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AS 2005 425

Accordo di riassicurazione reciproca fra l'Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, 8032 Zurigo (di seguito GRE), che agisce per la Confederazione Svizzera, e la EKN – Exportkreditnämden, Casella postale 3064, SE-103 61 Stoccolma (di seguito EKN), che agisce per il Governo svedese (con appendice e all.)

Traduzione1

Accordo di riassicurazione reciproca fra l’Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, 8032 Zurigo (di seguito GRE), che agisce per la Confederazione Svizzera, e la EKN – Exportkreditnämden, Casella postale 3064, SE-103 61 Stoccolma (di seguito EKN), che agisce per il Governo svedese

Concluso il 18 novembre 2003 Approvato dall’Assemblea federale il 16 marzo 20042 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 25 maggio 2004 Entrato in vigore il 25 maggio 2004

Art. 1 Scopo dell’Accordo 1. EKN si dichiara disposta a riassicurare la quota percentuale delle garanzie di credito accordate dalla GRE a esportatori svizzeri o a terzi (in particolare banche), per quanto queste garanzie coprano i rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d’esportazione di origine svedese. 2. GRE si dichiara disposta a riassicurare la quota percentuale delle garanzie di credito accordate da EKN a favore di esportatori svedesi e/o di banche che finanzia- no esportazioni svedesi, per quanto queste garanzie coprano i rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d’esportazione di origine svizzera.

3. L’impegno concreto di riassicurare si fonda caso per caso su una decisione di

EKN o GRE.

Art. 2 Applicazione 1. Possono essere oggetto di convenzioni in virtù del presente Accordo di riassicu- razione casi nei quali: a) l’esportatore che risiede nel Paese di uno degli assicuratori dei crediti si av- vale, per adempiere il contratto, di subfornitori che risiedono nel Paese dell’altro assicuratore dei crediti; va inteso solo l’esportatore che ha diritti e doveri nei confronti del cliente estero; b) gli esportatori residenti in Svizzera e in Svezia che hanno concluso con un acquirente che risiede in un Paese diverso dalla Svezia o dalla Svizzera con- tratti di esportazione relativi allo stesso oggetto; e l’assicuratore dei crediti concede una garanzia di credito all’esportazione nel Paese dell’esportatore.

RS 0.946.117.14

1 Dall’originale inglese.

2 RU 2005 423

2004-0004 425

Accordo di riassicurazione reciproca con la Svezia RU 2005

2. Il presente Accordo non è applicato se l’assicuratore concede, per un contratto di esportazione, una copertura assicurativa al mandatario principale e se quest’ultimo stipula con il suo (i suoi) subfornitore (i), nel Paese del riassicuratore, una conven- zione «if and when» in relazione al rischio da assicurare. 3. I sussidi per contratti di esportazione sono concessi a condizioni conformi ai requisiti dell’accordo sui crediti all’esportazione dell’OCSE concernente direttive per crediti all’esportazione al beneficio del sostegno statale, nella misura in cui tale accordo sia applicabile.

Art. 3 Definizioni Nell’ambito del presente Accordo, si intendono per: Giorno lavorativo: un giorno in cui gli uffici dei due assicuratori dei crediti sono aperti. Assicuratore(i) dei crediti: GRE e EKN o uno dei due enti. Prodotti d’esportazione: le merci e i servizi da fornire secondo il contratto d’esportazione. Assicuratore: l’assicuratore del credito che emette la polizza. Mandatario principale: l’esportatore che è parte al contratto concluso con il cliente estero. Polizza: una polizza assicurativa o una garanzia emessa dall’assicuratore. Quota di riassicurazione: la quota, espressa in per cento del valore indicato dei prodotti d’esportazione, che beneficia di una controga- ranzia del riassicuratore. Riassicuratore: l’assicuratore dei crediti che mette a disposizione dell’assicuratore una controgaranzia per un deter- minato affare.

Art. 4 Origine del prodotto Gli assicuratori dei crediti considerano per principio che i prodotti d’esportazione provenienti dal Paese del riassicuratore sono originari di questo Paese. Se, nel caso concreto, l’assicuratore ha ragioni per dubitarne, determina nella misura del possibi- le l’origine della merce dei prodotti d’esportazione e informa senza indugio l’altro assicuratore dei crediti in merito ai propri dubbi e al risultato dei propri accerta- menti.

Art. 5 Forme di garanzia alle quali il presente Accordo si applica Le assicurazioni e forme di garanzia mese a disposizione da GRE e EKN alle quali si applica il presente Accordo sono indicate negli allegati 1 e 2. Ogni assicuratore dei crediti informa l’altro per scritto se una delle sue assicurazioni o forme di garan- zia subisce una modifica.

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Art. 6 Designazione dell’assicuratore Per principio, è considerato assicuratore l’assicuratore dei crediti del Paese da cui proviene la maggior parte, in termini di valore, dei prodotti d’esportazione che sono oggetto della copertura richiesta. A seconda dei casi, gli assicuratori dei crediti possono pure convenire di derogare a questa norma.

Art. 7 Quota della riassicurazione 1. La quota della riassicurazione è fissata in funzione della quota svizzera e svedese nel prodotto d’esportazione da riassicurare, in base alle indicazioni del richiedente. Il criterio determinante è il rapporto tra i prodotti d’esportazione di origine svizzera e quelli di origine svedese. 2. Se l’operazione da assicurare include prodotti d’esportazione provenienti da uno o più Paesi terzi, considerato che anche il Paese cliente è un Paese terzo, il rischio è per principio assunto in funzione della quota cui sono state attribuite funzionalmente le forniture del Paese terzo. Gli assicuratori dei crediti possono convenire di fissare la quota di riassicurazione in altro modo. Se non è possibile classificare in modo inequivocabile le forniture di un Paese terzo, l’assicuratore accorda una copertura per forniture di Paesi terzi senza riassicurazio- ne. Se, nel caso concreto, l’assicuratore non può assumere esclusivamente i rischi legati alle forniture del Paese terzo, gli assicuratori dei crediti possono convenire una ripartizione dei rischi tra l’assicuratore e il riassicuratore in funzione del tasso di copertura risultante dal rapporto tra la quota svizzera e quella svedese dei prodotti d’esportazione.

3. L’allegato A illustra esempi per il calcolo della quota di riassicurazione.

Art. 8 Obblighi del riassicuratore

1. Il riassicuratore che assume la riassicurazione deve pagare all’assicuratore

l’importo di riassicurazione convenuto, se l’assicuratore è obbligato a pagare inden- nità in virtù della polizza. 2. Se non è stato convenuto altrimenti, il riassicuratore assume la quota di riassicu- razione che gli è stata attribuita al tasso di copertura fissato dall’assicuratore nella sua polizza. Il riassicuratore non è tuttavia obbligato a mettere a disposizione una riassicurazione che superi il suo tasso massimo di copertura. 3. Il riassicuratore si impegna a pagare all’assicuratore un importo corrispondente alla percentuale dell’indennità che l’assicuratore ha pagato conformemente alla polizza in questione. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui l’assicuratore ha informato il riassicuratore che è stata versata un’in- dennità. 4. Il riassicuratore deve versare un importo in funzione della quota di riassicurazio- ne – se una garanzia in merito è stata accordata – anche in caso di danno di fabbrica- zione. L’ammontare del pagamento non si calcola nel caso specifico in funzione dei prezzi di costo delle quote di forniture in questione, bensì sulla base del danno totale

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calcolato in funzione dei prezzi di costo, secondo la percentuale della quota di riassicurazione. 5. Il riassicuratore s’impegna a informare l’assicuratore in merito a qualsiasi pro- blema di cui è stato edotto e che potrebbe avere effetti sull’esecuzione del contratto di fornitura o sugli accordi di credito pertinenti.

