AS 2006 4827
Ordinanza concernente i pagamenti diretti nell'agricoltura
Ordinanza concernente i pagamenti diretti nell’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
Modifica dell’8 novembre 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza sui pagamenti diretti del 7 dicembre 19981 è modificata come segue:
Art. 27 Contributi di superficie
1 Il contributo di superficie ammonta a 1150 franchi all’anno per ettaro.
2 Un contributo supplementare di 450 franchi all’anno per ettaro è accordato per
terreni aperti e colture perenni.
Art. 62a Compensazione di contributi etologici inferiori nel 2006 1 I contributi etologici del 2006 per i polli da ingrasso e i tacchini vengono aumentati se: a. nei 12 mesi prima del giorno di riferimento 2006 vengono detenuti polli di ingrasso e tacchini che danno diritto a contributi etologici; e b. l’effettivo di polli da ingrasso e di tacchini determinante per i contributi eto- logici nel 2006 era inferiore di più di 2 UBG rispetto al 2005. 2 L’aumento corrisponde alla differenza tra i contributi etologici del 2006 e quelli del 2005.
Art. 70b Prescrizioni in materia di profilassi delle epizoozie Se determinate condizioni richieste per la concessione dei contributi etologici non possono essere adempiute a causa di prescrizioni concernenti la profilassi delle epizoozie, i contributi non sono né ridotti né rifiutati.
1 RS 910.13
2006-2200 4827
Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2006
II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
2 L’articolo 62a entra in vigore il 1° gennaio 2007 con effetto sino al 31 dicembre 2007.
8 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz