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AS 2005 4607

Ordinanza sull'Istituto universitario federale per la formazione professionale

Ordinanza sull’Istituto universitario federale per la formazione professionale (Ordinanza IUFFP)

del 14 settembre 2005

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 48 capoverso 4 della legge federale del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza regola l’attività, l’organizzazione e il finanziamento dell’Isti- tuto universitario federale per la formazione professionale (Istituto universitario).

Art. 2 Forma giuridica 1 L’Istituto universitario è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica pro- pria e con sede a Berna.

2 Esso si organizza e si gestisce autonomamente ed ha una contabilità propria.

3 L’Istituto universitario è gestito in base a principi economico-aziendali.

Art. 3 Compiti e condizioni quadro

1 L’Istituto universitario è il centro di competenze della Confederazione per

l’insegnamento e la ricerca nei campi della pedagogia per la formazione professiona- le, della formazione professionale e dello sviluppo professionale. 2 L’Istituto universitario offre le proprie prestazioni tramite un istituto regionale rispettivamente nella Svizzera tedesca, francese e italiana.

Art. 4 Cooperazione L’Istituto universitario collabora con scuole universitarie nazionali ed estere, con l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia e con altre autorità, istituzioni ed organizzazioni attive nella formazione professionale.

RS 412.106.1 1 RS 412.10

2005-1627 4607

Ordinanza IUFFP RU 2005

Art. 5 Attività secondarie commerciali

1 Contro un compenso al prezzo di mercato, l’Istituto universitario può fornire

prestazioni a terzi se queste sono strettamente correlate ai compiti che deve svolgere e non ne impediscono l’adempimento. 2 L’Istituto universitario organizza la contabilità in modo da poter documentare i costi e i ricavi delle singole prestazioni. È vietato un sovvenzionamento indiretto delle attività secondarie commerciali. 3 Nel settore delle attività secondarie commerciali, l’Istituto universitario è sotto- posto alle stesse disposizioni relative alla concorrenza valide per gli operatori pri- vati.

Capitolo 2: Offerte di formazione

Art. 6 Cicli di studio di diploma 1 L’Istituto universitario offre cicli di studio con conseguimento di un diploma per studenti in possesso di titolo universitario o di diploma di formazione professionale superiore giusta il capitolo 3 LFPr.

2 Il ciclo di studio di diploma comprende 60 punti di credito conformemente alle

Direttive di Bologna del 4 dicembre 20032. I diplomi danno diritto ai seguenti titoli protetti: a. insegnante diplomato di scuola professionale; b. insegnante diplomato di scuola specializzata superiore.

Art. 7 Ciclo di studio master 1 L’Istituto universitario offre cicli di studio con master per studenti con titolo uni- versitario. 2 Il ciclo di studio con master comprende da 90 a 120 punti di credito conformemen- te alle Direttive di Bologna del 4 dicembre 20033. Il diploma dà diritto al seguente titolo protetto: «master of science in formazione professionale». 3 L’Istituto universitario provvede all’accreditamento del ciclo di studio master.

Art. 8 Altre offerte di formazione e di perfezionamento Il Consiglio dell’Istituto universitario (Consiglio dello IUFFP) disciplina le altre offerte di formazione e di perfezionamento nonché le denominazioni dei diplomi.

2 RS 414.205.1 3 RS 414.205.1

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Art. 9 Regolamento delle offerte di formazione Il Consiglio dello IUFFP disciplina in un regolamento i cicli di studio, il controllo delle prestazioni e gli esami.

Capitolo 3: Organizzazione

Art. 10 Organi

1 Gli organi dell’Istituto universitario sono:

a. il Consiglio dello IUFFP; b. il direttore; c. l’organo di revisione. 2 Il Consiglio federale nomina detti organi. Esso può revocarne la nomina per ragio- ni gravi.

Art. 11 Consiglio dello IUFFP

1 Il Consiglio dello IUFFP si compone di nove membri. Essi sono nominati per

quattro anni. È possibile il rinnovo della nomina. 2 All’atto della nomina il Consiglio federale fissa la retribuzione di base nonché le indennità giornaliere e le spese. Esso nomina il presidente e il vicepresidente.

