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AS 2006 4851

Ordinanza concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)

Ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)

Modifica dell’8 novembre 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 maggio 20051 sui prodotti fitosanitari è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 5

5 Il servizio di omologazione esamina la domanda secondo l’articolo 12. In casi

motivati, può concedere un termine per completare la documentazione.

Art. 10 cpv. 1 lett. h e 6

1 Un prodotto fitosanitario è autorizzato se:

h. all’occorrenza è stata stabilita la concentrazione massima dei suoi residui nelle o sulle derrate alimentari. 6 Il servizio di omologazione può autorizzare per due anni al massimo un prodotto fitosanitario contenente un principio attivo che non figura ancora nell’allegato 1, se tale prodotto adempie i requisiti dei capoversi 1 lettere b–h, 2 e 4. Fornisce previa- mente all’Ufficio federale dell’ambiente, per parere, i documenti pertinenti nonché le conclusioni della sua valutazione. La presente disposizione non si applica ai prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi patogeni.

Art. 12 cpv. 5 5 Qualora si tratti di un prodotto fitosanitario contenente o costituito da organismi patogeni ma non geneticamente modificati, si applica l’articolo 23 OEDA, sempre che tali organismi non figurino nell’allegato 1.

Art. 16 cpv. 3 frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco), lett. e ed h 3 Se la domanda è accolta, l’autorizzazione contiene in particolare i seguenti dati:

e. abrogata h. il numero federale di omologazione.

1 RS 916.161

2006-1981 4851

Ordinanza sui prodotti fitosanitari RU 2006

Art. 17, rubrica e cpv. 1 e 2 Concerne soltanto il testo tedesco.

1bis Il servizio di omologazione può altresì modificare un’autorizzazione o vincolarla a nuovi oneri sulla base dei risultati disponibili relativi alla procedura di verifica dei principi attivi da parte dell’UE. 2 Il servizio di omologazione può, di propria iniziativa o su domanda di un servizio di valutazione, modificare un’autorizzazione se alla luce dello stato della scienza e della tecnica più recente si rivela necessario per la protezione degli esseri umani, degli animali e dell’ambiente.

Art. 30 cpv. 2 secondo periodo

2 … Ad esso viene assegnato un numero federale di omologazione.

Art. 33 cpv. 4, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. c e g

4 La decisione è pubblicata nel Foglio federale e reca in particolare:

c. il nome del titolare dell’autorizzazione estera; g. il numero federale di omologazione attribuito dal servizio di omologazione;

Art. 38 cpv. 3 3 Laddove nell’OPChim si parla di fabbricante del preparato, per la presente ordi- nanza si intende il titolare dell’autorizzazione.

Art. 40 cpv. 3 lett. a, f e r, nonché 4, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. d, 5 e 6 3 Ogni imballaggio di un prodotto fitosanitario deve recare in modo leggibile e inde- lebile le seguenti indicazioni: a. il contenuto effettivo; f. il numero federale di omologazione; 4 I prodotti fitosanitari omologati secondo l’articolo 32 devono essere contrassegnati secondo le pertinenti disposizioni straniere. L’etichetta deve inoltre recare: d. in nome e l’indirizzo dell’importatore. 5 Per l’etichettatura di cui al capoverso 4 è possibile avvalersi delle istruzioni allega- te all’imballaggio fornite dal servizio di omologazione.

6 Abrogato

Ordinanza sui prodotti fitosanitari RU 2006

Art. 44 cpv. 1 1 Per i prodotti fitosanitari occorre redigere e consegnare, per analogia agli artico- li 52–55 OPChim2, schede di dati di sicurezza; laddove nell’OPChim si parla di fabbricante del preparato, per la presente ordinanza si intende il titolare dell’autoriz- zazione.

Titolo prima dell’articolo 45

Capitolo 6: Disposizioni particolari per l’utilizzazione e la fornitura di prodotti fitosanitari

Art. 46 cpv. 2 2 L’articolo 77 OChim si applica per analogia alla conservazione di prodotti fitosani- tari al di fuori dell’azienda agricola.

Art. 46a Fornitura 1 Per i prodotti fitosanitari si applicano per analogia gli articoli 73, 78–81 e 83 2 L’articolo 74 OPChim si applica per analogia alle aziende che immettono sul mer- cato prodotti fitosanitari.

