle Parti e dei loro rispettivi impegni ai sensi del presente Protocollo; d) facilita, a richiesta di due o più Parti, il coordinamento delle misure da esse
adottate per far fronte ai cambiamenti climatici e ai loro effetti, tenendo con- to delle diverse circostanze, responsabilità e capacità delle Parti e dei rispet- tivi impegni ai sensi del presente Protocollo; e) promuove ed indirizza, conformemente all’obiettivo della Convenzione e alle disposizioni del presente Protocollo e tenendo in piena considerazione le pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti, lo sviluppo ed il periodico perfezionamento di metodologie confrontabili per l’efficace attuazione del presente Protocollo, adottate dalla Conferenza delle Parti nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo;
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f) formula raccomandazioni su ogni questione necessaria all’attuazione del presente Protocollo; g) cerca di mobilitare risorse finanziarie addizionali in conformità all’artico- lo 11 paragrafo 2; h) istituisce gli organi sussidiari considerati necessari per l’attuazione del pre- sente Protocollo; i) sollecita ed utilizza, se necessario, i servizi e la cooperazione delle organiz- zazioni internazionali e degli organismi intergovernativi e non governativi competenti e le informazioni che essi forniscono; j) esercita le altre funzioni che siano necessarie per l’attuazione del presente Protocollo e considera ogni incarico derivante da una decisione della Confe- renza delle Parti della Convenzione. 5. Il regolamento interno della Conferenza delle Parti e le procedure finanziarie applicate ai sensi della Convenzione si applicano mutatis mutandis al presente Protocollo, a meno che la Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, decida altrimenti per consenso. 6. Il Segretariato convoca la prima sessione della Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, in occasione della prima sessione della Conferenza delle Parti prevista dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo. Le successive sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, si terranno annualmente e coincideranno con le sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti, a meno che la Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Proto- collo, decida altrimenti. 7. Le sessioni straordinarie della Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riu- nione delle Parti del presente Protocollo, si tengono ogni volta che la Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, lo ritenga necessario, o quando una delle Parti lo richieda per iscritto, a condizione che la domanda sia appoggiata, entro sei mesi dalla sua comunicazione alle Parti a cura del Segretariato, da almeno un terzo delle Parti. 8. L’Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica, come pure tutti gli Stati membri di dette orga- nizzazioni od osservatori che non siano parte della Convenzione, possono essere
rappresentati in qualità di osservatori alle sessioni della Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo. Ogni organo od agenzia, nazionale od internazionale, governativo o non governativo, che sia competente nelle materie di cui al presente Protocollo e che abbia informato il Segretariato della sua volontà di essere rappresentato in qualità di osservatore nel corso di una sessione della Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, può essere ammesso in qualità di osservatore, a meno che almeno un terzo delle Parti presenti vi si opponga. L’ammissione e la partecipazione degli osservatori è soggetta al regolamento interno di cui al paragrafo 5.
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Art. 14 1. Il Segretariato, istituito a norma dell’articolo 8 della Convenzione, svolge la funzione di Segretariato del presente Protocollo. 2. L’articolo 8 paragrafo 2 della Convenzione, relativo alle funzioni del Segretaria- to, e l’articolo 8 paragrafo 3, relativo alle disposizioni adottate per il funzionamento del Segretariato, si applicano mutatis mutandis al presente Protocollo. Il Segretariato esercita, inoltre, le funzioni assegnategli ai sensi del presente Protocollo.
Art. 15 1. L’Organo sussidiario per l’assistenza scientifica e tecnologica e l’Organo sussi- diario di attuazione, istituiti dagli articoli 9 e 10 della Convenzione, hanno, rispetti- vamente, la funzione di Organo sussidiario per l’assistenza scientifica e tecnologica e di Organo sussidiario di attuazione del presente Protocollo. Le disposizioni della Convenzione relative alle funzioni dei due organi si applicano mutatis mutandis al presente Protocollo. Le sessioni dell’Organo sussidiario per l’assistenza scientifica e tecnologica e dell’Organo sussidiario di attuazione del presente Protocollo coincido- no con quelle dell’Organo sussidiario per l’assistenza scientifica e tecnologica e dell’Organo sussidiario di attuazione della Convenzione. 2. Le Parti della Convenzione che non siano Parti del presente Protocollo possono partecipare in qualità di osservatori ai lavori di ogni sessione degli organi sussidiari. Quando gli organi sussidiari agiscono come organi sussidiari del presente Protocol- lo, le decisioni ai sensi del presente Protocollo sono adottate esclusivamente dalle Parti del Protocollo. 3. Quando gli organi sussidiari istituiti dagli articoli 9 e 10 della Convenzione esercitano le loro funzioni in relazione a questioni di interesse per il presente Proto- collo, ogni membro del Comitato direttivo degli organi sussidiari che rappresenti una Parte della Convenzione che, in quel momento, non è Parte del presente Proto- collo è sostituito da un nuovo membro eletto dalle Parti del presente Protocollo e tra esse.
