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AS 2006 341

Accordo che stabilisce il mandato del Gruppo di studio internazionale della iuta 2001

Traduzione1

Accordo che stabilisce il mandato del Gruppo di studio internazionale della iuta 2001

Concluso il 13 marzo 2001 a Ginevra Approvato dall’Assemblea federale il 22 marzo 20022 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 3 settembre 2002 Applicato a titolo provvisorio dalla Svizzera dal 1° gennaio 20023

Le Parti contraenti del presente Accordo, riconoscendo l’importanza della iuta e dei prodotti derivati per l’economia di un certo numero di Paesi; considerando che una stretta cooperazione internazionale intesa a risolvere i pro- blemi del settore della iuta promuoverà lo sviluppo economico dei Paesi esportatori e consoliderà la cooperazione economica tra Paesi esportatori e Paesi importatori; considerando inoltre che gli accordi internazionali del 19824 e del 19895 sulla iuta e i prodotti derivati hanno contribuito alla cooperazione tra Paesi esportatori e Paesi importatori e che è opportuno migliorare in futuro l’efficacia di una simile coopera- zione; coscienti della necessità di promuovere e d’intraprendere progetti e attività miranti ad accrescere gli utili ricavati dalla iuta dai Paesi in sviluppo che la producono, contribuendo in tal modo ad attenuare la povertà in questi Paesi, hanno convenuto quanto segue:

Istituzione 1. Il Gruppo di studio internazionale della iuta, di seguito denominato «il Gruppo», è istituito mediante il presente Accordo per amministrarne le disposizioni e sorve- gliarne il funzionamento. A fini giuridici, amministrativi, finanziari e operativi, quando il presente mandato entrerà in vigore il Gruppo sarà considerato come l’entità succedente all’Organizzazione internazionale della iuta, inizialmente istituita in applicazione dell’Accordo internazionale del 1982 sulla iuta e i prodotti derivati e mantenuta in vigore in applicazione dell’Accordo internazionale del 1989 sulla iuta e i prodotti derivati.

RS 0.916.125

1 Dal testo originale francese (RO 2006 341).

2 RU 2006 339 3 Il campo d’applicazione relativo al presente accordo sarà pubblicato al momento della sua entrata in vigore. 4 RU 1986 2288 5 RU 1991 1930

2002-0118 341

Mandato del Gruppo di studio internazionale della iuta RU 2006

Definizioni

2. Ai fini del presente mandato si adottano le seguenti definizioni:

a) «iuta»: la iuta greggia, il kenaf e altre fibre affini, ivi comprese Urena loba- ta, Abutilon avicennae e Cephalonema polyandrum; b) «prodotti derivati dalla iuta»: i prodotti costituiti interamente o quasi intera- mente da iuta, oppure nei quali la iuta rappresenta la parte maggiore in ter- mini di peso; c) «membro»: ogni Stato, la Comunità europea od ogni organismo intergover- nativo di cui al paragrafo 5 qui appresso, che ha notificato la sua accettazio- ne o l’applicazione a titolo provvisorio delle disposizioni del presente Accordo, conformemente al paragrafo 23 qui appresso; d) «membro associato»: ogni organizzazione o entità, come definite nel para- grafo 6 qui appresso; e) «votazione speciale»: una votazione nella quale si richiedono almeno i due terzi dei voti espressi dai membri presenti e votanti, purché tali voti siano espressi dalla maggioranza dei membri presenti e votanti; f) «votazione a maggioranza semplice»: una votazione nella quale si richiede oltre la metà del totale dei voti espressi dai membri presenti e votanti, purché tali voti siano espressi dalla maggioranza dei membri presenti e votanti; g) «esercizio finanziario»: il periodo dal 1° luglio al 30 giugno compreso; h) «annata della iuta»: il periodo dell’annata internazionale della iuta, dal 1° luglio al 30 giugno compreso; i) «mandato»: il presente Accordo che stabilisce il mandato del Gruppo di stu- dio internazionale della iuta 2001.

