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AS 2005 735

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Modifica del 26 gennaio 2005

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui pagamenti diretti è modificata come segue:

Art. 62 cpv. 1 lett. a 1 Il contributo annuo per unità di bestiame grosso per i sistemi di stabulazione parti- colarmente rispettosi degli animali è fissato come segue: a. bovini, senza vitelli; capre e conigli 90 franchi

II La presente modifica entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2005.

26 gennaio 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 910.13

2005-0025 735

Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2005