3 Il Consiglio dello IUFFP:

a. determina le strategie dell’Istituto universitario nel quadro del mandato del Consiglio federale; b. rappresenta l’Istituto universitario nei confronti del Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento) e delle autorità della Confederazione; c. allestisce il mandato di prestazioni e il rapporto sull’adempimento di tale mandato da presentare al Dipartimento; d. stabilisce il mansionario, il piano finanziario e il preventivo dell’Istituto uni- versitario; e. redige il rendiconto annuale e il rapporto di gestione e li pubblica dopo approvazione del Consiglio federale; f. emana il regolamento interno; g. disciplina in un regolamento l’organizzazione dell’Istituto universitario non- ché la composizione e i compiti della direzione dell’Istituto; h. emana le disposizioni d’esecuzione sulla contabilità, fatta salva l’appro- vazione del Consiglio federale; i. propone al Consiglio federale la nomina del direttore;

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j. nomina gli altri membri della direzione dell’Istituto universitario su proposta del direttore; k. adempie altri compiti conformemente al regolamento interno. 4 Per il resto il Consiglio dello IUFFP adempie i compiti di cui agli articoli 9, 15, 16, 21, 26, 33 e 34.

Art. 12 Direttore 1 Il direttore è sottoposto al Consiglio dello IUFFP e partecipa alle riunioni di quest’ultimo con voto consultivo.

2 Il direttore:

a. organizza e dirige l’Istituto universitario; b. assume il personale, fatti salvi i casi di competenza del Consiglio dello IUFFP.

3 Rientrano nella sfera di competenza del direttore tutti i compiti che non sono

affidati a un altro organo.

Art. 13 Organo di revisione

1 L’organo di revisione verifica la tenuta dei conti e il rendiconto annuale.

2 Verifica che il sistema interno di controllo sia funzionante.

3 Presenta al Consiglio dello IUFFP e al Consiglio federale un rapporto sul risultato delle verifiche.

Capitolo 4: Membri dell’Istituto universitario e relative attività Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 14 Membri dell’Istituto universitario Sono membri dell’Istituto universitario: a. i membri della direzione dell’Istituto universitario; b. i docenti; c. gli incaricati di corsi; d. i collaboratori scientifici; e. il personale amministrativo e il personale tecnico; f. gli studenti.

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Art. 15 Assemblea universitaria 1 L’Assemblea universitaria è composta in modo paritetico di rappresentanti delle diverse categorie di membri dell’Istituto universitario. Ogni categoria sceglie i rispettivi rappresentanti. Nella scelta si bada a un’adeguata rappresentanza delle regioni linguistiche e dei sessi.

2 Il Consiglio dello IUFFP consulta l’Assemblea universitaria prima di prendere

decisioni di interesse generale per l’Istituto universitario.

Art. 16 Rapporti di lavoro e di mandato 1 I rapporti di lavoro all’Istituto universitario sono retti dalla seguente legislazione:

a. dalla legge del 24 marzo 20004 sul personale federale (LPers); e b. qualora la presente ordinanza e le disposizioni del Consiglio dello IUFFP di cui al capoverso 2 non prevedano diversamente, dalle disposizioni d’esecuzione della LPers applicabili al personale dell’Amministrazione fede- rale. 2 Ove necessario, il Consiglio dello IUFFP emana ulteriori disposizioni d’esecuzione concernenti il rapporto di lavoro nel quadro della LPers e della presente ordinanza con riserva dell’approvazione del Consiglio federale. 3 Il Consiglio dello IUFFP è l’organo competente ai sensi dell’articolo 2 dell’ordi- nanza del 3 luglio 20015 sul personale federale (OPers). È pure competente per tutte le decisioni concernenti la valutazione di funzioni e la classificazione secondo gli articoli da 52 a 54 OPers nonché per il disciplinamento del rimborso delle spese di cui all’articolo 72 OPers. 4 In mancanza di altri accordi, con gli incaricati di corsi sussiste un rapporto di mandato.

Art. 17 Mobilità del personale scientifico L’Istituto universitario promuove la mobilità del personale scientifico mediante un’adeguata politica del personale e degli stipendi.

Art. 18 Previdenza professionale Le persone aventi un rapporto di lavoro con l’Istituto universitario sono assicurate presso la Cassa pensioni della Confederazione secondo la legislazione in materia. L’Istituto universitario è un datore di lavoro conformemente all’articolo 3 lettera c della legge del 23 giugno 20006 sulla CPC.