Art. 9 Obblighi dell’assicuratore 1. L’assicuratore deve informare il riassicuratore su qualsiasi modifica della polizza, della portata, del genere e delle condizioni della transazione finanziata da un credito all’esportazione o delle pertinenti disposizioni contrattuali che potrebbero avere effetti sul rischio coperto dalla polizza e consultarlo immediatamente. 2. L’assicuratore deve consultare il riassicuratore prima di prendere una decisione vincolante concernente le misure da prendere o le indicazioni da dare all’assicurato, se le circostanze tendono ad aumentare il rischio o un danno minaccia di prodursi. 3. L’assicuratore che, dopo il versamento di un’indennità, ha incassato un rimborso o trattenuto una parte del versamento deve trasferire al riassicuratore, entro un termine di 30 giorni lavorativi dalla ricezione, la quota di versamenti ricevuti che gli spetta proporzionalmente alla sua quota riassicurativa. 4. L’assicuratore che viene a sapere che un debitore non ha effettuato un versamen- to destinato ad ammortizzare un credito coperto dalla polizza è tenuto a informare senza indugio il riassicuratore. 5. L’assicuratore deve mettere a disposizione del riassicuratore, su richiesta di quest’ultimo, le copie in suo possesso di tutti i documenti relativi a una transazione.

6. L’assicuratore deve informare immediatamente il riassicuratore sulla data di

estinzione degli obblighi derivanti dalla polizza.

Art. 10 Calcolo e ripartizione dei premi

1. Il riassicuratore ha diritto a un premio di riassicurazione che:

a) corrisponde alla quota di riassicurazione sul premio o b) è stato convenuto tra gli assicuratori dei crediti, nel caso concreto, affinché il riassicuratore riceva il premio che il suo sistema di rimunerazione richiede per coprire il rischio da riassicurare. L’assicuratore trattiene il 10 per cento dagli importi di cui alle lettere a) e b) quale corrispettivo per le spese amministrative sostenute. 2. Il premio di riassicurazione è esigibile entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l’assicuratore ha incassato il premio. 3. Se l’assicurato ottiene dall’assicuratore un rimborso del premio, il riassicuratore è per principio tenuto a restituire all’assicuratore, su richiesta di quest’ultimo, la quota sul premio rimborsato corrispondente alla quota di premio da esso incassata, dopo deduzione dell’ammontare trattenuto per le spese amministrative.

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Art. 11 Modifica dell’origine della prestazione 1. Se, una volta stipulata la polizza di riassicurazione, l’origine dei prodotti d’espor- tazione si modifica nella sua composizione per un valore superiore al 10 per cento o se il rapporto fra le quote dei prodotti d’esportazione del mandatario principale e quelle dei subfornitori è modificato per un valore superiore al 10 per cento, l’assi- curatore ne informa il riassicuratore e ciascuna delle due parti può esigere l’adegua- ento della quota di riassicurazione. 2. Se questo adeguamento è effettuato, vengono adeguati di conseguenza gli importi che l’assicuratore e il riassicuratore si devono reciprocamente sotto forma di premi, di diritti e di partecipazioni alle prestazioni d’indennizzo, di spese giudiziarie o di costi di riduzione o di prevenzione dei danni.

Art. 12 Regresso 1. L’assicuratore consulta il riassicuratore prima di promuovere un’azione penale o di far valere diritti di regresso i cui costi supererebbero il 10 per cento dell’importo scoperto o 50 000 EUR; è determinante l’importo più basso. Il riassicuratore è tenuto a partecipare, in proporzione alla sua quota di riassicurazio- ne, alle spese sostenute dall’assicuratore per ottenere un rimborso o impegnarsi in un procedimento giudiziario, per quanto l’assicuratore, conformemente alla sua polizza, sia obbligato ad assumere o a rimborsare costi all’assicurato. Il pagamento è effet- tuato entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data della comunicazione delle spese. 2. L’assicuratore può alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano eco- nomicamente o giuridicamente dopo il pagamento di un’indennità soltanto con il consenso del riassicuratore.

Art. 13 Norme procedurali Le norme procedurali relative ai singoli casi di riassicurazione sono enunciate nell’allegato 3.

