AS 2004 569
Ordinanza sull'importazione di latte e latticini, di oli e grassi commestibili, nonché di caseina e caseinati (Ordinanza sull'importazione di latte e oli commestibili, OILOC)
Ordinanza sull’importazione di latte e latticini, di oli e grassi commestibili, nonché di caseina e caseinati (Ordinanza sull’importazione di latte e oli commestibili, OILOC)
Modifica del 26 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’importazione di latte e latticini, di oli e grassi commestibili, nonché di caseina e caseinati è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 3 e 4 Le quote del CP n. 7.3 vengono assegnate secondo l’ordine di arrivo delle doman- de presso il servizio che rilascia i permessi. Le quote del CP n. 7.5 vengono assegnate tramite vendita all’asta.
II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2004.
26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 916.355.1
2003-0953 569
Ordinanza sull’importazione di latte e oli commestibili RU 2004