Art. 16 La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, considera, il più presto possibile, l’applicazione al presente Protocollo del processo consultivo multilaterale di cui all’articolo 13 della Convenzione, e delle eventuali modifiche, alla luce di ogni pertinente decisione che possa essere adottata dalla Conferenza delle Parti. Ogni processo consultivo multilaterale che possa essere applicato al presente Protocollo lo sarà senza pregiudizio delle procedure e dei meccanismi di cui all’articolo 18.
Art. 17 La Conferenza delle Parti definisce i principi, le modalità, le norme e le linee guida, in particolare per la verifica, la preparazione dei rapporti e la contabilità relativa al commercio dei diritti di emissione. Le Parti incluse nell’Allegato B possono parteci-
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pare al commercio di diritti di emissione al fine di adempiere agli impegni assunti a norma dell’articolo 3. Ogni commercio di questo tipo è supplementare alle misure adottate a livello nazionale per adempiere agli impegni quantificati di riduzione e limitazione delle emissioni di cui all’articolo 3.
Art. 18 Nella sua prima sessione, la Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, adotta procedure e meccanismi appropriati ed efficaci per determinare e valutare i casi di inadempimento degli impegni di cui al presente Protocollo, determinando una lista indicativa delle conseguenze, che tenga- no conto della causa, del tipo, del grado e della frequenza dell’inadempimento. Se le procedure ed i meccanismi di cui al presente articolo hanno conseguenze vincolanti per le Parti, sono adottati per mezzo di un emendamento al presente Protocollo.
Art. 19 Le disposizioni dell’articolo 14 della Convenzione si applicano mutatis mutandis al presente Protocollo.
Art. 20
1. Ogni Parte può proporre emendamenti al presente Protocollo.
2. Gli emendamenti al presente Protocollo sono adottati durante una sessione ordi- naria della Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo. Il testo di ogni emendamento proposto al presente Protocollo è comunicato alle Parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della riunione alla quale l’emendamento sarà proposto per l’adozione. Il Segretariato comunica, inoltre, il testo di ogni proposta di emendamento alle Parti ed ai firmatari della Convenzione e, a titolo informativo, al Depositario. 3. Le Parti non risparmiano alcuno sforzo per raggiungere, per quanto attiene ogni emendamento proposto per il presente Protocollo, un accordo per consenso. Se tutti gli sforzi per pervenire ad un consenso sono stati esauriti senza che un accordo sia stato raggiunto, l’emendamento è approvato in ultima istanza a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti. L’emendamento approvato è comunicato dal Segretariato al Depositario, che lo trasmette a tutte le Parti per l’accettazione. 4. Gli strumenti di accettazione degli emendamenti sono depositati presso il Deposi- tario. Ogni emendamento approvato in conformità al paragrafo 3 entra in vigore, per le Parti che lo hanno accettato, il novantesimo giorno successivo alla data in cui il Depositario ha ricevuto gli strumenti di accettazione di almeno tre quarti delle Parti del Presente Protocollo.
5. L’emendamento entra in vigore, per ogni altra Parte, il novantesimo giorno
successivo alla data in cui la Parte ha depositato, presso il Depositario, lo strumento di accettazione dell’emendamento.
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Art. 21 1. Gli allegati del presente Protocollo sono parte integrante dello stesso e, salva disposizione contraria espressa, ogni riferimento al Protocollo è anche un riferimen- to agli allegati. Gli allegati adottati successivamente all’entrata in vigore del presen- te Protocollo si limitano a liste, a moduli e ad altri documenti descrittivi di carattere scientifico, tecnico, procedurale o amministrativo.