Art. 14 Conversione del debito 1. Se il Paese dell’acquirente o il Paese del debitore presenta una domanda di con- versione del debito, gli assicuratori dei crediti si consultano al fine di stabilire come possono essere risolti i problemi che ne derivano. La decisione definitiva è tuttavia presa dall’assicuratore. 2. Se il credito assicurato è oggetto di un accordo di conversione del debito con il Paese dell’acquirente o del debitore, l’assicuratore consulta il riassicuratore se intende alienare, scambiare o condonare tale credito. 3. L’assicuratore ha il diritto di versare le indennità alle scadenze previste nel con- tratto, senza tener conto del termine di attesa generalmente previsto per il pagamento di un’indennità.

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Art. 15 Valuta Sempreché gli assicuratori dei crediti non abbiano convenuto altrimenti, tutti i pagamenti riguardanti le diverse transazioni di riassicurazione devono essere effet- tuati nella valuta utilizzata dall’assicuratore per l’operazione in questione.

Art. 16 Procedura d’arbitrato

1. Le Parti contraenti si adoperano per comporre amichevolmente le controversie

che il presente Accordo può suscitare.

2. Le controversie che non possono essere composte amichevolmente sono compo-

ste da un tribunale arbitrale formato di tre persone. Ogni Parte all’Accordo designa un giudice arbitrale, e i due giudici designati cooptano il giudice arbitrale che pre- siede. Il foro è al domicilio d’affari dell’assicuratore interessato; per EKN è Stoccolma e per GRE è Zurigo. La procedura si svolge in inglese. Per il resto, il tribunale arbitra- le fissa la procedura secondo i principi dello Stato di diritto.

Art. 17 Entrata in vigore e modifica dell’Accordo 1. Le due Parti contraenti firmano il presente Accordo, che entra in vigore il giorno in cui GRE comunica a EKN che le prescrizioni costituzionali del diritto svizzero per la conclusione e la messa in vigore di detto Accordo sono adempiute (ratifica). 2. Ciascuna delle due Parti contraenti ha il diritto di denunciare il presente Accordo per la fine di un anno civile. La denuncia deve avvenire per scritto, con un preavviso di tre mesi. La denuncia non ha alcun effetto sugli obblighi sorti prima della scaden- za dell’Accordo. 3. Le Parti contraenti possono modificare il presente Accordo in qualsiasi momento. L’allegato 3 e tutte le appendici possono essere modificati in qualsiasi momento con il consenso scritto di GRE e EKN.

Art. 18 Lingue dell’Accordo La lingua di lavoro nell’ambito del presente Accordo di riassicurazione è l’inglese. Tutti i documenti relativi al presente Accordo di riassicurazione devono essere redatti in lingua inglese.

Il presente Accordo è redatto in due esemplari originali in lingua inglese, uno per ogni Parte.

Per conto della Per conto del Confederazione Svizzera: Governo svedese: Peter W. Silberschmidt Olof Rydh

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Allegato 1

Dettaglio delle agevolazioni accordate da EKN Prodotto Rischi coperti Tasso di copertura Osservazioni

Agevolazioni per gli esportatori: Garanzia per perdite su crediti Copre il rischio dell’esportatore o di Eventi politici 100 % società di leasing da mancati paga- Eventi economici menti in caso di singole operazioni – Stati** 100 % – privati 90 %*

  • Con garanzia dello Stato 100 % ** Altre istituzioni pubbliche nel singolo caso 100 % o 90 % Garanzia sui limiti di credito Copre il rischio dell’esportatore da Eventi politici 100 % La garanzia assicura all’esportatore una mora nei pagamenti Eventi economici responsabilità massima (limite), fissata in – Stati** 100 % precedenza da EKN per determinati – privati 90 %* clienti o Paesi e può essere accordata per forniture ricorrenti per un periodo di un

  • Mit Staatsgarantie 100 % anno con un termine di credito massimo ** Altre istituzioni pubbliche di 12 mesi. nel singolo caso 100 % o 90 % Garanzia per perdite nella Copre il rischio dell’esportatore in Eventi politici 100 % Copertura dei costi risultanti da un fabbricazione e sui crediti singole operazioni d’esportazione Eventi economici annullamento totale o parziale o da – Stati** 100 % un’interruzione dell’adempimento del – privati 90 %* contratto per almeno sei mesi consecutivi e per mora nei pagamenti di prestazioni

  • Con garanzia dello Stato 100 % contrattuali. Fino al totale adempimento ** Altre istituzioni pubbliche contrattuale (parziale o totale) nel singolo caso 100 % o 90 %

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Prodotto Rischi coperti Tasso di copertura Osservazioni

Agevolazioni per le banche: Garanzia in favore del mutuante Copre il rischio delle banche per mora Eventi politici 100 % Regresso nei confronti dell’esportatore in caso di crediti ai clienti o alle loro Eventi economici se ha fornito indicazioni false sull’opera- banche in relazione con operazioni – Stati** 100 % zione. d’esportazione svedesi. – privati 90 %*

  • Con garanzia dello Stato 100 % ** Altre istituzioni pubbliche nel singolo caso 100 % o 90 % Garanzia per accrediti Copre il rischio delle banche per mora 50 % La durata del credito non deve superare confermati in caso di accrediti confermati esplici- 360 giorni. tamente o tacitamente. Contempla sempre il rischio politico ed econo- mico. Agevolazioni per gli esportatori e le banche: Garanzia combinata Garanzia agli esportatori per i costi Eventi politici 100 % Entrambe le garanzie per rischi nella accumulati e mora di pagamenti non Eventi economici medesima operazione d’esportazione. finanziati, combinata con una garanzia – Stati** 100 % ai mutuanti per mora del rimborso di – privati 90 %* crediti acquirenti.

  • Con garanzia dello Stato 100 % ** Altre istituzioni pubbliche nel singolo caso 100 % o 90 %

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Prodotto Rischi coperti Tasso di copertura Osservazioni

Agevolazioni particolari: Garanzia per perdite reali Copre il rischio che oggetti che 90 % Di solito la garanzia è accordata unica- vengono utilizzati per adempiere il mente in relazione con una garanzia per contratto vengano espropriati o dan- perdite nella fabbricazione e su crediti. neggiati in seguito a eventi politici. Copertura unicamente per eventi politici. Garanzia per garanzie Copre il rischio dell’esportatore in Eventi politici 90 % bancarie caso di richiesta abusiva di garanzie Eventi economici bancarie in relazione con un’opera- – Stati 90 % zione d’esportazione svedese. – privati 90 % Controgaranzia Copre il rischio delle banche quali Eventi politici ed Ripartizione dei rischi necessaria. emittenti di garanzie bancarie in economici 50 %–75 % Regresso nei confronti dell’esportatore relazione con operazioni d’esporta- in caso di una richiesta legittima della zione svedesi. garanzia bancaria.

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Allegato 2 Dettaglio delle agevolazioni accordate da GRE

I Agevolazione: Copertura del credito Tipo: Garanzia Beneficiario della garanzia: L’esportatore o un terzo (segnatamente una banca) Condizioni di assicurazione: Legge federale e ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni Rischio residuo Il 5 per cento almeno dell’esportatore: Tasso di copertura: Il 95 per cento al massimo Base di calcolo: Prezzo dei prodotti d’esportazione secondo il con- tratto d’esportazione Rischi coperti: a) Rischio politico: rischio che si verifichino all’estero eventi politici, come guerre o disordini civili, che mettono i clien- ti nell’impossibilità di adempiere i loro obblighi contrattuali o provocano la perdita di una merce che appartiene ancora all’esportatore; b) Rischio di trasferimento: rischio che il cliente sia nell’impossibilità di pagare a causa di una misura presa dal suo Gover- no a proposito delle divise, dopo che lui stesso ha depositato il controvalore in valuta locale; c) Rischio economico: – connesso con i debitori pubblici; – connesso con i debitori privati, – che appartengono a una collettività o a un’istituzione di diritto pubblico, o – il cui credito beneficia di una fideiussione pubblica o è garantito da una banca autoriz- zata da GRE, o – che svolgono compiti pubblici, mentre il rischio economico è limitato agli obblighi dei clienti pubblici o privati che, dal canto loro, svolgono compiti pubblici;