Obiettivi

3. Gli obiettivi del Gruppo sono i seguenti:

a) garantire un quadro efficace per la cooperazione internazionale, la consulta- zione e l’elaborazione di politiche da parte dei membri per quanto concerne tutti gli aspetti pertinenti dell’economia mondiale della iuta; b) favorire l’espansione del commercio internazionale della iuta e dei prodotti derivati mantenendo i mercati esistenti e sviluppando mercati nuovi, in par- ticolare lanciando nuovi prodotti derivati e mettendo a punto nuovi tipi di utilizzo finale della iuta; c) rappresentare un luogo d’incontro che permetta una partecipazione attiva del settore privato allo sviluppo del settore della iuta; d) adoperarsi per risolvere i problemi d’attenuazione della povertà, d’impiego e di valorizzazione delle risorse umane, in particolare delle donne, nel settore della iuta;

Mandato del Gruppo di studio internazionale della iuta RU 2006

e) contribuire a migliorare le condizioni strutturali del settore della iuta aumen- tando la produttività e la qualità e favorendo l’applicazione di metodi e tec- nologie nuovi; f) fare opera di sensibilizzazione per quanto concerne gli effetti benefici del- l’impiego della iuta quale fibra naturale rispettosa dell’ambiente, rinnovabile e biodegradabile; g) migliorare l’informazione sul mercato al fine d’assicurare una maggiore tra- sparenza del mercato internazionale della iuta in collaborazione con altri organismi, tra cui l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO).

Funzioni

4. Per raggiungere questi obiettivi il Gruppo assolve le seguenti funzioni:

a) elabora una strategia appropriata per migliorare l’economia mondiale della iuta ponendo l’accento in particolare sulla promozione generica della iuta e dei prodotti derivati; b) organizza consultazioni e scambi di informazioni sull’economia internazio- nale della iuta; c) avvia, patrocina, sovrintende, sorveglia e facilita progetti e attività connes- se miranti a migliorare le condizioni strutturali dell’economia mondiale della iuta e il benessere economico generale delle persone che lavorano in questo settore. In casi eccezionali il Consiglio approverà la partecipazione del Gruppo all’esecuzione di progetti, a condizione che tale partecipazione non incida ulteriormente dal profilo finanziario sul bilancio amministrativo del Gruppo; d) appronta e migliora le statistiche e le informazioni commerciali sulla iuta e i prodotti derivati consultandosi con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura e altri organismi competenti; e) effettua studi sui diversi aspetti dell’economia mondiale della iuta e delle questioni connesse; f) esamina i problemi o le difficoltà che possono sorgere nell’economia inter- nazionale della iuta. Nell’esercitare le sue funzioni il Gruppo tiene conto delle attività di altre organizza- zioni internazionali competenti, tra cui l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO).

Composizione

5. Possono diventare membri del Gruppo tutti gli Stati, e la Comunità europea,

interessati alla produzione o al consumo di iuta e dei prodotti derivati o al commer- cio internazionale della iuta e dei prodotti derivati e, con l’accordo del Consiglio, ogni organismo intergovernativo avente competenza per negoziare, concludere e applicare accordi internazionali, in particolare accordi di prodotto.

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6. Possono diventare membri associati del Gruppo, con l’accordo del Consiglio, le organizzazioni ed entità che non soddisfano le condizioni richieste dalle disposizioni del paragrafo 5 qui sopra per essere membri a pieno titolo. Il Consiglio definisce regole concernenti l’eleggibilità, i diritti e gli obblighi di questi membri associati.

Composizione e poteri del Consiglio 7. a) La massima autorità del Gruppo istituita in applicazione delle disposizioni del presente mandato è attribuita al Consiglio, che si compone di tutti i membri. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all’anno; b) il Consiglio esercita tutti i poteri e prende, o veglia affinché siano prese, tutte le misure che possono essere necessarie per applicare le disposizioni del pre- sente mandato o per assicurarne l’applicazione; c) il Consiglio, con votazione speciale, emana le regole giudicate necessarie a esercitare le funzioni del Gruppo, fatte salve le disposizioni del presente mandato alle quali dette regole devono essere conformate. Tali regole sono le seguenti: i) il regolamento interno, ii) il regolamento finanziario e le regole relative ai progetti, iii) gli statuti e i regolamenti del personale e iv) il regolamento della cassa pensioni del personale; d) il Gruppo non è abilitato né ritenuto autorizzato dai suoi membri a contrarre impegni al di fuori del quadro del presente mandato o di uno dei regolamenti menzionati nella lettera c) qui sopra; e) per raggiungere gli obiettivi indicati nel paragrafo 3 qui sopra, il Consiglio approva un programma di lavoro che è riveduto periodicamente.