2. Ogni Parte può proporre allegati al presente Protocollo o emendamenti agli
allegati del presente Protocollo. 3. Gli allegati del presente Protocollo e gli emendamenti agli allegati del presente Protocollo sono adottati durante una sessione ordinaria della Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo. Il testo di ogni proposta di allegato o di emendamento ad un allegato è comunicato alle Parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della sessione nella quale l’allegato o l’emenda- mento sarà proposto per l’adozione. Il Segretariato comunica, inoltre, il testo di ogni proposta di allegato o di emendamento ad un allegato alle Parti ed ai firmatari della Convenzione e, a titolo informativo, al Depositario. 4. Le Parti non risparmiano alcuno sforzo per raggiungere un accordo per consenso in merito a ogni proposta di allegato o di emendamento ad un allegato. Se tutti gli sforzi in tal senso sono stati esauriti senza che un accordo sia stato raggiunto, l’allegato o l’emendamento ad un allegato è approvato in ultima istanza a maggio- ranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti. L’allegato o l’emendamento ad un allegato adottato è comunicato dal Segretariato al Depositario, che lo trasmette a tutte le Parti per l’accettazione.
5. Ogni allegato o emendamento ad un allegato, diverso dagli Allegati A o B e
adottato a norma dei paragrafi 3 e 4, entra in vigore, per tutte le Parti del presente Protocollo, sei mesi dopo la data in cui il Depositario ha comunicato loro l’adozione dell’allegato o dell’emendamento all’allegato, ad eccezione delle Parti che abbiano notificato per iscritto al Depositario, entro tale periodo, che non accettano l’allegato o l’emendamento all’allegato. L’allegato o l’emendamento ad un allegato entra in vigore, per le Parti che abbiano ritirato la loro notifica di non accettazione, il novan- tesimo giorno successivo alla data di ricevimento, da parte del Depositario, del ritiro della notifica.
6. Se l’adozione di un allegato o di un emendamento ad un allegato comporta un
emendamento al presente Protocollo, l’allegato o l’emendamento ad un allegato non entra in vigore fino al momento in cui l’emendamento al Protocollo non entra in vigore.
7. Gli emendamenti agli Allegati A e B del presente Protocollo sono adottati ed
entrano in vigore in conformità alla procedura di cui all’articolo 20, a condizione che ogni emendamento all’Allegato B sia adottato solo con il consenso scritto della Parte interessata.
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Art. 22 1. Ciascuna Parte del Protocollo dispone di un voto, ad eccezione di quanto stabilito al paragrafo 2 infra. 2. Le organizzazioni regionali di integrazione economica dispongono, per esercitare il diritto di voto nei campi attinenti alla propria competenza, di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti del presente Protocollo. Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se uno dei loro Stati membri esercita il proprio e viceversa.
Art. 23 Il Segretariato Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite assume le funzioni di Depositario del presente Protocollo.
Art. 24 1. Il presente Protocollo è aperto alla firma e soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica che sono Parti della Convenzione. È aperto alla firma presso la sede dell’Organiz- zazione delle Nazioni Unite a New York dal 16 marzo 1998 al 15 marzo 1999 ed è aperto all’adesione a partire dal giorno successivo al giorno in cui cessa di essere aperto alla firma. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Depositario.
2. Ogni organizzazione regionale di integrazione economica che diventi Parte del
presente Protocollo senza che nessuno dei suoi Stati membri lo sia, è vincolata a tutte le obbligazioni di cui al presente Protocollo. Nel caso una organizzazione abbia uno o più Stati membri che siano Parti del presente Protocollo, detta organizzazione ed i suoi Stati membri determinano le rispettive responsabilità per l’adempimento delle obbligazioni assunte a norma del presente Protocollo. In tali casi, l’organizza- zione e gli Stati membri non possono esercitare simultaneamente i diritti derivanti dal presente Protocollo. 3. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organiz- zazioni regionali di integrazione economica indicano il livello di competenza rispet- to alle questioni previste dal presente Protocollo. Inoltre, dette organizzazioni informano il Depositario, che a sua volta informa le Parti, di ogni sostanziale modi- fica nella portata della loro competenza.