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d) Eventuale rischio monetario: gli eventuali rischi monetari che possono realiz- zarsi al momento del rifinanziamento di un credito in valuta estera, di un mercato in divise a termine o di una simile transazione, dopo il verificarsi di un danno coperto secondo le lettere a)–c). Non vi è alcuna garanzia contro le fluttuazioni dei corsi di cambio intese come rischi primari.

II Agevolazione: Copertura del rischio di fabbricazione (rischio prima della fornitura) Tipo: Garanzia Beneficiario della garanzia: L’esportatore e per principio anche un terzo (segnatamente una banca) Condizioni di assicurazione: Legge federale e ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni Rischio residuo Il 5 per cento almeno dell’esportatore: Tasso di copertura: Il 95 per cento al massimo Base di calcolo: Prezzo di costo Rischi coperti: Impossibilità presunta o reale di effettuare la fornitu- ra a causa di un aumento posteriore all’ordinazione dei rischi politici, economici o di trasferimento che possono essere coperti secondo il numero I o per mancanza di possibilità di trasporto all’estero.

III Agevolazione: Copertura di garanzie dell’offerta e di garanzie di buona esecuzione (soltanto a complemento di una garanzia secondo il n. I e/o II). Tipo: Garanzia Beneficiario della garanzia: L’esportatore o un terzo (segnatamente una banca) Condizioni di assicurazione: Legge federale e ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni Rischio residuo Il 5 per cento almeno dell’esportatore: Tasso di copertura: Il 95 per cento al massimo Base di calcolo: Importo della garanzia dell’offerta o della garanzia di buona esecuzione

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Rischi coperti: – richiesta abusiva – richiesta legittima, quando l’esportatore non può adempiere i suoi impegni a causa del verificarsi di un rischio politico o di trasferimento.

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Allegato 3 Norme procedurali (art. 13)

§1 Osservazione preliminare Il presente allegato disciplina le questioni procedurali ai sensi dell’articolo 13 del- l’Accordo di riassicurazione reciproca fra EKN e GRE.

§2 Domanda e risposta a) Se l’assicuratore potenziale intende accordare una garanzia di credito, lo comunica per mezzo del formulario di domanda (appendice B). b) Il riassicuratore potenziale tratta con rapidità la domanda e vi risponde a tempo debito per mezzo del formulario di risposta (appendice C). c) Una volta emessa la polizza, l’assicuratore conferma al riassicuratore, per scritto e il più presto possibile, il suo impegno di copertura mediante il for- mulario di emissione della polizza (appendice D).

§3 Premi Il riassicuratore deve comunicare all’assicuratore, al più tardi alla ricezione del formulario di emissione di una garanzia (appendice D), un numero di conto, di fattura o di riferimento, affinché l’assicuratore possa versare il premio di riassicura- zione conformemente all’articolo 10 numeri 1 e 2.

§4 Sinistro Se, in caso di sinistro, l’assicuratore fa valere un diritto presso il riassicuratore, deve dare a quest’ultimo le indicazioni seguenti: – il pertinente numero di riferimento, – l’importo totale ancora non pagato e la data di scadenza, – l’importo totale che l’assicuratore deve pagare, – la quota del riassicuratore nell’indennità pagata dall’assicuratore, – il motivo dell’indennizzo (rischio realizzato), – la data del pagamento dell’indennizzo.

