AS 2007 1633
Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego
Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
del 4 aprile 2007
Il Dipartimento federale delle finanze, visto l’articolo 14 capoversi 1 lettera b, 2 e 5 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane (LD); visto l’articolo 54 dell’ordinanza del 1° novembre 20062 sulle dogane (OD), ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica a: a. le merci per le quali il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha ordinato un’aliquota di dazio ridotta; b. le merci tassate a un’aliquota di dazio ridotta secondo la legge del 9 ottobre
19863 sulla tariffa delle dogane.
Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza s’intendono per: a. merci fruenti di agevolazioni doganali: le merci che fruiscono di agevola- zioni doganali in base allo scopo d’impiego giusta l’articolo 14 capoverso 1 LD; b. merci intatte: le merci fruenti di agevolazioni doganali che non sono state né lavorate né trasformate; le merci lavorate o trasformate in modo tale da non escludere ancora un impiego diverso da quello tassato sono equiparate alle merci intatte; c. impegno d’impiego: l’impegno di validità generale ad impiegare la merce solo per un determinato scopo, senza limitazioni per quanto concerne la quantità e la provenienza della merce nonché la durata;
RS 631.012
2006-2020 1633
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d. beneficiario: persona che:
1. per le merci fruenti di agevolazioni doganali ha depositato un impegno
d’impiego accettato dalla Direzione generale delle dogane (DGD), oppure
2. prende in consegna nel territorio doganale una merce intatta fruente di
agevolazione doganale, provvista di una riserva d’impiego.
Capitolo 2: Aliquote di dazio ridotte e franchigia doganale all’atto dell’imposizione
Art. 3 Aliquote di dazio ridotte L’allegato 1 stabilisce le merci che possono essere trasportate nel territorio doganale alle aliquote di dazio ridotte, l’impiego previsto e le aliquote di dazio.
Art. 4 Franchigia doganale Le merci secondo l’allegato all’ordinanza del 7 dicembre 19984 sull’importazione di cereali e di alimenti per animali sono ammesse in franchigia doganale se dalle ana- lisi effettuate dalla Stazione federale di ricerche per la produzione animale e lattiera risulta un contenuto energetico inferiore allo 0,5 per cento del fabbisogno alimentare giornaliero di un animale.
Art. 5 Domanda di riduzione delle aliquote di dazio per determinati impieghi 1 La domanda di riduzione delle aliquote di dazio per determinati impieghi secondo l’articolo 14 capoverso 1 LD deve essere inoltrata alla DGD.
2 La domanda deve contenere i seguenti documenti e dati:
a. designazione della merce e relativa classificazione tariffale, unitamente a un eventuale campione; b. impiego previsto, all’occorrenza con descrizione del procedimento di fabbri- cazione e degli eventuali prodotti intermedi; c. motivazione economica dettagliata; d. quantità netta importata (in chilogrammi) durante gli ultimi due anni e pos- sibili importazioni per l’anno in corso; e. possibilità d’approvvigionamento in Paesi con i quali esistono accordi di libero scambio; f. valore franco confine della merce non tassata, per 100 chilogrammi massa netta;
4 RS 916.112.211
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g. percentuale dell’imballaggio rispetto alla merce trasportata nel territorio doganale; h. prezzo di vendita dei prodotti finiti, per 100 chilogrammi massa netta; i. all’occorrenza, percentuale in peso della merce trasportata nel territorio doganale rispetto al prodotto finito; j. aliquota di dazio ridotta sopportabile. 3 La DGD può chiedere ulteriori dati e prove documentali se ciò è necessario per la valutazione della domanda. 4 Essa sottopone, per parere, la domanda alle organizzazioni interessate e agli uffici federali.
Art. 6 Indicazioni particolari nella dichiarazione doganale 1 All’atto del trasporto di merci nel territorio doganale il beneficiario deve essere indicato nella dichiarazione doganale quale importatore con il suo numero d’impegno, a condizione che le merci fruenti di agevolazioni doganali provenienti dall’estero siano direttamente condotte presso diversi clienti in Svizzera.
2 Il beneficiario deve inoltre:
a. essersi impegnato nei confronti dell’Amministrazione federale delle contri- buzioni a importare le merci a proprio nome e a sottoporre all’imposta sul valore aggiunto le forniture per i clienti in Svizzera; b. munire i propri documenti di vendita e fornitura della riserva d’impiego secondo l’articolo 8. 3 All’atto del trasporto di merci nel territorio doganale il beneficiario deve essere indicato nella dichiarazione doganale quale destinatario con il suo numero d’impegno, presso l’indirizzo del depositario o del trasformatore, a condizione che, su suo ordine, le merci fruenti di agevolazioni doganali siano dapprima condotte presso una terza persona per il deposito o la trasformazione.
Art. 7 Prova dell’impiego 1 Su richiesta dell’Amministrazione delle dogane, il beneficiario deve comprovare di aver utilizzato le merci conformemente all’impegno d’impiego. 2 Se utilizza le merci nella propria azienda, egli deve tenere un controllo della fab- bricazione o addurre la prova in un altro modo confacente.
Art. 8 Consegna di merci intatte fruenti di agevolazioni doganali
1 Per ogni consegna di merci intatte nel territorio doganale occorre apporre sui
documenti di vendita e fornitura la riserva d’impiego secondo l’allegato 2.
2 Chiunque non utilizza le merci consegnate intatte conformemente all’impegno
d’impiego del beneficiario o alla riserva d’impiego deve inoltrare alla DGD una nuova dichiarazione doganale.
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Capitolo 3: Modifica dello scopo d’impiego Sezione 1: In generale
Art. 9 Impieghi assoggettati ad aliquote di dazio più elevate La DGD può concludere con i beneficiari accordi relativi a una nuova dichiarazione doganale preliminare semplificata e a un pagamento semplificato della differenza di dazio (art. 14 cpv. 4 LD).
Art. 10 Impieghi assoggettati ad aliquote di dazio ridotte 1 Chiunque intende utilizzare o cedere merci tassate per usi soggetti a dazi ridotti (art. 14 cpv. 5 LD) può chiedere alla DGD la restituzione della differenza.
2 La restituzione può essere chiesta soltanto per:
a. gli alimenti destinati ad animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri; b. le merci che, per motivi di qualità, non possono essere utilizzate per lo scopo per il quale erano state tassate.
Art. 11 Restituzione minima Gli importi inferiori a 200 franchi non vengono restituiti.
Art. 12 Rifiuto della restituzione o rimborso dell’importo versato Se le premesse per la restituzione non sono adempite o lo sono solo parzialmente, la DGD rifiuta o riduce la restituzione oppure esige il rimborso dell’importo versato a torto.