Sede

8. La sede del Gruppo si trova a Dacca, nel Bangladesh, a meno che il Consiglio,

con votazione speciale, non decida altrimenti. Il Consiglio conclude un accordo relativo alla sede con il Governo del Paese ospitante il più rapidamente possibile dopo l’entrata in vigore del presente mandato.

Presa di decisioni e distribuzione dei voti 9. a) Salvo disposizioni contrarie, e fatte salve le disposizioni della lettera d) qui appresso, il Consiglio, il Comitato sui progetti del quale è fatta menzione al paragrafo 10 qui appresso e i comitati e gli organi sussidiari che possono essere istituiti prendono per quanto possibile le loro decisioni all’unanimità. Mancando l’unanimità, ogni membro può domandare una votazione a mag- gioranza semplice, a meno che non sia richiesta una votazione speciale; b) ciascun membro può pretendere al numero di voti che gli è attribuito in con- formità alle disposizioni della lettera c) qui appresso. Al momento delle votazioni, la Comunità europea e gli organismi intergovernativi membri dispongono di un numero di voti uguale al numero totale di voti che possono essere attribuiti ai loro Stati membri;

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c) i membri detengono insieme 2000 voti. Il 50 per cento del totale dei voti dei membri è ripartito in parti uguali tra tutti i membri, fatte salve le disposizioni della lettera b) qua sopra. Il 50 per cento rimanente di questo totale è attri- buito ai differenti membri in proporzione al loro «coefficiente d’importanza per quanto concerne la iuta» così come è definito al capoverso d) qua sotto. Il totale dei voti di base e dei voti legati al coefficiente d’importanza di cia- scun membro è arrotondato in maniera che i voti non siano frazionati e che il numero totale dei voti dell’insieme dei membri non superi 2000, fatte salve, tuttavia, le disposizioni della lettera e) qua sotto; d) ai fini del presente mandato, il «coefficiente d’importanza per quanto con- cerne la iuta» di ciascun membro è la sua parte del totale attribuita a tutti i Paesi membri, calcolata secondo la formula seguente: i) nel caso dei Paesi produttori di iuta, il volume medio ponderato del

40 per cento della loro produzione e il volume medio del 60 per cento

dei loro scambi netti di iuta e di prodotti derivati durante il periodo di tre anni più recente per il quale sono disponibili statistiche; ii) nel caso di Paesi non produttori di iuta e importatori netti di iuta, il volume medio delle loro importazioni nette di iuta e di prodotti derivati durante il periodo di tre anni più recente per il quale sono disponibili statistiche. e) nessun membro rappresentante un solo Paese detiene più di 450 voti. I voti oltre questa cifra ottenuti applicando il metodo descritto nelle lettere c) e d) e come definito nella lettera i) qua sotto sono distribuiti tra tutti gli altri mem- bri secondo la modalità di calcolo prevista da tali lettere; f) se, per una ragione qualunque, la determinazione del numero di voti con il metodo previsto nelle lettere c), d), e) qua sotto pone difficoltà, il Gruppo, mediante una votazione speciale, può decidere di adottare un metodo diffe- rente per la distribuzione dei voti; g) per tenere qualsiasi seduta del Consiglio si esige la presenza di membri che detengono insieme 1000 voti. Per qualsiasi decisione presa dal Consiglio si esige la presenza di membri che detengono insieme 1200 voti; h) il Consiglio ripartisce i voti per ciascun esercizio finanziario all’inizio dell’ultima sessione dell’esercizio precedente in conformità alle disposizioni del presente paragrafo. La ripartizione così fissata rimane in vigore per tutta l’annata della iuta, fatte salve le disposizioni della lettera i) qua sotto; i) qualora la composizione del Gruppo subisca una modifica, oppure qualora i diritti di voto di un membro siano sospesi o limitati a norma di una disposi- zione del regolamento interno, il Consiglio ridistribuisce i voti di tutti i membri in conformità alle disposizioni del presente paragrafo. Il Consiglio stabilisce la data alla quale la ridistribuzione dei voti è effettiva; j) un membro autorizzato da un altro membro a disporre dei voti detenuti da quest’ultimo in virtù del presente paragrafo esercita il diritto di voto in con- formità alle istruzioni del membro che lo ha autorizzato.

