AS 2006 739
Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati
Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati
Modifica del 22 febbraio 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 3 marzo 19971 sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 1 L’assicurazione comincia al termine dei periodi di attesa secondo l’articolo 18 LADI.
Art. 8 cpv. 1 1 Per i rischi di morte e di invalidità, l’aliquota di contribuzione degli assicurati è dell’1,1 per cento del salario giornaliero coordinato.
II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2006.
22 febbraio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 837.174
2006-0457 739
Previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati RU 2006