Art. 49a Utilizzazione di prodotti fitosanitari cui è stata revocata l’autorizzazione I prodotti fitosanitari cui è stata revocata l’autorizzazione possono essere utilizzati per tre anni al massimo dopo il termine fissato per esaurire le scorte di magazzino giusta l’articolo 23 capoverso 3.

Art. 64 cpv. 2 lett. c

2 I Cantoni controllano segnatamente il rispetto:

c. delle prescrizioni relative all’obbligo di diligenza (art. 45), alla conservazio- ne (art. 46), alla fornitura (art. 46a), al furto, alla perdita e all’erronea immissione sul mercato (art. 47), alle restrizioni d’uso (art. 49) e alla pubbli- cità (art. 52).

2 RS 813.11 3 RS 813.11

Ordinanza sui prodotti fitosanitari RU 2006

Art. 71 Prodotti fitosanitari imballati ed etichettati secondo il diritto previgente 1 I prodotti fitosanitari etichettati ed imballati secondo il diritto previgente possono continuare a: a. essere immessi sul mercato fino al 31 luglio 2008; b. essere venduti al consumatore finale fino al 31 luglio 2009; c. essere impiegati fino al 31 luglio 2011. 2 Le proposte di classificazione e di etichettatura devono essere depositate presso il servizio di omologazione entro il 1° marzo 2007.

II Gli allegati 1, 3, 6 e 8 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

8 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza sui prodotti fitosanitari RU 2006

Allegato 1 (art. 6–11, 23 e 26) Parte A: Sostanze chimiche La colonna «Rilascio dell’autorizzazione» è sostituita dalla colonna «Numero CIPAC». Sono stralciate dalla lista: Acefato Monolinuron Simazina Atrazina N,N-diallil-chloroacetammide Zineb Azaconazolo Permetrina Bensultap Pirifenox

Sono iscritte nella lista:

Nome comune, Denominazione UICPA Numero CAS Numero CIPAC Funzione / numero d’identificazione condizioni specifiche

… Kaolin Kaolin (nome CA) 1332-58-7 insetticida … Pethoxamide 2-chloro-N-(2-ethoxyethyl)-N-(2-methyl-1-phenylprop- 106700-29-2 665 erbicida 1-enyl)acetamide …

Ordinanza sui prodotti fitosanitari RU 2006

Parte B: Microrganismi La colonna «Rilascio dell’autorizzazione» è stralciata.

Parte C: Macrorganismi La colonna «Rilascio dell’autorizzazione» è stralciata.

Ordinanza sui prodotti fitosanitari RU 2006

Allegato 3 (art. 10, 11 e 37)

Parte A titolo del punto 3A-12.3 3A-12.3 Proposte corredate di una giustificazione relativa alla classificazione e all’etichettatura del prodotto fitosanitario conformemente all’OPChim

Ordinanza sui prodotti fitosanitari RU 2006

Allegato 6 (art. 10 e 13)

Numero 6 C-2.5.1.2 Concerne soltanto il testo tedesco.

Numero 6 C-2.5.1.3, cpv. 1, frase introduttiva 1 Non viene concessa alcuna autorizzazione se, in seguito all’uso del prodotto fito- sanitario alle condizioni raccomandate, la prevista concentrazione del principio attivo, dei pertinenti metaboliti o dei pertinenti prodotti di degradazione o di reazio- ne nelle acque superficiali: ...

Ordinanza sui prodotti fitosanitari RU 2006

Allegato 8 (art. 7 e 8) Parte A: Sostanze chimiche Sono stralciate dalla lista: Acefato Monolinuron Simazina Atrazina N,N-diallil-chloroacetammide Zineb Azaconazolo Permetrina Bensultap Pirifenox

Sono iscritte nella lista:

Nome comune, Denominazione UICPA Numero CAS Iscrizione nel presente Funzione / numero d’identificazione allegato condizioni specifiche

… Flurenolo 9-hydroxyfluorene-9-carboxylic acid 467-69-6 01.01.2007 erbicida … Hexaflumuron 1-[3,5-dichloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)phenyl]- 86479-06-3 01.01.2007 insetticida 3-(2,6-difluorobenzoyl)urea … Parathion-metile O,O-dimethyl O-4-nitrophenyl phosphorothioate 298-00-0 01.01.2007 insetticida …

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