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AS 2006 739

Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati

Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati

Modifica del 22 febbraio 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 3 marzo 19971 sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 1 L’assicurazione comincia al termine dei periodi di attesa secondo l’articolo 18 LADI.

Art. 8 cpv. 1 1 Per i rischi di morte e di invalidità, l’aliquota di contribuzione degli assicurati è dell’1,1 per cento del salario giornaliero coordinato.

II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2006.

22 febbraio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 837.174

2006-0457 739

Previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati RU 2006

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