Art. 25 1. Il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 Parti della Convenzione, tra le quali le Parti incluse nell’Allegato I le cui emissioni totali di biossido di carbonio rappresentavano nel 1990 almeno il 55 per cento del volume totale di emissioni di biossido di carbonio delle Parti incluse nell’Allegato I, abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, approvazione, adesio- ne o accettazione.
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2. Ai fini del presente articolo, «il volume totale di emissioni di biossido di carbonio nel 1990 delle Parti incluse nell’Allegato I » si considera la quantità notificata dalle Parti incluse nell’Allegato I alla data in cui le stesse adottano il presente Protocollo o ad una data anteriore, nella loro prima comunicazione nazionale presentata a norma dell’articolo 12 della Convenzione. 3. Per ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che ratifi- chi, accetti o approvi il presente Protocollo o vi aderisca una volta che siano state realizzate tutte le condizioni per l’entrata in vigore di cui al paragrafo 1, il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, approvazione, adesione o accettazione. 4. Ai fini del presente articolo, ogni strumento depositato da una organizzazione regionale di integrazione economica non si aggiunge a quelli depositati dagli Stati membri dell’organizzazione stessa.
Art. 26 Nessuna riserva può essere fatta al presente Protocollo.
Art. 27 1. In qualunque momento, dopo tre anni a partire dalla data in cui il presente Proto- collo è entrato in vigore nei riguardi di una Parte, detta Parte può denunciare il Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al Depositario.
2. La denuncia ha effetto dopo un anno a partire dalla data di ricevimento della
notifica da parte del Depositario o ad ogni altra data successiva, indicata nella notifica.
3. Ogni Parte che denunci la Convenzione è considerata, contemporaneamente,
ritirata dal presente Protocollo.
Art. 28 L’originale del presente Protocollo, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite.
In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il pre- sente Protocollo alle date indicate.
Fatto a Kyoto il giorno undici dicembre millenovecentonovantasette.
(Seguono le firme)
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Allegato A
Gas ad effetto serra
Biossido di carbonio (CO2) Metano (CH4) Ossido di azoto (N2O) Idrofluorocarburi (HFC) Perfluorocarburi (PFC) Esafluoro di zolfo (SF6)
Settori/categorie delle fonti Energia Combustione di carburanti – Settore energetico – Industrie manifatturiere ed edili – Trasporti – Altri settori – Altro Emissioni fuoriuscite da combustibili – Combustibili solidi – Petrolio e gas naturale – Altro Processi industriali – Prodotti minerali – Industria chimica – Metallurgia – Altre produzioni – Produzione di idrocarburi alogenati e di esafluoro di zolfo – Consumo di idrocarburi alogenati e di esafluoro di zolfo – Altro
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Uso di solventi e di altri prodotti Agricoltura – Fermentazione enterica – Trattamento del letame – Risicoltura – Terreni agricoli – Incendi controllati delle savane – Incenerimento sul luogo di rifiuti agricoli – Altro Rifiuti – Discariche per rifiuti solidi – Trattamento delle acque reflue – Incenerimento dei rifiuti – Altro
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Allegato B
Quantificazione degli impegni di limitazione o di riduzione delle emissioni (percentuale delle emissioni dell’anno o del periodo di riferimento)
Parte Australia 108 Austria 92 Belgio 92 Bulgaria* 92 Canada 94 Comunità Europea 92 Croazia* 95 Danimarca 92 Estonia* 92 Federazione Russa* 100 Finlandia 92 Francia 92 Germania 92 Giappone 94 Grecia 92 Irlanda 92 Islanda 110 Italia 92 Lettonia* 92 Liechtenstein 92 Lituania* 92 Lussemburgo 92 Monaco 92 Norvegia 101 Nuova Zelanda 100 Olanda 92 Polonia* 94 Portogallo 92 Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord 92 Repubblica Ceca* 92 Romania* 92
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Slovacchia* 92 Slovenia* 92 Spagna 92 Stati Uniti d’America 93 Svezia 92 Svizzera 92 Ucraina* 100 Ungheria* 94 * Paesi in transizione verso un’economia di mercato.