Sezione 2: Restituzioni per gli alimenti destinati ad animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri
Art. 13 Merci ammesse in franchigia doganale
1 Sono ammesse in franchigia doganale le merci secondo:
a. l’allegato all’ordinanza del 7 dicembre 19985 sull’importazione di cereali e di alimenti per animali, se sono state tassate alle aliquote di dazio delle linee tariffali «per l’alimentazione di animali»; b. l’allegato 2 all’ordinanza del DFE del 7 dicembre 19986 concernente le age- volazioni doganali applicabili agli alimenti per animali e ai semi oleosi, se sono state tassate alle aliquote di dazio delle linee tariffali «per l’alimen-
5 RS 916.112.211 6 RS 916.112.231
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tazione umana», «per usi tecnici» o «per la fabbricazione di derrate alimen- tari». 2 Esse sono ammesse in franchigia doganale se sono destinate all’alimentazione di:
a. animali che vivono in un giardino zoologico o in un circo; b. animali utilizzati a scopo scientifico o tecnico; c. animali che vivono liberi in riserve di caccia (inclusi gli uccelli); d. pesci, cani, gatti e altri animali che vivono in abitazioni, locali annessi, recinti ecc. non destinati alla produzione di alimenti, ad eccezione degli animali da reddito nell’agricoltura. 3 Per animali da reddito nell’agricoltura s’intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico.
Art. 14 Aventi diritto Le persone che trasformano, miscelano, condizionano o utilizzano nella propria azienda merci di cui all’articolo 13 o le trasportano nel territorio doganale imballate per la vendita al minuto possono presentare una domanda di restituzione.
Art. 15 Domanda di restituzione 1 La domanda di restituzione deve comprendere un mese civile o un trimestre civile, sempre che la DGD non abbia autorizzato un periodo di conteggio diverso. 2 Essa deve essere inoltrata per scritto alla DGD il mese civile o il trimestre civile successivo al periodo di conteggio secondo il capoverso 1, unitamente ai seguenti documenti: a. gli originali delle decisioni d’imposizione concernenti le singole materie prime e una loro copia o, se l’acquisto ha avuto luogo presso un importatore, la fattura di vendita completata con le indicazioni relative all’imposizione (numero della decisione d’imposizione, data, ufficio doganale e aliquota di dazio); b. una prova dell’impiego delle singole materie prime; c. una ricapitolazione dei quantitativi, secondo il genere di foraggio, fabbricati o venduti.
3 Se la domanda non soddisfa le esigenze, la DGD assegna al richiedente un breve
termine per completarla.
Art. 16 Computo della quantità che dà diritto alla restituzione
1 La quantità che dà diritto alla restituzione è calcolata:
a. sulla base del controllo della fabbricazione o della statistica di vendita; b. secondo la massa lorda, se le materie prime sono consegnate intatte.
2 La DGD stabilisce il genere di conteggio d’intesa con il richiedente.
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3 Fanno stato:
a. per il computo secondo il controllo della fabbricazione: la quantità delle materie prime effettivamente utilizzate; b. per il computo secondo la statistica di vendita: le quote delle materie prime utilizzate conformemente alla formula di produzione (ricetta).
4 Per il computo secondo il controllo della fabbricazione la DGD può prendere in
considerazione la perdita comprovata dovuta alla fabbricazione, mentre per il com- puto secondo la statistica di vendita può prendere in considerazione, in assenza di una prova specifica, una perdita del quattro per cento al massimo.
Art. 17 Prova dell’impiego 1 Il richiedente deve comprovare che le merci per le quali chiede la restituzione sono state utilizzate o vendute conformemente all’articolo 13 capoverso 2.
2 Valgono come prove dell’impiego:
a. i controlli di magazzino, i controlli della fabbricazione e le statistiche di vendita; b. le ricette per la fabbricazione dei prodotti contenenti:
1. l’esatta indicazione delle percentuali di ogni materia prima,
2. l’indicazione circa la provenienza delle materie prime;
c. i documenti di vendita e di fornitura. 3 Per le merci consegnate per le quali è stata accordata una restituzione occorre apporre sui documenti di vendita e di fornitura la riserva d’impiego secondo l’allegato 2.
Art. 18 Controllo della fabbricazione e statistica di vendita 1 Il controllo della fabbricazione deve contenere almeno i seguenti dati concernenti il prodotto: a. la ricetta; b. la quantità prodotta; c. la data di fabbricazione. 2 La statistica di vendita deve contenere almeno i seguenti dati concernenti il pro- dotto: a. la ricetta; b. la quantità venduta; c. la data della fatturazione; d. l’elenco dei clienti.
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Sezione 3: Restituzione per le merci che, per motivi di qualità, non possono essere utilizzate per lo scopo per il quale erano state tassate
Art. 19 Merci che danno diritto alla restituzione 1 Danno diritto alla restituzione le merci fruenti di agevolazioni doganali che, per motivi di qualità, dopo l’imposizione per un determinato scopo d’impiego non possono più essere utilizzate per lo scopo per il quale erano state tassate, senza colpa della persona abilitata a disporne. 2 Sono escluse le merci per le quali viene versata una prestazione assicurativa o una controprestazione equivalente.
Art. 20 Domanda di restituzione
1 La domanda di restituzione deve essere inoltrata alla DGD prima che la merce
venga utilizzata diversamente ed entro tre anni dall’emanazione della decisione d’imposizione. 2 Il richiedente deve comprovare il diritto alla restituzione secondo l’articolo 19.
Art. 21 Controlli L’Amministrazione delle dogane può verificare mediante controlli a domicilio se sussiste il diritto alla restituzione secondo l’articolo 19.
Art. 22 Consenso preliminare per un impiego diverso
1 La merce può essere utilizzata o consegnata per uno scopo diverso solo previo
consenso della DGD.
2 Se una merce è utilizzata o consegnata per uno scopo diverso senza il consenso
della DGD, il diritto alla restituzione decade.
Capitolo 4: Disposizioni comuni Sezione 1: Obblighi generali del beneficiario
Art. 23 Contabilità merci 1 Il beneficiario deve tenere un registro delle scorte e dei movimenti delle merci fruenti di agevolazioni doganali.
2 Il registro deve contenere i seguenti dati:
a. merci in entrata:
1. quantità (massa netta secondo la decisione d’imposizione),
2. data e numero della decisione d’imposizione, ufficio doganale,
3. quantità eccedenti (scorte che superano il saldo contabile);
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b. merci in uscita:
1. quantità prelevate per la fabbricazione,
2. quantità non utilizzate conformemente all’impegno d’impiego,
3. consegna di merci intatte fruenti di agevolazioni doganali,
4. quantità riesportate intatte,
5. quantità mancanti (saldo contabile che supera le scorte),
6. data e numeri degli ordini di fabbricazione, dei bollettini di consegna
del materiale, dei documenti di vendita e fornitura e simili. 3 Dal registro si deve poter desumere in qualsiasi momento la scorta di merci fruenti di agevolazioni doganali.
Art. 24 Cambiamento dell’iscrizione della ditta Il beneficiario deve notificare immediatamente per scritto alla DGD qualsiasi cam- biamento dell’iscrizione della ditta nel Registro svizzero di commercio, in partico- lare il cambiamento della ragione sociale o del domicilio oppure un’eventuale liqui- dazione.
Sezione 2: Situazioni particolari
Art. 25 Obbligo di notifica Il beneficiario deve notificare per scritto alla DGD: a. le merci fruenti di agevolazioni doganali distrutte per caso fortuito o per for- za maggiore; b. le quantità mancanti; c. ogni irregolarità in correlazione con merci fruenti di agevolazioni doganali.