4 RS 172.220.1 5 RS 172.220.111.3 6 RS 172.222.0

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Art. 19 Diritti su beni immateriali 1 Ad eccezione dei diritti d’autore, spettano all’Istituto universitario tutti i diritti sui beni immateriali prodotti durante l’attività di servizio e in adempimento degli obbli- ghi contrattuali da persone aventi un rapporto di lavoro con l’Istituto universitario. 2 All’Istituto universitario spettano i diritti esclusivi di uso di programmi per com- puter prodotti durante l’attività di servizio e in adempimento degli obblighi con- trattuali da persone aventi un rapporto di lavoro con l’Istituto universitario. Quest’ultimo può pattuire con gli aventi diritto la cessione dei diritti d’autore su altre categorie di opere. 3 Le persone che hanno prodotto beni immateriali di cui ai capoversi 1 e 2 parteci- pano in maniera adeguata all’eventuale utile realizzato con lo sfruttamento di tali beni.

Sezione 2: Corpo docente

Art. 20 Compiti del corpo docente 1 I docenti formano responsabili competenti e qualificati per la formazione profes- sionale. 2 Essi sostengono il proprio settore specialistico con la ricerca scientifica. Sono responsabili della diffusione e della pubblicazione dei risultati delle ricerche.

Art. 21 Attività esterne all’Istituto universitario 1 Al di fuori del loro impiego, i docenti possono impegnarsi in un’attività profes- sionale esterna a nome proprio, per proprio conto e sulla propria responsabilità, segnatamente come periti. 2 Se il direttore lo richiede, per le attività di cui al capoverso 1 i docenti devono ottenere l’autorizzazione del Consiglio dello IUFFP. L’autorizzazione è concessa se l’attività in questione non è contraria agli interessi dell’Istituto universitario. 3 Se per attività di cui al capoverso 1 svolte dietro compenso i docenti utilizzano i mezzi dell’Istituto universitario come personale, strumenti informatici, biblioteche o segreterie, essi sono tenuti a risarcire l’Istituto universitario. Il Consiglio dello IUFFP emana le disposizioni in merito.

Art. 22 Condizioni d’assunzione del corpo docente 1 Può essere assunto come docente chi ha conseguito almeno una laurea o un master di una scuola universitaria e ha capacità pedagogiche per la formazione professio- nale. 2 Può essere assunto inoltre chi ha un’idoneità particolare, segnatamente chi può provare un’attività didattica superiore a cinque anni nel campo della formazione professionale.

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Sezione 3: Collaboratori scientifici

Art. 23 1 I collaboratori scientifici effettuano lavori nel campo della ricerca e dello sviluppo a sostegno dei docenti. Essi contribuiscono allo svolgimento di servizi generali.

2 Essi hanno un titolo riconosciuto di una scuola universitaria.

Capitolo 5: Tutela degli interessi federali

Art. 24 Vigilanza

1 L’Istituto universitario è sottoposto alla vigilanza del Consiglio federale.

2 Restano salve le competenze legali del Controllo federale delle finanze e l’alta vigilanza del Parlamento.

Art. 25 Mandato di prestazioni

1 Il

Consiglio federale impartisce un mandato di prestazioni al Consiglio dello IUFFP. 2 Il mandato di prestazioni determina gli obiettivi strategici che l’Istituto universi- tario deve perseguire mediante le sue prestazioni e attraverso la gestione, in conside- razione delle condizioni quadro della politica di formazione. Esso stabilisce i metodi e i criteri in base ai quali verificare il raggiungimento degli obiettivi. 3 Esso è conforme al limite di spesa della Confederazione tanto nei tempi quanto nei contenuti. 4 Il Dipartimento consulta la Commissione federale della formazione professionale per quanto concerne gli obiettivi determinanti per le prestazioni.

Art. 26 Resoconto

1 IlConsiglio dello IUFFP informa il Consiglio federale sull’adempimento del

mandato di prestazioni durante l’esercizio trascorso. La Commissione federale della formazione professionale ne prende atto. 2 Nell’ultimo anno del periodo di prestazione, il Consiglio dello IUFFP redige un rapporto sul raggiungimento degli obiettivi da presentare al Consiglio federale in vista del rinnovo del mandato di prestazioni.

3 La Commissione federale della formazione professionale redige un parere

all’attenzione del Consiglio federale.