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Campo d’applicazione del protocollo il 22 novembre 2004 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Antigua e Barbuda 3 novembre 1998 16 febbraio 2005 Argentina 28 settembre 2001 16 febbraio 2005 Armenia 25 aprile 2003 A 16 febbraio 2005 Austria 31 maggio 2002 16 febbraio 2005 Azerbaigian 28 settembre 2000 A 16 febbraio 2005 Bahamas 9 aprile 1999 A 16 febbraio 2005 Bangladesh 22 ottobre 2001 A 16 febbraio 2005 Barbados 7 agosto 2000 A 16 febbraio 2005 Belgio 31 maggio 2002 16 febbraio 2005 Belize 26 settembre 2003 A 16 febbraio 2005 Benin 25 febbraio 2002 A 16 febbraio 2005 Bhutan 26 agosto 2002 A 16 febbraio 2005 Bolivia 30 novembre 1999 16 febbraio 2005 Botswana 8 agosto 2003 A 16 febbraio 2005 Brasile 23 agosto 2002 16 febbraio 2005 Bulgaria 15 agosto 2002 16 febbraio 2005 Burundi 18 ottobre 2001 A 16 febbraio 2005 Cambogia 22 agosto 2002 A 16 febbraio 2005 Camerun 28 agosto 2002 A 16 febbraio 2005 Canada 17 dicembre 2002 16 febbraio 2005 Cile 26 agosto 2002 16 febbraio 2005 Cinaa 30 agosto 2002 16 febbraio 2005 Hong Kong 8 aprile 2003 16 febbraio 2005 Cipro 16 luglio 1999 A 16 febbraio 2005 Colombia 30 novembre 2001 A 16 febbraio 2005 Comunità europea (CE/UE/CEE)* 31 maggio 2002 16 febbraio 2005 Corea (Sud) 8 novembre 2002 16 febbraio 2005 Costa Rica 9 agosto 2002 16 febbraio 2005 Cuba 30 aprile 2002 16 febbraio 2005 Danimarcab 31 maggio 2002 16 febbraio 2005 Ecuador 13 gennaio 2000 16 febbraio 2005 El Salvador 30 novembre 1998 16 febbraio 2005 Estonia 14 ottobre 2002 16 febbraio 2005 Figi 17 settembre 1998 16 febbraio 2005 Filippine 20 novembre 2003 16 febbraio 2005 Finlandia 31 maggio 2002 16 febbraio 2005 Francia* 31 maggio 2002 16 febbraio 2005 Gambia 1° giugno 2001 A 16 febbraio 2005 Georgia 16 giugno 1999 A 16 febbraio 2005 Germania 31 maggio 2002 16 febbraio 2005
Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite RU 2004
Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Ghana 30 maggio 2003 A 16 febbraio 2005 Giamaica 28 giugno 1999 A 16 febbraio 2005 Giappone 4 giugno 2002 16 febbraio 2005 Gibuti 12 marzo 2002 A 16 febbraio 2005 Giordania 17 gennaio 2003 A 16 febbraio 2005 Grecia 31 maggio 2002 16 febbraio 2005 Grenada 6 agosto 2002 A 16 febbraio 2005 Guatemala 5 ottobre 1999 16 febbraio 2005 Guinea 7 settembre 2000 A 16 febbraio 2005 Guinea Equatoriale 16 agosto 2000 A 16 febbraio 2005 Guyana 5 agosto 2003 A 16 febbraio 2005 Honduras 19 luglio 2000 16 febbraio 2005 India 26 agosto 2002 A 16 febbraio 2005 Irlanda 31 maggio 2002 16 febbraio 2005 Islanda 23 maggio 2002 A 16 febbraio 2005 Isole Cook 27 agosto 2001 16 febbraio 2005 Isole Marshall 11 agosto 2003 16 febbraio 2005 Isole Salomon 13 marzo 2003 16 febbraio 2005 Israele 15 marzo 2004 16 febbraio 2005 Italia 31 maggio 2002 16 febbraio 2005 Kirghizistan 13 maggio 2003 A 16 febbraio 2005 Kiribati* 7 settembre 2000 A 16 febbraio 2005 Laos 6 febbraio 2003 A 16 febbraio 2005 Lesotho 6 settembre 2000 A 16 febbraio 2005 Lettonia 5 luglio 2002 16 febbraio 2005 Liberia 5 novembre 2002 A 16 febbraio 2005 Lituania 3 gennaio 2003 16 febbraio 2005 Lussemburgo 31 maggio 2002 16 febbraio 2005 Macedonia 18 novembre 2004 A 16 febbraio 2005 Madagascar 24 settembre 2003 A 16 febbraio 2005 Malawi 