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Comitato sui progetti (CSP) 10. a) Il Consiglio istituisce un Comitato sui progetti (CSP) di cui tutti i membri possono fare parte. Il Comitato può invitare membri associati e altre parti interessate a partecipare ai suoi lavori; b) il Comitato sui progetti esprime pareri all’attenzione del Consiglio su tutti gli aspetti dei progetti e delle attività connesse in conformità alle regole sta- bilite dal Consiglio; c) il Consiglio, in certi casi, può delegare i suoi poteri al Comitato sui progetti per quanto concerne l’approvazione dei progetti e delle attività connesse. Il Consiglio stabilisce le regole applicabili in materia.

Consiglio consultivo del settore privato 11. a) Per facilitare le relazioni con il settore privato, il Consiglio istituisce un Consiglio consultivo del settore privato (qui di seguito denominato «Consi- glio consultivo»). Il Consiglio consultivo è un organo consultivo che può formulare raccomandazioni al Consiglio in settori che si iscrivono nel qua- dro del presente mandato; b) il Consiglio consultivo è composto di membri associati. Altre entità del set- tore privato che hanno espresso il desiderio di prendere parte ai suoi lavori possono essere invitati a farlo; c) il Consiglio consultivo presenta rapporti periodici al Consiglio; d) il Consiglio consultivo stabilisce il proprio regolamento interno, in confor- mità alle disposizioni del presente mandato.

Comitato e organi sussidiari 12. Il Consiglio può istituire altri comitati od organi sussidiari oltre al Comitato sui progetti e al Consiglio consultivo del settore privato, alle condizioni e secondo le modalità da esso decise.

Segretariato

13. a) Il Gruppo dispone di un Segretariato composto da un Segretario generale e

dal personale necessario; b) il Consiglio nomina il Segretario generale con votazione speciale. Le moda- lità e le condizioni d’assunzione del Segretario generale sono stabilite dalle regole applicabili in materia di nomina, salvo che per il primo Segretario ge- nerale; c) il Segretario generale è il più alto funzionario del Gruppo e risponde nei suoi confronti dell’amministrazione e del funzionamento del presente mandato conformemente alle decisioni del Consiglio; d) il Segretario generale nomina il suo personale conformemente al disciplina- mento stabilito dal Consiglio. Il personale risponde nei confronti del Segre- tario generale.

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Consultazioni e cooperazione con terzi 14. a) Il Gruppo può adottare disposizioni per tenere consultazioni o cooperare con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, i suoi organi o le istituzioni specializ- zate e con altre organizzazioni e istituzioni intergovernative, per quanto ve ne sia bisogno; b) il Gruppo può anche prendere le disposizioni che giudica appropriate per intrattenere relazioni con i Governi interessati di Paesi non membri, con altre istituzioni non governative nazionali e internazionali, con organismi del set- tore privato e con istituti di ricerca che non sono membri associati; c) osservatori possono essere invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio o dei suoi organi sussidiari, alle condizioni e secondo le modalità decise dal Consiglio o dai suoi organi.

Relazioni con il Fondo comune 15. Il Gruppo può chiedere di essere designato quale organismo internazionale del prodotto, in virtù del paragrafo 9 dell’articolo 7 dell’Accordo istitutivo del Fondo comune per i prodotti di base6, al fine di patrocinare, conformemente alle disposi- zioni del presente mandato, progetti concernenti la iuta e i prodotti derivati finanziati dal Fondo. Le decisioni concernenti il patrocinio di tali progetti sono normalmente prese all’unanimità. Se non è possibile raggiungere l’unanimità, sono prese con votazione speciale. Nessun membro è ritenuto responsabile in ragione della sua appartenenza al Consiglio dei mutui contratti o dei prestiti consentiti per progetti da un altro membro o un’altra entità. Il Segretario generale è autorizzato a concludere accordi con il Fondo per i progetti approvati.