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Art. 27 Dati statistici L’Istituto universitario fornisce al Dipartimento o ai servizi designati dal medesimo tutti i documenti e i dati necessari all’esecuzione della legge del 9 ottobre 19927 sulla statistica federale.

Art. 28 Beni immobili 1 La Confederazione può mettere a disposizione dell’Istituto universitario locali adeguati all’esecuzione dei suoi compiti.

2 L’utilizzo di beni immobili di proprietà della Confederazione è disciplinato

mediante contratto fra la Confederazione e l’Istituto universitario e avviene a prezzi che coprono i costi.

Capitolo 6: Finanze ed emolumenti

Art. 29 Tipi di finanziamento

1 L’Istituto universitario finanzia la propria attività in particolare con:

a. il contributo finanziario della Confederazione; b. emolumenti; c. entrate provenienti dalla collaborazione con terzi; d. donazioni. 2 Con il proprio contributo finanziario la Confederazione permette all’Istituto uni- versitario di adempiere il suo mandato di prestazioni. Nel determinarne l’entità si tiene conto in modo adeguato delle possibilità di autofinanziamento. 3 Il Consiglio federale propone al Parlamento un limite di spesa per la durata del mandato di prestazioni. 4 L’Istituto universitario si impegna attivamente per l’ottenimento di entrate e di mezzi di terzi.

Art. 30 Tesoreria

1 Pergarantirne la solvibilità nel quadro dell’adempimento dei suoi compiti, la

Confederazione concede all’Istituto universitario prestiti a interessi di mercato. 2 L’Istituto universitario investe le eccedenze a interessi di mercato presso la Con- federazione. 3 I particolari sono disciplinati in un accordo tra l’Istituto universitario e l’Ammi- nistrazione federale delle finanze.

7 RS 431.01

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Art. 31 Compilazione dei conti 1 La presentazione dei conti dell’Istituto universitario illustra in modo completo la situazione patrimoniale, finanziaria e di reddito. 2 Essa segue i principi generali dell’importanza, della comprensibilità, della conti- nuità e dell’espressione al lordo e si basa sugli standard per la compilazione dei conti menzionati nella legge federale del 6 ottobre 19898 sulle finanze della Con- federazione.

Art. 32 Riserve 1 Un eventuale utile conseguito dall’Istituto universitario è impiegato per costituire riserve. 2 Le riserve vengono utilizzate per compensare perdite e per finanziare progetti e investimenti programmati. 3 Se, durante il periodo di validità del limite di spesa, le riserve superano un livello appropriato per l’Istituto universitario oppure se viene meno la necessità di finanzia- re progetti e investimenti programmati, le riserve vengono tenute in considerazione nella determinazione del contributo finanziario della Confederazione.

Art. 33 Emolumenti

1 Per le prestazioni fornite l’Istituto universitario riscuote emolumenti.

2 Il Consiglio dello IUFFP può escludere dall’assoggettamento a emolumenti le

offerte di formazione e di perfezionamento: a. importanti per il controllo della formazione professionale; b. effettuate in previsione dell’esercizio di un’attività d’interesse pubblico.

3 Il Consiglio dello IUFFP:

a. fissa, con riserva dell’approvazione del Consiglio federale, il relativo tarif- fario nel regolamento sugli emolumenti; b. stabilisce nel regolamento sugli emolumenti, con riserva dell’approvazione del Consiglio federale, i casi in cui si rinuncia alla riscossione di emolumenti che coprono le spese; ciò vale in particolare per le tasse di studio relative ai cicli di formazione di cui agli articoli 6 e 8. 4 In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20049 sugli emolumenti (OgeEm).

8 RS 611.0 9 RS 172.041.1

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Capitolo 7: Diritto disciplinare

Art. 34

1 I provvedimenti disciplinari possibili sono:

a. l’ammonimento; b. l’ammonimento con comminatoria di esclusione dalle manifestazioni, dai corsi e dagli esami dell’Istituto universitario; c. l’esclusione dalle manifestazioni, dai corsi e dagli esami dell’Istituto univer- sitario. 2 Il direttore dell’Istituto universitario proferisce l’ammonimento. Il presidente del Consiglio dello IUFFP proferisce l’ammonimento con comminatoria di esclusione dalle manifestazioni, dai corsi e dagli esami. Il Consiglio dello IUFFP dispone l’esclusione dalle manifestazioni, dai corsi e dagli esami.