Art. 26 Pagamento posticipato dell’obbligazione doganale 1 Nei casi di cui all’articolo 25 il beneficiario deve pagare posticipatamente la diffe- renza di dazio tra l’aliquota ridotta e quella normale. 2 In casi debitamente motivati la DGD rinuncia alla riscossione posticipata, segna- tamente se: a. le quantità mancanti rientrano nelle abituali perdite di deposito della rispet- tiva merce; oppure b. è provato che le merci sono state distrutte per caso fortuito o per forza mag- giore.
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Sezione 3: Notifica dei valori di resa degli alimenti per animali, dei semi oleosi e delle merci dalla cui trasformazione derivano alimenti per animali nonché del frumento (grano) duro
Art. 27 1 Le imprese di trasformazione devono notificare alla DGD le rese conseguite dagli alimenti per animali, dai semi oleosi e dalle merci dalla cui trasformazione derivano alimenti per animali nonché dal frumento (grano) duro conformemente alle disposi- zioni dei relativi disposti di natura non doganale.
2 La notifica deve essere effettuata sul modulo previsto a tal fine.
3 Essa deve avvenire entro i seguenti termini:
a. per il frumento (grano) duro: nel trimestre civile successivo a quello in cui è stata effettuata la trasformazione; b. per le altre merci: entro la fine di febbraio dell’anno successivo a quello in cui è stata effettuata la trasformazione.
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 28 Diritto previgente: abrogazione Le seguenti ordinanze sono abrogate:
1. Ordinanza del 20 settembre 19997 sulle agevolazioni doganali;
2. Ordinanza del 20 maggio 19968 concernente la restituzione di dazi riscossi
sugli alimenti per animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri.
Art. 29 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.
4 aprile 2007 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz
7 RU 1999 2474, 2001 129 1070, 2004 81 453 1841 2351 2965 3381 4127 4349 4563 4969, 2005 501 727 1247 1827 2125 2509 4237 4567 4729 4955 5731 5733, 2006 75 217 1073 1257 1431 2405 2407 2859 3245 3923 4129 4543 5349 5705, 2007 223 279 485 731 8 RU 1996 2122, 1997 1476, 1999 1068
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Allegato 1 (art. 3)
Agevolazioni doganali in base allo scopo d’impiego
Voce di tariffa9 Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
0103. Animali della specie suina, vivi per la ricerca o la 10.—
10 90 medicina
91 90
0202. Muscoli di manzo preparati, disossati, per la fabbricazione 1190.––
30 99 congelate di carne secca
0206. Frattaglie commestibili di animali delle per la fabbricazione di —.10
22 90 specie bovina, suina e ovina, congelate foraggio per animali
29 90 diversi da quelli da
41 91 reddito
41 99 (Sono considerati
49 91 animali da reddito quelli
49 99 delle specie equina,
90 90 bovina, suina, ovina e
caprina nonché i conigli e il pollame domestico)
0206. Cotenna di maiale fresca, refrigerata o per la fabbricazione —.10
30 91 congelata di gelatina
49 91
0207. Carni e frattaglie commestibili di per la fabbricazione di —.10
14 99 animali di volatili della voce 0105, foraggio per animali
27 99 congelate diversi da quelli da
36 99 reddito
(Sono considerati animali da reddito quelli delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina nonché i conigli e il pollame domestico)
0208. Carni e frattaglie commestibili di conigli per la fabbricazione di —.10
10 00 o di lepri o di selvaggina, congelate foraggio per animali
90 10 diversi da quelli da
reddito (Sono considerati animali da reddito quelli delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina nonché i conigli e il pollame domestico)
9 RS 632.10, Allegato
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Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
0301. Piccole trote arcobaleno (Oncorhynchus per l’allevamento ittico 2.40
91 00 mykiss) d’un peso unitario non di pesci destinati al
eccedente 100 g e d’una lunghezza non consumo superiore a 20 cm
0404. Siero di latte in polvere, demineralizzato per la fabbricazione di 50.—
10 00 prodotti alimentari o
come foraggio di complemento per animali giovani
0405. Burro di capra per la fabbricazione di 20.––
10 19 prodotti farmaceutici
0407. Uova da incubare per la produzione di 1.—
00 10 pulcini da ingrasso
0407. Uova di volatili, in guscio, fresche come uova di trasfor- 35.—
00 10 mazione destinate
all’industria alimentare
0407. Uova di volatili, in guscio, fresche come uova di trasfor- 1.—
00 10 mazione destinate
all’industria alimentare, per l’ottenimento di tuorli liquidi destinati alla fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2103.9000
0408. Tuorli liquidi per la fabbricazione di 1.—
19 10 prodotti della voce di
tariffa 2103.9000
0511. Merci di questa voce per la fabbricazione di —.10
91 10 foraggio per animali
99 19 diversi da quelli da
reddito (Sono considerati animali da reddito quelli delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina nonché i conigli e il pollame domestico)
0601. Cipolle di tulipani, allo stato di riposo per la produzione di ––.10
10 10 vegetativo fiori da recidere
mediante forzatura
0804. Fichi, secchi per la fabbricazione di 2.—
20 20 surrogati del caffè
0805. Arance amare, non involte, per la fabbricazione di 3.—
10 00 alla rinfusa confettura
0809. Ciliegie per la fabbricazione di ––.10
20 10 liquori
20 11
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Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
0809. Prugne per la fabbricazione di ––.10
40 12 liquori
40 13
0809. Prugne per la fabbricazione di ––.10
40 92 liquori
40 93
0811. Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, per l’ulteriore lavora- ––.10
10 00 congelate, senza aggiunta di zuccheri o zione industriale
20 90 di altri dolcificanti
90 10 Osservazione:
90 29 Per poter essere ammessa all’aliquota ridotta la frutta deve subire un procedimento di lavorazione. Il semplice imballaggio in recipienti più piccoli non costituisce una lavorazione ulteriore ai sensi dell’ordinanza.
0811. Altre frutta, anche cotte in acqua o al per la fabbricazione di ––.10
90 90 vapore, congelate, senza aggiunta di prodotti della voce di
zuccheri o di altri dolcificanti tariffa 2007
1001. Frumento (grano) duro per la fabbricazione di 3.—
10 38 Osservazione: condimenti, idrolizzati
di proteine, minestre, L’agevolazione doganale è concessa se salse o preparazioni mediamente, durante un trimestre vitaminizzate civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all’impegno circa l’uso
1001. Frumento (grano) duro per la fabbricazione di 11.—
10 38 grano soffiato o tostato
1001. Frumento (grano) duro per la fabbricazione di 20.—
10 38 Osservazione: boulgour, di couscous o
di grano duro precotto L’agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all’impegno circa l’uso.
1001. Frumento (grano) duro, non denaturato per la fabbricazione di 3.—
10 60 Osservazione: enzimi per foraggi
L’agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all’impegno circa l’uso.
1001. Frumento (grano) tenero per la fabbricazione di 2.—
90 38 succedanei del caffè
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Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1001. Frumento (grano) tenero per la fabbricazione —.10
90 38 Osservazione: di amido
L’agevolazione doganale è concessa soltanto se dal frumento viene estratto almeno il 55 % di farina di fabbricazio- ne, poi trasformata in amido.