Statuto giuridico 16. a) Il Gruppo ha personalità giuridica internazionale. Sul territorio di ciascun membro, e fatta salva la legislazione nazionale, il Gruppo ha, in particolare, ma fatte salve le disposizioni della lettera b) del paragrafo 7 qua sopra, la capacità di concludere contratti, di acquistare e di alienare beni mobili e immobili e di stare in giudizio; b) lo statuto del Gruppo sul territorio del Paese ospitante è retto dall’accordo di sede concluso tra il Governo del Paese ospitante e il Consiglio, come defini- to nel paragrafo 8 qua sopra; c) in qualità di successore dell’Organizzazione internazionale della iuta, il Gruppo assume la responsabilità di tutti gli attivi e di tutti i passivi della vecchia organizzazione.

Conti finanziari e contributi al bilancio

17. a) Ai fini del presente mandato, il Gruppo tiene i seguenti conti:

i) il Conto amministrativo; ii) il Conto speciale;

6 RS 0.970.6

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b) ciascun membro contribuisce al Conto amministrativo conformemente alle disposizioni del regolamento interno, nel quadro di un bilancio amministra- tivo annuale approvato dal Consiglio. Il contributo dei membri è direttamen- te proporzionale al numero dei voti che è loro attribuito in virtù delle dispo- sizioni del paragrafo 9. Ciascun membro versa il suo contributo conforme- mente alle sue procedure costituzionali; c) oltre ai contributi versati al Conto amministrativo nel quadro del bilancio amministrativo annuale, il Gruppo può accettare contributi al Conto speciale. Il Conto speciale è istituito al fine di finanziare progetti, attività preliminari ai progetti e attività connesse. Il Conto speciale può essere finanziato mediante: i) contributi volontari dei membri, dei membri associati e di altre fonti; ii) istituzioni regionali e internazionali di finanziamento, tra cui il Fondo comune per i prodotti di base, il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite, la Banca mondiale, la Banca asiatica di sviluppo, il Fondo inter- nazionale di sviluppo agricolo, la Banca interamericana di sviluppo e la Banca africana di sviluppo.

Statistiche, studi e informazioni commerciali 18. a) Il Gruppo analizza e sfrutta le informazioni e le statistiche sul commercio della iuta che ottiene dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimen- tazione e l’agricoltura (FAO), da altre istituzioni internazionali e nazionali e dal settore privato. Il Gruppo appronta e mette a disposizione dei membri, dei membri associati e di altre parti interessate, informazioni sul mercato e sulle sue prospettive, in particolare sugli stock e sul consumo per determinati mercati e utilizzatori finali. Il Gruppo incoraggia anche le istituzioni nazio- nali dei Paesi membri produttori a migliorare la raccolta dei dati nel settore della iuta e a comunicarne i risultati a tutte le parti interessate. Nell’a- dempiere questo compito fa tutto quanto gli è possibile per ridurre al minimo le sovrapposizioni; b) il Gruppo effettua studi relativi all’economia internazionale della iuta se il Consiglio decide in tal senso; c) il Gruppo si adopera affinché i ragguagli da esso pubblicati non pregiudichi- no il carattere confidenziale delle operazioni dei Governi o delle persone o imprese che producono, trattano, commercializzano o consumano iuta.

Valutazione annuale e rapporti 19. a) Ogni anno il Gruppo valuta la situazione mondiale nel settore della iuta e le questioni connesse, tenuto conto dei ragguagli forniti dai membri e delle informazioni complementari provenienti da ogni altra fonte appropriata, tra le quali i rapporti di valutazione periodici dei finanziatori. Questa valutazio- ne annuale comprende un’analisi della capacità di produzione della iuta pre- vista per gli anni a venire e uno studio delle prospettive per quanto concerne la produzione, il consumo e il commercio di iuta per l’anno civile seguente,

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al fine di aiutare i membri a procedere alle loro rispettive valutazioni dell’evoluzione dell’economia internazionale della iuta; b) il Gruppo stende una relazione che riprende i risultati della valutazione annuale e la distribuisce ai membri. Se il Gruppo lo giudica appropriato, questa relazione nonché gli altri rapporti e studi distribuiti ai membri posso- no essere messi a disposizione di altre parti interessate conformemente al regolamento interno; c) il Gruppo procede a valutazioni periodiche delle sue attività almeno ogni due anni e ne determina la conformità con gli obiettivi e le funzioni del Gruppo così come sono definiti nei paragrafi 3 e 4 qua sopra.

