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AS 2006 4827

Ordinanza concernente i pagamenti diretti nell'agricoltura

Ordinanza concernente i pagamenti diretti nell’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Modifica dell’8 novembre 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza sui pagamenti diretti del 7 dicembre 19981 è modificata come segue:

Art. 27 Contributi di superficie

1 Il contributo di superficie ammonta a 1150 franchi all’anno per ettaro.

2 Un contributo supplementare di 450 franchi all’anno per ettaro è accordato per

terreni aperti e colture perenni.

Art. 62a Compensazione di contributi etologici inferiori nel 2006 1 I contributi etologici del 2006 per i polli da ingrasso e i tacchini vengono aumentati se: a. nei 12 mesi prima del giorno di riferimento 2006 vengono detenuti polli di ingrasso e tacchini che danno diritto a contributi etologici; e b. l’effettivo di polli da ingrasso e di tacchini determinante per i contributi eto- logici nel 2006 era inferiore di più di 2 UBG rispetto al 2005. 2 L’aumento corrisponde alla differenza tra i contributi etologici del 2006 e quelli del 2005.

Art. 70b Prescrizioni in materia di profilassi delle epizoozie Se determinate condizioni richieste per la concessione dei contributi etologici non possono essere adempiute a causa di prescrizioni concernenti la profilassi delle epizoozie, i contributi non sono né ridotti né rifiutati.

1 RS 910.13

2006-2200 4827

Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2006

II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

2 L’articolo 62a entra in vigore il 1° gennaio 2007 con effetto sino al 31 dicembre 2007.

8 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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