1002. Segala da semina per taglio verde esenti
00 11
1002. Segala per la fabbricazione 2.—
00 38 di succedanei del caffè
1003. Orzo per la fabbricazione di 1.85
00 69 estratti di malto per
alimenti
1005. Granoturco per la fabbricazione —.50
90 29 di pop–corn
1007. Sorgo a grani per la fabbricazione 3.50
00 29 di derrate alimentari,
con residui per il foraggiamento
1008. Grano saraceno per la fabbricazione di —.60
10 29 derrate alimentari,
senza residui per il foraggiamento
1008. Grano saraceno per la fabbricazione di 6.—
10 29 derrate alimentari,
con residui per il foraggiamento
1008. Miglio per la fabbricazione di 1.50
20 29 derrate alimentari,
con residui per il foraggiamento
1008. Scagliola per la fabbricazione di 8.—
30 20 derrate alimentari,
con residui per il foraggiamento
1008. Triticale per la fabbricazione 6.—
90 28 di derrate alimentari,
con residui per il foraggiamento
1008. Altri cereali per la fabbricazione 6.50
90 59 di derrate alimentari,
con residui per il foraggiamento
1102. Farina di granturco per l’alimentazione 20.—
20 10 umana, senza residui
per il foraggiamento
1102. Farina di riso per l’alimentazione 20.—
90 51 umana, senza residui
per il foraggiamento
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Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1102. Farine di altri cereali per l’alimentazione 20.—
90 61 umana, senza residui
per il foraggiamento
1103. Semole, semolini e agglomerati in forma
di pellets, di cereali – semole e semolini
11 19 – – friscello, di grano duro per la fabbricazione 48.—
di pasta
11 19 – – semolino di grano duro per usi tecnici 4.50
11 99 – – altri per usi tecnici 40.—
13 90 – – di granoturco per l’alimentazione 4.50
umana, senza residui per il foraggiamento
13 90 – – di granoturco per la produzione di 4.50
alcol o per usi tecnici – – di altri cereali
19 19 – – – di segala, di frumento segalato per l’alimentazione 40.—
o di triticale umana, senza residui per il foraggiamento
19 19 – – – di segala, di frumento segalato per usi tecnici 40.—
o di triticale
19 29 – – – di avena per l’alimentazione 10.—
umana, senza residui per il foraggiamento
19 29 – – – di avena per usi tecnici 10.—
19 39 – – – di riso per l’alimentazione 4.50
umana, senza residui per il foraggiamento
19 39 – – – di riso per usi tecnici 4.50
19 99 – – – di altri cereali per l’alimentazione 10.—
umana, senza residui per il foraggiamento
19 99 – – – di altri cereali per usi tecnici 10.—
– agglomerati in forma di pellets
20 19 – – di frumento per usi tecnici 40.—
20 29 – – di segala, di frumento segalato per usi tecnici 40.—
o di triticale
20 99 – – di altri cereali per l’alimentazione 10.—
umana, senza residui per il foraggiamento
20 99 – – di altri cereali per usi tecnici 10.—
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Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1104. Cereali altrimenti lavorati (p. es.
mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati – cereali schiacciati o in fiocchi
12 90 – – di avena per l’alimentazione 10.—
umana, senza residui per il foraggiamento – – di altri cereali
19 29 – – – di orzo per l’alimentazione 10.—
umana, senza residui per il foraggiamento
19 99 – – – di altri cereali per l’alimentazione 10.—
umana, senza residui per il foraggiamento
19 99 – – – fiocchi di altri cereali per usi tecnici 10.—
– altri cereali lavorati (p. es., mondati, perlati, tagliati o spezzati)
22 20 – – di avena per l’alimentazione 10.—
umana, senza residui per il foraggiamento
22 20 – – di avena per la fabbricazione 10.20
di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento
22 20 – – avena per farina, mondata, per la fabbricazione di —.60
contenente ancora circa prodotti finiti di avena
10 per cento di grani non mondati per l’alimentazione
umana
23 90 – – di granoturco per l’alimentazione 10.—
umana, senza residui per il foraggiamento
23 90 – – cosiddetto tritello di granoturco, per la fabbricazione di 4.50
cioè chicchi di granoturco spezzati corn-flakes grossolanamente, degerminati e mondati
23 90 – – di granoturco spezzati per usi tecnici 1.—
– – di altri cereali
29 19 – – – spelta decorticata (perlata) per l’alimentazione 110.—
umana
29 19 – – – di frumento (grano), di segala, per usi tecnici 40.—
di frumento segalato o di triticale
29 22 – – – di miglio per la fabbricazione di 4.—
derrate alimentari, con residui per il foraggiamento
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Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
29 22 – – – di miglio per l’alimentazione 10.—
umana, senza residui per il foraggiamento
29 32 – – – di orzo per la fabbricazione 11.40
di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento
29 32 – – – di orzo per l’alimentazione 10.—
umana, senza residui per il foraggiamento
29 99 – – – di altri cereali per l’alimentazione 10.—
umana, senza residui per il foraggiamento
29 99 – – – di altri cereali per usi tecnici 10.—
30 89 – Germi di frumento, interi, schiacciati, per l’alimentazione 26.13
in fiocchi o macinati umana, ma non per la sgrassatura parziale
30 89 – Germi di frumento per la sgrassatura 28.80
parziale, per l’alimentazione umana
30 89 – Germi di cereali, interi, schiacciati, per usi tecnici 10.—
in fiocchi o macinati
1107. Malto, anche torrefatto
– non torrefatto
10 12 – – non franto per l’alimentazione 1.50
umana, senza residui per il foraggiamento
10 93 – – altro per l’alimentazione 10.—
umana, senza residui per il foraggiamento – torrefatto
20 12 – – non franto per l’alimentazione 1.50
umana, senza residui per il foraggiamento
20 93 – – altro per l’alimentazione 10.—
umana, senza residui per il foraggiamento
1107. Malto, non torrefatto per la fabbricazione esente
10 12 di derrate alimentari,
con residui per il foraggiamento
1107. Malto, torrefatto per la fabbricazione esente
20 12 di derrate alimentari,
con residui per il foraggiamento
1107. Malto, anche torrefatto per la fabbricazione 1.85
10 12 di estratti di malto per
20 12 alimenti
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1108. Amidi
11 90 – amido di frumento per la fabbricazione di 1.—
destrina e glucosio
11 90 – amido di frumento per altri usi tecnici 1.70
12 90 – amido di granoturco per la fabbricazione di 1.—
destrina e glucosio
12 90 – amido di granoturco per altri usi tecnici 1.50
13 90 – fecola di patate per usi tecnici 1.—
14 90 – fecola di manioca per usi tecnici 1.—
19 99 – altri amidi per usi tecnici 1.—
1201. Fave di soia per l’estrazione di oli —.10
00 23 e la fabbricazione di
00 24 prodotti della voce di
tariffa 2103.9000
1206. Semi di girasole per l’estrazione di oli —.10
00 23 e la fabbricazione di
00 24 prodotti della voce di
00 53 tariffa 2103.9000
00 54
1213. Paglia e lolla di cereali, non per usi per lettiera nelle stalle 3.—
00 99 tecnici e non lavorata come paglia o per la fabbricazione
di lettiera
1404. Linters di cotone, imbianchiti per la filatura, 3.—
20 90 e sgrassati (idrofili) fabbricazione di carta,
preparazione di materie esplosive, cotone- collodio, celluloide, acetato di cellulosa e viscosa
1501. Strutto, fuso o pressato per la fabbricazione di 20.—
00 18 grassi commestibili
00 19
1501. Sugna come mezzo ausiliario 20.—
00 19 nella fabbricazione del
prosciutto
1501. Grasso di maiale (incluso lo strutto) per usi tecnici 1.––
00 18 e grasso di volatili
00 19 00 28 00 29
1502. Grassi di animali della specie bovina, per la fabbricazione di 15.—
00 91 ovina o caprina, greggi o fusi, anche grassi commestibili