Sviluppo del mercato

20. Il Gruppo, consultando i membri, i membri associati e le parti interessate,

determina gli obblighi e le possibilità del mercato mondiale della iuta e dei prodotti derivati al fine di intraprendere le attività appropriate, considerando in particolare la crescita della domanda e lo sviluppo del mercato della iuta e dei prodotti derivati nonché la diffusione e lo sfruttamento commerciale delle nuove tecnologie.

Obblighi dei Membri

21. I membri si adoperano al meglio per cooperare tra loro e per promuovere la

realizzazione degli obiettivi del Gruppo, in particolare comunicando i dati di cui alla lettera a) del paragrafo 19 qua sopra.

Riserve 22. Nessuna delle disposizioni del presente mandato può essere oggetto di riserve.

Entrata in vigore 23. a) Il presente mandato entra in vigore non appena gli Stati, la Comunità euro- pea o gli organismi intergovernativi di cui al paragrafo 5 più sopra che rap- presentano insieme il 60 per cento degli scambi (importazioni ed esportazio- ni) di iuta e di prodotti derivati, così come è indicato nell’Allegato A al presente mandato, hanno notificato al Segretario generale dell’Organizza- zione delle Nazioni Unite (qui di seguito «il depositario»), conformemente alla lettera b) qui appresso, l’applicazione a titolo provvisorio o l’accetta- zione definitiva delle disposizioni del presente mandato; b) ogni Stato, la Comunità europea od ogni organismo intergovernativo di cui al paragrafo 5 più sopra che desidera diventare membro del Gruppo notifica al depositario che accetta in maniera definitiva le disposizioni del presente mandato o che accetta di applicarle a titolo provvisorio attendendo l’esito delle sue procedure interne. Ogni Stato, la Comunità europea od ogni orga- nismo intergovernativo che ha notificato la sua applicazione a titolo provvi- sorio delle disposizioni del presente mandato si adopera per portare a termi- ne il più rapidamente possibile le sue procedure interne e notifica al deposi- tario la sua accettazione definitiva delle disposizioni del presente mandato;

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c) se il 31 dicembre 2001 non saranno state soddisfatte le condizioni di entrata in vigore del presente mandato, il Segretario generale della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo invita gli Stati, la Comunità europea e gli organismi intergovernativi che hanno notificato la loro accetta- zione o applicazione a titolo provvisorio delle disposizioni del presente mandato a decidere di mettere o meno in vigore tra loro questo mandato; d) al momento dell’entrata in vigore del presente mandato il Segretario genera- le della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo con- voca una riunione inaugurale del Consiglio nella data più vicina possibile. I membri sono avvisati almeno un mese prima, se possibile.

Emendamenti 24. Il presente mandato può essere modificato unicamente all’unanimità del Consi- glio. Il Segretario generale notifica al depositario ogni emendamento adottato in virtù del presente paragrafo. Un emendamento entra in vigore 90 giorni dopo che il depositario ha ricevuto la notificazione di accettazione di membri che detengono insieme almeno il 60 per cento dei voti.

Durata, proroga e rinegoziazione

25. a) Il Gruppo rimane in carica durante un periodo di otto anni, a meno che il

Consiglio, con votazione speciale, non decida di prorogare o di rinegoziare il presente mandato, come previsto dalle lettere b) e c) qui appresso o di met- tervi fine, come previsto dal paragrafo 27 qui appresso; b) il Consiglio, con votazione speciale, può decidere di prorogare il presente mandato per un massimo di due periodi di due anni ciascuno; c) il Consiglio, con votazione speciale, può decidere di rinegoziare il presente mandato.

Recesso

26. a) Un membro può recedere dal Gruppo in qualsiasi momento notificandolo

per scritto al depositario e al Segretario generale del Gruppo; b) il recesso avviene senza pregiudizio per ogni impegno finanziario già preso dal membro che recede e non gli dà diritto ad alcuna riduzione del suo con- tributo per l’anno in cui ha luogo il recesso; c) il recesso diviene effettivo 12 mesi dopo che il depositario ne ha ricevuto notificazione; d) il Segretario generale del Gruppo informa rapidamente ciascun membro di ogni notificazione ricevuta in virtù del presente paragrafo.

Estinzione 27. In ogni momento il Consiglio può decidere, con votazione speciale, di mettere fine al presente mandato. Questa decisione diviene effettiva alla data stabilita dal Consiglio. Il Segretario generale notifica al depositario la decisione presa in virtù del presente paragrafo.

