AS 2005 735
Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura
Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
Modifica del 26 gennaio 2005
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui pagamenti diretti è modificata come segue:
Art. 62 cpv. 1 lett. a 1 Il contributo annuo per unità di bestiame grosso per i sistemi di stabulazione parti- colarmente rispettosi degli animali è fissato come segue: a. bovini, senza vitelli; capre e conigli 90 franchi
II La presente modifica entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2005.
26 gennaio 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 910.13
2005-0025 735
Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2005