3 L’interessato ha in particolare il diritto di:

a. consultare gli atti; b. essere convocato e interrogato; c. difendersi, da solo o con l’ausilio di un rappresentante. 4 La decisione relativa a un provvedimento disciplinare è comunicata per iscritto, debitamente motivata, con l’indicazione dei rimedi giuridici.

Capitolo 8: Disposizioni finali Sezione 1: Abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 35 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 7 settembre 198310 concernente l’Istituto pedagogico svizzero di formazione professionale è abrogata.

Art. 36 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 37 Costituzione dell’Istituto universitario 1 L’Istituto universitario consegue la personalità giuridica con l’entrata in vigore della presente ordinanza. Esso sostituisce l’Istituto pedagogico svizzero di forma- zione professionale (ISPFP).

10 RU 1983 1251, 1993 879, 1998 1822, 2001 979

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2 Con il conseguimento della personalità giuridica l’Istituto universitario rileva gli attivi e i passivi dell’ISPFP nonché i diritti e i doveri di quest’ultimo. Il trasferimen- to e le registrazioni necessarie sono esenti da imposte ed emolumenti.

3 Il Dipartimento adotta i seguenti provvedimenti:

a. approva l’inventario dei passivi, degli attivi, dei diritti e dei doveri da rile- vare e di eventuali obblighi, condizioni e oneri che vi sono connessi; b. prepara l’approvazione del bilancio d’apertura dell’Istituto universitario da parte del Consiglio federale; c. adotta tutti gli altri provvedimenti necessari al trasferimento.

Art. 38 Trasferimento dei rapporti di lavoro Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, i rapporti di lavoro dei collaboratori dell’ISPFP vengono trasferiti all’Istituto universitario. Resta salva la nomina del direttore secondo l’articolo 10 capoverso 2. Eventuali disavanzi della Cassa pensioni sono ripresi dall’Istituto universitario.

Art. 39 Riqualificazione del personale 1 Il personale che al passaggio all’Istituto universitario non soddisfa le condizioni di assunzione di cui all’articolo 22 della presente ordinanza recupera le qualifiche mancanti entro cinque anni dopo il passaggio.

2 Il Consiglio dello IUFFP stabilisce le modalità di riqualificazione.

Art. 40 Passaggio dei cicli di formazione I cicli di formazione iniziati prima dell’entrata in vigore del capitolo 2 della presente ordinanza possono essere portati a termine secondo il diritto previgente entro la fine del 2009.

Art. 41 Beni immobili Fino al 2011 la Confederazione mette a disposizione dell’Istituto universitario i beni immobili finora utilizzati a Zollikofen, Lugano e Losanna.

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Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 42 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3 la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007. 2 Le disposizioni del capitolo 2 (Offerte di formazione) entrano in vigore il 1° otto- bre 2006. L’ISPFP adotta i provvedimenti necessari che non siano di competenza degli organi dell’Istituto universitario ai sensi del capoverso 3. 3 Gli articoli 10–12 entrano in vigore il 30 settembre 2005. Gli organi dell’Istituto universitario sono incaricati e abilitati a compiere i preparativi necessari al fine della costituzione dell’Istituto universitario.

14 settembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza IUFFP RU 2005

Allegato (art. 36)

Modifica del diritto vigente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 14 giugno 199911 sull’organizzazione del

Dipartimento federale dell’economia

Art. 6 cpv. 4 4 Il Dipartimento può affidare all’UFFT dei compiti in relazione con l’Istituto uni- versitario federale per la formazione professionale (IUFFP) che sono di competenza dipartimentale.

Art. 15a Istituto universitario federale per la formazione professionale

1 L’IUFFP è il centro di competenze della Confederazione per l’insegnamento e la

ricerca nei campi della pedagogia per la formazione professionale, della formazione professionale e dello sviluppo professionale.

2 L’organizzazione e i compiti dell’Istituto universitario sono disciplinati

nell’ordinanza IUFFP del 14 settembre 200512.

2. Ordinanza quadro del 20 dicembre 200013 relativa alla legge

sul personale federale

Art. 2 cpv. 4 4 Anche l’Istituto universitario federale per la formazione professionale è datore di lavoro ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 LPers.

11 RS 172.216.1 12 RS 412.106.1; RU 2005 4607 13 RS 172.220.11

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