00 99 pressati
1502. Grassi di animali della specie bovina, per usi tecnici 1.—
00 91 ovina o caprina, greggi o fusi, anche
00 99 pressati
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1503. Stearina solare, olio di strutto, oleostea- per usi tecnici 1.—
00 91 rina, oleomargarina e olio di sevo, non
00 99 emulsionati, non mescolati né altrimenti
preparati
1504. Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di per usi tecnici 1.—
10 98 mammiferi marini, anche raffinati, ma
10 99 non modificati chimicamente
20 91 20 99 30 91 30 99
1504. Olio di fegato per l’alimentazione di 1.—
10 91 animali
1506. Altri grassi e oli animali e loro frazioni, per usi tecnici 1.––
00 91 anche raffinati, ma non modificati
00 99 chimicamente
1507. Olio di soia e sue frazioni, anche per usi tecnici 1.––
10 90 raffinati, ma non modificati
90 18 chimicamente
90 19 90 98 90 99
1507. Olio di soia e sue frazioni, anche per raffinazione succes- 139.70
90 98 raffinati, ma non modificati siva e poi fabbricazione
chimicamente di grassi ed oli commestibili (La raffinazione succes- siva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione) 1507. Frazioni dell’olio di soia, anche raffinati, per raffinazione succes- 142.70
90 18 non modificate chimicamente, aventi un siva e poi fabbricazione
90 19 punto di fusione più elevato di quello di grassi ed oli
dell’olio di soia commestibili (La raffinazione succes- siva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)
1507. Frazioni dell’olio di soia, non modificate per la fabbricazione 148.—
90 18 chimicamente, aventi un punto di fusio- di grassi o di oli
90 19 ne più elevato di quello dell’olio di soia, commestibili
raffinati Osservazione: L’agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un proce-
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dimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto, non basta. 1507/ Grassi e oli vegetali per la fabbricazione di 1.—
1515 prodotti della voce di
tariffa 2103.9000
1508. Olio di arachide e sue frazioni, anche per usi tecnici 1.—
10 90 raffinati, ma non modificati
90 18 chimicamente
90 19 90 98 90 99
1508. Olio di arachide e sue frazioni, anche per raffinazione succes- 139.70
90 98 raffinati, ma non modificati chimi- siva e poi fabbricazione
camente di grassi ed oli commestibili (La raffinazione succes- siva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)
1508. Frazioni dell’olio di arachide, anche per raffinazione succes- 142.70
90 18 raffinati, non modificate chimicamente, siva e poi fabbricazione
90 19 aventi un punto di fusione più elevato di di grassi ed oli
quello dell’olio di arachide commestibili (La raffinazione succes- siva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione : desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)
1508. Frazioni dell’olio di arachide, non per la fabbricazione di 148.—
90 18 modificate chimicamente, aventi un grassi o di oli
90 19 punto di fusione più elevato di quello commestibili
dell’olio di arachide, raffinati Osservazione: L’agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto, non basta.
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1509. Olio di oliva e sue frazioni, anche per usi tecnici 1.—
10 91 raffinati, ma non modificati
10 99 chimicamente
90 91 90 99
1510. Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusi- per usi tecnici 1.—
00 91 vamente dalle olive, anche raffinati,
00 99 ma non modificati chimicamente e
miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509
1511. Olio di palma e sue frazioni, anche per usi tecnici 1.—
10 90 raffinati, ma non modificati
90 18 chimicamente
90 19 90 98 90 99
1511. Frazioni dell’olio di palma, anche per raffinazione succes- 142.70
90 18 raffinati, non modificate chimicamente, siva e poi fabbricazione
90 19 aventi un punto di fusione più elevato di di grassi ed oli
quello dell’olio di palma commestibili (La raffinazione succes- siva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)
1511. Frazioni dell’olio di palma, non modifi- per la fabbricazione di 148.—
90 18 cate chimicamente, aventi un punto di grassi o di oli
90 19 fusione più elevato di quello dell’olio commestibili
di palma, raffinati Osservazione: L’agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto, non basta.
1511. Olio di palma e sue frazioni, anche per raffinazione succes- 139.70
90 98 raffinati, ma non modificati siva e poi fabbricazione
chimicamente. di grassi ed oli commestibili (La raffinazione succes- siva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione : desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)
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1512. Oli di girasole, di cartamo o di cotone e per usi tecnici 1.—
11 90 loro frazioni, anche raffinati, ma non
19 18 modificati chimicamente
19 19 19 98 19 99 21 90 29 91 29 99
1512. Oli di girasole, di cartamo o di cotone e per raffinazione succes- 139.70
19 98 loro frazioni, anche raffinati, ma non siva e poi fabbricazione
29 91 modificati chimicamente di grassi ed oli
commestibili (La raffinazione succes- siva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)
1512. Frazioni dell’olio di girasole o di carta- per raffinazione succes- 142.70
19 18 mo, anche raffinati, non modificate siva e poi fabbricazione
19 19 chimicamente, aventi un punto di fusio- di grassi ed oli
ne più elevato di quello dell’olio di commestibili girasole o di cartamo (La raffinazione succes- siva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione : desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)
1512. Frazioni dell’olio di girasole o di per la fabbricazione di 148.—
19 18 cartamo, non modificate chimicamente, grassi o di oli
19 19 aventi un punto di fusione più elevato commestibili
di quello dell’olio di girasole o di carta- mo, raffinati Osservazione: L’agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto, non basta.
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Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1513. Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o per usi tecnici 1.—
11 90 di babassù e loro frazioni, anche raffina-
19 18 ti, ma non modificati chimicamente
19 19 19 98 19 99 21 90 29 18 29 19 29 98 29 99 1513. Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o per raffinazione succes- 157.70
19 98 di babassù e loro frazioni, anche raffi- siva e poi fabbricazione
29 98 nati, ma non modificati chimicamente di grassi ed oli
commestibili (La raffinazione succes- siva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione : desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)
1513. Olio di palmisti, greggio per la fabbricazione di 6.–
21 90 paste da spalmare delle
voci di tariffa
2106.9050 o 2106.9074
1513. Frazioni dell’olio di palmisti o di per raffinazione succes- 157.70
29 18 babassù, anche raffinati, non modificate siva e poi fabbricazione
29 19 chimicamente, aventi un punto di fusio- di grassi e oli comme-
ne più elevato di quello dell’olio di stibili palmisti o di babassù (La raffinazione succes- siva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)
1513. Frazioni dell’olio di palmisti o di per la fabbricazione di 163.––
29 18 babassù, non modificate chimicamente, grassi o di oli
29 19 aventi un punto di fusione più elevato di commestibili
quello dell’olio di palmisti o di babassù, raffinati Osservazione: L’agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto, non basta.
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Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1514. Oli di colza, di ravizzone o di senape, per usi technici 1.—
11 90 e loro frazioni, anche raffinati, ma non
19 91 modificati chimicamente
19 99 91 90 99 91 99 99
1514. Oli di colza, di ravizzone o di senape, per raffinazione succes- 139.70
19 91 e loro frazioni, anche raffinati, ma non siva e poi fabbricazione
99 91 modificati chimicamente di grassi ed oli
commestibili (La raffinazione succes- siva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)
1515. Altri grassi e oli vegetali (compreso per usi tecnici 1.—
11 90 l’olio di ioioba) e loro frazioni, fissi,
19 91 anche raffinati, ma non modificati
19 99 chimicamente
21 90 29 91 29 99 30 91 30 99 50 19 50 91 50 99 90 13 90 18 90 19 90 28 90 29 90 38 90 39 90 98 90 99
1515. Altri grassi e oli vegetali (compreso per raffinazione succes- 139.70
19 91 l’olio di ioioba) e loro frazioni, fissi, siva e poi fabbricazione
29 91 anche raffinati, ma non modificati di grassi ed oli com-
30 91 chimicamente mestibili
50 91 (La raffinazione succes-
90 18 siva comprende una o
90 28 più delle seguenti fasi
90 38 della raffinazione:
90 98 desacidificazione,
decolorazione, deodorizzazione)
Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 2007
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1516. Grassi e oli animali o vegetali e loro per usi tecnici 1.––
10 91 frazioni, parzialmente o totalmente
10 99 idrogenati, interesterificati, riesterificati
20 92 o elaidinizzati, anche raffinati, ma non
20 93 altrimenti preparati
20 97 20 98
1516. Grassi e oli animali o vegetali e loro per raffinazione succes- 142.70
10 91 frazioni, diversi dagli oli di cocco o di siva e poi fabbricazione
10 99 salmisti, parzialmente o totalmente di grassi ed oli
20 93 idrogenati, interesterificati, riesterificati commestibili
20 98 o elaidinizzati, anche raffinati, ma non (La raffinazione succes-
altrimenti preparati siva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione : desacidificazione, decolorazione, deodo- rizzazione)
1516. Grassi e oli animali o vegetali e loro per la fabbricazione 148.––
10 91frazioni, diversi dagli oli di cocco o di di grassi o di oli
10 99salmisti, parzialmente o totalmente commestibili
20 93idrogenati, interesterificati, riesterificati
20 98o elaidinizzati, raffinati, ma non altri-
menti preparati, raffinati Osservazione: L’agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto, non basta.
1517. Miscele liquide o preparazioni alimen- per usi tecnici 1.—
90 62/ tari liquide di grassi o di oli animali o
90 99 vegetali o di frazioni di differenti grassi
o oli di questo capitolo
1518. Miscele non alimentari di oli per usi tecnici 1.—
00 19 vegetali
1518. Miscele non alimentari di grassi animali per usi tecnici 1.––
00 97
1602. Carne di manzo, cotta e congelata, in per la fabbricazione di ––.10
50 99 cubi di una lunghezza laterale di circa minestra gulasch
2 cm
1701. Zucchero cristallizzato, allo stato per la fabbricazione 20.43
11 00 solido, non lavorato, senza aggiunta di mannite, sorbite,
12 00 di aromatizzanti o di coloranti dei loro esteri e di acido
99 99 gluconico
1701. Zuccheri greggi, allo stato solido, non per la raffinazione 29.04
11 00 lavorati, senza aggiunta di aromatizzanti
12 00 o di coloranti
Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 2007
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1702. Glucosio, allo stato solido, chimica- per usi tecnici 4.53
30 29 mente puro o no
30 38
1702. Sciroppo di glucosio utilizzato come sostanza ––.64
30 48 nutritiva per i batteri
nell’ambito della fabbricazione di prodot- ti farmaceutici
1904. Grani di cereali, frantumati e preparati per la fabbricazione di 6.—
90 90 Osservazione: corn flakes e prodotti
simili Merci nel traffico con la Comunità economica europea, con l’Associazione europea di libero scambio e con paesi che beneficiano di agevolazioni secondo l’ordinanza del 25 giugno 199510 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio: fr. 4.80.
2001. Cipolle argentate, in recipienti per l’ulteriore 3.—
10 10 eccedenti 50 kg lavorazione industriale
2001. Cetriolini, in recipienti per l’ulteriore 3.—
90 91 eccedenti 50 kg lavorazione industriale
2001. Peperoncini (capsicum annuum L.), per l’ulteriore 3.—
90 98 in recipienti eccedenti 50 kg lavorazione industriale
2002. Polpe, puré e concentrati di pomodori, in per l’ulteriore lavora- esenti
90 10 recipienti di più di 5 kg, il cui tenore in zione e condiziona-
estratto secco è di 25 % in peso o più, mento in recipienti composti di pomodori e acqua, con o ermeticamente chiusi di senza aggiunta di sale o altre sostanze di 5 kg o meno, nonché conservazione o di condimento fabbricazione industriale di polvere di pomodoro
2002. Polpe di pomodori, il cui tenore in per la fabbricazione di esenti
90 10 estratto secco è di 7 a 10 % in peso salse pronte per il
consumo
2005. Legumi da granella, sgranati, precotti o per la produzione di 4.50
40 10 evaporati, disseccati, in recipienti di più minestre e salse pronte
51 10 di 5 kg per la cottura o il
99 11 consumo
2005. Peperoncini (capsicum annuum L.), per l’ulteriore 3.—
99 11 in recipienti eccedenti 50 kg lavorazione industriale
10 RS 632.319
Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 2007
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
2008. Polpe per l’ulteriore lavora- ––.10
19 10 zione industriale
20 00 30 10 30 90 70 10 70 90 80 00 99 11 99 96
2008. Polpe per la fabbricazione di ––.10
40 10 prodotti della voce di
50 10 tariffa 2007
50 90 99 19 99 97
2008 Aloe vera per la fabbricazione di 10.––
99 99 sostanze di base per
l’ulteriore lavorazione
2008. Patate dolci, tagliate, imbianchite in per la fabbricazione ––.10
99 99 acqua bollente, immerse in una soluzio- di chips
ne zuccherina e congelate
2009. Succhi d’uva, non concentrati, non per la fabbricazione 15.—
61 11 fermentati, senza aggiunta di alcole, di succhi d’uva
in recipienti di capacità eccedente 3 l analcolici o miscele analcoliche di succo d’uva con altri succhi di frutta
2009. Succhi di frutta tropicali, senza aggiunta per l’ulteriore lavora- ––.10
80 81 di zuccheri o di altri dolcificanti zione industriale
2009. Altri succhi di frutta diversa dalla per la fabbricazione di ––.10
80 89 frutta tropicale, senza aggiunta di prodotti della voce di
zuccheri o di altri dolcificanti tariffa 2007
2102. Sospensioni di lievito «Metiozim» per l’estrazione della 1.—
10 99 materia farmaceutica
di base «S-adenosil-L- metionina (SAMe)»
2102. Lieviti della cantina di fermentazione, per l’ulteriore lavora- 1.—
10 99 con un tenore in estratto secco zione per l’ottenimento
sino al 20 % diestratti, polvere e fiocchi per l’industria delle derrate alimentari
2103. Salsa di soia per l’ulteriore 10.—
10 00 lavorazione
2103. Salse per la fabbricazione di 10.—
90 00 prodotti della voce di
tariffa 2103.9000
2106. Concentrato di proteine di soia per l’alimentazione ––.10
10 11 di animali
Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 2007
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
2106. Concentrato di proteine di soia per l’alimentazione ––.10
10 19 di animali
2106. Idrolizzati di proteine ed autolizzati per l’ulteriore 20.—
90 30 di lievito lavorazione
(preparazione di condimenti per minestrone ecc.)