§5 Rimborsi In caso di rimborso, l’assicuratore deve dare al riassicuratore le indicazioni seguenti: – il pertinente numero di riferimento, – l’ammontare totale che egli ha riscosso, – i costi di riscossione che egli ha pagato, – la quota del riassicuratore nel rimborso netto,

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– la data del rimborso, – i tassi d’interesse in vigore, – il numero dei giorni in cui l’interesse è stato riscosso, – (se necessario) i corsi di cambio.

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Appendice A

Esempi di calcolo della quota di riassicurazione

Esempio 1 Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Messa a disposizione Paese A: 70 unità Messa a disposizione Paese B: 50 unità Copertura da parte dell’assicuratore (A): 100 % Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 % Calcolo della quota di riassicurazione 50 × 95 4750 × 100 120 × 100 12 000

Esempio 2 Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Messa a disposizione Paese A: 70 unità Messa a disposizione Paese B: 50 unità Copertura da parte dell’assicuratore (A): 95 % Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 % Calcolo della quota di riassicurazione 50 × 95 4750 × 100 120 × 95 11 400

Esempio 3 Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Messa a disposizione Paese A: 60 unità Messa a disposizione Paese B: 40 unità Messa a disposizione Paese C: 20 unità Copertura da parte dell’assicuratore (A): 100 % Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 % Calcolo della quota di riassicurazione 40 × 95 3800 × 100 100 × 100 10 000 La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità. L’importo riassicurato ammonterebbe quindi a 45,6 unità.

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Esempio 4 Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Forniture – Paese A: 60 unità Forniture – Paese B: 40 unità Forniture – Paese C: 20 unità Copertura da parte dell’assicuratore (A): 95 % Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 % Calcolo della quota di riassicurazione 40 × 95 3800 × 100 100 × 95 9500 La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità. L’importo riassicurato ammonterebbe quindi a 48 unità.

Esempio 5 Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Forniture – Paese A: 60 unità Forniture – Paese B: 40 unità Forniture – Paese C: 20 unità Copertura da parte dell’assicuratore (A): 100 % Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 % Calcolo della quota di riassicurazione – Se le forniture dei Paesi terzi si riferiscono esclusivamente al Paese A: 40 × 95 3800 × 100 120 × 100 12 000 – Se le forniture dei Paesi terzi si riferiscono esclusivamente al Paese B: 60 × 95 5700 × 100 120 × 100 12 000

Esempio 6 Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Forniture – Paese A: 60 unità Forniture – Paese B: 40 unità Forniture – Paese C: 20 unità Copertura da parte dell’assicuratore (A): 95 % Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %

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Calcolo della quota di riassicurazione – Se le forniture dei Paesi terzi si riferiscono esclusivamente al Paese A: 60 × 95 5700 × 100 120 × 95 11 400 – Se le forniture dei Paesi terzi si riferiscono esclusivamente al Paese B: 80 × 95 7600 × 100 120 × 95 11 400

Osservazione: Se l’assicuratore e il riassicuratore offrono tassi di copertura diversi per rischi diver- si, il calcolo del tasso di copertura equivale alla media di questi diversi tassi, per esempio:

Rischi politici: 95 % Rischi economici prima della spedizione: 85 % Rischi economici di perdite su crediti: 90 %

Tasso medio: 90 %

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Appendice B

Formulario di domanda

Da: ................................................................................................................................. A: .................................................................................................................................. In riferimento all’Accordo che abbiamo concluso con voi il: ...................................... Nostro n. di riferimento: ............................................................................................... Vostro n. di riferimento: ............................................................................................... Chiediamo alla vostra azienda di riassicurare l’operazione seguente alle condizioni indicate qui appresso: .................................................................................................... Esportatore del nostro Paese: ........................................................................................ Esportatore del vostro Paese: ........................................................................................ Relative relazioni contrattuali: ...................................................................................... Progetto: ........................................................................................................................ Acquirente/Paese: ......................................................................................................... Mutuatario/Paese: ......................................................................................................... Garante/garanzie: .......................................................................................................... Valore contrattuale: ....................................................................................................... Tasso d’interesse: .......................................................................................................... Composizione delle forniture (indicazione del valore di merci/servizi in relazione alla quota del pertinente Paese/forniture di Paesi terzi): ............................................... Durata del rischio – Produzione: ...................................................................................................... – Credito: .............................................................................................................