26 ottobre 2001 A 16 febbraio 2005 Malaysia 4 settembre 2002 16 febbraio 2005 Maldive 30 dicembre 1998 16 febbraio 2005 Mali 28 marzo 2002 16 febbraio 2005 Malta 11 novembre 2001 16 febbraio 2005 Marocco 25 gennaio 2002 A 16 febbraio 2005 Maurizio 9 maggio 2001 A 16 febbraio 2005 Messico 7 settembre 2000 16 febbraio 2005 Micronesia 21 giugno 1999 16 febbraio 2005 Moldova 22 aprile 2003 A 16 febbraio 2005 Mongolia 15 dicembre 1999 A 16 febbraio 2005 Myanmar 13 agosto 2003 A 16 febbraio 2005 Namibia 4 settembre 2003 A 16 febbraio 2005
Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite RU 2004
Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Nauru* 16 agosto 2001 A 16 febbraio 2005 Nicaragua 18 novembre 1999 16 febbraio 2005 Niger 30 settembre 2004 16 febbraio 2005 Niue 6 maggio 1999 16 febbraio 2005 Norvegia 30 maggio 2002 16 febbraio 2005 Nuova Zelandac 19 dicembre 2002 16 febbraio 2005 Paesi Bassid 31 maggio 2002 16 febbraio 2005 Palau 10 dicembre 1999 A 16 febbraio 2005 Panama 5 marzo 1999 16 febbraio 2005 Papua Nuova Guinea 28 marzo 2002 16 febbraio 2005 Paraguay 27 agosto 1999 16 febbraio 2005 Perù 12 settembre 2002 16 febbraio 2005 Polonia 13 dicembre 2002 16 febbraio 2005 Portogallo 31 maggio 2002 16 febbraio 2005 Regno Unito 31 maggio 2002 16 febbraio 2005 Repubblica Ceca 15 novembre 2001 16 febbraio 2005 Repubblica Dominicana 12 febbraio 2002 A 16 febbraio 2005 Romania 19 marzo 2001 16 febbraio 2005 Ruanda 22 luglio 2004 A 16 febbraio 2005 Russia 18 novembre 2004 16 febbraio 2005 Saint Lucia 20 agosto 2003 16 febbraio 2005 Samoa 27 novembre 2000 16 febbraio 2005 Senegal 20 luglio 2001 A 16 febbraio 2005 Seychelles 22 luglio 2002 16 febbraio 2005 Slovacchia 31 maggio 2002 16 febbraio 2005 Slovenia 2 agosto 2002 16 febbraio 2005 Spagna 31 maggio 2002 16 febbraio 2005 Sri Lanka 3 settembre 2002 A 16 febbraio 2005 Sudafrica 31 luglio 2002 A 16 febbraio 2005 Sudan 2 novembre 2004 A 16 febbraio 2005 Svezia 31 maggio 2002 16 febbraio 2005 Svizzera 9 luglio 2003 16 febbraio 2005 Tanzania 26 agosto 2002 A 16 febbraio 2005 Thailandia 28 agosto 2002 16 febbraio 2005 Togo 2 luglio 2004 A 16 febbraio 2005 Trinità e Tobago 28 gennaio 1999 16 febbraio 2005 Tunisia 22 gennaio 2003 A 16 febbraio 2005 Turkmenistan 11 gennaio 1999 16 febbraio 2005 Tuvalu 16 novembre 1998 16 febbraio 2005 Ucraina 12 aprile 2004 16 febbraio 2005 Uganda 25 marzo 2002 A 16 febbraio 2005 Ungheria 21 agosto 2002 A 16 febbraio 2005 Uruguay 5 febbraio 2001 16 febbraio 2005
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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Uzbekistan 12 ottobre 1999 16 febbraio 2005 Vanuatu 17 luglio 2001 A 16 febbraio 2005 Vietnam 25 settembre 2002 16 febbraio 2005 Yemen 15 settembre 2004 A 16 febbraio 2005 * Riserve e dichiarazioni. Le Riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Il Protocollo non si applica a Macao, Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica popolare di Cina. b Il Protocollo non si applica alle Isole Färöer. c Il Protocollo non si applica a Tokelau. d Il Protocollo si applica al Regno in Europa.
Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite RU 2004
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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