2106. Preparazioni alimentari per la fabbricazione di ––.10
90 74 gomme da masticare
90 75 90 76
2204. Vini per la lavorazione industriale, per l’ulteriore 4.—
29 41 bianchi o rossi lavorazione, diversi
29 42 dalla fabbricazione di
bevande alcoliche
2207. Alcole etilico non denaturato con titolo inviato direttamente 18.—
10 00 alcolometrico volumico di 80 % vol all’alcosuisse, centro
o più di profitti della Regia federale degli alcool, per scorte obbligatorie
2207. Alcole etilico non denaturato con titolo per la denaturazione da —.70
10 00 alcolometrico volumico di 80 % vol parte dell’alcosuisse,
o più centro di profitto della Regia federale degli alcool
2208. Alcole etilico non denaturato con titolo all’alcosuisse, centro 15.—
90 10 alcolometrico volumico inferiore a di profitti della Regia
80 % vol federale degli alcool,
per scorte obbligatorie
2302. Crusche di frumento per usi dietetici per 70.—
30 10 l’alimentazione umana
2302. Crusche di malto di frumento per usi come prodotto 70.—
30 10 aromatizzate ausiliario per la
preparazione del pane
2309. Preparazioni foraggere senza valore per usi come ausiliare esenti
90 81 nutritivo tecnologico per alimenti
90 82 Osservazione: per animali della specie
90 89 bovina, bovina, caprina,
Indicare nella dichiarazione per suina ed equina nonché l’importazione il nome del prodotto per conigli e volatili da secondo il permesso della Stazione cortile federale di ricerca Agroscope Liebefeld- Poisieux ALP.
2903. Cloroformio (triclorometano) per usi come solvente, 1.50
13 00 tecnico per la raffinazione e
sintesi
3823. Acido stearico per la fabbricazione di 1.—
11 90 materie ausiliarie tessili
e per spalmare la carta detta «autocopiante»
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3824. Preparazioni a base di caolino per l’ulteriore lavo- —.03
90 98 (slurry) razione
3906. Copolimero aggiunto di acrilonitrile- per la fabbricazione di —.10
90 90 metacrilato su elastomero di fogli d’imballaggio
butadine/acrilonitrile
3920 Massa fibrosa costituita da fibrille per la fabbricazione di 3.80
10 00 di polietilene, sotto forma di lastre fibre-cemento
rettangolari inzuppate d’acqua
3920. Altre lastre, altri fogli e pellicole di per la fabbricazione di 10.—
10 00/ materie plastiche non alveolari, diversi pellicole fotografiche,
73 00 da quelli di fibra vulcanizzata, non anche con semplice
79 90/ rinforzati né stratificati, né parimenti spalmatura di uno strato
99 00 associati ad altre materie, senza supporto adesivo per l’emulsione
sensibilizzata; per la fabbricazione di film antistatici o con trattamento di super- ficie, su uno o ambedue i lati
4104. Cuoi umidi sottoposti a preconciatura, per la concia —.30
10 00 d’un tenore in acqua superiore al 50 %
19 00 in peso
4105. 10 00 4106. 21 00 31 00 40 00 91 00
4703. Paste chimiche di legno, al solfato, per la fabbricazione di —.35
11 00 diverse da quelle per dissoluzione carte e cartoni, panno-
19 00 lini e simili
29 00
4703. Paste chimiche di legno, al solfato, per la fabbricazione di —.10
21 00 diverse da quelle per dissoluzione carte e cartoni, panno-
lini e simili
4705. Paste chimiche di legno, trattate chimi- per la fabbricazione di —.10
00 00 camente, termicamente e meccanica- carte e cartoni,
mente (CTMP = Chemical pannolini e simili Thermo–Mecanical Pulp)
4802. Carta e cartone Kraft, apprettati o per la fabbricazione ––.10
55 19 frizionati, presentati in rotoli la cui di cartone di imballaggi
58 10 larghezza eccede 36 cm, in cui almeno o di display
l’80 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per m2 uguale o superiore a 115 g e con resistenza minima alla rottura (metodo Mullen) pari ai valori indicati nella tabella della nota di sottovoce 1 relativa al capitolo 48
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4804. Carta e cartone Kraft per la fabbricazione ––.10
11 00 di cartone di imballaggi
o di display
4804. Carta e cartone Kraft per la fabbricazione ––.10
19 00 di cartone di imballaggi
o di display
4804. Carta Kraft in cui almeno l’80 % in peso per la fabbricazione ––.10
21 00 della massa fibrosa totale è costituito da di cartone di imballaggi
fibre di legno ottenute con procedimento o di display chimico al solfato o alla soda, di peso per m2 superiore a 115 g e con resistenza minima alla rottura (metodo Mullen) di
393 kPa
4804. Carta Kraft, apprettati o frizionati, per la fabbricazione ––.10
31 90 presentati in rotoli, in cui almeno l’80 % di cartone di imballaggi
in peso della massa fibrosa totale è o di display costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per m2 superiore a 115 g e con resistenza minima alla rottura (metodo Mullen) di 393 kPa
4810. Cartone di cellulosa, in rotoli per la fabbricazione di 6.—
13 00 di peso eccedente 150 g per m2 ritagli d’imballaggi per
sigarette, cosiddetti «hinge lid (HL)»
4810. Carta, liscia non stampata, imbianchita, ricopertura di lastre di 6.—
13 10 senza fibre approntate meccanicamente, polistirolo spongioso
14 10 ricoperta su una faccia con caolino, in utilizzate per la fabbri-
19 00 rotoli o in fogli, di peso eccedente cazione di display o
150 g per m2 come materiale da stand
delle fiere
4810. Cartone Kraft, patinato su una faccia per la fabbricazione esente
39 10 d’imballaggi
5007. Tessuti di seta o di cascami di seta, ricami industriali 150.—
10 00 greggi, scruditi, imbianchiti o tinti
20 10 20 20 90 10 90 20
5007. Tessuti honan e altri tessuti simili per la tingitura e la 200.—
20 10 dell’Asia orientale, interamente di seta stampatura
selvatica, greggi, scruditi o imbianchiti
5111. Tessuti di lana cardata o di peli fini tessuti di fondo per 25.—
11 00 cardati ricami chimici
19 00 90 00
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5112. Tessuti di lana pettinata o di peli fini tessuti di fondo per 25.—
11 10 pettinati ricami chimici
11 90 19 10 19 90 90 10 90 90
5208. Tessuti batista, calicò, cambrì mussolina, ricami industriali 50.—
11 00/ nansooc, percalle e velo di cotone,
19 00 greggi, di peso non eccedente 60 g
5210. 11 00 19 00 5212. 11 00
5208. Tessuti batista, calicò, cambrì mussolina, ricami industriali 10.—
11 00/ nansooc, percalle e velo di cotone,
19 00 greggi, di un peso tra 60 e 120 g per m2
5210. 11 00 19 00 5212. 11 00
5208. Tessuti di cotone, greggi o cremati su ricami industriali 20.—