Condizioni di rimborso: ................................................................................................ Eventualmente, osservazioni particolari concernenti il caso: ....................................... Tipo di copertura (e) da mettere a disposizione: ........................................................... Importo del mutuo: ....................................................................................................... Tasso d’interesse: .......................................................................................................... Mutuante: ...................................................................................................................... Importo determinante totale coperto: ............................................................................ – valore delle merci e/o dei servizi in relazione al Paese del riassicuratore (in proporzione al valore dell’insieme delle merci e/o dei servizi forniti) – quota della copertura assunta dall’assicuratore – quota di riassicurazione (presentazione del calcolo)

Accordo di riassicurazione reciproca con la Svezia RU 2005

Condizioni particolari: .................................................................................................. Condizioni di rimborso: ................................................................................................ Importo del premio da pagare: ...................................................................................... – all’assicuratore: ................................................................................................ – al riassicuratore: ............................................................................................... (presentazione del calcolo)

L’impegno dell’assicuratore nei confronti del richiedente termina presumibilmente il: ...................................................................................................................................

Osservazioni: ................................................................................................................

Data: ...................................................... Firma: ...........................................................

Accordo di riassicurazione reciproca con la Svezia RU 2005

Appendice C

Formulario di risposta

Da: ................................................................................................................................. A: .................................................................................................................................. In riferimento all’Accordo concluso con voi il ............................................................. e alla vostra domanda del .............................................................................................. Nostro n. di rif.: ............................................................................................................. Vostro n. di rif.: .............................................................................................................

  • Accettiamo la vostra domanda e vi accordiamo la riassicurazione desiderata conformemente al contratto del .......…......... e alle condizioni stabilite nel formulario di domanda definitivo del .......…......... Questa obbligazione è per noi giuridicamente vincolante fino al ........................., sempre che le condizioni determinanti rimangano invariate. Se il futuro beneficiario della garanzia non ha ancora depositato una doman- da di garanzia alla data menzionata sul presente formulario di risposta, il termine è rispettato se presenta la domanda all’assicuratore al più tardi alla data di scadenza summenzionata.

  • Non possiamo dar seguito alla vostra domanda di riassicurazione.

Osservazioni: ................................................................................................................

Data: ...................................................... Firma: ........................................................... * P.f. cancellare ciò che non fa al caso

Accordo di riassicurazione reciproca con la Svezia RU 2005

Appendice D

Formulario di emissione di una garanzia

Da: ................................................................................................................................ A: .................................................................................................................................. Facciamo riferimento all’Accordo che abbiamo concluso con voi il: .......................... e alla vostra risposta definitiva del: .............................................................................. Nostro n. di rif.: ............................................................................................................ Vostro n. di rif.: ............................................................................................................ Vi informiamo che una garanzia è stata concessa il ............................. La copertura ammonta a: ................................................................................................................... La quota di riassicurazione ammonta a: ........................................................................ A Il premio totale da pagare ammonta a: ............................................................. B L’importo da pagare all’assicuratore è di: ....................................................... C L’importo da pagare al riassicuratore è di: ......................................................

C La quota del premio rappresenta = ................................................................... A

Il premio deve essere pagato come segue:

Data di scadenza: Importo: Quota del premio: Importo da pagare al riassicuratore: ................................ .......................... .................................. .....................................

Effettueremo il pagamento dovuto entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione.

Altre osservazioni: ........................................................................................................

Data: ...................................................... Firma: ...........................................................

Accordo di riassicurazione reciproca con la Svezia RU 2005

Accordo di riassicurazione reciproca fra l'Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, 8032 Zurigo (di seguito GRE), che agisce per la Confederazione Svizzera, e la EKN – Exportkreditnämden, Casella postale 3064, SE-103 61 Stoccolma (di seguito EKN), che agisce per il Governo svedese (con appendice e all.) | Lexipedia | Lexipedia