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Liquidazione 28. Nonostante la scadenza o l’estinzione del presente mandato, il Consiglio rimane in funzione per il periodo necessario, che non deve superare 12 mesi, per assicurare la liquidazione del Gruppo, ivi compresa la verifica dei conti.

Fatto a Ginevra il 13 marzo 2001, i testi del presente Accordo in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo facenti parimenti fede.

(Seguono le firme)

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Allegato A

Ragguagli statistici sugli scambi mondiali netti (importazioni ed esportazioni) di iuta e prodotti derivati ai fini dell’entrata in vigore del presente mandato Tabella 1: Esportazioni nette di iuta e di fibre affini (in migliaia di tonnellate metriche in equivalente fibra)

Paese 1996/1997 1997/1998 1998/1999 Media per Quota (%) 1996/97–98/99

Mondo 1011,2 1090,6 997,9 1033,2 100,0

A. Membri attuali dell’OII* Bangladesh 794,1 801,3 779,3 791,6 76,6 India 193,3 262,6 192,6 216,2 20,9 Nepal 11,7 10,7 10,7 11,0 1,1

Totale parziale A: 999,1 1074,6 982,6 1018,8 98,6

B. Ex membri dell’OII Thailandia 10,1 11,1 12,1 11,1 1,1

Totale parziale B: 10,1 11,1 12,1 11,1 1,1

C. Altri 2,0 4,9 3,2 3,4 0,3

Totale (A+B+C) 1011,2 1090,6 997,9 1033,2 100,0 * L’OII è l’Organizzazione internazionale della iuta, istituita dall’Accordo internazionale del 1989 sulla iuta e i prodotti derivati.

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Tabella 2: Importazioni nette di iuta e di fibre affini (in migliaia di tonnellate metriche in equivalente fibra)

Media per Quota (%) 1996–98

Mondo 992,3 100,0

A. Membri attuali dell’OII A.1 Paesi membri della CE Austria 0,8 0,08 Belgio-Lussemburgo 86,3 8,70 Danimarca 1,2 0,12 Finlandia 0,2 0,02 Francia 19,3 1,94 Germania 17,5 1,76 Grecia 2,9 0,29 Italia 10,3 1,04 Irlanda 1,4 0,14 Paesi Bassi 22,0 2,22 Portogallo 1,5 0,15 Spagna 10,0 1,01 Svezia 0,2 0,02 Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 43,5 4,38 Totale parziale A.1 217,1 21,87

A. 2 Paesi non membri della CE Cina 85,6 8,77 Giappone 37,1 3,74 Egitto 24,2 2,44 Indonesia 12,7 1,28 Svizzera 0,3 0,03 Norvegia 0,2 0,02 Totale parziale A.2 160,1 16,28

Totale (A1+A2) 377,2 38,15

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Media per Quota (%) 1996–98

B. Ex membri dell’OII Pakistan 92,2 9,29 Turchia 65,1 6,56 Stati Uniti d’America 62,8 6,33 Australia 43,2 4,35 Canada 7,9 0,80 Polonia 4,9 0,49 Iugoslavia, Repubblica federale di 2,2 0,22 Totale parziale B 278,3 28,04

C. Altri Paesi Iran, Repubblica islamica d’ 53,8 5,42 Repubblica araba siriana 53,3 5,37 Sudan 37,6 3,79 ex URSS* 27,2 2,74 (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Estonia, Federazione di Russia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Lituania, Moldavia, Uzbekistan, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina) Costa d’Avorio 18,6 1,87 Marocco 13,0 1,31 Brasile 11,2 1,13 Ghana 10,9 1,10 Arabia Saudita 10,8 1,09 Filippine 0,5 0,05 Repubblica Ceca 1,6 0,16 Malesia 2,4 0,24 Repubblica di Corea 7,0 0,71 Senegal 1,2 0,12 Algeria 9,9 1,00 Totale parziale C 259,0 26,10

D. Altri 77,8 7,71

Totale (A+B+C) 992,3 100,0 * Non è disponibile alcuna statistica per i diversi Paesi dell’ex URSS. La quota di importazioni nette di questi Paesi non sarà tenuta in considerazione per l’entrata in vigore del mandato del Gruppo secondo le disposizioni del paragrafo 23.