12 00/ greggio, di peso eccedente 120 g per m2
19 00 5209. 11 00/ 19 00 5210. 11 00 19 00 5211. 11 00/ 19 00 5212. 11 00 21 00
5402. Filati da multifilamenti di poliammidi, per la fabbricazione di ––.50
11 00 aventi un titolo di 220–5500 decitex corde, cordoncini, nastri
19 00 e cinghie
5402. Filati di filamenti sintetici (diversi dai per l’avvolgimento a 10.—
11 00 filati per cucire), di poliammidi, greggi, spirale
19 00 imbianchiti od appannati in bianco, non
44 00 testurizzati, non ritorti, di 16,7 decitex o
45 00 meno, non condizionati per la vendita al
51 00 minuto
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5402. Filati da multifilamenti di poliesteri, per la fabbricazione di ––.50
20 00 aventi un titolo di 220 à 5500 decitex corde, cordoncini, nastri
e cinghie
5402. Cordura, filati testurizzati, di poliam- per la torcitura o la 55.—
31 00 midi, aventi un titolo variante tra tessitura
180 e 370 dtex
5402. Cordura, filati testurizzati, di poli- per la torcitura o la 40.—
32 00 ammidi, aventi un titolo di 560 dtex tessitura
5402. Filati di filamenti sintetici (fili di per l’avvolgimento a 10.—
49 00 elastomero), di poliuretano, greggi, spirale
59 00 imbianchiti od appannati in bianco, non
testurizzati, non ritorti, non condizionati per la vendita al minuto
5404. Monofili (fili di elastomero) di per l’avvolgimento a 10.—
11 00 poliuretano, greggi, imbianchiti od spirale
appannati in bianco
5404. Monofili sintetici, della lunghezza di per la fabbricazione di 30.—
11 00/ 1,5 m al massimo, anche in fasci, spazzole e pennelli,
19 00 misti con altre fibre scope e spolverini
5404. Lamelle di polipropilene fibrillate per la fabbricazione di ––.50
90 00 corde, cordoncini, nastri
e cinghie
5407. Tessuti di filati di filamenti sintetici, ricami industriali 100.—
41 00 greggi, imbianchiti, appannati in bianco
42 00 o tinti
51 00 52 00 61 10 61 20 69 10 69 20 71 00 72 00 81 00 82 00 91 00 92 00
5407. Tessuti di filati di filamenti di alcole tessuti di fondo per 30.—
71 00 polivinilico, greggi o tinti, di peso non ricami chimici
72 00 eccedente 50 g per m2 (garza per ricami
81 00 chimici)
82 00 91 00 92 00
5408. Tessuti di filati di filamenti artificiali, ricami industriali 70.—
21 00 compresi i tessuti di prodotti della voce
31 00 5405, greggi, imbianchiti o appannati in
bianco
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Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
5512. Tessuti di fibre sintetiche discontinue, ricami industriali 50.—
11 00 greggi, imbianchiti o tinti
19 10 21 00 29 10 91 00 99 10 Tessuti di fibre sintetiche discontinue, ricami industriali greggi imbianchiti o tinti, di un peso
5513. – non eccedente 170 g 50.—
11 00/ 29 00
5514. – eccedente 170 g 50.—
11 00/ 29 00
5515. Altri tessuti di fibre sintetiche dis- ricami industriali 50.—
11 10 continue, greggi, imbianchiti o tinti
11 20 12 10 12 20 13 10 13 20 19 10 19 20 21 10 21 20 22 10 22 20 29 10 29 20 91 10 91 20 99 10 99 20
5516. Tessuti di fibre artificiali discontinue, ricami industriali 30.—
11 00 greggi
21 00 31 00 41 00 91 00
5906. Stoffe a maglia di iuta, impregnate per la fabbricazione di 38.—
91 00 di gomma naturale mediante pro- supporti antisdrucciole-
cedimento d’immersione, in pezza voli per tappeti
5911. Stoffe per carde, con intercalazione per la fabbricazione di 5. —
10 00 o spalmatura di gomma o di sostanze guarniture di carde
simili
6210. Indumenti in stoffa non tessuta di per utilizzo negli 40.––
10 00 polipropilene o polietilene, utilizzabili ospedali e nelle cliniche
una sola volta
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Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
6307. Altri manufatti confezionati in stoffa non per utilizzo negli 40.––
90 99 tessuta di polipropilene o polietilene, ospedali e nelle cliniche
utilizzabili una sola volta 6309. Oggetti da rigattiere, di materie tessili, per la sfilacciatura o per —.03
00 00 recanti tracce apprezzabili di uso e la fabbricazione di
presentati alla rinfusa o in balle, sacchi strofinacci o imballaggi simili
6403. Calzature per la fabbricazione di 48.—
19 00 pattini da ghiaccio e
pattini a rotelle
7019. Sacchi filtranti (tasche) di fliselina di per la fabbricazione di 27.—
90 90 fibre di poliestere con strati intermedi filtri
di fibre di vetro
7204. Autoveicoli, usati, di ferro o di acciaio per la frantumazione esenti
49 00 (shredder)
7225. Lamiere dette «magnetiche«, di acciaio costruzione di parti —.20
11 11/ al silicio, in lastre o in nastri, senza elettriche di macchine
19 90 riguardo alla larghezza ed apparecchi
7226. 11 11/ 19 90
7601. Alluminio greggio per la pressione, lamina- 10.—
20 00 zione o trafilatura
7605. Fili di alluminio per la trafilatura e —.60
21 00 ulteriore lavorazione
industriale
8408. Motori a pistone, con accensione per per il montaggio nei 21.––
20 10 compressione (motori diesel) carrelli a motore per
l’agricoltura della voce di tariffa 8704
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Allegato 2 (art. 8 cpv. 1 e 17 cpv. 3)
Testo della riserva d’impiego (art. 8 cpv. 1) La merce fornita è stata importata a un’aliquota di dazio ridotta. Essa può essere utilizzata solo per [11]. Un’eventuale modifica dello scopo d’impiego deve essere previamente notificata alla Direzione generale delle dogane e la differenza dei tributi d’entrata deve essere pagata a posteriori (art. 14 e 26 LD).
Testo della riserva d’impiego per gli alimenti destinati ad animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri (art. 17 cpv. 3) Per la merce fornita il dazio d’importazione è stato restituito nell’ambito degli articoli 13–18 dell’ordinanza del 4 aprile 2007 sulle agevolazioni doganali. Tale merce può essere impiegata solo per l’alimentazione di animali diversi da quelli da reddito nell’agricoltura. Un’eventuale modifica dello scopo d’impiego deve essere previamente notificata alla Direzione generale delle dogane e i tributi d’entrata devono essere pagati a posteriori (art. 14 e 26 LD). Per animali da reddito nell’agricoltura s’intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico.
11 Inserire lo scopo d'impiego per il quale la merce è stata tassata.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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